§ 2.1.333 - L.R. 16 aprile 2019, n. 17.
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:16/04/2019
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.1.333 - L.R. 16 aprile 2019, n. 17.

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.

(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);

 

Considerato quanto segue:

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 49 bis, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019, si è resa evidente l’esigenza di eliminare le difformità applicative sull'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva dal preambolo della citata l.r. 1/2019. Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l’applicazione della vigente disposizione dell’articolo 49 bis ai contributi d’importo pari o superiore ad euro 5.000,00. [1];

2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.” [2].

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Punto così modificato dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2020, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.