Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 07/07/2014 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Accordi con amministrazioni pubbliche) |
Art. 3. (Struttura regionale |
Art. 4. (Rapporti con il terzo settore) |
Art. 5. (Misure a sostegno delle scuole e |
Art. 6. (Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene) |
Art. 7. (Beni confiscati) |
Art. 8. (Progetti degli enti locali) |
Art. 9. (Politiche a sostegno delle vittime) |
Art. 10. (Comitato per le politiche integrate della legalità) |
Art. 11. (Funzioni del Comitato per le politiche integrate della legalità) |
Art. 12. (Tavolo di concertazione) |
Art. 13. (Partecipazione all'associazione “Avviso pubblico”) |
Art. 14. (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità) |
Art. 15. (Costituzione in giudizio) |
Art. 16. (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana) |
Art. 17. (Clausola valutativa) |
Art. 18. (Modifiche alla l.r. 1/2014) |
Art. 19. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 20. (Disposizioni transitorie ed abrogazioni) |
§ 3.5.66 - L.R. 7 luglio 2014, n. 16. [1]
Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità
(B.U. 17 luglio 2014, n. 69)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale sostenendo un sistema integrato di politiche sociali, educative, territoriali finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
Art. 2. (Accordi con amministrazioni pubbliche)
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio nonché di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte in particolare a:
a) rafforzare la prevenzione in relazione ad aree a rischio di radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso o nei confronti di categorie o gruppi sociali a rischio di infiltrazione;
b) [prevedere la formazione di un corpo speciale, fisicamente idoneo, in Comuni con più di 25 mila abitanti che, in particolare, nelle ore notturne possa fungere da deterrente contro azioni di bullismo, atti vandalici e violenze] [2];
c) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio;
e) promuovere la formazione specifica degli operatori di polizia locale anche congiuntamente agli operatori delle forze di polizia statali;
f) realizzare il coordinamento e l’integrazione con le iniziative realizzate nell’ambito delle politiche sociali con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della
g) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell’ambito dell’educazione alla legalità, svolte dalla chiesa cattolica, dagli enti di culto e dalle organizzazioni del terzo settore;
h) sostenere gli organi deputati al contrasto e alla repressione, soprattutto facendo della famiglia il perno centrale di ogni processo educativo volto alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità.
Art. 3. (Struttura regionale
per le politiche integrate di legalità)
1. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge si avvale della competente struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4. (Rapporti con il terzo settore)
1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del terzo settore che operano nel campo dell’educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.
2. Le organizzazioni indicate al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l’ammissione ai contributi devono:
a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità di questa legge;
c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.
3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità di questa legge, promossi dai soggetti indicati al comma 1.
4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.
Art. 5. (Misure a sostegno delle scuole e
dell’Università per l’educazione alla legalità)
1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, promuove iniziative finalizzate all’aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado volte a favorire lo sviluppo dei valori costituzionali e civili, nonché la consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata. In particolare la Regione sostiene:
a) iniziative e progetti volti a realizzare, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell’Università, attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto di questa legge;
b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
c) iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
d) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata e la storia delle mafie;
e) gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d’Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
Art. 6. (Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
Art. 7. (Beni confiscati)
1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso:
a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
Art. 8. (Progetti degli enti locali)
1. La Regione sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali anche in raccordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati. In particolare la Regione sostiene progetti degli enti locali volti a:
a) attuare politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza anche all’interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione;
b) diffondere la cultura della convivenza civile mediante campagne informative, iniziative di mediazione sociale e interventi di arredo urbano;
c) attuare iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio nonché sviluppare attività volte all’integrazione nella comunità locale degli immigrati;
d) adottare azioni mirate a ridurre atti di inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.
Art. 9. (Politiche a sostegno delle vittime)
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.
Art. 10. (Comitato per le politiche integrate della legalità)
1. E’ istituito presso la presidenza della Giunta regionale il Comitato per le politiche integrate della legalità.
2. Il Comitato è presieduto dal dirigente della struttura competente indicata all’articolo 3 o da un suo delegato ed è composto da:
a) un rappresentante delle Università marchigiane;
b) un rappresentante degli ordini degli avvocati, designato d’intesa dagli ordini provinciali;
c) un rappresentante delle organizzazioni economiche e sociali designato dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL);
d) un rappresentante degli immigrati designato dalla Consulta regionale sull’immigrazione di cui all’articolo 3 della
e) un rappresentante dell’ordine degli assistenti sociali;
f) un rappresentante del volontariato sociale designato dall’Assemblea regionale del volontariato di cui all’articolo 11 della
g) un rappresentante del forum marchigiano del terzo settore;
h) un rappresentante dell’ordine degli psicologi.
3. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
4. Il Comitato può essere coadiuvato da un numero massimo di tre esperti di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione della illegalità.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla struttura indicata all’articolo 3.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.
Art. 11. (Funzioni del Comitato per le politiche integrate della legalità)
1. Il Comitato per le politiche integrate della legalità svolge funzioni consultive e propositive.
2. In particolare il Comitato:
a) effettua l’analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della legalità;
b) formula proposte in merito al programma regionale indicato all’articolo 14;
c) collabora alla redazione della relazione indicata all’articolo 17.
Art. 12. (Tavolo di concertazione)
1. La Regione promuove intese con organi dello Stato, ANCI e UPI volte a costituire un tavolo di concertazione permanente in materia di politiche integrate di promozione della legalità.
2. Al tavolo sono invitati a partecipare i Prefetti, i Questori, il Procuratore Generale della Repubblica, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del comune capoluogo di regione, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori, un rappresentante della chiesa cattolica e il dirigente dell’ufficio scolastico regionale.
3. Il Tavolo in particolare è volto a:
a) favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni dell’illegalità;
b) coordinare le iniziative locali per la sicurezza con particolare riferimento alla promozione di intese e accordi previsti da questa legge;
c) promuovere la cooperazione fra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l’associazionismo per una tempestiva analisi dei fenomeni di illegalità e di devianza, anche sulla base delle proposte del Comitato indicato all’articolo 10.
Art. 13. (Partecipazione all'associazione “Avviso pubblico”)
1. La Regione Marche è autorizzata ad aderire ad “Avviso pubblico”, associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
Art. 14. (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità)
1. Il programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità contiene in particolare:
a) le azioni attuative degli interventi previsti da questa legge tenendo conto della pianificazione settoriale nelle materie indicate all’articolo 1 e degli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 2;
b) le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento dei progetti e degli interventi previsti da questa legge;
c) la quota di risorse per interventi urgenti da assegnare ai Comuni stabilendo i criteri e le modalità di assegnazione;
d) la misura percentuale relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge.
2. Il programma indicato al comma 1 è approvato ogni anno dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.
Art. 15. (Costituzione in giudizio)
1. La Giunta regionale valuta l’adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.
Art. 16. (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)
1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d’Europa.
Art. 17. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.
Art. 18. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della
“a) il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede o da un suo delegato;”.
2. Il comma 7 dell’articolo 11 della
“7. Il regolamento indicato all’articolo 9, comma 1, può prevedere che gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale nonché di altri presidi tattici sempre finalizzati alla difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale vigente.”.
3. I commi 1 e 8 dell’articolo 11 della
Art. 19. (Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di euro 200.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 restano iscritte nelle UPB 10606 e 10613 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2014; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).
Art. 20. (Disposizioni transitorie ed abrogazioni)
1. In sede di prima applicazione il programma indicato all’articolo 14 è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Nella tabella B della
3. La
[1] Abrogata dall'art. 20 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della