Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/03/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1 . (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 6/2005) |
Art. 2 . (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 6/2005) |
Art. 3 . (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 6/2005) |
Art. 4 . (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 6/2005) |
Art. 5 . (Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 6/2005) |
Art. 6 . (Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies nella l.r. 6/2005) |
Art. 7 . (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 6/2005) |
Art. 8 . (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 6/2005) |
Art. 9 . (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 6/2005) |
Art. 10 . (Modifica della rubrica del Capo IV della l.r. 6/2005) |
Art. 11 . (Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 6/2005) |
Art. 12 . (Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 6/2005) |
Art. 13 . (Modifica dell’articolo 24 della l.r. 6/2005) |
Art. 14 . (Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 6/2005) |
Art. 15 . (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 6/2005) |
Art. 16 . (Norme transitorie) |
Art. 17 . (Abrogazione) |
Art. 18 . (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.1.88 - L.R. 18 marzo 2014, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale"
(B.U. 27 marzo 2014, n. 29)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale ed europea, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell’occupazione nel settore forestale per la gestione sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali.”.
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 (Gestione associata delle superfici boscate)
1. La Regione promuove la gestione forestale associata del patrimonio forestale pubblico e privato.
2. La Regione, in attuazione dell’articolo 7 del
3. Per la costituzione e l’avviamento delle forme associative di cui al comma 2, la Regione concede un contributo quinquennale. Il contributo ha carattere scalare, dell’ordine del 20 per cento l’anno, ed è concesso ai consorzi e alle forme di associazione che si impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità per almeno venti anni, con priorità per i consorzi e le associazioni costituiti tra proprietà fondiarie gestite da imprenditori agricoli e forestali e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici e proprietà collettive, quali garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali garanti della professionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieri forestali.
4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, determina le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona montana)
1. Per le finalità di salvaguardia del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal piano forestale regionale di cui all’articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, nonché alla difesa e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio possono essere affidati a imprenditori agricoli singoli o associati, ai consorzi forestali ed a cooperative agricolo-forestali nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di contratti pubblici.”.
Art. 4. (Modifiche dell’articolo 10 della
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 12 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della
“b bis) ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali;
b ter) realizzazione di interventi in applicazione di disposizioni normative volte al riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della
3. Il comma 5 dell’articolo 12 della
“5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione di opere di prevenzione degli incendi boschivi all’interno dei boschi, così come definiti dall’articolo 2 della presente legge, e alla manutenzione degli alvei fluviali nelle zone montane.”.
Art. 6. (Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies nella
1. Dopo l’articolo 15 della
“Art. 15 bis (Interventi forestali di pubblica incolumità)
1. Sono definiti di pubblica incolumità gli interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, la sistemazione di aree boschive percorse da incendio, gli interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.
2. Per ragioni di pubblica incolumità e in situazioni di gravi processi di degrado o di rischio idrogeologico, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
3. Gli enti territoriali competenti, allo scopo di ripristinare le aree degradate, realizzare la messa in sicurezza del territorio, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive e ambientali, approvano i piani di cui al comma 2. L’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi previsti dai piani conferisce allo stesso il carattere di pubblica utilità e gli interventi in esso previsti possono essere finanziati con fondi pubblici.
4. Una volta approvato il progetto esecutivo, l’ente territoriale può provvedere all’occupazione temporanea di aree ai sensi dell’articolo 49 del
5. Il carattere di pubblica utilità non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.
Art. 15 ter (Procedure per l’attuazione del piano d’intervento forestale straordinario)
1. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto esecutivo di cui al comma 3 dell’articolo 15 bis sottoscrive un verbale di accordo bonario per la loro cessione temporanea a favore dell’ente competente all’attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni per la loro cessione temporanea, con particolare riguardo agli interventi previsti, al periodo presunto di cessione e all’indennizzo da erogare, pari alla diminuzione del reddito derivante dall’occupazione per tutta la durata della stessa e comunque non superiore al reddito dichiarato. In luogo della sottoscrizione dell’accordo bonario, il proprietario o possessore dei terreni può proporre all’ente competente di adeguarsi agli interventi previsti nel progetto esecutivo.
2. Qualora non sia possibile l’accordo bonario di cui al comma 1, l’ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni il verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, nel quale riporta le informazioni e le condizioni di cui al comma 1.
3. L’occupazione temporanea, compreso l’indennizzo, cessa con la riconsegna dei terreni al proprietario o possessore dei terreni interessati tramite apposito verbale redatto dall’ente competente, trasmesso al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna, che riporta le informazioni di cui al comma 1 oltre ad un eventuale piano di coltura, se ritenuto necessario.
4. Nel caso in cui il proprietario o possessore non sia rintracciabile, sia per l’occupazione temporanea di cui al comma 2 sia per la riconsegna dei terreni di cui al comma 3, si procede mediante affissione, per trenta giorni, all’Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmesso dall’ente competente.
5. Gli enti territoriali competenti elaborano ed aggiornano l’inventario dei terreni forestali in occupazione temporanea e riconsegnati su base catastale.
Art. 15 quater (Competenze delle Province)
1. Nei territori al di fuori delle Comunità montane la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 15 bis è di competenza delle Province, a condizione che i terreni interessati rientrino interamente nei confini amministrativi.
Art. 15 quinquies (Accordi bonari per la realizzazione di interventi forestali)
1. Con le procedure di cui al comma 1 dell’articolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree montane e le Province nei restanti territori possono sottoscrivere accordi bonari con privati proprietari e con organizzazioni montane, per la realizzazione di programmi di interventi forestali finalizzati all’attuazione del piano forestale regionale di cui all’articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della multifunzionalità e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l’utilizzo di contributi pubblici.
Art. 15 sexies (Determinazione dell’importo dei lavori)
1. Il valore dei lavori posto a base delle procedure finalizzate alla attuazione degli interventi previsti agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies è determinato detraendo l’importo ricavato dalla alienazione del legname, presuntivamente calcolato in sede di computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo previsto per ogni intervento, fermo restando l’importo minimo del valore stabilito sulla base del prezzario regionale nel bando di gara.”.
Art. 7. (Modifica dell’articolo 16 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della
“3 bis. Gli utili di cui al comma 3 sono reinvestiti direttamente dalla Comunità montana che li ha incassati per i fini di cui al comma 2; gli stessi devono essere rendicontati annualmente alla Regione, riportando le somme introitate e quelle spese.”.
Art. 8. (Modifica dell’articolo 18 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della
“1 bis. Previa determinazione degli assetti fondiari collettivi, con distinzione delle terre civiche disciplinate dalla
Art. 9. (Modifica dell’articolo 19 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della
“6 bis. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l’abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali.”.
Art. 10. (Modifica della rubrica del Capo IV della
1. Nella rubrica del Capo IV della
Art. 11. (Modifiche dell’articolo 20 della
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della
2. Al comma 5 dell’articolo 20 della
3. Il comma 6 dell’articolo 20 della
“6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.
Art. 12. (Modifiche dell’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Al comma 3 dell’articolo 23 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della
“3 bis. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l’autorizzazione all’abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all’articolo 20 può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l’ente competente determina l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.
Art. 13. (Modifica dell’articolo 24 della
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della
“4. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’estirpazione. Nell’autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l’autorizzazione all’estirpazione di una siepe può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l’ente competente determina l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.
Art. 14. (Modifiche dell’articolo 27 della
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della
2. Al comma 3 dell’articolo 27 della
Art. 15. (Modifica dell’articolo 30 della
1. Al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 16. (Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta lo “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano” indicato al comma 6 dell’articolo 20 della
2. Fino all’adozione del regolamento comunale di cui al comma 6 dell’articolo 20 della
Art. 17. (Abrogazione)
1. E’ abrogato il comma 5 bis dell’articolo 12 della
Art. 18. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.