§ 2.1.84 - L.R. 16 febbraio 2015, n. 3.
Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/02/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Controllo e valutazione)
Art. 3 bis.  (Attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)
Art. 3 ter.  (Qualità degli atti normativi)
Art. 4.  (Analisi tecnico normativa)
Art. 5.  (Analisi di impatto della regolazione)
Art. 6.  (Clausola valutativa)
Art. 7.  (Testi unici)
Art. 8.  (Leggi regionali di semplificazione)
Art. 9.  (Comitato permanente per la semplificazione)
Art. 10.  (Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)
Art. 11.  (Dati di tipo aperto)
Art. 12.  (Trasmissione di documenti informatici)
Art. 13.  (Indirizzo di posta elettronica certificata)
Art. 14.  (Comunicazione telematica)
Art. 15.  (Polo di conservazione Marche DigiP)
Art. 16.  (Partecipazione telematica all’attività amministrativa)
Art. 17.  (Domicilio digitale)
Art. 18.  (Conferenza dei servizi telematica)
Art. 19.  (Conferenza di servizi preliminare)
Art. 20.  (Divieto di richiesta dei documenti già presentati)
Art. 21.  (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)
Art. 22.  (Potere sostitutivo)
Art. 23.  (Semplificazioni per le imprese certificate)
Art. 24.  (Banca dati dei procedimenti amministrativi)
Art. 25.  (Trasparenza e pubblicità degli atti)
Art. 26.  (Oneri istruttori)
Art. 27.  (Uniformità delle procedure amministrative)
Art. 28.  (Misurazione degli oneri amministrativi)
Art. 29.  (Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)
Art. 30.  (Semplificazione dei controlli sulle imprese)
Art. 31.  (Modifiche della l.r. 6/2004)
Art. 32.  (Modifiche della l.r. 15/1994)
Art. 33.  (Modifiche della l.r. 2/2010)
Art. 34.  (Modifiche della l.r. 34/1992)
Art. 35.  (Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014)
Art. 36.  (Modifica della l.r. 11/2003)
Art. 37.  (Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)
Art. 38.  (Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)
Art. 39.  (Modifiche della l.r. 9/2006)
Art. 40.  (Modifiche della l.r. 52/1974)
Art. 41.  (Riduzione dei termini dei procedimenti)
Art. 42.  (Modifica della l.r. 20/2003)
Art. 43.  (Modifiche della l.r. 32/1982)
Art. 44.  (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)
Art. 45.  (Clausola valutativa)
Art. 46.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 47.  (Disposizioni finali)


§ 2.1.84 - L.R. 16 febbraio 2015, n. 3. [1]

Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.

(B.U. 26 febbraio 2015, n. 17)

 

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Questa legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:

a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

b) ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

c) facilitare l'accesso ai servizi dell’amministrazione regionale da parte dei cittadini e delle imprese;

d) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra amministrazione, cittadini e imprese;

e) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche;

f) migliorare la qualità degli atti normativi;

g) monitorare le azioni svolte in attuazione di questa legge.

2. La Giunta regionale, per le finalità di questa legge, adotta procedure e tecnologie atte a:

a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati;

b) digitalizzare i procedimenti amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano:

a) alla Regione, alle agenzie e agli enti dipendenti della Regione;

b) agli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione.

 

Capo II

Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione

 

     Art. 3. (Controllo e valutazione)

1. Al fine di migliorare la programmazione delle politiche di sviluppo e la loro capacità di conseguire risultati nel futuro, l’Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti dagli atti normativi e programmatori regionali, in rapporto alle finalità perseguite e all’efficienza nell’utilizzazione delle risorse assegnate.

2. L’attività di cui al comma 1 è svolta dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, previsto dall’articolo 34 bis dello Statuto secondo le modalità stabilite all’articolo 3 bis.

3. Al Comitato si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni assembleari permanenti.

 

     Art. 3 bis. (Attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)

1. Il Comitato, fatte salve le funzioni previste all’articolo 21, comma 2, lettera n bis), dello Statuto, svolge le seguenti attività:

a) propone alle Commissioni assembleari competenti in sede referente l’inserimento nelle proposte di legge delle clausole valutative indicate all’articolo 6;

b) esprime parere alle Commissioni assembleari competenti in sede referente sulle clausole valutative già inserite nelle proposte di legge;

c) vigila sul rispetto sostanziale delle clausole valutative o di altre indicazioni valutative e sull’ottemperanza all’onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare, tramite il Presidente dell’Assemblea, richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione assembleare competente in sede referente;

d) promuove missioni valutative, anche su richiesta della Commissione competente per materia o di almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea legislativa, finalizzate all’approfondimento di specifici aspetti dell’attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale;

e) esamina la documentazione necessaria per svolgere la valutazione prevista alla lettera f);

f) effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi o programmatori regionali. La valutazione è finalizzata in particolare a verificare, in termini di analisi qualitativa e quantitativa, gli effetti generati dall’intervento pubblico con l’obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;

g) verifica, con particolare riferimento alle leggi di spesa, lo stato di attuazione e l’impatto prodotto dalle stesse, in termini di valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi finanziati in rapporto agli esiti attesi.

2. Nell’ambito dell’attività di valutazione di cui al comma 1, lettera f), il Comitato, in particolare, esamina le osservazioni sugli effetti prodotti dalle politiche regionali che hanno avuto rilevanza specifica per il sistema delle autonomie locali, eventualmente contenute nel rapporto annuale del Consiglio delle Autonomie locali.

3. Il Comitato può svolgere audizioni dei destinatari degli interventi realizzati dalle politiche regionali nell’ambito delle attività svolte e comunque consultare le rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell’amministrazione regionale e di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni.

4. Le risultanze delle valutazioni su ogni intervento preso in esame sono riportate in relazioni finali, che vengono trasmesse al Presidente dell’Assemblea e alla Commissione assembleare competente per materia. Il Comitato assicura la massima diffusione degli esiti delle valutazioni effettuate e, d’intesa con l’Ufficio di presidenza, promuove iniziative per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull’efficacia delle politiche regionali.

5. Qualora l’attività condotta secondo quanto disposto al comma 1, lettera f), si concluda con una valutazione negativa, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall’intervento normativo preso in esame, il Comitato approva le proposte correttive che ritiene necessarie indirizzandole ai soggetti competenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

6. Il Comitato presenta annualmente all’Assemblea legislativa una relazione consuntiva sull’attività svolta che viene esaminata in apposita seduta, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

     Art. 3 ter. (Qualità degli atti normativi)

1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.

2. Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all’atto di essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa.

3. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all’atto della presentazione al Presidente dell’Assemblea legislativa.

4. Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.

5. Gli atti di programmazione devono consentire l’immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell’attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore.

6. La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall’Analisi tecnico normativa (ATN) e dall’Analisi di impatto della regolazione (AIR).

7. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale disciplinano d’intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6.

 

     Art. 4. (Analisi tecnico normativa)

1. L’analisi tecnico normativa (ATN) verifica l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

2. L’analisi tecnico normativa (ATN) verifica in particolare:

a) la necessità dell’intervento normativo;

b) l’incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;

c) l’analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo.

 

     Art. 5. (Analisi di impatto della regolazione)

1. L’analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L’AIR consente di verificare la necessità e l’opportunità di un intervento normativo, nonché il rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall’articolo 14, comma 24 bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), dando conto di eventuali circostanze eccezionali che ne rendano necessario il superamento ai sensi del comma 24 quater dello stesso articolo 14.

 

     Art. 6. (Clausola valutativa)

1. Le clausole valutative sono specifici articoli di legge con i quali si impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge a raccogliere, elaborare e infine comunicare all’Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell’atto per destinatari diretti e, più in generale, per l’intera collettività regionale.

 

     Art. 7. (Testi unici)

1. L’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, assicura il riordino ed il coordinamento delle norme regionali relative a settori organici, mediante l’approvazione di testi unici.

2. I testi unici sono finalizzati a:

a) disciplinare l’intero settore della normativa regionale considerato, riducendo, se possibile, il numero delle disposizioni originarie e indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b) semplificare o eliminare le procedure previste nelle norme originarie che non risultino necessarie o utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale o del conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;

c) realizzare il coordinamento della normativa regionale con nuove disposizioni previste in leggi dello Stato, in atti dell’Unione europea, in sentenze della Corte costituzionale o della Corte di giustizia.

3. Le disposizioni dei testi unici possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l’indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l’integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.

4. Per la finalità prevista dal comma 1 e ferma restando l’autonoma iniziativa della Giunta regionale e degli altri soggetti previsti dallo Statuto, le Commissioni assembleari, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa, possono individuare, nell’ambito delle proprie competenze, i settori organici che richiedono un intervento di coordinamento o di riordino.

 

     Art. 8. (Leggi regionali di semplificazione)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare:

a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;

b) l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;

c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;

d) [abrogata];

e) [abrogata];

f) l’abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell’esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

1 bis. Nelle leggi regionali di semplificazione è vietata l’introduzione di disposizioni normative nuove o contrarie ad esigenze di semplificazione e alle finalità indicate al comma 1.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale lo sportello per la semplificazione. Lo sportello raccoglie e coordina le segnalazioni e le istanze di semplificazione di cittadini, imprese e associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dello sportello garantendo l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

     Art. 9. (Comitato permanente per la semplificazione)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di questa legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato permanente per la semplificazione, nel quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese, gli ordini e collegi professionali e le associazioni dei consumatori e del terzo settore.

2. Il Comitato formula proposte di semplificazione alla Giunta regionale ed è consultato sulle modalità di attuazione degli interventi previsti da questa legge. Il Comitato esprime parere sulla legge regionale di semplificazione.

3. Il Comitato si articola nelle sezioni imprese e cittadini. Il Tavolo permanente del Sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) svolge le funzioni di Comitato per la sezione imprese.

4. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le strutture.

 

Capo III

Utilizzo della telematica

 

     Art. 10. (Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)

1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell’accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all’articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, l’abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica avanzata nell’ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

2. La Regione assicura servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese concludendo specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni statali nonché con le altre Regioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in virtù degli accordi stipulati con le amministrazioni dello Stato, agisce in qualità di intermediario strutturale dei soggetti di cui all’articolo 2, attraverso il Nodo di Interconnessione regionale per la Cooperazione Applicativa (NICA).

 

     Art. 11. (Dati di tipo aperto)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e del d.lgs. 82/2005, rende fruibili e accessibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti secondo il paradigma dei dati di tipo aperto (open data).

2. Al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo prodotto e gestito dalle amministrazioni pubbliche in ambito regionale, la Regione favorisce la diffusione della cultura dei dati pubblici, della loro standardizzazione e libera utilizzazione. Con l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale, promuove da parte degli enti del territorio l’adozione delle misure necessarie per la pubblicazione e il riutilizzo dei dati.

 

     Art. 12. (Trasmissione di documenti informatici)

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 16, la trasmissione di documenti agli enti di cui all’articolo 2 può essere eseguita da qualsiasi soggetto con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza.

2. Il formato elettronico dei documenti informatici prodotti dall’amministrazione o ricevuti come allegati a messaggi di posta elettronica deve essere standard e aperto.

3. L’elenco dei formati accettati è pubblicato sul manuale di gestione dell’Ente di cui all’articolo 5 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428).

 

     Art. 13. (Indirizzo di posta elettronica certificata)

1. La Regione attiva almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, provvede alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Giunta regionale e lo trasmette all’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 57 bis del d.lgs. 82/2005.

 

     Art. 14. (Comunicazione telematica)

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la comunicazione interna tra le strutture della Giunta regionale e tra queste e gli altri enti di cui all’articolo 2, è effettuata tramite il sistema informativo integrato di gestione documentale.
2. Il sistema informativo integrato di cui al comma 1 consente l’identificazione del mittente, del destinatario e la determinazione del momento temporale di invio e di ricezione della comunicazione.

3. La trasmissione dei documenti cartacei è consentita solo nei casi in cui il formato dei documenti stessi non sia acquisibile, per comprovate motivazioni tecniche, dal sistema informativo integrato di cui al comma 1.

 

     Art. 15. (Polo di conservazione Marche DigiP)

1. Gli atti della Regione sono prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione utilizza un sistema di conservazione dei documenti digitali che garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti di integrità, autenticità e intelleggibilità dei documenti informativi denominato “Polo di conservazione Marche DigiP”.

3. I servizi indicati al comma 2 possono essere utilizzati anche dagli enti strumentali, dagli enti locali e dagli enti del servizio sanitario regionale previa stipulazione di appositi accordi.

 

Capo IV

Semplificazione amministrativa

 

     Art. 16. (Partecipazione telematica all’attività amministrativa)

1. Le istanze e le comunicazioni comunque denominate previste dalla normativa vigente, sono inviate agli enti indicati all’articolo 2 tramite l’utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento e degli eventuali allegati.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, nella definizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, possono stabilire differenti livelli di identificazione dell’autore.

3. Gli enti di cui all’articolo 2 individuano i procedimenti amministrativi che sono svolti in modalità cartacea e i casi in cui le istanze e le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate tramite sottoscrizione con firma digitale o con altra marcatura equivalente.

4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo contiene l’indicazione che le istanze e le comunicazioni previste al comma 1 sono valide a ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità disciplinate dall’amministrazione regionale.

5. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte svolti in modalità telematica, contestualmente alla registrazione di protocollo, viene inviato al domicilio digitale di cui all’articolo 17 un avviso con indicazione della data e del numero di protocollo assegnato. Da tale data decorrono i termini di conclusione del procedimento.

 

     Art. 17. (Domicilio digitale)

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza degli enti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato comunica il domicilio digitale presso cui intende ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento e al provvedimento finale.

2. Per l’attuazione di quanto disposto al comma 1, i cittadini, le imprese, le associazioni e gli altri soggetti di diritto privato, attivano un indirizzo di posta elettronica certificata e possono avvalersi del supporto tecnologico dei soggetti intermediari.

3. Nelle more dell’attivazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 82/2005, la Giunta regionale istituisce l’archivio dei domicili digitali e provvede alla sua gestione.

 

     Art. 18. (Conferenza dei servizi telematica)

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle conferenze in via telematica.

3. La conferenza dei servizi è organizzata con modalità che assicurino:

a) il tracciato della seduta di videoconferenza;

b) la condivisione della documentazione;

c) l’intervento dei partecipanti alla trattazione degli argomenti.

 

     Art. 19. (Conferenza di servizi preliminare)

1. Nelle materie di competenza regionale, la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla definizione e all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento mediante la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. In caso di presentazione di un progetto preliminare, all’esito positivo della conferenza di servizi preliminare, gli enti di cui al comma 1 si impegnano a non introdurre prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali al progetto presentato. In tal caso la conferenza di servizi preliminare si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta senza costi a carico dei richiedenti.

3. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi preliminare, e convoca la conferenza di cui all’articolo 14 ter della legge 241/1990 entro il trentesimo giorno successivo alla trasmissione. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla prima riunione.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 comportino la variazione di strumenti urbanistici generali, si applicano le norme di cui all’articolo 26 bis, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e i relativi termini sono ridotti alla metà.

5. L’attuazione delle disposizioni di questo articolo è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti regionali.

 

     Art. 20. (Divieto di richiesta dei documenti già presentati)

1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazione, non è richiesta ed è sostituita da una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti:

a) la struttura organizzativa cui è stata inviata la documentazione;

b) la data dei documenti;

c) i procedimenti amministrativi per cui siano stati inviati;

d) la validità, a termini di legge, della documentazione già presentata.

2. Previo accordo con le amministrazioni locali, le disposizioni indicate al comma 1 operano anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all’articolo 24.

 

     Art. 21. (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)

1. Qualora non diversamente individuati in atti normativi o amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.

 

     Art. 22. (Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, con il regolamento di cui all’articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) per i casi di inerzia o di ritardo nell’emanazione di un atto da parte di un dirigente regionale.

 

     Art. 23. (Semplificazioni per le imprese certificate)

1. La Regione adotta misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di specifico interesse per le imprese certificate ai sensi delle norme vigenti, disponendo in particolare la riduzione di un quarto dei termini di conclusione superiori a trenta giorni.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 47, comma 1, stabilisce le modalità per l’attuazione di quanto previsto al comma 1.

 

     Art. 24. (Banca dati dei procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale istituisce la banca dati informatica dei procedimenti amministrativi.

2. Nella banca dati prevista dal comma 1 sono registrati tutti i procedimenti amministrativi, anche per le finalità indicate al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Le informazioni a essi relative sono pubblicate a norma di legge.

3. Per le finalità previste al comma 2, la Regione promuove l’adesione degli enti e delle amministrazioni interessate alla banca dati regionale.

 

     Art. 25. (Trasparenza e pubblicità degli atti)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di pubblicazione telematica degli atti della Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nonché la data a partire dalla quale, per tali atti, la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

 

     Art. 26. (Oneri istruttori)

1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale restituzione degli stessi, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

2. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto disposto nel comma 1.

 

     Art. 27. (Uniformità delle procedure amministrative)

1. La Regione e gli enti locali assicurano lo svolgimento uniforme delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e risolvere problemi derivanti dall’applicazione delle norme.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, adotta atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa regionale.

 

     Art. 28. (Misurazione degli oneri amministrativi)

1. La Regione, anche in raccordo con l’amministrazione statale e con gli enti locali, adotta tecniche e realizza progetti di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini dell’introduzione delle conseguenti misure di riduzione degli oneri ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in coerenza con gli obiettivi imposti dall’Unione europea.

 

     Art. 29. (Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.

 

     Art. 30. (Semplificazione dei controlli sulle imprese)

1. La Regione e gli enti locali conformano i controlli sulle imprese ai principi della semplicità e della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio.

 

Capo V

Norme in materia di ambiente e territorio

 

     Art. 31. (Modifiche della l.r. 6/2004)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il rapporto ambientale contenuto nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativo agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.

5. Nei casi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del d.lgs. 152/2006 relativa agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti con competenze ambientali da consultare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono compresi le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.".

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 6/2004 è abrogato.

 

     Art. 32. (Modifiche della l.r. 15/1994)

1. All’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all’articolo 8, commi 2 e 3 e all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”.

2. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 15/1994 è sostituita dalla seguente: “Programma quinquennale per le aree protette”.

3. All’articolo 7, comma 1, della l.r. 15/1994 la parola “PTRAP” è sostituita dalla seguente: “PQUAP”.

4. All’articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 15/1994 la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) prevede l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano;”.

5. All’articolo 7, comma 4, della l.r. 15/1994 le parole: “,su conforme parere della Commissione competente,” sono soppresse e la parola “PTRAP” è sostituita dalla seguente: “PQUAP”.

 

     Art. 33. (Modifiche della l.r. 2/2010)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l’elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“3. I proponenti che richiedono l’iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.”.

 

     Art. 34. (Modifiche della l.r. 34/1992)

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.”.
2. Dopo l’articolo 26 ter della l.r. 34/1992 è inserito il seguente:

“Art. 26 quater (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l’interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14 quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l’interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l’intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell’insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell’intervento, l’arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, verifica la completezza formale della documentazione e attesta la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o l’insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Il responsabile del SUAP, in caso di esito negativo della verifica, salvo quanto previsto dal comma 4, conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell’istanza, altrimenti indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990. In tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell’intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico.

4. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.

5. Al fine di garantire la partecipazione al procedimento che comporta variazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del SUAP, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati, per venti giorni, sul sito internet del Comune e su quello dello Sportello Unico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.

6. Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

7. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi. L'autorità competente emette il proprio parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi.

8. All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il responsabile del SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

9. Il mancato inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo unico entro un anno dal suo rilascio, comporta la decadenza del titolo stesso di cui è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

10. Non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d’uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.”.

 

     Art. 35. (Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014)

1. Il comma 6 bis dell’articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), e l’articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”), sono abrogati.

 

     Art. 36. (Modifica della l.r. 11/2003)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 20 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 36/2014, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c), si distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito dal calendario regionale di pesca.”.

 

Capo VI

Norme settoriali di semplificazione

 

     Art. 37. (Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni singoli e associati, individua i tratti stradali, anche non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sui quali possono essere attivati dai Comuni i servizi di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus.

2. I Comuni che hanno già attivato il servizio di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus, con contributi erogati dalla Regione, mettono a disposizione dei Comuni interessati i software informatici e le informazioni utili per le finalità di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale assicura il raccordo del servizio di trasporto pubblico a chiamata con i servizi di trasporto pubblico locale esistenti, al fine di migliorare la qualità dell’offerta complessiva di mobilità del servizio di trasporto pubblico su gomma.

 

     Art. 38. (Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)

1. La Regione promuove la semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico delle imprese e in particolare di quelle di minori dimensioni che gestiscono le attività di produzione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti alimentari, al fine di evitare o contenere i possibili aggravi di costi connessi al rispetto delle norme igienico sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’ASUR rendono disponibili, nei propri siti internet, anche al fine di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare, i manuali di corretta prassi igienica, conformi alla normativa comunitaria e utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3. Le competenti strutture organizzative della Giunta regionale e l’ASSAM forniscono il necessario ausilio tecnico e amministrativo ai fini della redazione dei piani di autocontrollo cui sono tenuti gli imprenditori del settore alimentare.

 

     Art. 39. (Modifiche della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), dopo le parole: “per le imprese alimentari” sono aggiunte le seguenti: “e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 dopo le parole: “per le imprese alimentari” sono aggiunte le seguenti: “e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 75 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“6 bis. Le country-houses, già previste dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinate dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall’abrogazione medesima sino al termine indicato al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di dette strutture.”.

 

     Art. 40. (Modifiche della l.r. 52/1974)

1. Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delimita le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione.”.

2. Il sesto comma dell’articolo 7 della l.r. 52/1974 è abrogato.

3. Il primo comma dell’articolo 8 della l.r. 52/1974 è sostituito dal seguente:

“1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali può autorizzare la raccolta a fini scientifici e didattici delle specie spontanee presenti nelle aree di tutela di cui all’articolo 7.”.

 

     Art. 41. (Riduzione dei termini dei procedimenti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, della legge 69/2009, nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimenti che riguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione:

a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati che rivestono carattere endoprocedimentale, nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 5, comma 8, e all’articolo 7, commi 1 e 2, del d.p.r. 160/2010, concernente il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento dell’istanza, decorsi inutilmente i quali, tali pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati si intendono favorevoli. Resta ferma la possibilità dei soggetti titolari dei sub-procedimenti di richiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza;

b) i termini per l’effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 che rivestano carattere endoproce-dimentale, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono favorevoli;

c) i termini per l’effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale, nei casi contemplati dal comma 6 bis del citato articolo, sono ulteriormente ridotti a quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole;

d) i termini per l’effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche relative a Denunce di inizio attività (DIA) che rivestono carattere endoprocedimentale, sono ridotti a quindici giorni dal ricevimento della denuncia, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole.

 

     Art. 42. (Modifica della l.r. 20/2003)

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Strumenti e misure per la promozione e l’attrazione degli investimenti)

1. La Regione nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza promuove la conclusione di accordi di sviluppo territoriale volti ad accrescere la competitività del sistema economico marchigiano e l’attrazione degli investimenti nel territorio assicurando la sostenibilità ambientale e sociale.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione sostiene progetti di enti locali, imprese singole ed associate, associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati, da attuarsi mediante gli accordi previsti dal presente articolo.

3. I progetti in particolare individuano le aree adeguate all’insediamento, le forme di servizio e accompagnamento all’investitore e le azioni di ottimizzazione dei tempi per gli adempimenti amministrativi necessari all’ insediamento e gli incentivi finanziari.”.

 

     Art. 43. (Modifiche della l.r. 32/1982)

1. La lettera l) del quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), è sostituita dalla seguente:

“l) l’obbligo per il concessionario di inviare, almeno ogni cinque anni, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali sulle quali si basa il riconoscimento unitamente a un’analisi chimica e chimico-fisica e a un’analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10 del d.m. 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);”.

2. Al quinto comma dell’articolo 15 della l.r. 32/1982 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La proroga è accordata entro un mese dalla scadenza della concessione. Fino all’adozione dell’atto, il titolare della concessione continua l’attività sulla base della precedente concessione.”.

3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 le parole: “sei mesi” sono sostituite dalla seguente: “anno”.

4. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 è abrogata.

5. All’articolo 20 della l.r. 32/1982 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“3 bis. Il fermo degli impianti di imbottigliamento per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi quali manutenzione straordinaria o sanificazione dei serbatoi e delle tubazioni, non costituisce sospensione dell’attività di imbottigliamento.”.

6. Il secondo comma dell’articolo 46 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

“2. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono in fine essere riportate le indicazioni contenute nel provvedimento statale di riconoscimento dell’acqua minerale naturale.”.

 

     Art. 44. (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;

c) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;

d) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;

e) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;

f) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;

g) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

h) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;

i) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;

l) certificato per lo svolgimento di attività ludico-motoria praticata anche da soggetti tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da questi organizzata.

 

Capo VII

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 45. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione della legge di semplificazione annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) le azioni poste in essere per migliorare la qualità formale della normazione e semplificare il linguaggio normativo, con specifica indicazione del numero delle analisi tecnico normative condotte e degli strumenti diversi dalle suddette analisi adottati;

b) le valutazioni ex ante ed ex post effettuate con specifico riferimento alle analisi condotte in attuazione di clausole valutative, alle metodologie di valutazione adottate, alla consistenza del personale addetto alla funzione;

c) le azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi effettuate, con specifico riferimento ai progetti di misurazione degli oneri amministrativi avviati, ai passaggi procedurali soppressi, a quelli introdotti e alle compensazioni attuate;

d) le azioni volte ad accrescere, rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale, l’utilizzo degli strumenti telematici tra amministrazione e cittadini.

 

     Art. 46. (Disposizioni finanziarie)

1. Le somme per gli oneri istruttori di cui all’articolo 26, a decorrere dall’anno 2015, sono introitate nell’UPB 30103 “Proventi e servizi” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione finanziario per l’anno 2015 e successivi.

2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri indicati all’articolo 26, a decorrere dall’anno 2015, sono iscritte nell’UPB 20808 “Rimborsi – corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per l’anno 2015 e successivi e trovano copertura nelle somme indicate al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) dell’anno 2015.

 

     Art. 47. (Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione assembleare, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, adotta uno o più regolamenti per l’attuazione di questa legge.

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale adottano gli atti di cui all’articolo 3, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. L’archivio di cui all’articolo 17, comma 3, è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 10 luglio 2017, n. 23.