§ 6.1.404 - L.R. 13 novembre 2019, n. 65.
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:13/11/2019
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico per gli anni fino al 2015
Art. 2.  Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta
Art. 3.  Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. [...]
Art. 4.  Disposizione finanziaria
Art. 5.  Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 65/2010
Art. 6.  Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
Art. 7.  Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte dell'Autorità portuale regionale. Modifiche agli articoli 3, 6, 9, 13, 17 e 19 della l.r. 23/2012
Art. 8.  Interventi sul porto di Piombino. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 82/2015
Art. 9.  Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Abrogazione dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015
Art. 10.  Aree demaniali portuali. Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017
Art. 11.  Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017
Art. 12.  Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
Art. 13.  Rimborso del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso a favore della Fondazione Orchestra regionale Toscana. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2018
Art. 14.  Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2018
Art. 15.  Dissalatore dell'Elba. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 73/2018
Art. 16.  Contributi per la determinazione del battente. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2018
Art. 17.  Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018
Art. 18.  Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. [...]
Art. 19.  Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 73/2018
Art. 20.  Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 73/2018
Art. 21.  Garanzia Toscana. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 73/2018
Art. 22.  Contributi straordinari al Comune di Volterra per l’avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell’anfiteatro romano. Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 73/2018
Art. 23.  Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2019
Art. 24.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2019
Art. 25.  Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
Art. 26.  Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 19/2019
Art. 27.  Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 19/2019
Art. 28.  Misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019
Art. 29.  Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme
Art. 30.  Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative
Art. 31.  Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11 A12
Art. 32.  Collegamento ferroviario CollesalvettiVada e by pass di Pisa
Art. 33.  Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FIPILI con l'A11
Art. 34.  Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia
Art. 35.  Contributo straordinario al Comune di Quarrata per interventi sulla viabilità locale
Art. 36.  Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in [...]
Art. 37.  Contributo straordinario per la viabilità di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa.
Art. 38.  Contributo straordinario al Comune di Massarosa
Art. 39.  Sottoscrizione delle azioni offerte da Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437 quater del Codice civile in conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci
Art. 40.  Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei [...]
Art. 41.  Intervento in favore della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A
Art. 42.  Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico
Art. 43.  Acquisizione al patrimonio regionale della collezione “Oro di autore”
Art. 44.  Contributo straordinario per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti situata nel Comune di Cortona
Art. 45.  Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme
Art. 46.  Contributo straordinario all’Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze
Art. 47.  Contributo alla Fondazione festival pucciniano
Art. 48.  Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio
Art. 49.  Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A
Art. 50.  Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”
Art. 51.  Contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale
Art. 52.  Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica
Art. 53.  Contributo straordinario al Comune di Montevarchi
Art. 54.  Circolazione fuori strada dei veicoli a motore. Inserimento dell’articolo 28 quinquies nella l.r. 3/1994
Art. 55.  Oggetto
Art. 56.  Modalità operative
Art. 57.  Sedi
Art. 58.  Piano strategico di sviluppo culturale
Art. 59.  Forme di gestione
Art. 60.  Regime transitorio
Art. 61.  Copertura finanziaria
Art. 62.  Entrata in vigore


§ 6.1.404 - L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

(B.U. 14 novembre 2019, n. 51)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020)

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 1° marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS64 “Porrettana”);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno che i soggetti titolari di concessioni possano regolarizzare in forma agevolata l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento;

2. È opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall’esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerino regolarmente eseguiti;

3. È necessario modificare una prescrizione della l.r. 65/2010 ormai superata alla luce dei cambiamenti intervenuti nella legislazione nazionale in materia di contabilità pubblica, e definire le modalità di presentazione delle variazioni di budget degli enti dipendenti, mediante una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento agli indirizzi agli stessi enti definiti annualmente nel DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR;

4. Appare utile sostenere il processo di sviluppo delle unioni di comuni, rimuovendo i limiti di accesso ai contributi stabiliti dall’articolo 90 della l.r. 68/2011 per le unioni costituite da soli comuni con più di 10.000 abitanti, compresi i casi di superamento dei 10.000 abitanti per effetto di fusione, e uniformando in tal modo la disciplina;

5. Alla luce della nuova configurazione di un possibile intervento regionale nella gestione delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, è necessario eliminare i riferimenti normativi che, nella l.r. 23/2012, prevedevano un coinvolgimento dell'Autorità portuale regionale;

6. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2019 e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;

7. Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, relative alle effettive disponibilità dei flussi delle risorse pubbliche erogate, è opportuno procrastinare la richiesta di restituzione dell’anticipazione di euro 300.000,00 per l’annualità 2019 alla successiva annualità 2020;

8. La l.r. 73/2018 ha disciplinato il cofinanziamento della Regione, per un importo di euro 2.500.000,00, alla realizzazione di un dissalatore, opera di interesse strategico regionale, che trova riscontro nell'ambito degli strumenti di programmazione statali e regionali. L'intervento può essere realizzato per il primo stralcio del primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali e da tariffa, quindi al netto della contribuzione degli enti locali del territorio di riferimento, per cui è opportuno modificare la disposizione prevedendo per questi ultimi la possibilità di un'adesione in un momento successivo;

9. Con l’articolo 21 della l.r. 73/2018 la Regione Toscana è intervenuta per agevolare gli enti locali nella destinazione per uso sociale dei beni confiscati allo scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo dei beni stessi, stanziando nel bilancio 2019 un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. È opportuno prevedere la possibilità di destinare eventuali economie sullo stanziamento di cui sopra al finanziamento di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata che siano realizzati dall’Azienda Agricola Suvignano s.r.l., confiscata alla mafia ed assegnata ad Ente Terre Regionali Toscane;

10. È opportuna una modifica alla l.r. 13/2019, volta ad assicurare un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive di cui agli articoli 1 e 1 bis, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45, in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché dalla chiusura della viabilità della SS64 (Porrettana), che disponga il differimento al 30 settembre 2019 del termine per la determinazione del contributo sulla base del decremento del fatturato subìto, allineando quest’ultimo a quello di cui all’articolo 1 bis, comma 2, della stessa legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia;

11. Con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 965 è stato approvato lo schema di “Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Comune di Viareggio per l’individuazione di priorità di rilancio e sviluppo del territorio della città di Viareggio” e la Regione Toscana si è impegnata ad attivare un percorso di collaborazione istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai sensi della l.r. 20/2008 e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs 175/2016, che persegua l’interesse pubblico nell’esercizio di una pubblica funzione di gestione dei porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio;

12. Per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall’incolonnamento di mezzi pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che usualmente percorrono la FI-PI-LI e come il più idoneo a sopperire alle esigenze di mobilità di tali mezzi;

13. È opportuno estendere le agevolazioni già riconosciute in via sperimentale nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l’intera tratta dell’A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell’area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord e la tratta dell’A12 da Pisa nord a Livorno, consistenti nella riduzione del pedaggio previsto sulle citate tratte autostradali;

14. In relazione all'avvio da parte di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come previsto dall'articolo 4 dell'accordo stipulato il 23 maggio 2019 da Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a., della fase di studio di fattibilità per la realizzazione della linea Collesalvetti-Vada e della linea Pisa-Firenze tramite by pass di Pisa, si ritiene opportuno destinare uno stanziamento di bilancio al finanziamento della progettazione di tale opera;

15. È opportuno prevedere che la Provincia di Siena possa utilizzare, fino a un massimo di 2.500.000,00 di euro, già trasferiti ed in cassa alla Provincia stessa, non spesi in relazione a precedenti accordi, per interventi sulle proprie strade provinciali;

16. A seguito del completamento della strada tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale di Prato ovest, è cresciuto considerevolmente l'afflusso di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che, per raggiungere la zone produttive, si immettono nella viabilità del centro di Quarrata. È opportuno pertanto realizzare un nuovo tratto stradale che colleghi via Firenze con via Piero della Francesca;

17. Nell’ambito della realizzazione del Parco tematico policentrico “Collodi-Pinocchio” di cui all'accordo di programma del 7 maggio 2001, era stato stabilito che fossero realizzate le relative infrastrutture, fra le quali la variante alla SP 12 delle Cartiere. In considerazione del crescente traffico che interessa la suddetta strada è necessario procedere rapidamente a definire un nuovo studio di fattibilità della variante;

18. È opportuna la compartecipazione della Regione a un intervento, dal costo complessivo di circa 300.000,00 euro, per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale di Vallombrosa;

19. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Massarosa per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale finalizzati allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, del Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019;

20. In data 10 giugno 2019 è stata avviata da Fidi Toscana S.p.A., società controllata dalla Regione Toscana, la procedura ex articolo 2437 quater del Codice civile, con pubblicazione presso il registro delle imprese dell’offerta in opzione ai soci delle azioni di pertinenza dei soci, in particolare comuni, unioni di comuni e province, che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di cessare il rapporto sociale. Preso atto che alla scadenza stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione, si rende necessario un intervento normativo da parte del socio Regione per stabilire le condizioni, al verificarsi delle quali, potrà procedere all’acquisizione delle azioni inoptate nell’ambito della successiva fase di offerta a terzi di cui all’articolo 2437 quater, comma 4, del Codice civile. L’eventuale acquisto comporta l’incremento della partecipazione societaria della Regione Toscana in una società di cui detiene la maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica l’articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008, previa approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento;

21. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l’edificazione dell’immobile di proprietà del comune stesso che dovrà ospitare la nuova sede del centro di ricerca del Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-privato no profit di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalternanti;

22. A fronte di una situazione di tensione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana, la quale necessita di apporto di liquidità da parte dei soci, è opportuno un intervento da parte del socio Regione commisurato alla quota di partecipazione;

23. È opportuno, alla luce del ruolo assunto dalla Regione in materia di ricerca e sviluppo, erogare un finanziamento straordinario per la realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, istituto pubblico di istruzione universitaria che, oltre ad essere polo di riconosciuta eccellenza, “ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, finalizzato a creare le condizioni e ad assicurare servizi di supporto per la nascita di start up innovative, sedi e occasioni di ricerca a fini produttivi o anche solo brevettuali;

24. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, riconosce alla Collezione “Oro di Autore”, attualmente di proprietà di Arezzo fiere e congressi s.r.l., un eccezionale valore artistico essendo composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti e già utilizzata per promuovere anche all'estero l’eccellenza delle lavorazioni orafe aretine, e a tal fine acquisisce la proprietà della Collezione al patrimonio regionale per trasformare l’attuale Casa dell’oro da centro espositivo a museo;

25. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’anno 2019, per gli interventi ultimativi di recupero e restauro della Chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio situata nel Comune di Cortona;

26. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, finalizzato all’acquisto della Rocca di Ripafratta per il suo recupero e valorizzazione;

27. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore dell'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze per i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del teatro;

28. È necessario un intervento finanziario della Regione in favore della Fondazione festival pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini;

29. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2019 di detto carnevale;

30. Per l’ultimazione del masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in zona a rischio idraulico nel Comune di Aulla, progettato a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011, è necessario realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, al fine completare il plesso scolastico con gli impianti e i servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;

31. In considerazione dell’impossibilità di utilizzare le risorse accantonate nel bilancio comunale annualità 2018, destinate al pagamento del saldo all’impresa esecutrice dei lavori, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montignoso un finanziamento straordinario per il pagamento del saldo di cui sopra;

32. È opportuno sostenere parte dei costi a carico del Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria in località Ghivizzano, al fine di garantire al plesso scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;

33. A seguito della chiusura dell’edificio che ospitava la scuola primaria “F. Mochi”, del Comune di Montevarchi, disposta con ordinanza sindacale 18 maggio 2018, n. 170 per criticità strutturali, gli alunni sono ospitati in una struttura privata concessa in comodato gratuito. Al fine di accelerare la realizzazione del nuovo edificio scolastico si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi un finanziamento straordinario per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Levanella;

34. Alla luce della positiva applicazione delle disposizioni riguardanti la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie riscontrata nel triennio di vigenza della l.r. 10/2016, è opportuno permettere in via ordinaria ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento in tali attività.

35. La Regione Toscana riconosce all’intero complesso del patrimonio fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A un carattere di unicità, per rarità e pregio, nell’ambito della cultura e della storia del nostro Paese, nonché un eccezionale valore di testimonianza storica di un’attività produttiva, oltre che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia. L’archivio Alinari e la Stamperia d’arte sono stati dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all’archivio Alinari, e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla Stamperia d’arte: la Regione intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta conservazione del patrimonio documentario e strumentale di proprietà della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, al fine di assicurare il mantenimento e l’integrità del vincolo archivistico fra la parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l’attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali;

36. L'efficacia delle misure di cui agli articoli 11, 18, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42 è subordinata all'osservanza delle normative europee sugli aiuti di Stato;

37. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

 

Art. 1. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico per gli anni fino al 2015

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2020 si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta o in corso di accertamento con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, di una somma pari al 20 per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.

2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta.

3. Ai fini della regolarizzazione sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati ai sensi della legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011) fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I pagamenti effettuati a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.

5. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015.

6. Il rimborso di cui al comma 5 è effettuato direttamente dalla competente struttura della Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell'imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all'imposta dovuta.

7. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 1 o che, avvalendosene, omettano il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.

 

     Art. 2. Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta

1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) e all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge per gli anni dal 2016 al 2018, non si applica l'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: “entro il 31 dicembre 2018 ,” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4”.

2. Al comma 13 dell'articolo 1, della l.r. 77/2016 dopo le parole: “e 2018” sono inserite le seguenti: “e contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10”.

 

     Art. 4. Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui al comma 5, dell’articolo 1, stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

CAPO II

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 5. Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 65/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è sostituito dal seguente:

“4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.

 

     Art. 6. Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Il comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è abrogato.

 

     Art. 7. Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte dell'Autorità portuale regionale. Modifiche agli articoli 3, 6, 9, 13, 17 e 19 della l.r. 23/2012

1. La lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è abrogata.

2. Il comma 1 ter dell’articolo 3 della l.r. 23/2012 è abrogato.

3. Il comma 1 quater dell’articolo 3 della l.r. 23/2012 è abrogato.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012, le parole: “e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali” sono soppresse.

5. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 è abrogata.

6. La lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 è abrogata.

7. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2012, le parole: “per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché” sono soppresse.

8. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012, le parole: “dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e” sono soppresse.

9. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 23/2012 è abrogato.

 

     Art. 8. Interventi sul porto di Piombino. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. L'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Interventi sul porto di Piombino

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.”.

 

     Art. 9. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Abrogazione dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015

1. L'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 è abrogato.

 

     Art. 10. Aree demaniali portuali. Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017

1. L'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) è abrogato.

 

     Art. 11. Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno:

a) euro 350.000,00 per l'anno 2020;

b) euro 350.000,00 per l'anno 2021.”.

2. Al comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.

 

     Art. 12. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

“b) per l’importo massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 330.000,00 per l’anno 2019 ed euro 3.170.000,00 per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.”.

 

     Art. 13. Rimborso del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso a favore della Fondazione Orchestra regionale Toscana. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2018

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) è sostituito dal seguente:

“1. La Fondazione Orchestra regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell’anticipazione della somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita nell’anno 2015 ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo un piano di rateizzazione a proiezione triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per l’anno 2018 e di euro 1.356.000,00 per l’annualità 2020.”

 

     Art. 14. Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020) le parole: “Euro 750.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.100.000,00, di cui 750.000,00 per l'anno 2018 e euro 350.000,00 per l'anno 2019 .”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 68/2018 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti:

a) per l'anno 2018, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) per l'anno 2019, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.”.

 

     Art. 15. Dissalatore dell'Elba. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) le parole: “, i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. All'accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba possono aderire anche i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio.”.

 

     Art. 16. Contributi per la determinazione del battente. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2018

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l’anno 2019 e di euro 78.000,00 per l’anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.”.

 

     Art. 17. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 le parole: “di euro 712.000,00 per l’anno 2019, di euro 235.000,00 per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 425.000,00 per l'anno 2020”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: “complessivi euro 1.257.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “complessivi euro 1.102.847,00”.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

“a) euro 367.847,00 per l'anno 2019;”

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

“b) euro 425.000,00 per l'anno 2020;”.

 

     Art. 18. Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2018

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 73/2018, la parola: “5.700.000,00” è sostituita dalla seguente: “3.200.000,00”.

 

     Art. 19. Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 73/2018 le parole: “100.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “170.000,00 per l'anno 2020”.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 73/2018 le parole: “100.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “170.000,00” e le parole: “annualità 2019” sono sostituite dalle seguenti: “annualità 2020”.

 

     Art. 20. Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 73/2018

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 73/2018 è inserito il seguente:

“2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane.”.

 

     Art. 21. Garanzia Toscana. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 73/2018

1. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 la parola: “35.500.000,00” è sostituita dalla seguente: “30.500.000,00” e le parole: “ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020” e le parole: “e 2020” sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 le parole: “500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “6.000.000,00 per l'anno 2019” e le parole: “e 2020” sono soppresse.

3. Al comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 le parole: “1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2020”.

 

     Art. 22. Contributi straordinari al Comune di Volterra per l’avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell’anfiteatro romano. Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 73/2018

1. L'articolo 27 della l.r. 73/2018 è abrogato.

 

     Art. 23. Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS64 “Porrettana”), le parole: “15 aprile 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2019”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 13/2019 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65, riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione.”.

 

     Art. 24. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2019 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.”.

 

     Art. 25. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole: “per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2020”.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 le parole: “per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2020” e le parole: “annualità 2019” sono sostituite dalle seguenti: “annualità 2020”.

 

     Art. 26. Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 19/2019

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 19/2019 le parole: “Missione 13 “Tutela della salute”” sono sostituite dalle seguenti: “Missione 50 “Debito pubblico”” e le parole: “Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”” sono sostituite dalle seguenti: “Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari””.

2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 19/2019 le parole: “Missione 13 “Tutela della salute”” sono sostituite dalle seguenti: “Missione 50 “Debito pubblico”” e le parole: “Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”” sono sostituite dalle seguenti: “Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari””.

 

     Art. 27. Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 19/2019

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2019 è aggiunto il seguente periodo:

“È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 03 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)”.

 

     Art. 28. Misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, hanno colpito le province di Grosseto e Lucca e la Città Metropolitana di Firenze.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione delle misure economiche di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali approvate per il medesimo evento.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.290.000,00 per l'anno 2019 ed euro 210.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019- 2020, annualità 2019 e 2020.”.

 

     Art. 29. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme

1. Per la progettazione della Viabilità Nord di Pisa, tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano Terme contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2021, previa stipula di un accordo in cui sono, fra l'altro, disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo [1].

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 –2023, annualità 2021 [2].

 

     Art. 30. Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative

1. La Regione Toscana svolge in collaborazione con il Comune di Viareggio le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Toscana opera, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), anche attraverso la partecipazione a società ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) previa valutazione, con successivo atto secondo le procedure della medesima l.r. 20/2008:

a) della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale;

b) delle modalità e della sostenibilità della partecipazione medesima.

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 31. Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11 A12 [3]

1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2019 e 2020, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 180.000,00 nell'anno 2020, comprensivo delle attività sperimentali, previo ottenimento del nulla osta del Ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.

2. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 32. Collegamento ferroviario CollesalvettiVada e by pass di Pisa

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l’Interporto A. Vespucci, la linea Collesalvetti-Vada e la linea Pisa-Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a Rete ferroviaria italiana (RFI) contributi straordinari fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, previa stipula di uno specifico accordo [4].

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 [5].

 

     Art. 33. Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FIPILI con l'A11

1. Al fine di garantire la percorribilità da parte di mezzi pesanti su tracciati di viabilità provinciale nei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera alternativi alla SGC FI-PI-LI, e per il collegamento fra l'Autostrada A11 e la medesima strada regionale, in relazione con lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pisa contributi straordinari fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2019 e 500.000,00 per l'anno 2021, previa stipula di un accordo con gli enti interessati [6].

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 [7].

 

     Art. 34. Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia

1. Con riferimento alla variante alla Strada statale 2,Via Cassia, in località Monteroni – Monsindoli, a seguito della consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all’ANAS per il completamento dei lavori, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate, fino ad un importo massimo di euro 2.500.000,00, dalla medesima Provincia per la realizzazione di interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa stipula di un accordo che individui gli interventi da effettuare, su proposta della Provincia, e detti il relativo cronoprogramma.

2. Le risorse regionali non liquidate dalla Provincia di Siena entro cinque anni dalla stipula dell'accordo di cui al comma 1 sono comunque restituite alla Regione Toscana.

 

     Art. 35. Contributo straordinario al Comune di Quarrata per interventi sulla viabilità locale

1. Per la realizzazione della viabilità comunale in Comune di Quarrata, di raccordo fra via Firenze (SP 44) e la via Piero della Francesca, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Quarrata, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.

 

     Art. 36. Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia.

1. Per la redazione delle analisi di tracciato preliminari ed il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo con la Provincia di Pistoia che disciplini, fra l'altro, le modalità di erogazione e rendicontazione, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020.

 

     Art. 37. Contributo straordinario per la viabilità di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa.

1. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di Saltino in Comune di Reggello, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2021.

 

     Art. 38. Contributo straordinario al Comune di Massarosa

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Massarosa un contributo straordinario pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2019, per i lavori di manutenzione straordinaria necessaria per la messa in sicurezza della viabilità interessata dal passaggio dei partecipanti al Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019, tenutosi nel territorio del Comune medesimo, nelle seguenti strade:

a) via Matteotti;

b) via Emilia Nord;

c) via delle Sezioni;

d) via per Pedona.

2. Ai fini dell’erogazione il Comune invia apposita richiesta alla Regione entro il 1° dicembre 2019, nella quale certifica gli importi delle spese sostenute finalizzate all’evento sportivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 39. Sottoscrizione delle azioni offerte da Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437 quater del Codice civile in conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci

1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare la propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008, acquisendo le azioni offerte a terzi dalla società nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 2437 quater del Codice civile a fronte di cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.

2. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) l’acquisto delle azioni da parte della Regione Toscana è subordinato all’approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento, in cui sia dimostrato il recupero e il mantenimento nel tempo delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 40. Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 900.000,00 al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l’edificazione, su un’area di proprietà del comune stesso, di un immobile destinato a ospitare attività di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalteranti.

2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al finanziamento dell'opera anche con apporto in natura. Con lo stesso accordo sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 900.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14”Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021 secondo la seguente ripartizione:

- euro 360.000,00 per l’anno 2020;

- euro 540.000,00 per l’anno 2021.

 

     Art. 41. Intervento in favore della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A [8]

1. Al fine di consolidare la situazione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana nella misura del 36,40 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nell’anno 2019, al ripiano di una parte delle perdite subite dalla società mediante utilizzo delle somme accantonate nell’apposito fondo perdite societarie di cui all’articolo 21, comma 3 bis, del d.lgs. 175/2016, nei limiti della quota di partecipazione posseduta e fino all’importo massimo di euro 546.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere al ripiano di cui al comma 1, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un patto di sindacato sottoscritto dai soci pubblici che permetta il controllo della società ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016 o, in alternativa, deliberazioni dei soci pubblici da cui emerga la volontà di esercitare congiuntamente il controllo della società e di procedere, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, al ripiano di cui al comma 1;

b) presenza di un piano di ristrutturazione aziendale che dimostri il superamento delle condizioni di crisi attraverso la comprovata sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 4 del d.lgs. 175/2016.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari all’importo massimo di euro 546.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 42. Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00 per l’anno 2021 alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, per il completamento della realizzazione del parco scientifico tecnologico, già oggetto di un accordo di programma con il comune di San Giuliano Terme.

2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2020, di un accordo fra Regione Toscana e Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per il finanziamento della parte del parco inerente alle attività di trasferimento tecnologico.

3. L’accordo di cui al comma 2 definisce:

a) le modalità e i tempi di realizzazione del blocco destinato a ospitare spazi per:

1) nuove start up come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

2) sedi di imprese nascenti da applicazioni della ricerca applicata a fini produttivi o anche solo brevettuali, o spin-off;

3) laboratori di ricerca applicata per il trasferimento tecnologico;

4) lavoro in condivisione comprese riunioni e conferenze;

5) spazi espositivi, laboratori per prototipi, verifiche e controlli e altri ambiti di servizio.

b) le modalità di collaborazione con aziende private dei settori ad alta tecnologia;

c) le attività di rendicontazione periodica e finale del contributo regionale.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.

 

     Art. 43. Acquisizione al patrimonio regionale della collezione “Oro di autore”

1. La Giunta regionale toscana è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale la collezione “Oro di autore”, attualmente di proprietà della società Arezzo fiere e congressi s.r.l., nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale e turistica della stessa collezione e attraverso la trasformazione dell’attuale Casa dell’oro di Arezzo da centro espositivo a museo, denominato “Museo dell’oro”.

2. Per l’acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.015.000,00, comprensivi di IVA, per l'anno 2019, sulla base dell’offerta di vendita pervenuta dall’attuale proprietario, da sottoporre a valutazione di congruità per mezzo di un perito individuato secondo le norme vigenti.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.015.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 44. Contributo straordinario per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti situata nel Comune di Cortona

1. Per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio, situata nel Comune di Cortona, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2019, alla parrocchia dei Santi Ippolito e Biagio, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:

a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;

b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;

c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell’ambito dell’ordinamento canonico ed ecclesiastico.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 50.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 45. Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme

1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2019, finalizzato all’acquisto della Rocca di Ripafratta, per il suo recupero e valorizzazione, previa stipula di uno specifico accordo che disciplini le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 46. Contributo straordinario all’Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze

1. Al fine di sostenere i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del Teatro Puccini di Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze, soggetto gestore del teatro medesimo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2019.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 150.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 47. Contributo alla Fondazione festival pucciniano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2019, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

2. Ai fini del comma 1, il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'articolo 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2019.

3. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all’ammontare delle rate del debito in scadenza nell’anno 2019, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l’annualità 2019, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

 

     Art. 48. Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2019.

2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2019 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 con le risorse iscritte nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.

 

     Art. 49. Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A [9]

1. Al fine di promuovere e valorizzare le imprese della filiera della trasformazione agroalimentare regionale è riconosciuto alla società Grossetofiere S.p.A un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019 e di euro 100.000,00 per l'anno 2020, per la organizzazione della fiera “Italian taste experience” [10].

2. Ai fini dell’erogazione del contributo la società Grossetofiere S.p.A presenta la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2020, sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [11].

3. Il contributo è riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”.

4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 [12].

 

     Art. 50. Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”

1. Al fine di portare a compimento gli interventi per la ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico demolito durante l’alluvione del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Aulla, per la realizzazione della palestra scolastica al servizio della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 800.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 51. Contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Montignoso un contributo straordinario di euro 500.000,00 per l'anno 2020, per pagamento del saldo dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, primaria e palestra, in località Cinquale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 52. Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica

1. Al fine di realizzare i lavori di costruzione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario di euro 350.000,00 per l'anno 2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 53. Contributo straordinario al Comune di Montevarchi

1. Al fine di consentire la realizzazione dell’edificio scolastico destinato a ospitare la scuola primaria “F. Mochi” in località Levanella, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Montevarchi un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 600.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore

 

     Art. 54. Circolazione fuori strada dei veicoli a motore. Inserimento dell’articolo 28 quinquies nella l.r. 3/1994

1. Dopo l’articolo 28 quater della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è inserito il seguente:

“Art. 28 quinquies. Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie

1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

2. L’individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994.

3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.

4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.”.

 

CAPO IV

Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A

 

     Art. 55. Oggetto

1. La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo e alla valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché al fine di potenziare l’offerta museale toscana ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo i requisiti di cui all’articolo 20 della legge medesima, è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale il patrimonio fotografico di proprietà della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, unitamente agli strumenti cartacei e digitali di corredo esistenti.

2. Ai fini della presente legge per patrimonio fotografico, di seguito denominato “patrimonio Alinari”, si intende l'insieme dei seguenti cespiti:

a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l’archivio cartaceo;

b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d’arte;

c) archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio;

d) i marchi;

e) i diritti d’uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.

3. Per l'acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 12.200.000,00, comprensivi di IVA, secondo la seguente ripartizione:

- euro 1.220.000,000 per il 2019;

- euro 4.880.000,000 per il 2020;

- euro 6.100.000,000 per il 2021;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Per l’acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere c), d), e), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.440.000,00, comprensivi di IVA, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 56. Modalità operative

1. Il patrimonio di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), viene acquisito al patrimonio regionale con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del d.lgs. 42/2004.

2. Al momento dell'acquisizione della piena efficacia del contratto di compravendita e della contestuale sottoscrizione del verbale di consegna sarà pagato un acconto pari ad euro 1.220.000,00. Il pagamento della parte rimanente del prezzo mediante liquidazione delle risorse individuate dall’articolo 55, comma 2, è condizionato all’esito positivo della verifica dell’integrità materiale del patrimonio acquisito, ed avverrà per successivi ulteriori acconti fino al saldo finale.

3. Per il finanziamento degli oneri inerenti alla verifica di integrità materiale di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.

4. Il patrimonio di cui all'articolo 55, comma 2, lettere c), d), e), è acquisito previa valutazione di congruità economica.

5. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla valutazione di congruità economica di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 57. Sedi

1. La Giunta regionale individua, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche, le sedi di conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza di cui all’articolo 20 della l.r. 21/2010.

2. La Giunta regionale provvede al trasferimento del patrimonio Alinari a seguito dell’individuazione delle sedi di cui al comma 1, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal trasferimento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 58. Piano strategico di sviluppo culturale

1. La Giunta regionale individua le strategie di valorizzazione del patrimonio Alinari, in coerenza con i principi del d.lgs. 42/2004 anche attraverso gli opportuni accordi con lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati, ed approva un piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. 42/2004.

2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla realizzazione del piano strategico di sviluppo culturale è autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

 

     Art. 59. Forme di gestione

1. La Giunta regionale provvede alla gestione del patrimonio Alinari nonché alla correlata gestione dei diritti di riproduzione delle immagini e dei marchi, nelle forme previste dal d.lgs. 42/2004 e secondo le strategie e le modalità operative definite nel piano strategico di sviluppo culturale di cui all’articolo 57.

2. In attuazione del piano strategico di sviluppo culturale la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un soggetto giuridico per la gestione del patrimonio Alinari, in coerenza con l’articolo 14, comma 3, della l.r. 21/2010 e nel rispetto dell’iter previsto dalla l.r. 20/2008.

 

     Art. 60. Regime transitorio

1. Nelle more dell’acquisizione del patrimonio Alinari con le modalità di cui all'articolo 56, comma 1, e del relativo trasferimento di cui all’articolo 57, la Giunta regionale subentra nel pagamento degli oneri per l’utilizzazione degli spazi di collocazione e per le connesse coperture assicurative per la custodia del patrimonio medesimo già in essere.

2. Nelle more della individuazione delle forme di gestione del patrimonio Alinari di cui all’articolo 59 la Giunta regionale può esercitare in via indiretta la gestione dei diritti di riproduzione delle immagini, nonché dei marchi, anche mediante contratto di concessione alla società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, in forma non esclusiva.

3. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 secondo la seguente ripartizione:

- euro 50.000,00 per il 2019;

- euro 150.000,00 per il 2020;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 61. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2019-2021, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell’allegato D della legge regionale 13 novembre 2019, n. 66 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Seconda variazione).

 

     Art. 62. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[2] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[3] Articolo così modificato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[4] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[5] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[6] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[7] Comma sostituito dall'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2020, n. 96.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2020, n. 75.

[10] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[11] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[12] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.