§ 3.3.23 - R.R. 8 febbraio 2010, n. 3.
Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:08/02/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Attività vietate)
Art. 4.  (Attività soggette a concessione o autorizzazione)
Art. 5.  (Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso)
Art. 6.  (Contemporanea presentazione di domanda)
Art. 7.  (Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso)
Art. 8.  (Durata, revoca e decadenza)
Art. 9.  (Costituzione di servitù di passaggio)
Art. 10.  (Esigenze idrauliche)
Art. 11.  (Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)
Art. 12.  (Obblighi dei frontisti)
Art. 13.  (Obblighi dei privati)
Art. 14.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 15.  (Regolamenti dei Consorzi di Bonifica)


§ 3.3.23 - R.R. 8 febbraio 2010, n. 3.

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

(B.U. 12 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale' e ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;

b) tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;

c) difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

2. Il presente regolamento attua altresì il disposto del comma 4 dell'art. 85 della l.r. 31/2008.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) polizia idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008;

b) consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;

c) reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 31/2008;

d) autorità di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;

e) opere di bonifica: le realizzazioni definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;

f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;

g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;

h) agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;

i) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;

k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;

l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

 

     Art. 3. (Attività vietate)

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;

c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;

e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;

f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

 

     Art. 4. (Attività soggette a concessione o autorizzazione)

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

 

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;

e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;

f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;

g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;

h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;

j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

 

     Art. 5. (Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso)

1. Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.

2. Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 15.

 

     Art. 6. (Contemporanea presentazione di domanda)

1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

 

     Art. 7. (Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso)

1. Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.

2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.

5. Il canone è dovuto:

 

a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;

b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.

6. I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.

8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

9. Il richiedente ha l'obbligo di:

 

a) comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;

b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;

c) concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;

d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.

10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.

11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.

12. Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

13. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

 

     Art. 8. (Durata, revoca e decadenza)

1. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.

3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:

 

a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;

b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;

c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:

 

a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;

b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;

c) per omesso pagamento di una rata del canone;

d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;

e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.

6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

 

     Art. 9. (Costituzione di servitù di passaggio)

1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

 

     Art. 10. (Esigenze idrauliche)

1. Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

 

     Art. 11. (Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.

2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.

3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui a commi 2 e 3.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

 

     Art. 12. (Obblighi dei frontisti)

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 13. (Obblighi dei privati)

1. Sono obblighi dei privati:

 

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;

d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori i manutenzione;

e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;

h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

2. Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

3. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

 

     Art. 14. (Vigilanza e sanzioni) [1]

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.

4. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.

5. In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.

 

     Art. 15. (Regolamenti dei Consorzi di Bonifica)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 della l.r. 31/08 i consorzi approvano il regolamento contenente:

 

a) le disposizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

b) la determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni;

c) le procedure relative al procedimento sanzionatorio.

2. Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della l.r. 31/2008, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 'Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi'.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.R. 12 maggio 2015, n. 4.