Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 30/12/2014 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Registro regionale onicotecnici) |
Art. 3. (Modifiche alla l.r. 34/1988) |
Art. 4. (Modifiche alla l.r. 11/2003) |
Art. 5. (Modifiche alla l.r. 27/2009) |
Art. 6. (Organismo per l’internazionalizzazione) |
Art. 7. (Modifica alla l.r. 18/2008) |
Art. 8. (Disposizioni per le procedure concorsuali) |
Art. 9. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente |
Art. 10. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 11. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 12. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 13. (Implementazione del Progetto Appennino. Modifica alla l.r. 6/2005) |
Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.113 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
(B.U. 31 dicembre 2014, n. 120)
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2015/2017 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della
a) previsione entrate - anno 2015: euro 3.847.756.648,27;
b) previsione entrate - anno 2016: euro 3.530.005.085,11;
c) previsione entrate - anno 2017: euro 3.612.541.114,56.
Art. 2. (Registro regionale onicotecnici)
1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il registro regionale degli onicotecnici a cui sono iscritti i soggetti che hanno partecipato ai percorsi formativi indicati al comma 5.
2. Il registro può essere articolato per sezioni, una delle quali è riservata agli operatori indicati al comma 7.
3. Il registro è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale che stabilisce gli specifici requisiti per l’iscrizione.
4. Il registro ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L’iscrizione nel registro non è condizione per l’esercizio dell’attività di onicotecnico.
5. La Regione promuove la formazione degli onicotecnici anche mediante i percorsi formativi e di aggiornamento realizzati ai sensi dell’articolo 10 della
6. I percorsi formativi e di aggiornamento indicati al comma 5 possono essere inseriti negli atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4 della
7. Al registro possono essere iscritti anche gli onicotecnici che provvedono alla sola applicazione delle unghie preformate, alla loro successiva lavorazione e colorazione, senza l’utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate le unghie naturali. L’esercizio dell’attività dei suddetti operatori è subordinato all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e alla SCIA. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
Art. 3. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della
“4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della prima costituzione dei gruppi ed è erogato in quote mensili fino al mese antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere aggiornato periodicamente con le modalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del
2. Al comma 5 dell’articolo 1 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“4 bis. Nell’anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all’Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 bis in quanto applicabili. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le altre modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.”.
4. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 4 della
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r.34/1988 da ultimo sostituito dall’articolo 6 della
“8 bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c) si distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.”.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 27 della
4. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 40 della
2. Al comma 7 dell’articolo 42 della
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 73 della
“6 bis. Le caratteristiche degli impianti posizionabili all’interno delle fasce di rispetto stradali ricadenti negli ambiti di tutela ambientale definiti dal Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e dal PTC sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2. La relativa localizzazione costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici.”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 74 della
“4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo la Regione si avvale del Comune nel cui territorio ricade l’impianto, in base a criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 6. (Organismo per l’internazionalizzazione)
1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della
2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la costituzione e l’operatività dell’organismo di cui al comma 1.
Art. 7. (Modifica alla
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della
“c bis) un canone di euro 0,04 per metro cubo, a titolo di compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile. Il versamento alla Regione avviene a cadenza trimestrale da parte dei soggetti gestori del sistema idrico integrato. Sono escluse dal canone le utenze per attività agricola.”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alle variazioni di bilancio necessarie all’attuazione.
Art. 8. (Disposizioni per le procedure concorsuali) [1]
1. Le procedure concorsuali per l’assunzione di personale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti dipendenti e partecipati della Regione medesima sono espletate, nel rispetto della normativa vigente in materia, a livello unico regionale per qualifiche corrispondenti ai medesimi profili professionali.
2. La Regione, d’intesa con l’ANCI, promuove le procedure previste al comma 1 presso i Comuni, gli enti e gli organismi da essi derivati o partecipati e i consorzi pubblici presenti nella regione.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2.
Art. 9. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente
e pluriennale)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della
Art. 10. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 11. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l’anno 2015 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).
Art. 12. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).
2. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).
Art. 13. (Implementazione del Progetto Appennino. Modifica alla
1. Il comma 5 dell’articolo 12 della
“5. Le Province versano gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.
2. Le somme indicate al comma 5 dell’articolo 12 della
3. Per l’anno 2015 le Province, entro il 28 febbraio, versano alla Regione le somme introitate ai sensi dell’articolo 12 della
4. Le Province entro il 31 gennaio 2015 comunicano alla Giunta regionale l’entità delle somme indicate al comma 3.
5. Le somme indicate ai commi 2 e 3 sono iscritte rispettivamente nell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata e nell’UPB 31001 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).
Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della