§ 2.4.31 - L.R. 24 maggio 1985, n. 51.
Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:24/05/1985
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Partecipazione alla fondazione delle Stelline.
Art. 2.  Procedure di costituzione.
Art. 3.  Rappresentanti regionali.
Art. 3 bis.  (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione)
Art. 4.  Contributo.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 2.4.31 - L.R. 24 maggio 1985, n. 51.

Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline.

(B.U. 29 maggio 1985, n. 22, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Partecipazione alla fondazione delle Stelline.

     1. La regione Lombardia, in attuazione dell'art. 3 dello statuto e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 117 della Costituzione, dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove la costituzione di una fondazione per la gestione del complesso immobiliare denominato «Palazzo ex Stelline» sito in Milano, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda.

 

     Art. 2. Procedure di costituzione.

     1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per costituire, unitamente al comune di Milano e ad altri soggetti pubblici e privati, la «Fondazione delle Stelline» e, previa delibera di giunta, a sottoscrivere l'atto costitutivo ed al versamento del conferimento regionale di 1.000 milioni.

     2. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della Fondazione delle Stelline sia conforme alle norme di legge in materia e disponga, per la durata della Fondazione, quanto segue [1]:

     a) che la fondazione persegua il fine di favorire lo sviluppo di iniziative che rappresentino un arricchimento culturale, tecnico e scientifico per la regione Lombardia;

     b) che il comune di Milano doni alla Fondazione il complesso immobiliare ubicato in Milano, c.so Magenta n. 61 e parte del n. 63, come sarà meglio identificata nel relativo atto, nel rispetto delle condizioni e dei rapporti di diritto attualmente esistenti, assicurandone gli interventi di straordinaria manutenzione;

     c) che il palazzo ex Stelline sito in Milano, c.so Magenta, n. 61 e la parte annessa del n. 63 di cui alla precedente lettera b), siano mantenuti a destinazione di centro congressi, quale struttura funzionale polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici;

     d) che la fondazione gestisca il centro ed i connessi servizi congressuali;

     e) che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, da non meno di otto e da non più di dodici consiglieri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale, quattro dal consiglio comunale e che gli amministratori siano eletti per tre anni e siano rieleggibili;

     f) che i consiglieri della regione e del comune di Milano possano essere amministratori della fondazione;

     g) che il presidente e il vice-presidente siano eletti dal consiglio di amministrazione;

     h) che al presidente spettino i poteri di ordinaria amministrazione e al consiglio di amministrazione i poteri di straordinaria amministrazione;

     i) che il direttore della fondazione e il segretario del consiglio di amministrazione siano nominati dal consiglio di amministrazione.

     l) che i contributi di gestione a carico dei soci siano annualmente determinanti con esclusione di ogni automatica rivalutazione [2].

 

     Art. 3. Rappresentanti regionali.

     1. I rappresentanti della regione nella fondazione delle Stelline sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della regione.

     2. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2.

     3. La loro revoca può essere disposta solo con provvedimento del consiglio regionale.

 

     Art. 3 bis. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione) [3]

     1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la fondazione adegua il proprio statuto al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, anche parziale, del consiglio di amministrazione, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122', lo stesso consiglio di amministrazione sia composto da cinque consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, di cui due nominati dalla Regione, due dal comune di Milano e uno d'intesa tra la Regione e il comune di Milano. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

     Art. 4. Contributo. [4]

     1. Per l'adempimento degli scopi della fondazione delle Stelline, la giunta regionale è autorizzata a erogare contributi di gestione.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per la partecipazione della regione alla fondazione delle Stelline è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 1.000 milioni.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è autorizzata la spesa per le finalità previste dal precedente articolo 4.

     3. [5].

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 1.000 milioni previsto per il 1985 dal precedente I comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione di residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

     5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio:

     a) per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, progetto 5, è istituito il capitolo 2.1.4.1.5.1995 «Quota per la partecipazione della regione alla fondazione delle Stelline» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

     b) per l'esercizio finanziario 1986, parte I, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, finalità 5 è istituito per memoria il capitolo 1.1.4.1.5.2042 «Contributo di gestione alla fondazione delle Stelline».


[1] Capoverso così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 15 marzo 2012, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 2000, n. 25.