Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.3 organi |
Data: | 11/07/2014 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS |
Art. 2. Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità. |
Art. 3. Limite di cumulo di assegni vitalizi. |
Art. 4. Contributo di solidarietà. |
Art. 5. Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare. |
Art. 6. Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale. |
Art. 7. Abrogazione di norme. |
Art. 8. Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Clausola d'urgenza. |
§ 1.3.35 - L.R. 11 luglio 2014, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.
(B.U. 16 luglio 2014, n. 28 - numero straordinario 1)
TITOLO I
Nuovi requisiti di età per la corresponsione degli assegni vitalizi maturati fino alla xiv legislatura - Riduzione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Limite di cumulo di assegni vitalizi
Art. 1. Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS [1]
1. In attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'età minima di sessanta anni.
Art. 2. Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità. [2]
1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della
Art. 3. Limite di cumulo di assegni vitalizi. [3]
1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell'indebito in base alle comuni procedure.
Art. 4. Contributo di solidarietà. [4]
1. Il contributo di solidarietà da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della
TITOLO II
Soppressione dell'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale per i consiglieri eletti a decorrere dalla xv legislatura - Riduzione dell'indennità di funzione dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei componenti della giunta regionale
Art. 5. Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.
1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla
2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della
3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.
4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.
5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.
6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.
7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo [5].
Art. 6. Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale.
1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 4 della
2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'articolo 1 della
TITOLO III
Norme finali
Art. 7. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le norme della
Art. 8. Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.
2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'articolo 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.
Art. 10. Clausola d'urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 8 della