Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.8 energia |
Data: | 06/12/2005 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 3.8.12 - L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.
Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4
(B.U. 7 dicembre 2005, n. 49 bis).
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della
"1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della
"1 bis. Le domande previste dal comma 6 dell'articolo 1 bis del
1 ter. Le domande di rinnovo previste dal comma 12, con riferimento alle concessioni ivi contemplate, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della concessione cui fanno riferimento nonché l'impegno irrevocabile e incondizionato a presentare - pena la decadenza della domanda - la documentazione successivamente richiesta dal responsabile del procedimento, assegnando un congruo tempo per provvedere, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti e dei presupposti prescritti. Le domande, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 15 della
1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio o per il rinnovo della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione procedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.
1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:
a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando le domande presentate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter e gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1 quater;
b) il termine per la presentazione delle domande concorrenti con quelle presentate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del
c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, relativamente alle concessioni diverse da quelle contemplate dalla lettera b) di questo comma.
1 sexies. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1, le procedure di cui al comma 1 quinquies, lettere b) e c), sono sospese in presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al comma 1 quinquies prevede espressamente che, nel caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi dei commi 1 ter e 12, le procedure concorrenziali o di gara relative alle concessioni interessate si estinguono senza oneri a carico dell'amministrazione procedente.
1 septies. Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 1 sexies e dal comma 4, tutti i procedimenti amministrativi previsti da questo articolo sono, o rimangono - in relazione alla sospensione disposta dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroe lettrico) della
3. Al comma 2 dell'articolo 1 bis 1 della
a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1:";
b) la lettera l) è abrogata;
c) nella lettera m) le parole: "e delle offerte di cui alla lettera l)" sono soppresse.
4. Nel comma 3 dell'articolo 1 bis 1 della
5. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 bis 1 della
6. Nel comma 5 dell'articolo 1 bis 1 della
7. Il comma 6 dell'articolo 1 bis 1 della
"6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), nonché la graduatoria risultante dalla procedura concorrenziale prevista dai commi 1 bis e 1 quinquies, lettera b). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
8. Il comma 12 dell'articolo 1 bis 1 della
"12. In sede di prima applicazione di questo articolo la Giunta provinciale, sulla base delle istanze presentate dagli interessati, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di questo articolo, secondo quanto prescritto dai commi 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 13."
9. Nella lettera d) del comma 13 dell'articolo 1 bis 1 della
10. Nel comma 15 dell'articolo 1 bis 1 della
11. I commi 14 e 16 dell'articolo 1 bis 1 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.