§ 6.1.371 - L.R. 11 novembre 2016, n. 77.
Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:11/11/2016
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato
Art. 1 bis.  Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017
Art. 1 ter.  Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis
Art. 2.  Sospensione di disposizioni del d.p.g.r. 60/R/2016
Art. 3.  Disposizioni acceleratorie per la definizione delle pratiche pendenti relative a procedimenti e alle vicende amministrative connessi al prelievo della risorsa idrica
Art. 4.  Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 55/2016
Art. 5.  Disposizione finanziaria
Art. 6.  Correzione errore materiale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 80/2015
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 6.1.371 - L.R. 11 novembre 2016, n. 77.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

(B.U. 11 novembre 2016, n. 50)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);

Considerato quanto segue:

1. Con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario disciplinare . Era prassi in uso delle province richiedere il canone in mancanza di titolo concessorio. Alla luce della nuova disciplina, nelle more delle modifiche del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60 (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), si sospende l’applicazione dell'articolo 41 dello stesso d.p.g.r. 60/R/2016 in quanto la fattispecie viene ridisciplinata nella presente legge;

2. La presente legge disciplina il caso di soggetti che stanno occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo, in alcuni casi, fatto specifica istanza alla provincia e, in altri casi, sempre pagato un’indennità. In mancanza di disciplina, rischiano di essere considerati abusivi e soggetti all’applicazione delle sanzioni, pur avendo fatto domanda o pagato regolarmente il canone negli anni passati;

 

3. Dall'esame della giurisprudenza si è rilevato che l'indennizzo per occupazione senza titolo può corrispondere a quanto dovuto per occupazioni legittime a titolo di canone essendo legittima una quantificazione delle somme dovute con riferimento all'utilizzazione del bene secondo valori di mercato; non essendo possibile ricorrere a stima, caso per caso, per la mole delle posizioni da regolare, si è ritenuto di riferirsi ai valori fissati per i canoni, aumentati percentualmente;

4. Data la mancanza di dati pervenuti dalle province o la presenza di dati aggregati che, visti i tempi stretti, non è possibile per gli uffici elaborare, è stato valutato di parametrare l’indennizzo, a titolo di acconto, per l'occupazione di fatto per l’anno 2016 e per gli anni antecedenti, per coloro che non hanno regolarmente pagato, al canone minimo stabilito per i diversi usi, calcolato sulla base dei parametri definiti nella deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 813 (Delibera di determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico), ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 80/2015. Sulla medesima base imponibile viene calcolata la maggiorazione del 20 per cento, anche per coloro che non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento per gli anni antecedenti al 2016, che dovrà essere pagata per le cinque annualità di riferimento;

5. Nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 e che hanno versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l’anno 2016, a titolo di acconto, per l’occupazione di fatto, determinato con riferimento al canone minimo stabilito, con del. g.r. 813/2016 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31 dicembre 2016;

6. Si considera regolarmente versato il corrispettivo qualora la documentazione attestante il pagamento sia agli atti dell'amministrazione regionale o sia presentata dal soggetto interessato;

7. Per i cinque anni precedenti il 2016, a tali soggetti viene chiesto il pagamento di una maggiorazione pari al 20 per cento, calcolata sull’indennizzo calcolato sul corrispettivo pagato alla provincia e dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo, entro il 31 dicembre 2016, fino alla decorrenza della concessione. Qualora non sia possibile accertare il pagamento si procede al pagamento dell'indennizzo e della relativa maggiorazione con riferimento al canone minimo stabilito, con del. g.r. 813/2016 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree;

8. Per i soggetti che avevano fatto istanza e non avevano pagato, anche per gli anni antecedenti al 2016, viene richiesto un indennizzo calcolato con riferimento al canone minimo stabilito, con del. g.r. 813/2016 ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31 dicembre 2016, maggiorato del 20 per cento;

9.L’imposta per il 2016 viene versata nel 2017, unitamente alla eventuale differenza del canone 2016 rideterminato al momento del rilascio della concessione, al canone 2017 e all’imposta 2017. In caso di mancata regolarizzazione di quanto dovuto per gli anni antecedenti al 2016 non si procederà al rilascio della concessione in quanto la regolarizzazione delle cinque annualità precedenti al 2016 e il pagamento dell'indennizzo, di fatto, è condizione ostativa per il rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento l'amministrazione regionale procede al recupero delle somme dovute.

10. È necessario introdurre una specifica disciplina per la definizione dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua rispetto ai quali la Regione è subentrata per effetto dell'articolo 11 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); stabilendo in continuità con la disciplina transitoria di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1341 (Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015), l'applicazione delle nuove disposizioni attuative della l.r. 80/2015, al fine di garantire uniformità e speditezza nella gestione delle pratiche arretrate.

11. Nella definizione dei procedimenti di cui sopra, relativi al rilascio dei titoli e alle vicende amministrative relative al prelievo di acqua, sono salvaguardati, ove possibile, i pareri e/o le fasi endoprocedimentali già conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), se compatibili con i principi e gli obiettivi della l.r. 80/2015, della pianificazione di bacini e con le finalità del d.p.g.r. 61/R/2016 stesso, anche prevedendo specifiche condizioni che consentano di garantire i suddetti principi, obiettivi e finalità della nuova disciplina regionale in materia;

12. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971, al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico, consentendo ad una maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;

13. La posticipazione del termine al 30 novembre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;

14. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1 comma 1 della l.r. 55/2016, i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 81/2015;

15. Con riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 55/2016, dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015;

16. Si rende necessario correggere un mero errore materiale sostituendo il riferimento alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 5, con il corretto riferimento alla lettera n);

17. In previsione delle prossime scadenze del 31 dicembre 2016, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato

1. Entro il 31 gennaio 2021, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati [1].

2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020) [2].

3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, senza aver precedentemente presentato istanza di concessione alla provincia medesima, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 equivale alla presentazione dell'istanza di concessione.

4. Il settore regionale competente procede al rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato a introitare gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge. L'occupazione di fatto può proseguire fino al rilascio della concessione [3].

5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 [4].

6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:

a) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;

b) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 [5].

7. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 abbiano comunque provveduto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l’anno 2016, i relativi importi versati sono computati a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per l’anno 2016. Le somme eventualmente eccedenti rispetto agli importi del canone rideterminato sono compensate a conguaglio con il pagamento del canone entro il 31 dicembre 2022 [6].

8. L'indennizzo di cui al comma 6 è corrisposto entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento [7].

9. In deroga all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia sono tenuti, entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4, al pagamento di una maggiorazione, pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione [8].

10. In deroga all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che non hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti, entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4, al pagamento di un indennizzo maggiorato del 20 per cento per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione. L'indennizzo è determinato ai sensi del comma 6, lettera b) [9].

11. Il pagamento dell'indennizzo non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati, né costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.

12. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, il soggetto occupante deve liberare l’area utilizzata senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo l'obbligo di corresponsione delle somme eventualmente dovute rispettivamente ai sensi dei commi 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'articolo 23 del d.p.g.r. 60/R/2016.

13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2021 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 68/2016, è versata entro il 31 dicembre 2022, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10 [10].

14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiari espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi [11].

15. Gli indennizzi e le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono gravati da interessi.

16. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi del commi 9 e 10, è condizione ostativa per il rilascio della concessione, fermo restando il recupero delle somme non corrisposte, oltre sanzioni e interessi.

16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 57/2017 [12].

16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 [13].

 

     Art. 1 bis. Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017 [14]

1. I soggetti titolari di concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi possono rateizzare le somme dovute a titolo di:

a) canone per l’anno 2016, per l’occupazione delle aree del demanio idrico;

b) differenza tra il canone effettivamente dovuto per l’anno 2016, come formalizzato nell’atto di concessione e quanto versato a titolo di acconto, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

c) canone per l’anno 2017, per l’occupazione delle aree del demanio idrico.

2. La rateizzazione delle somme indicate al comma 1, è concessa a condizione che il titolare della concessione sottoscriva una polizza fideiussoria per la durata di sei anni e di importo pari alla somma totale annuale dovuta.

3. La rateazione riguarda l’intero importo del canone, che viene diviso in cinque rate, le cui scadenze sono indicate nei seguenti piani rateali, recanti l’indicazione delle percentuali a titolo di maggiorazione per interessi, da applicare a ciascuna rata:

a) per i canoni indicati al comma 1, lettera a):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,20 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.

b) per i canoni indicati al comma 1, lettera b):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,10 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.

c) per i canoni indicati al comma 1, lettera c):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,20 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2022 con interessi allo 1,00 per cento.

 

     Art. 1 ter. Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis [15]

1. Gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis, sono stimati in minori entrate previste fino ad un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e maggiori entrate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2017-2019 e successivi.

 

     Art. 2. Sospensione di disposizioni del d.p.g.r. 60/R/2016

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nelle more delle modifiche del d.p.g.r. 60/R/2016, è sospesa l’applicazione dell’articolo 28, comma 9, e dell’articolo 41, commi da 4 a 11, del medesimo d.p.g.r. 60/R/2016.

 

     Art. 3. Disposizioni acceleratorie per la definizione delle pratiche pendenti relative a procedimenti e alle vicende amministrative connessi al prelievo della risorsa idrica

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), si applica anche ai procedimenti per il rilascio dei titoli e alle vicende amministrative, relativi al prelievo e all'utilizzo delle risorse idriche, già avviati alla data di entrata in vigore dello stesso d.p.g.r. 61/R/2016.

2. La definizione dei procedimenti di cui al comma 1, è effettuata salvaguardando i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con principi, gli obiettivi e le finalità della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), della pianificazione di bacino e del d.p.g.r. 61/R/2016.

3. I commi 1, 2, e 3, dell’articolo 5, il comma 2 dell’articolo 46 e l'articolo 95 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogati.

 

     Art. 4. Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 55/2016

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2016, è riaperto il termine, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015.

2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il medesimo articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015.

3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015.

 

     Art. 5. Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 1.800.000,00 per l’anno 2016 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

- in diminuzione, Tipologia di entrata 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 1.800.000,00;

- in diminuzione, Missione di spesa 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” euro 650.000,00;

- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 1.150.000,00.

 

     Art. 6. Correzione errore materiale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 80/2015

1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 80/2015 le parole: “lettera m)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera n)”.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57, dall'art. 6 della L.R. 1 ottobre 2018, n. 53 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[2] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[3] Comma già  modificato dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57, dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2021, n. 50.

[4] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57.

[5] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57, dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2021, n. 50.

[6] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57, dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2021, n. 50.

[7] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57.

[8] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 1 ottobre 2018, n. 53 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[9] Comma già  modificato dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57, dall'art. 6 della L.R. 1 ottobre 2018, n. 53 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[10] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57, già modificato dall'art. 3 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65, dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2021, n. 50.

[11] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57.

[12] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57.

[13] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 13 ottobre 2017, n. 57 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 ottobre 2018, n. 53.

[14] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[15] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.