Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 04/12/2014 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2013) |
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2013) |
Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze |
Art. 5. (Modifiche della l.r. 50/2013) |
Art. 6. (Disposizioni per la riduzione del debito autorizzato e non contratto) |
Art. 7. (Modifiche della l.r. 49/2013) |
Art. 8. (Interessi attivi del conto di tesoreria intestato alla sanità) |
Art. 9. (Modifiche della l.r. 31/2001) |
Art. 10. (Modifica della l.r. 21/2006) |
Art. 11. (Società regionali indispensabili) |
Art. 12. (Applicazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2004/2006) |
Art. 13. (Proroga delle graduatorie di concorso) |
Art. 14. (Conformità degli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb) |
Art. 15. (Modifiche della l.r. 6/2007) |
Art. 16. (Modifiche della l.r. 15/1994) |
Art. 17. (Modifiche della l.r. 39/1997) |
Art. 18. (Modifica della l.r. 48/1996) |
Art. 19. (Risorse aggiuntive per le aree protette) |
Art. 20. (Modifiche della l.r. 20/2001) |
Art. 21. (Modifiche alla l.r. 40/2012) |
Art. 22. (Consigliera regionale di parità) |
Art. 23. (Modifica della l.r. 2/2013) |
Art. 24. (Disposizioni relative alla l.r. 30/2009) |
Art. 25. (Modifiche della l.r. 21/2011 e del r.r. 6/2013) |
Art. 26. (Modifiche della l.r. 51/1997) |
Art. 27. (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria) |
Art. 28. (Modifica della l.r. 12/2012) |
Art. 29. (Modifiche della l.r. 20/2000) |
Art. 30. (Progetti speciali in sanità nell’ambito dell’iniziativa Adriatico Ionica) |
Art. 31. (Modifica della l.r. 65/1997) |
Art. 32. (Disposizioni in materia di requisiti per le strutture e i servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale. Modifiche del r.r. 1/2004) |
Art. 33. (Modifiche della l.r. 23/1988) |
Art. 34. (Disposizioni in materia di tasse automobilitiche regionali) |
Art. 35. (Attuazione dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001) |
Art. 36. (Modifiche alla l.r. 35/2013 e abrogazione della l.r. 28/2014) |
Art. 37. (Modifiche della l.r. 22/2009) |
Art. 38. (Modifiche della l.r. 29/2014) |
Art. 39. (Modifiche della l.r. 5/2013) |
Art. 40. (Modifica della l.r. 6/2005) |
Art. 41. (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2014) |
Art. 42. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2014) |
Art. 43. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 49/2013) |
Art. 44. (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 50/2013) |
Art. 45. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.3.112 - L.R. 4 dicembre 2014, n. 33.
Assestamento del bilancio 2014
(B.U. 4 dicembre 2014, n. 6 Sup.)
Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2013)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2013)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2013, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze
del conto consuntivo dell’anno 2013)
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 42.797.314,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.198.431,77 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.683.888,73 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della
e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.096.303,94 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della
f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.357.322,20 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della
g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 39.474.936,96 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della
h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 36.998.832,38 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della
i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 6.074.752,72 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della
Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5. (Modifiche della
1. Al comma 6 dell’articolo 22 della
2. Al comma 7 dell’articolo 22 della
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 22 della
“8 bis. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati è subordinata all’attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente e la condizione di equilibrio strutturale del bilancio, da verificarsi con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 del
4. L’articolo 28 della
Art. 6. (Disposizioni per la riduzione del debito autorizzato e non contratto)
1. Al fine di avviare la riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all’articolo 4 della presente legge, si provvede nell’anno 2014 all’accantonamento delle economie realizzate a carico delle UPB 10601, 20806, 20814 e 20815 nella nuova UPB dello stato di previsione della spesa 20828 “Fondo per la riduzione debito pregresso” di complessivi euro 52.448.607,01.
2. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico dell’UPB 50101 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2014.
3. L’esito della riduzione di cui al comma 2 sarà certificato con il Rendiconto Generale per l’anno 2014.
Art. 7. (Modifiche della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della
2. Alle lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 18 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della
“b) 86.000,000 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003;”.
5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della
“c bis) 34.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 18 della
“3. L’importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell’esercizio finanziario 2013 a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 42703, 42704, 52801, 52907, 53001, 53007 e 53015.”.
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della
“3 bis. L’importo di 1.243.231,11 euro, derivante da economie di spese del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è rimodulato nel modo seguente:
a) 423.903,68 euro per le finalità dei progetti integrati;
b) 819.327,43 euro per favorire la diffusione dell’innovazione, di nuove tecnologie digitali, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel sistema produttivo e la partecipazione ai programmi comunitari.”.
8. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Per l’anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 9.638.469,44 di cui euro 6.456.856,68 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 3.181.612,76 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi -investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.”.
9. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Per l’anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all’articolo 6 della
Art. 8. (Interessi attivi del conto di tesoreria intestato alla sanità)
1. Le risorse derivanti dagli interessi attivi iscritti a carico dell’UPB 30102, maturati sul conto di tesoreria intestato alla sanità istituito ai sensi dell’articolo 21 del
Art. 9. (Modifiche della
1. Il comma 2 dell’articolo 29 della
“2. La Giunta regionale può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della
“2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo Il del
3. Il comma 3 dell’articolo 29 della
“3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono, in particolare, autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con apposita deliberazione:
a) variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica;
b) variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) variazioni al bilancio conseguenti il riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo;
d) variazioni compensative tra UPB diverse:
1) collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto;
2) per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
3) per la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto della normativa statale relativamente alla codifica SIOPE;
4) per l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente;
5) per il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
6) per il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento regionale a programmi e progetti sia statali che comunitari;
e) variazioni compensative tra UPB diverse anche aventi diversa natura economica per consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio e del Fondo sanitario indistinto;
f) la reiscrizione delle economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché la variazione delle somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione, i cui criteri di utilizzo siano stabiliti da disposizioni statali o regionali.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 29 della
5. Il comma 5 dell’articolo 29 della
“5. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere successivamente al Consiglio regionale sono disposte:
a) le variazioni concernenti le contabilità speciali;
b) l’istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui;
c) le modifiche dei codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del POA, ai fini dell’esatta imputazione della spesa.”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 45 della
“2 bis. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio stabiliti dalla normativa statale e dal patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere temporaneamente gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.”.
7. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 63 della
8. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 63 della
“f bis) la nota informativa di cui all’articolo 62 del
f ter) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64868.”.
9. Al comma 1 dell’articolo 70 della
10. Dopo l’articolo 71 della
“Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione)
1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare può, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita già regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto.”.
Art. 10. (Modifica della
1. Al comma 11 dell’articolo 13 della
Art. 11. (Società regionali indispensabili)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 28, della
a) Sviluppo Marche Spa;
b) [I.R.Ma Immobiliare Regione Marche] [1];
c) Aerdorica Spa;
d) Interporto Marche Spa.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le ulteriori partecipazioni societarie indispensabili ai fini di cui al comma 1.
Art. 12. (Applicazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2004/2006)
1. Fino alla data di sottoscrizione dei contratti di servizio automobilistico di trasporto pubblico locale tra le singole Province, la Regione e i gestori individuati a seguito della procedura prevista dall’articolo 6 della
Art. 13. (Proroga delle graduatorie di concorso)
1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.
Art. 14. (Conformità degli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb)
1. Gli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb – decreti si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o della copia conforme all’originale.
2. Qualora si rivelino difformità tra il testo pubblicato nel sistema e il testo originale, la correzione è disposta mediante un comunicato che dia notizia dell’errore prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.
Art. 15. (Modifiche della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), le parole: “, nonché per l’individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di incidenza di cui all’articolo 24, comma 8" sono soppresse.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 e il comma 4 dell’articolo 28 della
Art. 16. (Modifiche della
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 13 della
“8 bis. Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 109, comma 2, del
Art. 17. (Modifiche della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della
“a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta ogni due anni e comunque in occasione della Conferenza di cui all’articolo 8;”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della
5. Al comma 4 dell’articolo 7 della
6. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 18. (Modifica della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della
“4 bis. Nei casi di accertata impossibilità di proseguimento dell’attività del Consorzio, il Commissario di cui al comma 4 assume la funzione di liquidatore. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i termini e le modalità della liquidazione, nonché il compenso del Commissario straordinario.”.
Art. 19. (Risorse aggiuntive per le aree protette)
1. Il riparto delle risorse resesi disponibili nell’anno 2014 in aggiunta a quelle già previste dal Programma triennale per le aree protette di cui all’articolo 7 della
Art. 20. (Modifiche della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. Ai componenti del Collegio spetta un’indennità su base annua pari ad euro 17.000,00 aumentata del 15 per cento per il presidente dell’organismo, al netto di IVA e oneri.”.
2. Ai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 10 della
Art. 22. (Consigliera regionale di parità) [2]
1. La consigliera o il consigliere regionale di parità di cui al Titolo II, Capo IV, del
2. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituito un apposito capitolo di entrata “Risorse per lo svolgimento delle attività della consigliera/del consigliere regionale di parità. D.lgs. 198/2006” e relativi correlati di spesa, in cui vengono trasferite le risorse rese disponibili dal Ministero competente.
3. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente alla data di entrata in vigore della presente legge provvede al trasferimento delle risorse presenti sul capitolo assegnato, previa verifica della situazione debitoria/creditoria della Consigliera in carica.
Art. 23. (Modifica della
1. L’articolo 3 della
Art. 24. (Disposizioni relative alla
1. Nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, ubicati all’interno dei poli estrattivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle Province che non hanno ancora provveduto all’assegnazione dei quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE e dai PPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della
4. Ai progetti di cui al comma 1 non si applicano inoltre le prescrizioni inerenti la rimozione degli impianti di lavorazione sino all’esaurimento delle potenzialità estrattive dei relativi poli estrattivi.
Art. 25. (Modifiche della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Al fine indicato al comma 1, l’azienda garantisce che almeno l’80 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, sia costituito da prodotto proveniente:
a) per almeno un 30 per cento sul totale, dalla produzione aziendale;
b) per un massimo del 20 per cento sul totale, da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
c) per la restante parte, da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della
3. Al comma 7 dell’articolo 6 della
4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della
“c) esporre al pubblico una copia del titolo abilitativo;”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
“1 bis. Il limite dei dieci anni previsto al comma 1 non si applica alle attività agrituristiche svolte in uno dei comuni ricadenti nelle Aree interne, cosi come individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 13,14,15,16 e 17 della
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della
“2 bis. Le strutture agrituristiche che forniscono l’ospitalità di cui all’articolo 5 in non più di sei camere garantiscono la presenza di almeno una stanza accessibile anche a persone con ridotta o impedita capacità.”.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della
“2 bis. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 2, la struttura organizzativa regionale può avvalersi della polizia locale competente per territorio.”.
8. Al comma 2 dell’articolo 48 della
9. Al comma 3 bis del’articolo 48 della
10. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, della
11. Al comma 1 dell’articolo 10 del
12. Il termine di cui all’articolo 16, comma 1, del
Art. 26. (Modifiche della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
“3 bis. E’ considerata attività giornalistica anche quella svolta dai tele-cine-foto-operatori (TCFO) che realizzano immagini integrative o sostitutive dell’informazione scritta e ne curano autonomamente la selezione, la rielaborazione, il montaggio e l’inserimento nei siti informatici.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
“1 bis. Il comma 3 bis dell’articolo 7 entra in vigore dall’anno 2015.”.
Art. 27. (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del
2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.
Art. 28. (Modifica della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto in attuazione dell’articolo 1, comma 455, della
Art. 29. (Modifiche della
1. Il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della
“4) strutture pedagogico-riabilitative e strutture terapeutico–riabilitative per tossicodipendenti;”.
2. Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della
“4 bis) strutture specialistiche per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minorenni e per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica;”.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le deliberazioni indicate agli articoli 6 e 15 della
4. Fino all’adozione delle deliberazioni previste al comma 3 le strutture che svolgono le attività indicate ai commi 1 e 2, continuano a svolgere i servizi dalle stesse erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30. (Progetti speciali in sanità nell’ambito dell’iniziativa Adriatico Ionica)
1. Per lo sviluppo della strategia adriatico ionica, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a presentare, nell’ambito della Macroregione, progetti speciali e innovativi finalizzati a realizzare poli di eccellenza in campo sanitario.
2. L’approvazione dei progetti da parte dell’Unione europea o di organizzazioni e agenzie europee ed internazionali consente di riconoscere al personale dedicato alla realizzazione degli obiettivi progettuali, incentivi finalizzati.
3. Le risorse economiche per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse dei singoli progetti.
Art. 31. (Modifica della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“4 bis. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate anche al donatore vivente di organo o di parte di esso ai sensi della normativa statale vigente.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai donatori che hanno avviato l’iter per il trapianto nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32. (Disposizioni in materia di requisiti per le strutture e i servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale. Modifiche del
1. Al paragrafo “Capacità ricettiva” della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al
2. Il requisito di cui al punto 8 dei requisiti minimi strutturali della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al
“Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza fino a 10 persone e comunque non oltre l’articolazione del nucleo”.
3. Il requisito di cui al punto 15 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al
“La Comunità Alloggio ha previsto la presenza di almeno 30 minuti al giorno pro capite di attività educativa e di almeno 70 minuti di assistenza al giorno pro capite di operatore socio-sanitario”.
4. Il requisito di cui al punto 16 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al
“La struttura, in base alla valutazione effettuata dall’UMEA, garantisce il collegamento funzionale con almeno un centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili frequentabile da almeno i due terzi dell’utenza ospitata e tale da rendere minimale la permanenza nella struttura durante l’arco dell’intera giornata”.
5. Ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al
“16 bis. La struttura garantisce
un servizio di trasporto
per disabili. 1”.
6. Il paragrafo “Definizione” della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all’allegato A al
“Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno (CSER) si articola su due livelli a diversa intensità assistenziale per una capacità massima ricettiva di 25 utenti, rivolgendosi a soggetti in condizione di disabilità differenziata tale da prevedere modelli organizzativi diversi: il CSER a valenza socio-assistenziale, che ospita soggetti con una moderata compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all’obbligo scolastico e per i quali è prevedibile anche un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 15 utenti; il CSER a valenza socio-sanitaria, che ospita soggetti con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 10 utenti.”.
7. Il requisito di cui al punto 26 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all’allegato A al
“Per il CSER diurno a valenza socio-assistenziale viene garantita la presenza di attività educativa per 65 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 5 minuti al giorno pro capite. Per il CSER diurno a valenza socio-sanitaria viene garantita la presenza di attività educativa per 105 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 5 minuti al giorno pro capite.”.
8. Il requisito di cui al punto 36 dei requisiti minimi organizzativi per l’assistenza ad anziani con forme di demenza della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all’allegato A al
“Presenza di terapista della riabilitazione o di attività educativa per 10 minuti al giorno pro capite.”.
9. Il requisito di cui al punto 14 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al
“L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordinamento del servizio;
b) assistenza socio-sanitaria;
c) assistenza infermieristica;
d) riabilitazione;
e) animazione;
f) assistenza medica;
g) servizi generali.”.
10. Il requisito di cui al punto 17, comprensivo della relativa nota (2), dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al
“E’ garantita la presenza di personale socio-sanitario (OSS) per 30 minuti al giorno pro capite.”.
11. Il requisito di cui al punto 19 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al
“E’ garantita la presenza dell’infermiere per almeno 5 minuti al giorno pro capite.”.
12. Ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al
“20 bis. E’ garantita la presenza dell’animatore per almeno 15 minuti al giorno pro capite per attività di gruppo.”.
13. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all’allegato A al
Art. 33. (Modifiche della
1. [Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. [Al comma 1 dell’articolo 2 della
3. [Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. La misura dell’indennità di residenza di cui all’articolo 1 e del contributo aggiuntivo di cui al presente articolo può essere aggiornata annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, tenendo conto delle variazioni dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istituto centrale di statistica. I criteri per la determinazione del volume di affari sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.”] [7].
4. Le indennità e i contributi da corrispondere ai sensi della
Art. 34. (Disposizioni in materia di tasse automobilitiche regionali)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del
2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 disciplina i rapporti con l’ACI, prevedendo in particolare:
a) le modalità di erogazione del servizio di riscossione della tassa attraverso utilizzo dei canali di pagamento elettronici;
b) l’accesso agli archivi delle tasse automobilistiche;
c) il riversamento delle somme riscosse;
d) la garanzia da prestare per lo svolgimento dell’attività;
e) i costi a carico del contribuente previsti nella stessa misura a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;
f) le cause di risoluzione del rapporto.
Art. 35. (Attuazione dell’articolo 2 bis del
1. In attuazione dell’articolo 2 bis del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
Art. 36. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) le parole: “Entro il 31 ottobre 2014 e non prima del 31 maggio 2014,” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della
5. Al comma 6 dell’articolo 5 della
6. Alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 5 della
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. I Comuni appartenuti a Comunità montane possono aderire alle Unioni montane costi-tuitesi ai sensi dell’articolo 5 anche se non confinanti.”.
8. La
Art. 37. (Modifiche della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della
3. Al comma 6 dell’articolo 1 della
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 38. (Modifiche della
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
2. Al comma 9 dell’articolo 50 della
Art. 39. (Modifiche della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della
3. All’allegato A della
“- dall’ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).”.
4. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. La tassa annuale non è dovuta se l’attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell’anno di riferimento. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell’articolo 4 della
5. Il comma 4 dell’articolo 13 della
“4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione, al netto della quota del 10 per cento del gettito destinata per le finalità di cui all’articolo 2, è riservato agli enti competenti, per l’esercizio delle funzioni previste all’articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.”.
Art. 40. (Modifica della
1. Dopo l’articolo 19 della
“Articolo 19 bis (Tutela delle specie arboree autoctone)
1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone del territorio marchigiano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per contrastare la diffusione di specie alloctone invasive in tutto il territorio della regione Marche è consentito il taglio dell’ “Ailanthus altissima” e della “Robinia pseudoacacia”.”.
Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 41. (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2014)
1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2014”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2014”;
Tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2014”.
Art. 42. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2014)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della
Art. 43. (Modifica alle tabelle allegate alla
1. Gli allegati alla
a) la tabella A “Finanziamento per l’anno 2014 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2014" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.
Art. 44. (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla
1. Gli allegati alla
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge;
d) l’allegato 1 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2014 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” è integrato alla presente legge.
Art. 45. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Allegati
(Omissis)
[1] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[5] Comma abrogato dall'art. 24 della
[6] Comma abrogato dall'art. 24 della
[7] Comma abrogato dall'art. 24 della