§ 6.4.13 - L.R. 28 aprile 2017, n. 15.
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:28/04/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Sanzioni nel settore sanitario)
Art. 2.  (Semplificazione dei controlli in agricoltura. Istituzione del RUCIAA)
Art. 3.  (Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)
Art. 4.  (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria per l’anno 2017)
Art. 5.  (Utilizzo del Palazzo delle Marche)
Art. 6.  (Personale dei gruppi consiliari)
Art. 7.  (Modifiche della l.r. 9/1986)
Art. 8.  (Modifiche della l.r. 33/1989)
Art. 9.  (Modifica della l.r. 29/1992)
Art. 10.  (Modifica della l.r. 36/1998)
Art. 11.  (Modifiche della l.r. 20/2001)
Art. 12.  (Modifica della l.r. 28/2001)
Art. 13.  (Modifica della l.r. 34/2001)
Art. 14.  (Modifiche della l.r. 36/2005)
Art. 15.  (Modifica della l.r. 5/2006)
Art. 16.  (Modifiche della l.r. 9/2006)
Art. 17.  (Modifica della l.r. 6/2007)
Art. 18.  (Modifica della l.r. 18/2008)
Art. 19.  (Modifiche della l.r. 23/2008)
Art. 20.  (Modifiche della l.r. 30/2008)
Art. 21.  (Modifiche della l.r. 32/2008)
Art. 22.  (Modifica della l.r. 6/2009)
Art. 23.  (Modifiche della l.r. 7/2009)
Art. 24.  (Modifica della l.r. 11/2009)
Art. 25.  (Modifica della l.r. 24/2009)
Art. 26.  (Modifica della l.r. 4/2010)
Art. 27.  (Modifiche della l.r. 3/2012)
Art. 28.  (Modifica della l.r. 13/2013)
Art. 29.  (Modifica della l.r. 1/2014)
Art. 30.  (Modifica della l.r. 34/2014)
Art. 31.  (Modifiche della l.r. 3/2015)
Art. 32.  (Modifica della l.r. 4/2015)
Art. 33.  (Modifiche della l.r. 14/2015)
Art. 34.  (Modifica alla l.r. 11/2017)
Art. 35.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 36.  (Abrogazioni)
Art. 37.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.4.13 - L.R. 28 aprile 2017, n. 15.

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.

(B.U. 29 aprile 2017, n. 51)

 

Art. 1. (Sanzioni nel settore sanitario)

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rilevata nell’ambito dell’attività del Servizio sanitario regionale, sono irrogate dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che introita i relativi proventi.

2. Le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006) sono irrogate dalla Regione, che impiega i relativi proventi per il finanziamento dell’attività di prevenzione e controllo del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro. Le modalità di pagamento delle sanzioni sono definite con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 2. (Semplificazione dei controlli in agricoltura. Istituzione del RUCIAA)

1. La Regione, al fine di semplificare le attività di ispezione, di vigilanza e di controllo in loco, adotta un sistema informativo unitario e integrato per il coordinamento delle verifiche sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuate dagli enti competenti, mediante l’attivazione di un apposito registro informatico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell’agricoltura), e con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR).

3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, nonché di implementazione e adesione al sistema.

 

     Art. 3. (Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)

1. Nel caso di incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), ne dichiara la nullità effettuando la relativa comunicazione all’organo che ha conferito l’incarico e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla procedura surrogatoria disciplinata dal comma 3. Il periodo di interdizione di cui all’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell’atto dichiarativo della nullità.

2. L’organo che può procedere al conferimento dell’incarico in via sostitutiva è:

a) il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale o dall’Ufficio di presidenza;

b) il Vicepresidente più anziano di età del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

c) il Presidente della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dalla Giunta regionale;

d) il Vicepresidente della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Presidente della Giunta regionale;

e) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale della Giunta regionale;

f) il segretario generale della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

g) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

h) il segretario generale della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative della Giunta regionale.

3. Entro venti giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico conferito, il responsabile di cui al comma 1 invita l’organo di cui al comma 2 a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico di cui trattasi. Se quest’ultimo ritiene che sussiste, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo di procedere alla nomina ovvero se ritiene opportuno rinnovare l’incarico procede, entro quindici giorni, ad attivare la procedura di nomina che si conclude entro i successivi quindici giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

 

     Art. 4. (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria per l’anno 2017)

1. Per l’anno 2017, al fine di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017, le proposte di modifica, anche di natura sostanziale, agli atti di programmazione indicati all’articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie), una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione dell’atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

 

     Art. 5. (Utilizzo del Palazzo delle Marche)

1. La Giunta regionale può concedere in comodato gratuito ai soggetti ai quali la Regione aderisce o partecipa, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, spazi dell’immobile, di proprietà della stessa Regione, sito ad Ancona e denominato “Palazzo delle Marche”.

 

     Art. 6. (Personale dei gruppi consiliari)

1. Agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti per le esigenze dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

2. Fermo restando il limite di spesa stabilito dall’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale in misura non superiore, su base mensile, al trattamento economico omnicomprensivo del personale dipendente di categoria D3 assegnato agli stessi gruppi.

3. Alla spesa di funzionamento dei gruppi consiliari, compresa quella relativa agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 7. (Modifiche della l.r. 9/1986)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è aggiunto il seguente:

“1 bis. La commissione, per le finalità previste all’articolo 1, può concedere patrocini gratuiti e contributi ad iniziative promosse da soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro. La stessa commissione definisce i criteri e le modalità di concessione.”.

2. Dopo il terzo comma dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“3 bis. Alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private elette come componenti della commissione è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa commissione e dell’ufficio di presidenza nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.”.

 

     Art. 8. (Modifiche della l.r. 33/1989)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche) sono aggiunte in fine le parole: “, anche pediatrico”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/1989 le parole: “nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale, su proposta del Coordinamento dei direttori di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)”.

3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 33/1989, è inserita la seguente:

“b bis) un rappresentante delle direzioni aziendali;”.

4. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 33/1989 è sostituito dal seguente:

“7. Ai componenti del comitato tecnico regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).”.

5. Sono abrogati:

a) l’articolo 2 della l.r. 33/1989;

b) il comma 2 e la lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 33/1989;

c) l’Allegato della l.r. 33/1989.

 

     Art. 9. (Modifica della l.r. 29/1992)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica) è sostituita dalla seguente:

“b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;”.

 

     Art. 10. (Modifica della l.r. 36/1998)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione garantisce, altresì, in modo specifico e aggiuntivo, l’aggiornamento professionale del personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza in materia di utilizzo e ricorso al metodo farmacologico alla luce dei progetti sperimentali nell’ambito della Regione Marche.”.

 

     Art. 11. (Modifiche della l.r. 20/2001)

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente:

“4) l’individuazione, sentiti i dirigenti dei servizi e il Capo di Gabinetto, delle posizioni non dirigenziali;”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001 le parole: “di cui alle lettere e), f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere e) e g)”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le specifiche funzioni di segreteria connesse all’incarico di vice commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016, il numero degli addetti previsto alla lettera a) del comma 1 e il numero dei soggetti esterni all’amministrazione previsto al comma 6 possono essere elevati rispettivamente di una unità.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, l’incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all’amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.”.

5. Sono abrogati:

a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001;

b) il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 20/2001;

c) il comma 3 ter dell’articolo 21 della l.r. 20/2001;

d) il comma 3 bis dell’articolo 26 della l.r. 20/2001.

 

     Art. 12. (Modifica della l.r. 28/2001)

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche), le parole: “valendosi dell’ARPAM ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 60/1997,” sono sostituite dalle seguenti: “avvalendosi dell’ARPAM, ovvero di proprio personale o di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni in ogni caso qualificato nei termini di legge,”.

 

     Art. 13. (Modifica della l.r. 34/2001)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) è sostituita dalla seguente:

“d) un rappresentante con comprovata esperienza nel settore sociale designato da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;”.

 

     Art. 14. (Modifiche della l.r. 36/2005)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

 

     Art. 15. (Modifica della l.r. 5/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è sostituito dal seguente:

“2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare riserve strategiche. L’utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito:

a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell’elenco delle acque da considerare riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l’acqua da prelevare sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l’obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia escluso il danno ambientale.”.

2. Gli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 5/2006, come modificato dal comma 1 di questo articolo, devono essere inseriti nel programma degli interventi approvato alla data di entrata in vigore di questa legge dall’Assemblea d’Ambito di riferimento ed essere coerenti con gli altri piani e programmi previsti in materia dalle norme vigenti.

 

     Art. 16. (Modifiche della l.r. 9/2006)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le agenzie sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

1 ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’iscrizione nell’elenco.”.

3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 9/2006 è abrogata.

 

     Art. 17. (Modifica della l.r. 6/2007)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) è inserito il seguente:

“2.1. La gestione dei siti ricadenti in parte in ambienti marini spetta all’ente che gestisce la porzione di terraferma ai sensi dei commi 1 e 2. Nei restanti casi la competenza della gestione è della Provincia.”.

 

     Art. 18. (Modifica della l.r. 18/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono aggiunte in fine le parole: “nel caso di fusione mediante istituzione di un nuovo Comune ovvero a decorrere dall’anno successivo all’incorporazione”.

 

     Art. 19. (Modifiche della l.r. 23/2008)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini-Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente:

“3. La carica di Autorità è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale, dalla quale possa derivare un conflitto di interessi con il medesimo incarico di Autorità.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita l’Autorità a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’Autorità è dichiarata decaduta dall’incarico con deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.”.

 

     Art. 20. (Modifiche della l.r. 30/2008)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale) è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Referenti economici)

1. Al fine di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali e dei rapporti internazionali del sistema regionale di cui all’articolo 2, la Regione individua, quali referenti economici, professionisti residenti nelle aree-Paese ritenute rilevanti allo scopo.

2. I referenti di cui al comma 1 svolgono a titolo gratuito attività di supporto alle politiche di internazionalizzazione della Regione.

3. La Giunta regionale determina i criteri per l’individuazione dei referenti e le modalità per la gestione dei rapporti con i medesimi.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2008, dopo le parole: “di cui all’articolo 2, comma 1,” sono inserite le parole: “e all’articolo 5 bis,”.

 

     Art. 21. (Modifiche della l.r. 32/2008)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti locali assicurano la costituzione di almeno un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale.”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 32/2008 dopo le parole: “in convenzione” sono inserite le parole: “, di concerto, d’intesa o in forma consorziata”.

3. I termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere sono fissati in novanta giorni.

 

     Art. 22. (Modifica della l.r. 6/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell’aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), le parole: “, che non può comunque risultare inferiore al 20 per cento” sono soppresse.

 

     Art. 23. (Modifiche della l.r. 7/2009)

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), la parola: “piano” è sostituita dalla parola: “programma”.

2. L’articolo 3 della l.r. 7/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Programma per le attività cinematografiche)

1. Il programma per le attività cinematografiche individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma di cui al comma 1 che determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.

3. Il programma, in particolare, contiene:

a) il quadro conoscitivo, nonché l’analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;

b) i criteri per la concessione dei contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;

c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;

d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;

e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla normativa statale e iscritte nei relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio nazionale.”.

 

     Art. 24. (Modifica della l.r. 11/2009)

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) è sostituita dalla seguente:

“f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali.”.

 

     Art. 25. (Modifica della l.r. 24/2009)

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è inserita la seguente:

“c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all’articolo 5 dirette al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;”.

 

     Art. 26. (Modifica della l.r. 4/2010)

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), già sostituita dall’articolo 1 della l.r. 5/2016, è sostituita dalla seguente:

“f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con le modalità e le forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento, basato su principi di economicità e semplificazione delle procedure, volto a stabilire le modalità attuative e gestionali connesse all’istituzione, al riconoscimento, al funzionamento e alla diffusione degli ecomusei, previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. L’elaborazione dei regolamenti dei singoli ecomusei avviene con il concorso di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;”.

 

     Art. 27. (Modifiche della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA), introdotto dall’articolo 2 della l.r. 30/2012, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le soglie dei progetti di cui agli allegati B1 e B2 a questa legge, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell’autorità competente. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L’avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 e articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata dal proponente presso i Comuni ove il progetto è localizzato, presso il Dipartimento dell’ARPAM territorialmente competente e presso il Dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente. L’intero progetto disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati, esclusi in particolare gli eventuali dati coperti da segreto industriale, nel sito web dell’autorità competente. Gli allegati cartografici sono forniti anche tramite file in formato shape (ESRI) con le informazioni relative alla proiezione e al sistema di riferimento utilizzato.”.

3. Ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole: “dalla data di pubblicazione nel sito web dell’avviso di cui al comma 2".

4. Al comma 10 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dell’avviso di cui al comma 2" e le parole: “presso gli uffici di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “presso gli uffici di cui al comma 2”.

5. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2012 le parole: “ovvero dell’istanza di autorizzazione nell’ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA” sono soppresse.

6. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell’avviso pubblicato a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 13, comma 1;”.

7. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 la parola: “quindici” è sostituita dalla parola: “trenta”.

8. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente: i dati del proponente, la procedura, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e per la presentazione di osservazioni o quesiti, i termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni e la natura delle possibili decisioni.”.

9. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 12.".

10. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole: “settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 12”.

11. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 3/2012 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o in caso di opere o interventi realizzati senza previa sottoposizione a verifica di assoggettabilità o a VIA”.

12. Dopo la lettera f) dell’Allegato A1 alla l.r. 3/2012 è inserita la seguente:

“f bis. Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20.000 metri cubi.”.

13. La lettera i) del punto 7 dell’Allegato B2 alla l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“i) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.”.

14. Sono abrogati:

a) il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 3/2012;

b) i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012;

c) il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012;

d) l’articolo 18 della l.r. 3/2012;

e) la lettera n) dell’Allegato A1 alla l.r. 3/2012;

f) la lettera h) del punto 2 dell’Allegato B1 alla l.r. 3/2012.

 

     Art. 28. (Modifica della l.r. 13/2013)

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto) dopo le parole: “non superiore a diecimila abitanti” sono aggiunte in fine le seguenti: “e, se lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in quanto compatibile. La stessa facoltà è prevista per il Presidente dell’Assemblea regionale del consorzio nominato ai sensi dello statuto dell’ente”.

 

     Art. 29. (Modifica della l.r. 1/2014)

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), già sostituita dal comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2014, è sostituita dalla seguente:

“a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di polizia locale in qualità di presidente o suo delegato;”.

 

     Art. 30. (Modifica della l.r. 34/2014)

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale”) le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2020”.

 

     Art. 31. (Modifiche della l.r. 3/2015)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell’accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all’articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, l’abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica avanzata nell’ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).”.

2. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 3/2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e degli eventuali allegati”.

3. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 3/2015 le parole: “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 64, comma 2, del d.lgs. 82/2005 gli enti” sono sostituite dalle parole: “I soggetti”.

4. L’articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)

1. Qualora non diversamente individuati in atti normativi o amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.”.

 

     Art. 32. (Modifica della l.r. 4/2015)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico) è inserita la seguente:

“a bis) autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell’informazione, secondo quanto previsto dall’articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006;”.

 

     Art. 33. (Modifiche della l.r. 14/2015)

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n.14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) le parole: “e fino ad un massimo di quindici l’anno” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 14/2015 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione o in un comune che dista oltre cento chilometri da Ancona spetta, altresì, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di alloggio in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa, entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità.”.

 

     Art. 34. (Modifica alla l.r. 11/2017)

1. All’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 11 (Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi) le parole: “30 aprile 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”.

 

     Art. 35. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 7, fino ad un massimo di euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.

2. A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.

4. A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell’ambito dell’autorizzazione di spesa della l.r. 14/2015.

 

     Art. 36. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica);

b) 22 aprile 1987, n. 20 (Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante “Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica”);

c) 20 aprile 1989, n. 5 (Norme di Attuazione della Legge 1° marzo 1986, n. 64 “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”);

d) 1 agosto 1989, n. 20 (Costituzione del fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);

e) 26 aprile 1990, n. 33 (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale);

f) 26 aprile 1990, n. 43 (Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi “Romolo Murri”);

g) 9 settembre 1993, n. 25 (Finanziamento del programma d’iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione);

h) 3 gennaio 1994, n. 1 (Rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);

i) 21 dicembre 1994, n. 46 (Modificazioni alla L.R. 3 gennaio 1994, n. 1 inerente rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve medio termine);

l) 12 aprile 1995, n. 47 (Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall’obiettivo 2 e dall’obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93);

m) 2 settembre 1996, n. 39 (Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico);

n) 20 gennaio 1997, n. 11 (Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici);

o) 25 giugno 2013, n. 14 (Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche).

2. Sono altresì abrogati:

a) l’articolo 19 bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);

b) l’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009);

c) l’articolo 38 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”);

e) l’articolo 1 della legge regionale 16 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”).

 

     Art. 37. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.