§ 6.3.113 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:30/12/2014
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Registro regionale onicotecnici)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 34/1988)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 11/2003)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 27/2009)
Art. 6.  (Organismo per l’internazionalizzazione)
Art. 7.  (Modifica alla l.r. 18/2008)
Art. 8.  (Disposizioni per le procedure concorsuali)
Art. 9.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente
Art. 10.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 11.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 12.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 13.  (Implementazione del Progetto Appennino. Modifica alla l.r. 6/2005)
Art. 14.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.113 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)

(B.U. 31 dicembre 2014, n. 120)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2015/2017 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate - anno 2015: euro 3.847.756.648,27;

b) previsione entrate - anno 2016: euro 3.530.005.085,11;

c) previsione entrate - anno 2017: euro 3.612.541.114,56.

 

     Art. 2. (Registro regionale onicotecnici)

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il registro regionale degli onicotecnici a cui sono iscritti i soggetti che hanno partecipato ai percorsi formativi indicati al comma 5.

2. Il registro può essere articolato per sezioni, una delle quali è riservata agli operatori indicati al comma 7.

3. Il registro è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale che stabilisce gli specifici requisiti per l’iscrizione.

4. Il registro ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L’iscrizione nel registro non è condizione per l’esercizio dell’attività di onicotecnico.

5. La Regione promuove la formazione degli onicotecnici anche mediante i percorsi formativi e di aggiornamento realizzati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).
6. I percorsi formativi e di aggiornamento indicati al comma 5 possono essere inseriti negli atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

7. Al registro possono essere iscritti anche gli onicotecnici che provvedono alla sola applicazione delle unghie preformate, alla loro successiva lavorazione e colorazione, senza l’utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate le unghie naturali. L’esercizio dell’attività dei suddetti operatori è subordinato all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e alla SCIA. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 34/1988)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), da ultimo sostituito dall’articolo 1 della l.r. 43/2012, è sostituito dal seguente:

“4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della prima costituzione dei gruppi ed è erogato in quote mensili fino al mese antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere aggiornato periodicamente con le modalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 34/1988, da ultimo sostituito dall’articolo 1 della l.r. 43/2012, le parole: “Se nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa,” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto al comma 4, se nel corso dell’anno”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della l.r. 43/2012, è inserito il seguente:

“4 bis. Nell’anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all’Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 bis in quanto applicabili. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le altre modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.”.

4. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988, da ultimo sostituito dall’articolo 6 della l.r. 19/2014, le parole: “Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale esterno non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.” sono soppresse.

5. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r.34/1988 da ultimo sostituito dall’articolo 6 della l.r. 19/2014 è inserito il seguente:

“8 bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.”.

6. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 34/1988 introdotto dall’articolo 7 della l.r. 19/2014 dopo le parole: “X legislatura.” sono aggiunte le seguenti: “L’elenco così costituito è ordinato, per l’assegnazione, secondo i periodi di servizio effettivamente espletati.”.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) dopo le parole: “quattro società di base” sono aggiunte le seguenti:“operanti nelle province medesime attraverso sedi legalmente riconosciute”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 11/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c) si distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.”.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 11/2003 dopo la parola: “categoria C;” sono aggiunte le seguenti: “dalle ore 14 del giorno precedente sino al termine della stessa per il genere trota;”.

4. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 11/2003 le parole: “del 20 per cento tra le associazioni di cui all’articolo 5," sono sostituite dalle parole: “del 30 per cento tra le associazioni indicate all’articolo 5 in base al numero dei tesserati appartenenti alle associazioni medesime e”.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Al comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), le parole: “di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 38 ter, comma 6".

2. Al comma 7 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un’ora, trascorsa la quale l’operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell’arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 73 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le caratteristiche degli impianti posizionabili all’interno delle fasce di rispetto stradali ricadenti negli ambiti di tutela ambientale definiti dal Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e dal PTC sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2. La relativa localizzazione costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 74 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo la Regione si avvale del Comune nel cui territorio ricade l’impianto, in base a criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 6. (Organismo per l’internazionalizzazione)

1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), favorisce e sostiene, d’intesa con il sistema regionale delle Camere di Commercio, l’unificazione dei rispettivi organismi che attualmente operano nel settore dell’internazionalizzazione e della promozione estera promuovendo, a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione, la costituzione di un organismo unitario qualificato a soddisfare le mutate esigenze del sistema produttivo del territorio regionale, in particolare delle piccole e medie imprese, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la costituzione e l’operatività dell’organismo di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Modifica alla l.r. 18/2008)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è aggiunta la seguente:

“c bis) un canone di euro 0,04 per metro cubo, a titolo di compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile. Il versamento alla Regione avviene a cadenza trimestrale da parte dei soggetti gestori del sistema idrico integrato. Sono escluse dal canone le utenze per attività agricola.”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alle variazioni di bilancio necessarie all’attuazione.

 

     Art. 8. (Disposizioni per le procedure concorsuali) [1]

1. Le procedure concorsuali per l’assunzione di personale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti dipendenti e partecipati della Regione medesima sono espletate, nel rispetto della normativa vigente in materia, a livello unico regionale per qualifiche corrispondenti ai medesimi profili professionali.

2. La Regione, d’intesa con l’ANCI, promuove le procedure previste al comma 1 presso i Comuni, gli enti e gli organismi da essi derivati o partecipati e i consorzi pubblici presenti nella regione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2.

 

     Art. 9. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente

e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2015 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 10. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2015 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 11. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2015 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 12. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).

2. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 13. (Implementazione del Progetto Appennino. Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), da ultimo sostituito dal comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2014, è sostituito dal seguente:

“5. Le Province versano gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

2. Le somme indicate al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005 come sostituito dal comma 1 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Appennino, previsti dall’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 - Legge finanziaria 2010).

3. Per l’anno 2015 le Province, entro il 28 febbraio, versano alla Regione le somme introitate ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 6/2005 e non impiegate al 31 dicembre 2014. Dette somme sono utilizzate per le finalità indicate al comma 2.

4. Le Province entro il 31 gennaio 2015 comunicano alla Giunta regionale l’entità delle somme indicate al comma 3.

5. Le somme indicate ai commi 2 e 3 sono iscritte rispettivamente nell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata e nell’UPB 31001 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

 

     Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 31 luglio 2019, n. 24.