§ 2.1.158 - Legge Regionale 20 novembre 1999, n. 8.
Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/11/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Indennità di direzione).
Art. 2.  (Indennità di bilinguità).
Art. 3.  (Indennità di sede).
Art. 4.  (Indennità regionale di rischio).
Art. 5.  (Cumulabilità).
Art. 6.  (Rideterminazione delle indennità).
Art. 7.  (Formazione dei Giudici di Pace)
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 2.1.158 - Legge Regionale 20 novembre 1999, n. 8.

Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige.

(B.U. 23 novembre 1999, n. 52 - suppl. n. 2).

 

Art. 1. (Indennità di direzione).

     1. Al giudice di pace coordinatore o facente funzioni, la Regione corrisponde, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, una indennità mensile pari a lire 1 milione. In nessun caso può essere corrisposta, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio, più di una indennità mensile.

 

     Art. 2. (Indennità di bilinguità).

     1. In relazione al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace nella provincia di Bolzano viene corrisposta, a carico del bilancio della Regione, una indennità di bilinguità di importo pari all'indennità speciale mensile di seconda lingua di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e successive modificazioni.

     2. Ai magistrati onorari appartenenti al gruppo linguistico ladino, muniti di attestato di conoscenza della lingua ladina secondo la normativa vigente viene corrisposta un'indennità mensile per l'uso della lingua ladina nella misura della metà di quella prevista al comma 1.

 

     Art. 3. (Indennità di sede).

     1. Al magistrato onorario chiamato a ricoprire l'incarico di giudice di pace in un comune diverso rispetto al comune di residenza, la Regione corrisponde, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, in relazione alle distanze chilometriche tra la residenza e la sede dell'ufficio del giudice di pace, una indennità mensile secondo gli importi indicati nell'allegato A.

     2. Nessuna indennità viene corrisposta dalla Regione in relazione alle missioni effettuate presso uffici contigui dai giudici di pace cui è stata affidata temporaneamente la reggenza di un ufficio ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

     3. L'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta ai giudici di pace cui sia stata affidata temporaneamente la reggenza dell'ufficio avente sede nel comune di residenza.

 

     Art. 4. (Indennità regionale di rischio).

     1. Al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace la Regione corrisponde, anche in relazione alla designazione quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, una indennità regionale di rischio pari lire 500 mila mensili.

 

     Art. 5. (Cumulabilità).

     1. Alle indennità previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 4 bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Rideterminazione delle indennità).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare con propria deliberazione, ogni tre anni, l'ammontare delle indennità di cui agli articoli 1 e 4, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

 

     Art. 7. (Formazione dei Giudici di Pace) [1]

     1. La Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento.

     2. Il programma delle attività formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore della Magistratura.

     3. I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace.

     4. La Regione al fine della trasparenza e conoscibilità ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici della giurisprudenza dei Giudici di Pace del Distretto, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino per l'analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni..

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 viene valutato in lire 264 milioni annui a decorrere dal 1999.

     2. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 viene valutato in lire 150 milioni 72 mila annui a decorrere dal 1999.

     3. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 viene valutato in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1999.

     4. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 viene valutato in lire 444 milioni annui a decorrere dal 1999.

     5. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 7 viene valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999.

     6. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 998 milioni 72 mila gravanti sull'esercizio 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

 

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  DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LA         INDENNITA' MENSILE

       RESIDENZA E LA SEDE

          DELL'UFFICIO

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             10 - 15                          103.000

             16 - 20                          107.000

             21 - 25                          112.000

             26 - 30                          116.000

             31 - 35                          120.000

             36 - 40                          124.000

             41 - 45                          129.000

             46 - 50                          133.000

             51 - 60                          141.000

             61 - 70                          150.000

             71 - 80                          159.000

             81 - 90                          167.000

            91 - 100                          176.000

           oltre i 100                        180.000

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[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 luglio 2014, n. 6.