§ 4.2.32 - L.R. 29 marzo 2017, n. 11.
Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 zootecnia
Data:29/03/2017
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi e abrogazione)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.2.32 - L.R. 29 marzo 2017, n. 11.

Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi.

(B.U. 6 aprile 2017, n. 40)

 

Art. 1. (Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi e abrogazione)

1. Il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) è prorogato al 30 aprile 2017.

2. L’attività di cui all’articolo 10, comma 6, del r.r. 6/2009 è svolta prioritariamente con il coinvolgimento dei consorzi di cui all’articolo 2 del r.r. 6/2009.

3. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi) è abrogata.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.