Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 13/10/2017 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Penalità per tardivo ed erroneo pagamento |
Art. 3. Recupero dei canoni |
Art. 4. Recupero delle spese |
Art. 5. Estinzione di crediti di modesto ammontare |
Art. 6. Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016 |
Art. 7. Rimborsi |
Art. 8. Attività informativa |
Art. 9. Accordi sostitutivi e di semplificazione |
Art. 10. Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato |
Art. 10 bis. Accorpamento di concessioni di derivazione |
Art. 11. Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016 |
Art. 12. Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato |
Art. 13. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. [...] |
Art. 14. Disposizione finanziaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 6.1.382 - L.R. 13 ottobre 2017, n. 57.
Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.
(B.U. 18 ottobre 2017, n. 43)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, sono dettate disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico;
2. Si rende necessario disciplinare le penalità per tardivo ed erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese e l'estinzione di crediti di modesto ammontare;
3. Al fine di prevedere termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento delle somme, si rende necessario non prevedere l'irrogazione delle sanzioni, né richiedere il pagamento degli interessi dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Al fine di semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e la semplificazione relativamente all'applicazione dei connessi oneri finanziari, si prevede la facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto;
5. Con specifico riferimento alle sole concessioni relative all'occupazione e all'uso del demanio idrico, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, occorre prevedere, tramite accordi, la possibilità di determinare il numero e la tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui sarà commisurato il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale;
6. Al fine di riallineare le concessioni con la nuova normativa in materia a seguito del passaggio di competenze dalle province alla Regione ai sensi della
7. A seguito nel subentro delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni di derivazione per uso idropotabile, occorre prevedere che le concessioni a servizio del servizio idrico integrato (SII) siano rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l’Autorità idrica toscana (AIT) ed il gestore del SII;
8. In particolare, si prevede che i gestori che effettuano prelievi afferenti e funzionali al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del
9. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della
10. La posticipazione del termine al 30 novembre 2017 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;
11. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 4, comma 1, della
12. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
13. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla
14. Si rende necessario prevedere che, a decorrere dall'annualità 2019, l'aliquota dell'imposta regionale applicata sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato sia quella definita all'articolo 17, comma 1, lettera a), della
15. Viste le imminenti scadenze è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.
2. In particolare, la presente legge disciplina:
a) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque;
b) i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.
2 bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione [1].
Art. 2. Penalità per tardivo ed erroneo pagamento
1. I soggetti titolari di concessione per l’occupazione e l’uso del demanio idrico e delle relative aree che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dovuti, sono soggetti al pagamento di una penalità pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato dopo la scadenza, oltre al pagamento degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 13 del
Art. 3. Recupero dei canoni
1. Nelle more del recupero coattivo la Regione può inviare avvisi di pagamento bonari, nonché eventuali ulteriori comunicazioni ritenute utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie rilevanti ai fini della corretta definizione della richiesta di pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del
2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della
3. Il recupero del canone è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6 della
Art. 4. Recupero delle spese
1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono addebitate le spese postali ed amministrative pari a 1 euro per comunicazione inviata.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi del
3. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi del
Art. 5. Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. Non si fa luogo al recupero e all’applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.
Art. 6. Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016
1. I pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n.81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della
Art. 7. Rimborsi
1. Il concessionario può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone, per l’occupazione e l'utilizzazione dell'acqua, del demanio idrico e delle relative aree.
2. L'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.
3. Il concessionario, per le somme indebitamente corrisposte, ha diritto agli interessi calcolati, ai sensi dell’articolo 13 del
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce le modalità operative per effettuare i rimborsi.
Art. 8. Attività informativa
1. Al fine di agevolare il regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento, la Regione Toscana può inviare avvisi di scadenza contenenti l’importo del canone dovuto, le modalità di versamento ed ogni altra informazione utile a semplificare il rapporto tra cittadino e amministrazione.
2. La Regione Toscana può altresì inviare comunicazioni volte all'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della corretta valutazione dei parametri necessari alla corretta definizione del canone dovuto.
Art. 9. Accordi sostitutivi e di semplificazione
1. Su istanza di soggetti facenti richiesta di almeno cinquanta rapporti concessori di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati, ai sensi dell’articolo 11 della
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi che raggruppano utenti di derivazioni di acque pubbliche e che, per statuto, controllano i prelievi idrici dei consorziati e promuovono la gestione razionale e ambientalmente compatibile del sistema idrico, possono stipulare con la competente direzione regionale, previa acquisizione di apposita delega o per specifiche disposizioni degli statuti consortili, accordi che prevedano la rappresentanza da parte del consorzio medesimo, dei singoli concessionari consorziati, nei rapporti con l'amministrazione regionale con riferimento:
a) alle procedure amministrative, o segmenti di procedure amministrative, preordinati al rilascio, alla variazione ed al rinnovo delle concessioni;
b) alle ulteriori vicende amministrative e adempimenti connessi all'esercizio della derivazione, ivi compresi gli oneri di comunicazione dei dati di prelievo idrico.
3. Qualora i prelievi insistano sullo stesso corpo idrico, gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, previa comunicazione, la variazione, in aumento e in diminuzione, delle portate da parte dei singoli utenti consorziati, purché venga garantito dal consorzio stesso il rispetto del prelievo totale complessivamente concessionato. Le variazioni delle portate comunicate da parte dei singoli consorziati sono soggette alla preventiva verifica, da parte degli uffici regionali territorialmente competenti, in ordine al rispetto del bilancio idrico e della compatibilità delle portate variate con i prelievi già assentiti a soggetti terzi diversi dagli utenti consorziati, con particolare riferimento agli usi prioritari della risorsa. Nel caso in cui i competenti uffici non si esprimano entro trenta giorni dalla comunicazione, i concessionari consorziati possono procedere all’esecuzione delle variazioni.
4. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dai regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della
5. Gli accordi di cui ai commi 1e 2, possono prevedere, su richiesta dell'interessato, il versamento di tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, nonché il pagamento anticipato di più annualità dei canoni, così come determinati ai sensi degli articoli 6 e 12 della
6. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, con gli accordi di cui al comma 1 relativi all'occupazione e all'uso del demanio idrico, si può procedere alla determinazione del numero e delle tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti nel territorio campione.
7. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, la Giunta regionale detta specifici criteri e indirizzi.
8. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti che interferiscono con il reticolo idrografico regionale e con le relative aree demaniali, nonché i punti di prelievo della risorsa idrica.
9. Gli accordi di cui al comma 1 possono disporre in via forfettaria in merito al pagamento degli indennizzi di cui articolo 1 della
10. Agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, eventualmente accertati nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo.
10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al
Art. 10. Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del
2. I gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del
a) alla volturazione e, ove necessario, all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari;
b) alla revisione della convenzione del servizio del SII e dei relativi disciplinari.
3. Entro il 31 dicembre 2017, i gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni ad uso promiscuo rilasciate ad altri soggetti presentano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche per le concessioni di derivazione in corso di rilascio.
4 bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al
5. Entro il 30 novembre 2017, le strutture regionali competenti, con il supporto di AIT che fornisce i relativi dati, procedono alla ricognizione dei punti di approvvigionamento del SII e dei relativi prelievi ai fini della verifica dei fabbisogni.
6. Nelle more del completamento del processo di riordino e revisione di cui ai commi da 1 a 5, i canoni, anche provvisori, imputabili agli approvvigionamenti a servizio del SII, sono corrisposti, indipendentemente dalla titolarità dei relativi titoli concessori, dai gestori, ciascuno per il rispettivo territorio di competenza. In tal caso il canone è determinato sulla base:
a) della portata assentita nella concessione esistente o, in caso di concessione in corso di rilascio, nell'eventuale autorizzazione provvisoria al prelievo;
b) in pendenza del rilascio di concessioni preferenziali:
1) della portata annua complessivamente prelevata, come risultante dalle misurazioni, nel caso in cui i punti di approvvigionamento del SII siano dotati di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
2) dei volumi comunicati dal gestore in accordo con AIT nei casi in cui non siano stati ancora ottemperati gli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, possono essere stipulati accordi con i gestori del SII, ai fini di accelerare gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e di quanto disposto al medesimo articolo 9, commi 4 e 5.
8. Gli accordi di cui al comma 7 possono disporre anche in merito all’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 17 del
a) i canoni provvisori sulla base della portata assentita dall'autorizzazione provvisoria;
b) le somme pari ai canoni non corrisposti secondo quanto disposto al comma 6, lettera b), punto 2).
9. Per le situazioni coperte dagli accordi di cui al comma 7, gli illeciti amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali eventualmente accertati nell’ambito della ricognizione e del processo di riordino di cui al presente articolo, sono considerati di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del
10. Al di fuori dei casi di cui ai commi 7 e 9, in caso di inerzia o grave ritardo dei gestori del SII, l'AIT provvede agli adempimenti di cui al commi 5 e 6, mediante i poteri sostitutivi di cui all'articolo 23 della
Art. 10 bis. Accorpamento di concessioni di derivazione [6]
1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
Art. 11. Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1, della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2017, è riaperto il termine, di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della
3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
4. Il rimborso di cui al comma 3 è effettuato a seguito di istanza presentata da parte del concessionario con le modalità definite nella deliberazione di cui all'articolo 7, comma 5.
Art. 12. Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
1. L'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta per l'annualità 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il rimborso delle somme versate.
Art. 13. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della
4. Il comma 5 dell'articolo 1 della
“5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.”.
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della
“6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.”.
6. Al comma 7 dell'articolo 1 della
7. Al comma 8 dell'articolo 1 della
8. Alla fine del comma 10 dell'articolo 1 della
9. Il comma 13 dell'articolo 1 della
“13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della
10. Il comma 14 dell'articolo 1 della
“14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiari espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.”.
11. Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della
“16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 57/2017.”.
12. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 1 della
“16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, oltre alle penalità di cui all'articolo 2, comma 1, della
Art. 14. Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017–2019, annualità 2017 e 2018.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017–2019, annualità 2017 e 2018, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2017
- In diminuzione, Tipologia di entrata 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 3.000.000,00;
- In diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 3.000.000,00;
Anno 2018
- In diminuzione, Tipologia di entrata 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 3.000.000,00;
- In diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 3.000.000,00;
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 41 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[5] Comma inserito dall'art. 4 della
[6] Articolo inserito dall'art. 5 della