§ 3.2.172 - L.R. 18 ottobre 2017, n. 60.
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:18/10/2017
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Linguaggio
Art. 3.  Semplificazione delle procedure
Art. 4.  Attività informativa e di sensibilizzazione
Art. 5.  Procedura di accertamento sanitario della disabilità
Art. 6.  Commissione unica di accertamento
Art. 7.  Termini dell'accertamento
Art. 8.  Procedura informatica
Art. 9.  Progetto di vita
Art. 10.  Vita indipendente
Art. 11.  Durante e dopo di noi
Art. 12.  Accesso ai percorsi clinicoassistenziali
Art. 13.  Progetto riabilitativo individuale
Art. 14.  Assistenza protesica
Art. 15.  Eliminazione delle barriere all’accessibilità
Art. 16.  Mobilità individuale
Art. 17.  Preavviso
Art. 18.  Trasporto sociale
Art. 19.  Diritto all’educazione e all’istruzione
Art. 20.  Diritto alla formazione
Art. 21.  Diritto al lavoro
Art. 22.  Partecipazione alle attività culturali
Art. 23.  Partecipazione alle attività ludiche
Art. 24.  Partecipazione allo sport
Art. 25.  Forum delle associazioni delle persone con disabilità
Art. 26.  Consulta regionale per la disabilità
Art. 27.  Centro regionale per l'accessibilità
Art. 28.  Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
Art. 29.  Norma finanziaria
Art. 30.  Abrogazioni


§ 3.2.172 - L.R. 18 ottobre 2017, n. 60.

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

(B.U. 25 ottobre 2017, n. 44)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 18 ottobre 2016;

Considerato quanto segue:

1. La Regione in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38, della Costituzione, riconosce e promuove i diritti delle persone con disabilità così come enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007 e dalla Convenzione delle Nazioni unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

2. La Regione opera per diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona con disabilità, della pari dignità e delle pari opportunità promuovendo e sostenendo l'inclusione delle persone con disabilità, la promozione dell'accessibilità per tutti, l'autonomia e la partecipazione attiva nello sviluppo sociale;

3. È necessario riaffermare l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

4. La disabilità è disciplinata da più atti regionali di varia natura giuridica, legislativa e amministrativa, che pur provvedendo nella materia in modo importante e sostanziale, formalmente determinano un contesto frammentato di misure specifiche e contingenti che rendono anche difficile impostare politiche di lungo corso;

5. La presente legge risponde all'esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale;

6. Il riordino normativo costituisce un importante presidio del principio di legalità perché comporta maggiore chiarezza e dunque maggiore certezza del diritto e del principio di democraticità in ragione della maggiore conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità;

7. Per quanto concerne l'accertamento della condizione sanitaria di disabilità sono inserite nella presente legge le norme contenute nella l.r. 62/2009, che si abroga, e si conferma la rilevanza dell'obiettivo della semplificazione delle procedure, di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), relative all'accertamento della condizione di disabilità da parte di una commissione unica, nella quale sono rappresentate professionalità specifiche e competenze specialistiche;

8. Per quanto concerne i progetti per le persone con disabilità si ribadisce la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita, progetto che deve essere elaborato, a seguito della presa in carico da parte dei servizi, sulla base della valutazione dei bisogni della persona, in continuità con il percorso di vita, coinvolgendo tutti gli attori nella programmazione degli interventi più appropriati, garantendo, altresì, pari accesso alle cure ospedaliere, ai servizi generali e specialistici, ai percorsi riabilitativi nonché alle prestazioni di assistenza protesica;

9. Proprio all'interno del progetto di vita è assicurata la realizzazione della massima vita indipendente, possibile attraverso interventi specifici per garantirne l'effettività; per il “durante e dopo di noi”, si opera per l'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia sperimentando formule innovative da riprodurre sul territorio;

10. Per quanto concerne l’accessibilità, è opportuno ribadire la centralità dell’eliminazione delle barriere che ostacolano l’esercizio autonomo da parte delle persone disabili di ogni attività. A tal fine si prevede, con un espresso richiamo alla l.r. 47/1991, che la Regione disciplini la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini;

11. Per quanto concerne l’esercizio del diritto di libera circolazione delle persone con disabilità, è opportuno favorire l'utilizzo di vettori di trasporto passeggeri senza preavviso; occorre altresì prevedere la promozione da parte della Regione di intese con gli enti locali per l’implementazione dei servizi di trasporto sociale nonché, con riferimento alla mobilità individuale, introdurre il principio volto alla promozione della maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità;

12. Si promuove e sostiene, nell’ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all’articolo 24 della sopracitata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalla normativa statale, dallo Statuto, dalla presente legge, dalla l.r. 32/2002 e dai relativi regolamenti attuativi;

13. Occorre promuovere la partecipazione alle attività culturali, ludiche e sportive delle persone con disabilità, anche al fine di consentire una piena esplicazione delle loro potenzialità, in particolare mediante la previsione di misure, concordate in via convenzionale, volte ad agevolare la presenza di accompagnatori personali nei luoghi in cui si svolgono tali attività;

14. Per garantire la partecipazione alle politiche regionali sulla disabilità vi è la necessità di individuare il Forum delle associazioni delle persone con disabilità quale sede per l'incontro istituzionale delle associazioni, la Consulta regionale per la disabilità quale organismo con funzioni consultive e di proposta sulle politiche regionali per la disabilità e il Centro regionale per l'accessibilità quale organismo con compiti tecnici di supporto, consulenza, informazione, promozione di iniziative in materia di disabilità;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;

b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;

c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all’inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;

d) regolare l’attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;

e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.

 

     Art. 2. Linguaggio

1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.

2. Gli enti locali della regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Semplificazione delle procedure

1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilità.

 

     Art. 4. Attività informativa e di sensibilizzazione

1. La Regione promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il portale regionale sulla disabilità in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui alla presente legge.

2. Le zone distretto e le società della salute assicurano ai comuni che ne facciano richiesta la conoscenza dei dati in materia di disabilità riguardanti il loro territorio, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati sensibili e in conformità al sistema informativo sociale regionale di cui all’articolo 41 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

 

CAPO II

Accertamento sanitario della disabilità

 

     Art. 5. Procedura di accertamento sanitario della disabilità

1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. La condizione di disabilità comprende:

a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289).

3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

 

     Art. 6. Commissione unica di accertamento

1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata commissione.

2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:

a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;

b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico è scelto fra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento [1];

c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);

d) un medico dell'INPS.

3. Per gli accertamenti di cui alla l. 104/1992, alla l. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.

4. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla l. 68/1999, il componente di cui al comma 2, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.

5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.

6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 2, lettera c), di partecipare all'accertamento. La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.

7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.

8. Al componente di cui al comma 2, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.

10. Se l’accertamento riguarda persone in età evolutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la commissione è composta secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 bis, della l. 104/1992, come aggiunto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d. lgs 66/2017 stesso.

 

     Art. 7. Termini dell'accertamento

1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006.

 

     Art. 8. Procedura informatica

1. Previe intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.

2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica è parte integrante del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui al capo III della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

 

CAPO III

Progetti per le persone con disabilità

 

     Art. 9. Progetto di vita

1. La Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita in coerenza con la l. r. 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l’obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e l’appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone con disabilità.

3. L'elaborazione del progetto di vita richiede la valutazione dei bisogni e delle capacità sul modello bio psico-sociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.

4. Il progetto di vita assicura:

a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta;

b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;

c) l'integrazione con i servizi socio sanitari;

d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell’autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;

e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;

f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell’ambiente o nella struttura nella quale vive.

5. Il progetto di vita prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.

6. La valutazione del progetto di vita prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

 

     Art. 10. Vita indipendente

1. Il progetto di vita assicura, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione della Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.

 

     Art. 11. Durante e dopo di noi

1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilità sul territorio.

 

     Art. 12. Accesso ai percorsi clinicoassistenziali

1. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere nonché ai servizi sanitari generali e specialistici, eliminando ogni barriera alla fruibilità e all’assistenza attraverso assetti strutturali e organizzativi necessari al miglioramento dell'accoglienza e all'attivazione di una presa in carico dedicata all'interno dei percorsi clinico-assistenziali.

 

     Art. 13. Progetto riabilitativo individuale

1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all’interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all’inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.

2. Gli interventi sono individuati nell’ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli obiettivi funzionali, i tempi e le modalità di attuazione nonché la verifica degli esiti. Le persone con disabilità e chi le rappresenta legalmente partecipano alla definizione degli obiettivi.

3. L’organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione è orientata ad assicurare l’erogazione delle prestazioni prevalentemente nell’ambito del contesto socio-familiare e della comunità di riferimento della persona assistita, in particolare per assicurare la continuità della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilità con azioni di supporto all’autogestione.

 

     Art. 14. Assistenza protesica

1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l’accesso alle prestazioni di assistenza protesica e l’uso di nuove tecnologie assistive che favoriscano lo svolgimento delle attività quotidiane e l’inserimento nella vita sociale.

2. La Regione promuove lo sviluppo di specifiche competenze professionali e tecnologiche, capaci di assicurare risposte appropriate ai bisogni, anche con il coinvolgimento dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale.

 

CAPO IV

Accessibilità

 

     Art. 15. Eliminazione delle barriere all’accessibilità

1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive, al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

 

CAPO V

Mobilità

 

     Art. 16. Mobilità individuale

1. La Regione promuove azioni rivolte alle persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individuale con la maggiore autonomia possibile.

 

     Art. 17. Preavviso

1. Per favorire l'esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso.

 

     Art. 18. Trasporto sociale

1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l’implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti negli altri servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro

 

     Art. 19. Diritto all’educazione e all’istruzione

1. La Regione favorisce l’inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all’interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l’accesso alle informazioni.

2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:

a) l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell’inclusione scolastica;

b) la piena attuazione di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in tema di disabilità, con particolare riferimento all’orientamento e all’alternanza scuola-lavoro;

c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilità.

3. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le università degli studi al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.

 

     Art. 20. Diritto alla formazione

1. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), un’offerta di percorsi formativi volta a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità, tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.

2. La Regione nel quadro di cui al comma 1, promuove l’attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione promuove, nell’ambito dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002, la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell’alunno con disabilità nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l’autonomia personale e facilitarne l’inclusione all’interno della classe e del più ampio contesto scolastico.

 

     Art. 21. Diritto al lavoro

1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II, della l.r. 32/2002.

3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:

a) la cultura dell'integrazione, coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità e al progetto di vita di cui all’articolo 9, comma 1;

b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l’impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi, sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

 

CAPO VII

Partecipazione alla cultura e allo sport

 

     Art. 22. Partecipazione alle attività culturali

1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità intellettuali, creative ed artistiche.

2. La Regione promuove la stipula di atti convenzionali con soggetti, pubblici e privati, per l'ingresso agevolato degli accompagnatori delle persone con disabilità nelle manifestazioni culturali in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

3. La Regione promuove misure per favorire l'accessibilità e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati presenti nella Regione.

 

     Art. 23. Partecipazione alle attività ludiche

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità, facilita la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e favorisce l’accessibilità degli stessi ai parchi giochi pubblici, anche mediante la fruizione di giochi inclusivi.

 

     Art. 24. Partecipazione allo sport

1. La Regione promuove l’accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paraolimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

2. Per assicurare la fruibilità degli impianti sportivi, pubblici e privati, la Regione favorisce la presenza di personale specificamente formato per la pratica sportiva delle persone con disabilità e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa.

3. Gli obiettivi regionali di promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità sono definiti nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale in coerenza con la l.r. 21/2015.

4. La Regione, d'intesa con il CIP Toscana e con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove il coinvolgimento dei centri SportHabile per l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa nella scuola degli alunni con disabilità anche stabilendo specifiche linee guida.

5. Ogni due anni la Giunta regionale, in collaborazione con il CIP Toscana e sentiti gli enti di promozione sportiva, predispone e invia al Consiglio regionale un rapporto sulle iniziative regionali svolte per l'attività sportiva delle persone con disabilità.

 

CAPO VIII

Organismi per la partecipazione

 

     Art. 25. Forum delle associazioni delle persone con disabilità

1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana.

2. Il Forum è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Forum si riunisce due volte l'anno per il confronto sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Nell'ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso spese.

 

     Art. 26. Consulta regionale per la disabilità

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità né alcun rimborso spese. La Consulta dura in carica cinque anni dalla nomina. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Consulta regionale per la disabilità:

a) propone progetti sulla disabilità, per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione della persona con disabilità;

b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

c) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.

4. La Consulta disciplina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento con apposito regolamento.

 

     Art. 27. Centro regionale per l'accessibilità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l'accessibilità con funzioni di:

a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;

b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento domestico e il supporto all’autonomia;

c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie;

d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità ;

e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;

f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilità, che si avvale di personale, regionale, comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione, esperto in materia di accessibilità, barriere architettoniche e relative tecnologie.

 

CAPO IX

Norme finali e abrogazioni

 

     Art. 28. Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilità ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese.

2. Il Consiglio regionale valuta i risultati ottenuti dall’attuazione delle politiche sulla disabilità, anche avvalendosi di enti regionali di ricerca, e dà gli indirizzi per l’azione regionale in materia.

 

     Art. 29. Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte:

a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019;

b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;

d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 [2].

2. Dall'applicazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 30. Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);

b) articoli 50 e 51 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2019, n. 61.

[2] Comma già sostituito dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 78 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.