§ 4.3.11 - L.R. 8 agosto 1998, n. 14.
Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:08/08/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Programmazione).
Art. 3.  (Coordinamento regionale).
Art. 4.  (Deleghe).
Art. 5.  (Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave).
Art. 6.  (Contenuto dei piani).
Art. 7.  (Formazione e adozione della proposta di piano).
Art. 8.  (Approvazione del piano).
Art. 8 bis.  (Approvazione del piano delle cave della Provincia di Sondrio in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015)
Art. 9.  (Revisione del piano).
Art. 10.  (Efficacia del piano).
Art. 11.  (Progetto degli ambiti territoriali estrattivi).
Art. 12.  (Autorizzazione).
Art. 13.  (Contenuto dell'autorizzazione).
Art. 14.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 15.  (Convenzione con il Comune).
Art. 16.  (Garanzie patrimoniali).
Art. 17.  (Comunicazioni alla Regione e ai Comuni).
Art. 18.  (Decadenza dell'autorizzazione).
Art. 19.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 20.  (Sospensione e cessazione dell'attività).
Art. 21.  (Esecuzione delle opere di riassetto).
Art. 22.  (Concessione).
Art. 23.  (Indennizzo).
Art. 24.  (Vendita delle aree).
Art. 25.  (Tariffe dei diritti di escavazione).
Art. 26.  (Comunicazioni obbligatorie).
Art. 27.  (Catasto delle cave).
Art. 28.  (Autorizzazione di ricerca).
Art. 29.  (Sanzioni).
Art. 30.  (Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni).
Art. 31.  (Assistenza tecnica ai Comuni).
Art. 32.  (Consorzi).
Art. 33.  (Consulta per le attività estrattive di cava).
Art. 34.  (Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava).
Art. 35.  (Pertinenze e materiali di risulta).
Art. 36.  (Interventi estrattivi in fondi agricoli).
Art. 37.  (Lavori idraulici).
Art. 38.  (Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche).
Art. 39.  (Riassetto di cave cessate).
Art. 40.  (Commissione per la sicurezza e le risorse).
Art. 41.  (Direzione dei lavori di cava).
Art. 41 bis.  (Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive)
Art. 41 ter.  (Corsi di formazione).
Art. 42.  (Norme transitorie).
Art. 43.  (Norma finanziaria).
Art. 44.  (Abrogazioni).


§ 4.3.11 - L.R. 8 agosto 1998, n. 14. [1]

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.

(B.U. 11 agosto 1998, n. 32 - 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382».

 

     Art. 2. (Programmazione).

     1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso piani provinciali, anche distinti per tipi di materiali estratti, proposti dalle Province e approvati dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa.

     2. I piani stabiliscono la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili, individuate nel territorio, per tipologia di materiale.

     3. I settori merceologici, i criteri, le direttive e le istruzioni per la formazione dei piani provinciali sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 34 ed acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

 

     Art. 3. (Coordinamento regionale).

     1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Consiglio regionale.

     2. La Giunta regionale stabilisce indirizzi e disposizioni tecniche da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, con riguardo a determinate parti del territorio regionale o a singoli tipi di sostanza estraibile di cava.

     3. La Giunta regionale stabilisce altresì indirizzi e disposizioni tecniche per l'utilizzo, in opere pubbliche e nelle grandi infrastrutture per la mobilità, di materiali inerti da riciclaggio, opportunamente trattati, in sostituzione di materiale pregiato, attraverso accordi con le società o i consorzi di società che hanno in appalto i lavori. La Regione e le Province incentivano e attivano impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio al fine di evitare l'utilizzo di discariche pubbliche per lo smaltimento dei rifiuti inerti.

 

     Art. 4. (Deleghe).

     1. Sono delegate alle Province:

     a) la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1;

     b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività di cava;

     c) le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave;

     d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» ed all'art. 25 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge Forestale Regionale»;

     e) l'assistenza tecnica ai Comuni, se richiesta;

     f) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i Comuni, previamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti;

     g) le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 «Norme di polizia delle miniere e delle cave», del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», come modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee»;

     h) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate.

     1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), sono conferite alla Provincia di Sondrio, per quanto territorialmente di competenza, le funzioni esercitate dalla Regione in materia di sostanze minerali di cava, di cui agli articoli 28, comma 5, 35, comma 4, 36, comma 3, primo periodo, e 39, comma 1, della presente legge [2].

     1 ter. La Regione conclude i procedimenti di cui al comma 1 bis pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale) [3].

     2. Sono delegate ai Comuni per i rispettivi territori:

     a) la vigilanza sull'esercizio delle attività esplicate entro gli ambiti territoriali estrattivi per la parte in cui ricadono nel territorio comunale;

     b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai fini della ricerca;

     c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale;

     d) la sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge, sentita la Provincia territorialmente competente;

     e) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate;

     f) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento.

     3. Le Province e i Comuni provvedono, entro i termini previsti dalla presente legge, al compimento degli atti dovuti; in caso di inerzia la Giunta regionale, anche su istanza dei soggetti interessati, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi entro i successivi 60 giorni.

     4. La Giunta regionale determina criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

Titolo II

PIANI DELLE CAVE

 

     Art. 5. (Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave).

     1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 3, con particolare riferimento:

     a) alla definizione dei giacimenti di cui è possibile o in atto lo sfruttamento;

     b) alla individuazione degli ambiti territoriali estrattivi, intesi come siti in cui può essere svolta l'attività estrattiva, comprensivi del giacimento e delle aree di servizio;

     c) alla definizione dei bacini territoriali di produzione provinciali;

     d) alla indicazione dei bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;

     e) alla qualità e quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione con riferimento alla determinazione regionale e provinciale, da effettuarsi secondo una stima prudenziale, dei fabbisogni;

     f) alle modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;

     g) all'assetto finale dell'area oggetto di escavazione in attuazione del progetto previsto per i singoli ambiti territoriali dall'art. 11;

     h) alla destinazione d'uso finale dell'ambito territoriale estrattivo.

 

     Art. 6. (Contenuto dei piani).

     1. Nella formazione dei piani di cui all'art. 5, le Province devono preliminarmente tener conto:

     a) della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle zone medesime;

     b) della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;

     c) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare, e per i quali devono essere individuate superficie e profondità compatibili con le previsioni delle lettere precedenti;

     d) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell'area;

     e) delle situazioni di attività già esistenti.

     2. La proposta di piano provinciale delle cave deve contenere in particolare:

     a) l'identificazione degli ambiti territoriali estrattivi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), compresi quelli ubicati nelle aree protette di cui all'art. 1 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni. Tali ambiti, che devono accorpare aree contigue a quelle già oggetto di attività, con priorità rispetto all'apertura di altre aree, comprendono: l'area prevista per la estrazione e lo sfruttamento del giacimento, l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area circostante necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente;

     b) la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale;

     c) l'individuazione di aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;

     d) la identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;

     e) la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva; nel caso di previsione di apertura di cave nelle aree protette, di cui all'art. 1 della l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni, il piano deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze dell'area protetta, con la previsione di un controllo da parte dell'ente gestore dell'area stessa;

     f) la determinazione, per ciascun ambito territoriale estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto:

     f1) alla attività estrattiva esistente;

     f2) alla consistenza del giacimento;

     f3) alle caratteristiche merceologiche;

     f4) alle tecnologie di lavorazione;

     f5) ai bacini di utenza (provinciali - nazionali);

     g) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili.

 

     Art. 7. (Formazione e adozione della proposta di piano).

     1. I piani provinciali sono adottati dalle Province entro 2 anni dalla emanazione dei criteri di cui all'art. 5; in caso di mancata proposta di un piano provinciale entro detto termine, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia adottando gli atti necessari.

     2. Ai fini di cui al comma 1, allo scadere del termine predetto, la Provincia è comunque tenuta a trasmettere l'eventuale documentazione già predisposta alla Giunta regionale.

     3. La proposta di piano è depositata per un periodo di 60 giorni nella segreteria della Provincia; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione anche a mezzo stampa. In tale periodo i soggetti interessati a qualsiasi titolo possono presentare osservazioni.

     4. La Provincia, entro 30 giorni dall'avvenuto deposito, provvede a richiedere il parere dei Comuni interessati, dei Consorzi di bonifica per il territorio di competenza e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Quando la proposta di piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti territoriali compresi nelle aree protette di cui all'art. 1 della l.r. 86/83 e successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia deve inoltre acquisire, sulla proposta depositata, il parere dell'ente gestore in ordine alla compatibilità della proposta con il regime di tutela dell'area protetta.

     5. I pareri di cui al comma 4 devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri.

     6. Entro i successivi 60 giorni la proposta, motivata in ordine alle osservazioni ed ai pareri ricevuti, è adottata in via definitiva ed è trasmessa alla Giunta regionale con la relativa documentazione entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 8. (Approvazione del piano).

     1. Entro 120 giorni dalla ricezione della proposta di piano provinciale, la Giunta regionale la esamina apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

     2. Scaduto il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, trasmette la proposta di piano al Consiglio regionale, che la approva entro i successivi 60 giorni.

     3. Gli uffici della Giunta regionale collaborano con il Consiglio regionale per l'adeguamento degli elaborati cartografici alle eventuali modifiche apportate in sede di approvazione del piano.

     4. I piani provinciali dei singoli settori merceologici possono essere approvati indipendentemente dai piani degli altri settori merceologici, con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 8 bis. (Approvazione del piano delle cave della Provincia di Sondrio in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015) [4]

     1. In deroga a quanto previsto all'articolo 8 e in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla ricezione della proposta di piano della Provincia di Sondrio, verifica la conformità del piano alla presente legge e la sua compatibilità con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, garantendo comunque il confronto con la stessa provincia.

     2. Il consiglio provinciale di Sondrio approva il piano entro centoventi giorni dalla deliberazione della Giunta regionale relativa alla verifica di cui al comma 1, recependo gli esiti della verifica stessa e apportando, ove necessario, integrazioni e modifiche al piano.

     3. Il piano delle cave della provincia di Sondrio può essere approvato anche per singolo settore merceologico, indipendentemente dagli altri settori, con le procedure previste ai commi 1 e 2.

     4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le variazioni, le modificazioni o le revisioni del piano delle cave della provincia di Sondrio sono approvate dalla provincia con le procedure di cui al presente articolo.

     5. Il piano delle cave approvato dalla provincia di Sondrio ha efficacia ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 9. (Revisione del piano).

     1. Il piano delle cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della Provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art, 5, comma 1, o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui agli artt. 7 e 8 [5].

     2. La Giunta regionale, qualora accerti il permanere di una insufficiente produzione di sostanze di cava rispetto ai fabbisogni aggiuntivi di cui al comma 1, invita la Provincia a provvedere alla revisione del piano; in caso di inadempienza, la Giunta regionale può sostituirsi alla Provincia adottando gli atti necessari.

     2 bis. Fatto salvo quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 8 bis, le modificazioni del piano delle cave, in ottemperanza di sentenza passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione, in caso di necessità di avvio della procedura di VAS in relazione ai contenuti della sentenza, della variante di piano da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano in base alla rispettiva competenza territoriale [6].

 

     Art. 10. (Efficacia del piano).

     1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico». Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla l.r. n. 51/75, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi già in vigore devono essere apportate dal piano cave in modo motivato ed espresso.

     2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

     3. La Provincia, dopo l'approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai Comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave.

     4. Il piano ha validità massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti anni per il settore lapideo; la validità decorre dall'esecutività del piano.

     4 bis. Fatti salvi la sospensione dell'efficacia dei piani di cui alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava) e l'espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale sui singoli progetti di ATE, l'efficacia dei piani delle cave cessa con l'esecutività dei nuovi piani [7].

     4 ter. Il comma 4 bis si applica, nelle more dell'esecutività dei nuovi piani, anche ai piani per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale), siano già decorsi i termini di validità di cui al comma 4 [8].

     4 quater. L'efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi [9].

 

     Art. 11. (Progetto degli ambiti territoriali estrattivi).

     1. Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), è redatto a cura di uno o più soggetti interessati, anche non congiuntamente, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri attraverso apposita Conferenza dei servizi, alla quale sono invitati tutti i soggetti aventi la disponibilità di parte delle aree incluse nell'ambito, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di riassetto finale dell'area. In caso di motivata opposizione sul progetto da parte dei soggetti invitati ai sensi del precedente periodo, rappresentanti la maggioranza, come estensione territoriale, delle aree incluse nell'ambito, la provincia può circoscrivere il progetto di gestione produttiva alle sole aree in disponibilità dei soggetti proponenti o anche di quelli favorevoli al progetto [10].

     2. Detto progetto, redatto in conformità ai criteri emanati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoscritto da tecnici abilitati iscritti al relativo albo professionale in conformità alla normativa vigente, deve evidenziare:

     a) lo stato dell'area rilevato da foto aree recenti o derivato da immagini da satellite;

     b) la situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;

     c) la consistenza del giacimento coltivabile;

     d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero;

     e) [11];

     f) l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe.

     3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre ornamentali da taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovrà indicare la previsione dei profili di abbandono all'esaurimento del giacimento, nonché la tipologia del recupero.

     4. Il progetto di cui al comma 1 è approvato entro 4 mesi dalla data di presentazione. Qualora il progetto presentato richieda modifiche, il termine può essere prorogato una sola volta di due mesi dalla data di presentazione delle modifiche. Trascorsi inutilmente i termini suddetti, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere entro un termine prestabilito, comunque non superiore a 30 giorni.

     5. Il costo sostenuto per il progetto dell'ambito territoriale estrattivo è posto a carico di ogni soggetto richiedente l'autorizzazione alla coltivazione sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate ed attualizzate. All'atto della presentazione del progetto attuativo parziale, il richiedente è tenuto a documentare l'adempimento di quanto sopra.

     5 bis. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno efficacia a partire dal 31 luglio 2002 o prima di tale data nel caso fossero emanati i criteri di cui al comma 2 [12].

 

Titolo III

REGIME DELL'ATTIVITA' DI CAVE

 

     Art. 12. (Autorizzazione).

     1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione.

     2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attività estrattiva per un giacimento come individuato nel progetto di gestione di cui all'art. 11.

     3. Salvo quanto previsto dall'art. 38 in ordine alle competenze della Giunta regionale, il rilascio dell'autorizzazione compete alla Provincia, che provvede entro 90 giorni dalla relativa istanza, da presentarsi secondo le previsioni e le prescrizioni contenute nel piano cave; qualora la Provincia non provveda entro i termini di cui sopra, la domanda è presentata al Presidente della Giunta regionale, e l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale.

     4. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere alla Provincia di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 15. La Provincia provvede, entro i successivi 60 giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

     5. Nel caso in cui, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'atto di trasferimento, l'avente causa non abbia ottemperato a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione decade di diritto.

 

     Art. 13. (Contenuto dell'autorizzazione).

     1. Il provvedimento autorizzativo dispone:

     a) la determinazione del tipo e della quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;

     b) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva, con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;

     c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione con riferimento alla convenzione di cui all'art. 15;

     d) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie sostitutive disposte ai sensi dell'art. 16;

     e) la durata, che non può essere superiore a 10 anni, salvo che per l'attività estrattiva di materiali lapidei, per la quale la durata può essere aumentata sino a 20 anni secondo le previsioni del progetto attuativo di cui all'art. 14, comma 1, lett. f);

     f) i criteri per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva.

     2. Il termine di cui al comma 1, lett. e) può essere prorogato, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero.

     3. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati.

 

     Art. 14. (Domanda di autorizzazione).

     1. Alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, devono essere allegati:

     a) documenti atti a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla coltivazione del giacimento;

     b) certificati e mappe catastali relative ai terreni interessati;

     c) documentazione fotografica idonea;

     d) documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;

     e) rilievo planimetrico quotato dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala idonea;

     f) progetto attuativo, riferito al progetto di cui all'art. 11, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente, completo di tavole grafiche in scala adeguata, con la specificazione delle modalità di coltivazione e di relazione tecnica illustrativa contenente anche:

     f1) localizzazione delle aree di discarica, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche,

     f2) indicazione della profondità massima di escavazione;

     f3) il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opere di recupero, nonché dei materiali utilizzabili e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi;

     g) il programma economico e finanziario [13];

     h) la ricevuta del versamento alla tesoreria dell'ente competente delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda, per l'ammontare stabilito ai sensi dell'art. 25, comma 1.

     2. Per i materiali lapidei il progetto attuativo deve indicare il programma di coltivazione, nonché, in luogo di quanto previsto dalla lett. f3) del comma 1, le opere di riassetto e di recupero definitivo limitatamente alle aree di cui è previsto il profilo finale di abbandono.

     3. Possono essere proposte varianti al progetto attuativo in corso d'opera. La Provincia provvede ad autorizzare la variante di progetto entro 60 giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 15. (Convenzione con il Comune).

     1. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna:

     a) a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare

dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 e comunque non può essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti;

     b) a concordare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, la corresponsione all'ente gestore del parco stesso di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui alla lett. a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;

     c) ad eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima;

     d) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'atto di autorizzazione.

     2. Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare

dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai Comuni interessati una volta che siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne abbia previsto una destinazione ad uso pubblico.

     3. I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine la Provincia, su richiesta dell'interessato, provvede ai sensi del comma 4.

     4. In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, quest'ultimo può chiedere che la Provincia determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

     5. Le somme versate ai sensi del comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di cui al medesimo comma.

 

     Art. 16. (Garanzie patrimoniali).

     1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di garanzie patrimoniali reali o personali idonee a garantire, nei confronti dei Comuni interessati, l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'art. 15, nonché il rimborso delle spese previste per le opere di riassetto ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività di escavazione.

     2. Qualora la garanzia sia prestata in forma di fideiussione, deve essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale previsto dal comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.

     3. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai comuni interessati entro 90 giorni dalla data di richiesta, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di riassetto previste dal progetto di cui all'art. 14, comma 1, lett. f).

 

     Art. 17. (Comunicazioni alla Regione e ai Comuni).

     1. Le Province trasmettono alla Giunta regionale e al Comune, o ai Comuni interessati, copia delle autorizzazioni rilasciate con la relativa documentazione e gli atti connessi.

     2. Le Province presentano ogni anno, entro il 31 marzo, il rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni delegate, ai sensi degli artt. 80 e 81 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 18. (Decadenza dell'autorizzazione).

     1. Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro 12 mesi dall'esecutività del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a 6 mesi, o a 9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione. E' altresì motivo di decadenza il ritardo superiore ai 12 mesi relativo all'inizio delle operazioni di riassetto ambientale, di cui all'art. 14, comma 1, lett. f3).

     2. La decadenza è pronunciata dalla Provincia, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività entro un termine assegnato e comunque non inferiore a 3 mesi. La Provincia può consentire, su domanda del titolare dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio o la sospensione dell'attività estrattiva oltre i termini di cui al comma 1, ove ricorrano giustificati motivi.

     3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre:

     a) quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche;

     b) quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi ed alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione o dalla convenzione.

     4. Nel caso di decadenza pronunciata per i motivi di cui al comma 3, lett. b), qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile della Provincia dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, la Provincia fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a 3 mesi, per chiedere l'autorizzazione, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento potrà essere acquisito al patrimonio indisponibile della Provincia dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.

 

     Art. 19. (Revoca dell'autorizzazione).

     1. Qualora sia intervenuta una grave alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata al giacimento e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, la Provincia, previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», dispone la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 20. (Sospensione e cessazione dell'attività).

     1. Il Comune competente per territorio, qualora l'attività estrattiva venga esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge o in caso di inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva delle misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

     2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, la Provincia non abbia notificato i provvedimenti definitivi.

     3. Qualora l'attività estrattiva si svolga senza la relativa autorizzazione, il Comune competente per territorio ne ordina l'immediata cessazione, indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona, in conformità a specifico progetto attuativo.

 

     Art. 21. (Esecuzione delle opere di riassetto).

     1. Per le opere di riassetto ambientale di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) è consentito l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni.

     2. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al riassetto ambientale della zona, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui all'art. 18.

     3. L'esecuzione è disposta dal Comune competente per territorio, previa diffida all'interessato.

     4. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di riassetto il Comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 16.

     5. In caso di mancata esecuzione da parte del contravventore, di cui all'art. 20, comma 3, delle opere necessarie al ripristino ambientale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune, quest'ultimo ne dispone l'esecuzione d'ufficio, a spese del contravventore stesso.

     6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della cauzione impiegata per le opere di ripristino.

 

     Art. 22. (Concessione).

     1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento, di cui il piano dell'art. 2 prevede la coltivazione, non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 14 e seguenti, quando sia trascorso un anno dalla approvazione del piano.

     2. Ove la Provincia ritenga che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a 90 giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

     3. La Provincia può procedere altresì al rilascio della concessione al terzo richiedente ove il titolare non intraprenda l'attività estrattiva autorizzata, o sospenda la stessa, oltre i 6 mesi, a causa di non adeguate capacità tecniche ed economiche.

     4. Nel provvedimento di concessione la Provincia delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 13.

     5. Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme relative all'autorizzazione e, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della Provincia.

     6. Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di superficie compresi entro i limiti della concessione.

     7. Il diritto proporzionale di cui al comma 6 è elevato a lire 15.000.000 per i lapidei da taglio.

 

     Art. 23. (Indennizzo).

     1. Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposto, per tutto il periodo di durata della concessione, un indennizzo annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi statali.

     2. I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.

     3. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero se su di essa insistono altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti, avuto riguardo al loro stato di conservazione,

     4. L'onere dell'indennizzo è a carico del concessionario. Nel provvedimento di concessione possono essere disposte le necessarie garanzie per la corresponsione dell'indennizzo stesso.

     5. Nel caso la concessione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno, si applica, a favore dello stesso, quanto disposto dal comma 2 dell'art. 17 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 24. (Vendita delle aree).

     1. Il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento, ovvero, se anche proprietario, di vendita delle aree medesime per un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse, ai sensi delle leggi statali.

 

Titolo IV

NORME COMUNI

 

     Art. 25. (Tariffe dei diritti di escavazione).

     1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce l'ammontare del rimborso spese per l'istruttoria delle domande di cui all'art. 14, nonché l'entità delle somme che devono essere versate ai sensi dell'art. 15, comma 1, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, con l'esclusione dei lapidei da taglio per i quali la tariffa è applicata al solo materiale commerciabile.

     2. Una quota fissa del 15% dei contributi di cui al comma 1 è versata ogni anno dai Comuni alla Provincia, che utilizza tali somme sia per l'espletamento delle funzioni previste dagli artt. 30 e 31, che per il finanziamento di iniziative di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché per la promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive.

 

     Art. 26. (Comunicazioni obbligatorie).

     1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Provincia competente i dati statistici relativi ai materiali estratti.

     2. La Provincia trasmette una volta all'anno alla Giunta regionale i dati statistici di cui al comma 1 elaborati secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, nonché copia degli atti di accertamento di infrazioni e degli infortuni gravi o mortali.

     3. I titolari di autorizzazione e di concessione debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari onde favorire le attività di controllo.

     4. I dati, le notizie, i chiarimenti così ottenuti sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 «Riordinamento del servizio statistico».

 

     Art. 27. (Catasto delle cave).

     1. E' istituito presso la competente struttura della Regione Lombardia il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate. Il catasto indica per ciascuna cava la localizzazione territoriale, lo stato giuridico-amministrativo, la tipologia della produzione, le finalità del recupero.

     2. Ciascuna Provincia redige, per il territorio di competenza, l'inventario delle cave attive e l'inventario delle cave cessate e li trasmette alla competente struttura regionale, il primo entro 6 mesi e il secondo entro 12 mesi dalla emanazione dei criteri di cui al comma 3.

     3. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera i criteri di attuazione e gestione del catasto di cui al comma 1, nonché i criteri per la redazione degli inventari di cui al comma 2.

 

     Art. 28. (Autorizzazione di ricerca).

     1. La ricerca è consentita solo su aree esterne agli ambiti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio può essere consentita anche all'interno degli ambiti estrattivi.

     2. Chi voglia accedere ad aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati deve chiederne autorizzazione al Comune competente per territorio.

     3. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 «Espropriazioni per causa di utilità pubblica».

     4. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

     5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo compete alla Regione ed è subordinato al deposito presso la Tesoreria del Comune di una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca ed alla presentazione di un piano di ricerca completo di relazione tecnica e ipotesi di investimento.

 

     Art. 29. (Sanzioni).

     1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 15, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21.

     2. Nel caso di materiali scavati in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati nell'ambito territoriale estrattivo previsto nel piano, l'entità della sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 50%.

     3. Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21.

     4. Ove l'attività estrattiva si svolga in territori compresi in parchi regionali, restano ferme le sanzioni e le relative competenze sanzionatorie previste dalle leggi regionali vigenti.

     5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 26, si applica una sanzione non superiore nel minimo e nel massimo al 10% delle sanzioni previste dal comma 3.

     5 bis. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di violazione delle norme di cui all'art. 35, commi 2 e 3 [14].

 

     Art. 30. (Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni).

     1. La vigilanza sull'attività nell'ambito territoriale estrattivo, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29 spettano, per delega della Regione, al Comune territorialmente competente.

     2. Nelle zone comprese negli ambiti territoriali delle Comunità montane e dei parchi l'ente gestore del parco e le Comunità montane rispettivamente collaborano all'attività di vigilanza di cui al presente articolo, sulla base di accordi con i Comuni interessati.

     3. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzarsi ai sensi dell'art. 21, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato» e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 31. (Assistenza tecnica ai Comuni).

     1. Le Province sono tenute a costituire un apposito servizio per le attività inerenti all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge e provvedono, ove richieste, ad assicurare ai Comuni l'assistenza tecnica in ordine alle attività a questi delegate.

 

     Art. 32. (Consorzi).

     1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o che comunque costituiscano un unico giacimento, possono essere costituiti consorzi o altre forme associative mediante convenzione tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.

     Copia degli atti di costituzione o di convenzione devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale. Possono essere costituiti Consorzi coattivi con decreto del Presidente della Giunta, nel quale sono indicate le ragioni di interesse pubblico che giustificano la costituzione del Consorzio.

     2. Nell'atto di costituzione del Consorzio o nella convenzione sono precisate, nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati ai singoli consociati, le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati e ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione al materiale coltivato e alle opere di recupero da realizzare.

     3. Qualora per cause imputabili all'amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, il Presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario che assume la rappresentanza e l'amministrazione. Il Commissario provvede, a spese del Consorzio, alla esecuzione delle opere stesse; il Commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, compresa quella di amministrazione, presso la tesoreria regionale.

     4. Il Presidente della Giunta regionale richiede alla Provincia la pronunzia di decadenza dell'autorizzazione o della concessione dei soggetti che non partecipano alle spese ripartite.

 

Titolo V

NORME SPECIALI

 

     Art. 33. (Consulta per le attività estrattive di cava).

     1. Ciascuna Provincia costituisce la Consulta per le attività estrattive di cava.

     2. La Consulta è composta da:

     a) il Presidente della Provincia o un suo delegato che la presiede;

     b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

     c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;

     d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;

     e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;

     f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico- giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

     g) il sovraintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato.

     3. La Consulta esprime parere sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia richiesta dalla Provincia.

     4. La Consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

     5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Provincia.

     6. I componenti di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f) che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta decadono dall'incarico.

     7. La Consulta viene convocata ordinariamente almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del piano, anche per le proposte relative all'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 34. (Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava).

     1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive, nominato dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale del settore tutela ambientale o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche ed ambientali, anche estranei all'amministrazione, dai funzionari dei servizi regionali individuati dalla Giunta regionale, nonché dai Presidenti delle consulte degli enti delegati di volta in volta interessati per territorio o da loro delegati. Nel caso di argomenti di ordine generale, al Comitato partecipano i Presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Il Comitato svolge la propria attività articolando i lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni in sede deliberante.

     2. La deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato [15].

     3. Il Comitato tecnico consultivo esprime parere obbligatorio sui piani delle cave trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché sulle autorizzazioni e concessioni e relative revoche e decadenze di competenza regionale. Può essere altresì richiesto parere del Comitato su altre questioni di rilevanza regionale.

     4. Il Comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il Consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti [16].

     5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

     6. I componenti nominati dalla Regione in qualità di esperti, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del Comitato, decadono dall'incarico. La decadenza è deliberata dalla Giunta regionale che provvede contestualmente alla sostituzione del componente decaduto.

 

     Art. 35. (Pertinenze e materiali di risulta).

     1. L'autorizzazione o la concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività della impresa.

     2. I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito.

     3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc.

     4. Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale.

     5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4.

 

     Art. 36. (Interventi estrattivi in fondi agricoli). [17]

     1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola.

     2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a mc. 500 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 bis, con deliberazione adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) [18].

     2 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2. L’autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 15 ed ai diritti di escavazione di cui all’articolo 25 [19].

     3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della loro manutenzione, sono soggetti all'autorizzazione regionale ai fini della commercializzazione del materiale estratto. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

     4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3, si applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1.

 

     Art. 37. (Lavori idraulici).

     1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi; tale divieto non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento o, in assenza degli stessi, dai programmi di intervento assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici, anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti, anche in deroga alle previsioni del piano cave [20].

     3 bis. Le attività estrattive di cui al comma 2, previste da progetti approvati dalla data di entrata in vigore del presente comma, non sono soggette alle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25 [21].

     4. [22].

 

     Art. 38. (Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche).

     1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la provincia competente. Il ricorso agli ambiti estrattivi sopra richiamati è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata l'idoneità all'impiego di tale materiale ed alle condizioni di cui al precedente articolo 25 [23].

     2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.

     3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.

     4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa.

     5. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni si applicano le procedure di cui agli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25.

 

     Art. 39. (Riassetto di cave cessate).

     1. Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava, è soggetto ad autorizzazione regionale. Nel caso di cave cessate comprese nel piano provinciale approvato, l'autorizzazione è rilasciata, per delega regionale, dalla Provincia.

     1 bis. Nel caso di cave cessate interamente ricadenti in ambiti di parco o di riserva, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della convenzione di cui all'articolo 15, stipulata tra il richiedente e l'ente gestore del parco o della riserva; il contributo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è versato nella misura del 30 per cento all'ente gestore del parco o della riserva ed il restante 70 per cento al comune o ai comuni interessati [24].

     2. Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.

     3. Qualora il progetto di riassetto interessi aree di particolare rilevanza ambientale in ambiti di parco o di riserva e l'ente gestore del parco o della riserva intenda eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare la piantumazione, o particolare sistemazione finalizzata, deve essere stipulata una convenzione tra ente gestore ed operatore, con la quale l'ente gestore si impegna alla esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l'operatore, ove l'attuazione del progetto comporti l'asportazione di sostanze di cava, si impegna a versare all'ente gestore una cifra pari al doppio della tariffa regionale di cui all'art. 25 per ogni metro cubo di materiale commercializzato, in aggiunta a quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 15, nonché ad eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area con stesura di terreno di coltura.

     4. La Giunta regionale può disporre il finanziamento di progetti di riassetto ambientale nell'ambito dei programmi di interventi previsti per le aree dei parchi e delle riserve di interesse regionale, nonché il finanziamento di progetti relativi ad interventi con particolare problemi geo-meccanici.

 

     Art. 40. (Commissione per la sicurezza e le risorse).

     1. E' istituita la Commissione per le risorse e la sicurezza mineraria, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta:

     a) dall'Assessore regionale competente che la presiede, o da un suo delegato;

     b) da quattro esperti nelle seguenti discipline, scelti dalla Giunta regionale:

     b1) diritto minerario e legislazione sulla sicurezza delle lavorazioni;

     b2) giacimenti minerari;

     b3) polizia mineraria e sicurezza delle lavorazioni;

     b4) meccanica delle rocce e dei suoli;

     c) dai componenti del Comitato di cui all'art. 34;

     d) dai dirigenti dei servizi e degli uffici regionali indicati dalla Giunta regionale.

     2. La commissione esprime parere in merito:

     a) alle questioni inerenti alle modalità e tecniche di coltivazione mineraria, giacimenti minerari e loro qualificazione economica;

     b) alle istanze di concessione mineraria, per quanto attiene l'aspetto tecnico dell'attività estrattiva in esame;

     c) ai corsi di formazione professionale per gli addetti al settore.

     3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la commissione e di non meno di cinque degli esperti nominati ai sensi delle lettere b) e c) del comma I.

 

     Art. 41. (Direzione dei lavori di cava).

     1. Nell'esercizio dell'attività estrattiva di cava la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20, secondo comma, del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e dall'art. 100, quinto comma, dello stesso D.Lgs. n. 624/1996 [25].

     2. Negli ambiti territoriali estrattivi di monte dove si faccia uso di esplosivi o tecnologie specialistiche e nelle cave in sotterraneo, la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici laureati o diplomati in possesso di specifica competenza professionale acquisita in occasione di qualsiasi tipo di opera comportante abbattaggi di roccia, anche con uso di esplosivi, ed in lavori sotterranei laddove l'attività non si svolga a cielo aperto, comprovata da esperienza almeno quinquennale in qualità di direttore dei lavori, assistente del direttore dei lavori o di capo cantiere.

     3. Possono continuare nelle funzioni di direzione dei lavori di cava anche soggetti diversi da quelli previsti dai precedenti commi, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, abbiano esercitato tali funzioni in qualità di imprenditore di cava per almeno due anni, comprovata dall'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio, industria ed artigianato, e previo superamento di uno specifico corso di aggiornamento per la direzione dei lavori di cava, di durata non inferiore a 120 ore, organizzato dal competente servizio formazione professionale della Regione Lombardia, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo col servizio cave, presso uno dei propri centri di formazione professionale. In questo caso la direzione dei lavori può essere esercitata solo nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

 

     Art. 41 bis. (Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive) [26]. [27]

     1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili [28].

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale e finanziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia [29].

     3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile [30].

     4. I contributi sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità previste nel progetto, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso a contributo.

     5. La Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento nonché i criteri per la valutazione della loro ammissibilità e le modalità di erogazione dei contributi.

     6. Per l'ammissione al contributo dei progetti pervenuti è costituito presso la direzione generale competente un nucleo di valutazione, presieduto dal dirigente competente in materia di cave o suo delegato, e composto da cinque esperti interni e/o esterni all'amministrazione regionale e da tre funzionari regionali, nominati dalla Giunta regionale.

     7. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di cave.

 

     Art. 41 ter. (Corsi di formazione). [31]

     1. La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale per il personale delle province destinato a funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione degli operatori del settore.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 42. (Norme transitorie).

     1. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività delegate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     2. I piani delle cave già approvati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge conservano comunque efficacia sino alla esecutività dei nuovi piani di cui all'art. 8. L'attività estrattiva può essere autorizzata entro i limiti areali complessivi e volumetrici annui fissati dai piani vigenti in caso di disponibilità residua di materiale.

     3. In attesa della approvazione dei nuovi piani delle cave, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, possono essere predisposti ed approvati progetti redatti ai sensi dell'art. 11 per gli ambiti territoriali estrattivi relativi alle cave inserite nei piani cave vigenti.

     4. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate prima dell'approvazione dei piani delle cave di cui all'art. 8 conservano efficacia fino alla loro scadenza.

     5. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 in corso d'opera, previa concessione edilizia, all'entrata in vigore della presente legge possono proseguire in attesa dell'autorizzazione regionale. L'istanza deve essere presentata dagli interessati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale, che si esprime entro i successivi 30 giorni [32].

     6. L'ammontare dei contributi annui previsti da convenzioni stipulate con i comuni relative a cave in attività, già autorizzate o concesse, che non decadano né siano revocate, viene adeguato alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 qualora sia inferiore ad esse, resta invariato negli altri casi.

     7. Le domande di autorizzazione presentate per la prosecuzione della attività a qualsiasi titolo e sulle quali la Provincia non si sia pronunciata alla data di esecutività del piano delle cave previsto dalla presente legge conservano la loro validità e sono esaminate e decise in conformità alle prescrizioni del nuovo piano.

     8. Agli illeciti amministrativi commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato assunto il relativo provvedimento sanzionatorio l'Ente delegato applica la sanzione prevista dalla legge previgente, se più favorevole.

 

     Art. 43. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per le funzioni delegate previste dal precedente art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e h), si provvede con le somme annualmente stanziate sul capitolo 4.3.4.1.1450 la cui descrizione è così modificata: «Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province inerenti all'esercizio delle attività di coltivazione di cava, la vigilanza e l'assistenza tecnica ai comuni» iscritto allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

     2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 34, della commissione di cui all'articolo 40 e del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 41 bis, comma 6, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi [33].

     3. Agli oneri conseguenti alle spese per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 3 dell'art. 41, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2 "Formazione professionale" [34].

     4. All'introito delle somme annualmente corrisposte alla regione per la concessione della superficie su cui è svolta l'attività estrattiva di cui al precedente art. 22 si provvede con il capitolo 1.1.203 «Tassa sulle concessioni regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

     5. All'introito delle somme corrisposte alla regione per il rimborso delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione all'estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche di cui al precedente art. 38 si provvede con il capitolo 3.4.252 «Rimborsi e recuperi vari» iscritto allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

 

     Art. 44. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) l.r. 30 marzo 1982, n. 18 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

     b) l.r. 21 giugno 1982, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"»;

     c) l.r. 2 gennaio 1990, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" - disciplina delle deleghe conferite agli Enti Locali»;

     d) l.r. 10 maggio 1990, n. 43 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", già modificata dalla legge regionale 2 gennaio 1990, n. 3»;

     e) l.r. 23 dicembre 1994, n. 43 «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"».

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 8 novembre 2021, n. 20, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[3] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[4] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[7] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[8] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[9] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[10] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[11] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[17] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[18] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[21] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[22] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[23] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[24] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[26] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[28] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[29] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[30] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[31] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[32] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 17 settembre 1998, n. 37, suppl. ord. n. 3.

[33] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[34] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così modificato dall’art. 2 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.