§1.3.1b - Legge 4 dicembre 1956, n. 1377.
Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:04/12/1956
Numero:1377


Sommario
Art. 1.      L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno [...]


§1.3.1b - Legge 4 dicembre 1956, n. 1377. [1]

Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Provincie, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

     Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.

     Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

     Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo".

 

          Art. 2.

     Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.