§ 4.5.108 - L.R. 6 agosto 2019, n. 57.
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:06/08/2019
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Fondo per il trasferimento tecnologico
Art. 2 bis.  Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico
Art. 3.  Normativa di riferimento
Art. 4.  Commutazione dell'intervento del fondo
Art. 5.  Termini per l’avvio del progetto di razionalizzazione
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 4.5.108 - L.R. 6 agosto 2019, n. 57.

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico [1].

(B.U. 14 agosto 2019, n. 40)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

 

Considerato che:

1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un’ottica di sviluppo economico;

2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all’attività di impresa;

3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;

4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;

5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di gestione;

6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza reginale (DEFR) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico, è prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;

6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l'operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico [2];

7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative società di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche.

1 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, la Regione può incentivare anche singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico [3].

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1 bis, le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono un sistema di interesse pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il supporto della Regione Toscana e su iniziativa dei comuni e delle province, afferisce alle funzioni istituzionali di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di sostegno all’attività di impresa [4].

3. Per “infrastrutture per il trasferimento tecnologico” si intendono i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e test, i dimostratori tecnologici.

 

     Art. 2. Fondo per il trasferimento tecnologico

1. Ai fini del sostegno al processo di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1 è costituito un fondo per il trasferimento tecnologico, finalizzato all’erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle società di cui al comma 3, lettera b), di seguito denominato “soggetto gestore” [5].

2. Il fondo per il trasferimento tecnologico, costituito con la presente legge, interviene nella forma del conferimento di capitale o nella forma del prestito o nella forma del contributo a fondo perduto al soggetto gestore, secondo la disciplina e le modalità che sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [6].

3. La concessione dell'incentivo del Fondo è subordinata alle seguenti condizioni [7]:

a) oggetto sociale del soggetto gestore riguardante attività in grado di razionalizzare il funzionamento delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico toscano ad esso aggregate;

b) partecipazione di almeno tre delle seguenti società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate in Toscana: Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l, Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;

c) permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui alla lettera b) per almeno tre anni dalla data di intervento del fondo;

d) possibilità, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di altre società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico partecipate, anche parzialmente, da amministrazioni pubbliche, che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di enti locali e di imprese;

e) esclusione, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di società che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonché di società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio 2016 – 2018, inferiori al 33 per cento del totale dei ricavi stessi, come attestato da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

 

     Art. 2 bis. Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico [8]

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 bis, il fondo di cui all’articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo:

a) le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico i cui ricavi per tali attività siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi;

b) le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi.

3. Il valore dei ricavi indicato al comma 2, nonché l'operatività esclusiva o prevalente di cui al comma 1, sono attestati da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L'operatività è prevalente se almeno il 51 per cento del fatturato è realizzato in Toscana.

4. Il fondo interviene nelle forme previste dall’articolo 2, comma 2. In caso di conferimento di capitale, l’agevolazione consiste nell’assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di sette anni.

5. Qualora il fondo intervenga a favore di società tra quelle elencate all’articolo 2, comma 3, lettera b), non deve essersi verificata la dismissione prevista all’articolo 5, comma 2.

 

     Art. 3. Normativa di riferimento

1. Gli incentivi economici di cui all’articolo 2 e all’articolo 2 bis sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato [9].

1 bis. Gli incentivi economici di cui all’articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli di cui al comma 1, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato [10].

 

     Art. 4. Commutazione dell'intervento del fondo

1. Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo ai sensi dell’articolo 2, oppure un settennio nel caso di intervento ai sensi dell’articolo 2 bis, o qualora i soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 2 e 2 bis siano stati oggetto di ingresso di altri soci, con relativo aumento di capitale, la Regione valuta, in alternativa alla restituzione dell'incentivo al fondo, la commutazione dello stesso in partecipazione societaria, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) [11].

1 bis. Qualora la Regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) [12].
1 ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto [13].

 

     Art. 5. Termini per l’avvio del progetto di razionalizzazione

1. La costituzione del soggetto gestore deve essere deliberata da ciascuna delle società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico interessate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione impartisce indirizzi per la dismissione della propria partecipazione indiretta alle società Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l. [14].

 

     Art. 6. Norma finanziaria [15]

1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall’articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte, per l’importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.

- in aumento, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.

3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[2] Punto inserito dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[3] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[5] Comma già modificato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[6] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[7] Alinea così modificato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[8] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

[12] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[13] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[14] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 luglio 2020, n. 72.