Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 28/04/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Sanzioni nel settore sanitario) |
Art. 2. (Semplificazione dei controlli in agricoltura. Istituzione del RUCIAA) |
Art. 3. (Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi) |
Art. 4. (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria per l’anno 2017) |
Art. 5. (Utilizzo del Palazzo delle Marche) |
Art. 6. (Personale dei gruppi consiliari) |
Art. 7. (Modifiche della l.r. 9/1986) |
Art. 8. (Modifiche della l.r. 33/1989) |
Art. 9. (Modifica della l.r. 29/1992) |
Art. 10. (Modifica della l.r. 36/1998) |
Art. 11. (Modifiche della l.r. 20/2001) |
Art. 12. (Modifica della l.r. 28/2001) |
Art. 13. (Modifica della l.r. 34/2001) |
Art. 14. (Modifiche della l.r. 36/2005) |
Art. 15. (Modifica della l.r. 5/2006) |
Art. 16. (Modifiche della l.r. 9/2006) |
Art. 17. (Modifica della l.r. 6/2007) |
Art. 18. (Modifica della l.r. 18/2008) |
Art. 19. (Modifiche della l.r. 23/2008) |
Art. 20. (Modifiche della l.r. 30/2008) |
Art. 21. (Modifiche della l.r. 32/2008) |
Art. 22. (Modifica della l.r. 6/2009) |
Art. 23. (Modifiche della l.r. 7/2009) |
Art. 24. (Modifica della l.r. 11/2009) |
Art. 25. (Modifica della l.r. 24/2009) |
Art. 26. (Modifica della l.r. 4/2010) |
Art. 27. (Modifiche della l.r. 3/2012) |
Art. 28. (Modifica della l.r. 13/2013) |
Art. 29. (Modifica della l.r. 1/2014) |
Art. 30. (Modifica della l.r. 34/2014) |
Art. 31. (Modifiche della l.r. 3/2015) |
Art. 32. (Modifica della l.r. 4/2015) |
Art. 33. (Modifiche della l.r. 14/2015) |
Art. 34. (Modifica alla l.r. 11/2017) |
Art. 35. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 36. (Abrogazioni) |
Art. 37. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.4.13 - L.R. 28 aprile 2017, n. 15.
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.
(B.U. 29 aprile 2017, n. 51)
Art. 1. (Sanzioni nel settore sanitario)
1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al
2. Le sanzioni amministrative di cui al
3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della
Art. 2. (Semplificazione dei controlli in agricoltura. Istituzione del RUCIAA)
1. La Regione, al fine di semplificare le attività di ispezione, di vigilanza e di controllo in loco, adotta un sistema informativo unitario e integrato per il coordinamento delle verifiche sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuate dagli enti competenti, mediante l’attivazione di un apposito registro informatico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito ai sensi dell’articolo 15 della
3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, nonché di implementazione e adesione al sistema.
Art. 3. (Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)
1. Nel caso di incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al
2. L’organo che può procedere al conferimento dell’incarico in via sostitutiva è:
a) il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale o dall’Ufficio di presidenza;
b) il Vicepresidente più anziano di età del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
c) il Presidente della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dalla Giunta regionale;
d) il Vicepresidente della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Presidente della Giunta regionale;
e) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale della Giunta regionale;
f) il segretario generale della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
g) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
h) il segretario generale della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative della Giunta regionale.
3. Entro venti giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico conferito, il responsabile di cui al comma 1 invita l’organo di cui al comma 2 a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico di cui trattasi. Se quest’ultimo ritiene che sussiste, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo di procedere alla nomina ovvero se ritiene opportuno rinnovare l’incarico procede, entro quindici giorni, ad attivare la procedura di nomina che si conclude entro i successivi quindici giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
Art. 4. (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria per l’anno 2017)
1. Per l’anno 2017, al fine di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017, le proposte di modifica, anche di natura sostanziale, agli atti di programmazione indicati all’articolo 7 della
Art. 5. (Utilizzo del Palazzo delle Marche)
1. La Giunta regionale può concedere in comodato gratuito ai soggetti ai quali la Regione aderisce o partecipa, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, spazi dell’immobile, di proprietà della stessa Regione, sito ad Ancona e denominato “Palazzo delle Marche”.
Art. 6. (Personale dei gruppi consiliari)
1. Agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti per le esigenze dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 22 della
2. Fermo restando il limite di spesa stabilito dall’articolo 4 della
3. Alla spesa di funzionamento dei gruppi consiliari, compresa quella relativa agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del
Art. 7. (Modifiche della
1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della
“1 bis. La commissione, per le finalità previste all’articolo 1, può concedere patrocini gratuiti e contributi ad iniziative promosse da soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro. La stessa commissione definisce i criteri e le modalità di concessione.”.
2. Dopo il terzo comma dell’articolo 5 bis della
“3 bis. Alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private elette come componenti della commissione è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa commissione e dell’ufficio di presidenza nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.”.
Art. 8. (Modifiche della
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della
3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della
“b bis) un rappresentante delle direzioni aziendali;”.
4. Il comma 7 dell’articolo 6 della
“7. Ai componenti del comitato tecnico regionale si applicano le disposizioni di cui alla
5. Sono abrogati:
a) l’articolo 2 della
b) il comma 2 e la lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della
c) l’Allegato della
Art. 9. (Modifica della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della
“b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;”.
Art. 10. (Modifica della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della
“1 bis. La Regione garantisce, altresì, in modo specifico e aggiuntivo, l’aggiornamento professionale del personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza in materia di utilizzo e ricorso al metodo farmacologico alla luce dei progetti sperimentali nell’ambito della Regione Marche.”.
Art. 11. (Modifiche della
1. Il numero 4) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della
“4) l’individuazione, sentiti i dirigenti dei servizi e il Capo di Gabinetto, delle posizioni non dirigenziali;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1 bis. Per le specifiche funzioni di segreteria connesse all’incarico di vice commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016, il numero degli addetti previsto alla lettera a) del comma 1 e il numero dei soggetti esterni all’amministrazione previsto al comma 6 possono essere elevati rispettivamente di una unità.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 27 della
“2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, l’incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all’amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.”.
5. Sono abrogati:
a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della
b) il comma 2 dell’articolo 17 della
c) il comma 3 ter dell’articolo 21 della
d) il comma 3 bis dell’articolo 26 della
Art. 12. (Modifica della
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della
Art. 13. (Modifica della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della
“d) un rappresentante con comprovata esperienza nel settore sociale designato da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;”.
Art. 14. (Modifiche della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della
“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater della
“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.
Art. 15. (Modifica della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare riserve strategiche. L’utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito:
a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell’elenco delle acque da considerare riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l’acqua da prelevare sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l’obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia escluso il danno ambientale.”.
2. Gli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 16. (Modifiche della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della
“1 bis. Le agenzie sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del
1 ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 66 della
“3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’iscrizione nell’elenco.”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 65 della
Art. 17. (Modifica della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) è inserito il seguente:
“2.1. La gestione dei siti ricadenti in parte in ambienti marini spetta all’ente che gestisce la porzione di terraferma ai sensi dei commi 1 e 2. Nei restanti casi la competenza della gestione è della Provincia.”.
Art. 18. (Modifica della
1. Al comma 3 dell’articolo 21 della
Art. 19. (Modifiche della
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. La carica di Autorità è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale, dalla quale possa derivare un conflitto di interessi con il medesimo incarico di Autorità.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita l’Autorità a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’Autorità è dichiarata decaduta dall’incarico con deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.”.
Art. 20. (Modifiche della
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis (Referenti economici)
1. Al fine di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali e dei rapporti internazionali del sistema regionale di cui all’articolo 2, la Regione individua, quali referenti economici, professionisti residenti nelle aree-Paese ritenute rilevanti allo scopo.
2. I referenti di cui al comma 1 svolgono a titolo gratuito attività di supporto alle politiche di internazionalizzazione della Regione.
3. La Giunta regionale determina i criteri per l’individuazione dei referenti e le modalità per la gestione dei rapporti con i medesimi.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 21. (Modifiche della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Gli enti locali assicurano la costituzione di almeno un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale.”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della
3. I termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere sono fissati in novanta giorni.
Art. 22. (Modifica della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 23. (Modifiche della
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della
2. L’articolo 3 della
“Art. 3 (Programma per le attività cinematografiche)
1. Il programma per le attività cinematografiche individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma di cui al comma 1 che determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.
3. Il programma, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo, nonché l’analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
b) i criteri per la concessione dei contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;
d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla normativa statale e iscritte nei relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio nazionale.”.
Art. 24. (Modifica della
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 9 della
“f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali.”.
Art. 25. (Modifica della
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 7 della
“c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all’articolo 5 dirette al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;”.
Art. 26. (Modifica della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
“f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con le modalità e le forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento, basato su principi di economicità e semplificazione delle procedure, volto a stabilire le modalità attuative e gestionali connesse all’istituzione, al riconoscimento, al funzionamento e alla diffusione degli ecomusei, previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. L’elaborazione dei regolamenti dei singoli ecomusei avviene con il concorso di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;”.
Art. 27. (Modifiche della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 3 della
“1 bis. Le soglie dei progetti di cui agli allegati B1 e B2 a questa legge, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell’autorità competente. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L’avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 e articolo 8, commi 3 e 4, della
3. Ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della
4. Al comma 10 dell’articolo 8 della
5. Al comma 1 dell’articolo 10 della
6. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della
“c) copia dell’avviso pubblicato a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 13, comma 1;”.
7. Al comma 5 dell’articolo 12 della
8. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente: i dati del proponente, la procedura, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e per la presentazione di osservazioni o quesiti, i termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni e la natura delle possibili decisioni.”.
9. Il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 12.".
10. Al comma 3 dell’articolo 15 della
11. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della
12. Dopo la lettera f) dell’Allegato A1 alla
“f bis. Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20.000 metri cubi.”.
13. La lettera i) del punto 7 dell’Allegato B2 alla
“i) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.”.
14. Sono abrogati:
a) il comma 4 dell’articolo 3 della
b) i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della
c) il comma 6 dell’articolo 12 della
d) l’articolo 18 della
e) la lettera n) dell’Allegato A1 alla
f) la lettera h) del punto 2 dell’Allegato B1 alla
Art. 28. (Modifica della
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 29. (Modifica della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della
“a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di polizia locale in qualità di presidente o suo delegato;”.
Art. 30. (Modifica della
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della
Art. 31. (Modifiche della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell’accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all’articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, l’abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica avanzata nell’ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della
3. Al comma 2 dell’articolo 16 della
4. L’articolo 21 della
“Art. 21 (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)
1. Qualora non diversamente individuati in atti normativi o amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.”.
Art. 32. (Modifica della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
“a bis) autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell’informazione, secondo quanto previsto dall’articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006;”.
Art. 33. (Modifiche della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n.14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) le parole: “e fino ad un massimo di quindici l’anno” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
“2 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione o in un comune che dista oltre cento chilometri da Ancona spetta, altresì, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di alloggio in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa, entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità.”.
Art. 34. (Modifica alla
1. All’articolo 1 della
Art. 35. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 7, fino ad un massimo di euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.
2. A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.
4. A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell’ambito dell’autorizzazione di spesa della
Art. 36. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica);
b) 22 aprile 1987, n. 20 (Modifica della
c) 20 aprile 1989, n. 5 (Norme di Attuazione della Legge 1° marzo 1986, n. 64 “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”);
d) 1 agosto 1989, n. 20 (Costituzione del fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
e) 26 aprile 1990, n. 33 (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale);
f) 26 aprile 1990, n. 43 (Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi “Romolo Murri”);
g) 9 settembre 1993, n. 25 (Finanziamento del programma d’iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione);
h) 3 gennaio 1994, n. 1 (Rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
i) 21 dicembre 1994, n. 46 (Modificazioni alla
l) 12 aprile 1995, n. 47 (Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall’obiettivo 2 e dall’obiettivo 5b del
m) 2 settembre 1996, n. 39 (Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico);
n) 20 gennaio 1997, n. 11 (Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici);
o) 25 giugno 2013, n. 14 (Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche).
2. Sono altresì abrogati:
a) l’articolo 19 bis della
b) l’articolo 19 della
c) l’articolo 38 della
d) il comma 2 dell’articolo 16 della
e) l’articolo 1 della
Art. 37. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.