§ 3.1.61 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 36.
Sistema di emergenza sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:30/10/1998
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Definizione finalità).
Art. 2.  (Organizzazione generale).
Art. 3.  (Comitato regionale per l'emergenza sanitaria).
Art. 4.  (Attività di vigilanza).
Art. 5.  (Definizione).
Art. 6.  (Organizzazione e compiti della Centrale operativa provinciale).
Art. 7.  (Definizione).
Art. 8.  (Postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria).
Art. 8 bis.  (Punti di primo intervento territoriale)
Art. 9.  (Trasporto sanitario).
Art. 9 b is. (Elisoccorso).
Art. 10.  (Partecipazione delle associazioni al sistema dell’emergenza).
Art. 10 bis.  (Gestione del trasporto sanitario)
Art. 11.  (Corsi di addestramento per il personale volontario delle autoambulanze).
Art. 12.  (Servizio di continuità assistenziale).
Art. 13.  (Definizione).
Art. 14.  (Punti di primo intervento).
Art. 15.  (Pronto soccorso).
Art. 16.  (Dipartimento di emergenza).
Art. 17.  (Dipartimento di emergenza pediatrico).
Art. 18.  (Terapie intensive e subintensive).
Art. 19.  (Terapia intensiva neonatale).
Art. 19 bis.  (Medicina iperbarica).
Art. 20.  (Operazioni di soccorso e trasporto gratuite).
Art. 21.  (Disciplina del trasporto infermi).
Art. 22.  (Ricoveri programmati).
Art. 23.  (Formazione e aggiornamento del personale).
Art. 24.  (Utilizzazione personale medico convenzionato).
Art. 25.  (Istruzione ed educazione della popolazione).
Art. 26.  (Autorizzazione al trasporto sanitario).
Art. 26 bis.  (Accreditamento).
Art. 27.  (Vigilanza e controllo).
Art. 28.  (Sanzioni).
Art. 29.  (Revoca).
Art. 30.  (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni).
Art. 31.  (Tasse sulle concessioni regionali).
Art. 32.  (Norma transitoria per l'autorizzazione al trasporto sanitario).
Art. 33.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 34.  (Disposizioni finali e abrogazioni).


§ 3.1.61 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 36.

Sistema di emergenza sanitaria.

(B.U. 5 novembre 1998, n. 92).

 

CAPO I

Principi generali ed organizzazione

 

Art. 1. (Definizione finalità).

     1. Con la presente legge s'istituisce e si disciplina il sistema di emergenza sanitaria inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze.

     2. La presente legge disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

 

     Art. 2. (Organizzazione generale).

     1. Il sistema di emergenza sanitaria costituisce un complesso organizzato di strutture ospedaliere ed extraospedaliere tra loro funzionalmente integrate ed è uniforme su tutto il territorio.

     2. Tale complesso organizzato è articolato in:

     a) sistema di allarme sanitario;

     b) sistema territoriale di soccorso;

     c) sistema ospedaliero di emergenza.

     3. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi al verificarsi di situazioni di emergenza anche in materia di igiene pubblica e veterinaria, in ogni sistema di allarme sanitario provinciale di cui all'articolo 5, sono compresi i servizi di pronto intervento garantiti dai dipartimenti di prevenzione attivati nel territorio di competenza. Sono altresì stabiliti collegamenti funzionali con gli uffici periferici del Ministero della sanità al fine di far fronte alle emergenze sanitarie di frontiera [1].

     4. La Regione favorisce e promuove lo strumento di teleconsulto.

 

     Art. 3. (Comitato regionale per l'emergenza sanitaria).

     1. E' istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria con compiti di consulenza tecnica alla Giunta regionale in materia di programmazione, indirizzo ed organizzazione delle attività svolte nel sistema di emergenza sanitaria. In particolare, il Comitato [2]:

     a) collabora alla definizione di atti di programmazione per le emergenze;

     b) predispone il piano per le emergenze che richiedono l'intervento coordinato con il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile [3];

     c) esprime parere sulla dislocazione nel territorio dei mezzi di soccorso facenti parte del sistema di emergenza sanitaria [4];

     d) elabora protocolli operativi per il coordinamento e l'organizzazione degli interventi;

     e) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori utilizzati nel sistema dell'emergenza sanitaria;

     f) promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale dell'emergenza sanitaria attraverso l'elaborazione di linee guida contenenti la definizione di criteri per la standardizzazione dei processi operativi. Le linee guida contengono altresì schede e modulistica per la realizzazione di un sistema omogeneo di raccolta dati, di valutazione quali-quantitativa dei risultati e di raggiungimento degli obiettivi;

     g) propone i criteri di riferimento, gli standard minimi di dotazione delle risorse umane e tecnologiche nonché i criteri per la verifica periodica;

     h) fornisce i pareri richiesti sulla base della presente legge.

     2. Il Comitato regionale sanitario per l'emergenza è presieduto dall'Assessore regionale alla salute o suo delegato scelto tra i componenti del Comitato medesimo ed è altresì composto da [5]:

     a) il dirigente del servizio sanità o suo delegato;

     b) i direttori delle centrali operative [6];

     c) i responsabili dei DEA di secondo livello;

     d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

     e) un rappresentante dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS);

     e bis) un rappresentante delle Misericordie Marche [7];

     e ter) un rappresentante dell’Associazione Marche pubbliche assistenze [8];

     f) un rappresentante dei medici operanti nell'emergenza territoriale;

     g) un rappresentante del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione [9];

     h) un rappresentante dei medici di pronto soccorso designato dalla Giunta regionale;

     i) un rappresentante dei medici anestesisti e rianimatori designato dalla Giunta regionale;

     l) un rappresentante dei medici cardiologi designato dalla Giunta regionale;

     m) un rappresentante degli infermieri professionali indicato dal coordinamento regionale dei collegi provinciali degli infermieri professionali fra quelli operanti nel Dipartimento di emergenza;

     n) un rappresentante degli autisti di ambulanza dipendenti delle Aziende sanitarie;

     o) un rappresentante del corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) delle Marche.

     3. I rappresentanti di cui alle lettere f), h), i), l) del comma 2 sono scelti su rose proposte dagli ordini dei medici delle province delle Marche.

     4. Il Comitato può richiedere alla Giunta regionale di avvalersi di esperti per far fronte a specifiche esigenze e per la soluzione di problemi concernenti l'informazione-comunicazione, l'informatica, la gestione, l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse umane.

 

     Art. 4. (Attività di vigilanza).

     1. La Giunta regionale vigila affinché le Aziende sanitarie, gli enti e gli istituti interessati adottino gli atti necessari alla costituzione del sistema di emergenza sanitaria nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presente legge.

     2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di appositi commissari.

 

CAPO II

Sistema di allarme sanitario

 

     Art. 5. (Definizione).

     1. Il sistema di allarme sanitario provvede, secondo le modalità previste dall'articolo 6 e dall'allegato A alla presente legge, ad ogni emergenza territoriale.

     2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale [10].

     3. [Le Centrali operative provinciali assumono le seguenti denominazioni: "Pesaro Soccorso", "Ancona Soccorso", "Macerata Soccorso" e "Ascoli Piceno Soccorso". La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale] [11].

     4. La Centrale operativa regionale coordina gli interventi non risolvibili in ambito territoriale. La Centrale è collegata con le Centrali operative delle altre regioni italiane [12].

     5. L'operatività del sistema di allarme sanitario è garantita mediante l'unificazione per ogni Centrale operativa territoriale dei numeri di chiamata di soccorso sanitario nel numero telefonico unico 118 e mediante la costituzione di un'unica rete di comunicazione. All'atto della stipula delle convenzioni ai sensi della presente legge le associazioni sono tenute a disattivare i numeri telefonici utilizzati fino al momento nella gestione dell'emergenza convenzionata in assenza della presente legge [13].

     6. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico 118 non comporta oneri per gli utenti.

 

     Art. 6. (Organizzazione e compiti della Centrale operativa provinciale).

     1. La Centrale operativa territoriale funziona 24 ore su 24, è responsabile della direzione e gestione funzionale degli interventi sul territorio e svolge in particolare i seguenti compiti [14]:

     a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza sanitaria [118];

     b) valuta la criticità della situazione ed il grado di complessità dell'intervento;

     c) coordina gli interventi del personale operante sui mezzi di soccorso e sui mezzi del servizio di continuità assistenziale;

     d) invia, in caso di necessità, gli operatori sanitari e il mezzo di soccorso più idoneo presente nel territorio, mantiene il collegamento via radio con i soccorritori, individua ed allerta la struttura ritenuta più idonea all'accoglimento del paziente, mobilita, se del caso, e coordina l'intervento di altri mezzi di soccorso;

     e) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si ravvisi l'urgente necessità di un trasporto assistito;

     f) allerta la guardia del dipartimento di prevenzione al verificarsi di situazioni di emergenza;

     g) gestisce le chiamate per il servizio di continuità assistenziale;

     h) coordina i trasporti programmati;

     i) istruisce la popolazione sulle modalità di comportamento in caso di emergenza sanitaria.

     2. La Centrale operativa inoltre coordina l'attività di trasporto urgente di sangue e le operazioni di trasporto connesse all'attività relativa ai trapianti e ai prelievi di organo.

     3. La Centrale operativa costituisce unità operativa complessa dell’organizzazione dipartimentale di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) [15].

     4. La Centrale operativa deve essere direttamente collegata attraverso idonei sistemi di comunicazione con:

     a) le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria del territorio marchigiano;

     b) tutte le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema regionale di emergenza sanitaria;

     c) gli enti, le istituzioni, i servizi pubblici, i servizi di sicurezza e di protezione civile e le associazioni che partecipano anche occasionalmente ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile;

     d) le postazioni territoriali di soccorso ed i mezzi mobili di soccorso sanitario;

     e) le postazioni del servizio di continuità assistenziale.

     5. La Centrale operativa è permanentemente a conoscenza dell'ubicazione e della disponibilità dei posti letto ospedalieri del sistema regionale di emergenza sanitaria.

     6. I responsabili dei reparti di emergenza comunicano telematicamente la disponibilità di posti letto e le iniziali dei pazienti al momento ricoverati.

     7. Ogni sede di Dipartimento di emergenza e ogni unità operativa di pronto soccorso è dotata di apparecchiature informatiche costantemente collegate con il sistema informatico della Centrale operativa.

     8. Per lo svolgimento dei propri compiti la Centrale operativa utilizza i codici di intervento definiti a livello nazionale.

     9. La Centrale operativa si avvale di personale sanitario, individuato dal Comitato del dipartimento di emergenza competente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente. In particolare è assicurato che il personale infermieristico e medico sia formato nel settore dell’emergenza e urgenza [16].

     10. [Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 9 è individuato nominativamente dal Comitato di Dipartimento di emergenza e l'assegnazione alla Centrale operativa può essere effettuata anche a rotazione] [17].

     11. [Il personale di cui alla lettera d) del comma 9 è individuato nominativamente dal Comitato del Dipartimento di emergenza, sentito il servizio infermieristico, e assegnato alla Centrale operativa anche a rotazione] [18].

     12. [Per la gestione dei trasporti programmati e per funzioni di supporto alla gestione della Centrale operativa, le AUSL possono individuare il personale non sanitario anche attraverso convenzioni con associazioni di volontariato] [19].

     13. Le modalità organizzative relative alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e di trasporto, di cui al presente articolo, sono definite nell'allegato A.

 

CAPO III

Sistema territoriale di soccorso

 

     Art. 7. (Definizione). [20]

     1. Il sistema territoriale di soccorso svolge le attività extraospedaliere finalizzate all’accettazione e al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie, nonché le prestazioni previste all’articolo 8 bis. Costituisce obiettivo del sistema garantire un intervento di soccorso entro otto minuti dalla chiamata per le aree urbane e venti minuti per le aree extraurbane, salvo particolari situazioni di complessità orografica e di viabilità.

     2. L’attività extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali di soccorso (POTES), dei punti di primo intervento territoriale indicati all’articolo 8 bis, del servizio elisoccorso, del personale e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla CRI, dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro del volontariato e da altri soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis.

 

     Art. 8. (Postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria).

     1. Le Postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria (POTES), istituite con la presente legge, garantiscono, sul luogo in cui si verifica una emergenza sanitaria, il soccorso necessario.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare stabilisce:

     a) la dotazione dei mezzi di soccorso nel territorio regionale [21];

     b) quali sedi delle POTES debbono funzionare per dodici ore al giorno o comunque per un orario che non copre tutta la giornata, tenendo conto della popolazione afferente e della specifica epidemiologia.

     3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto:

     a) le sedi delle POTES che vengono attivate esclusivamente durante le stagioni turistiche in aggiunta a quelle permanenti;

     b) il personale da utilizzare nelle POTES e la composizione qualitativa e quantitativa degli equipaggi dei mezzi di soccorso, sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza sanitaria [22].

     4. Le Aziende sanitarie possono attivare, con proprio atto, POTES provvisorie in occasione di manifestazioni civili, sportive e religiose che comportino la presenza ed il concentramento di un eccezionale numero di persone [23].

     5. [Le Aziende sanitarie, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di cui alla lettera b) del comma 3, possono utilizzare nelle POTES il seguente personale:

     a) medico, con priorità per il personale dei servizi di emergenza territoriale di cui al vigente accordo collettivo nazionale di lavoro per i medici di medicina generale [24];

     b) infermiere professionale;

     c) autista di ambulanza dipendente del servizio sanitario nazionale che ha partecipato ai corsi di cui all'articolo 23, ovvero autista di ambulanza volontario, che ha partecipato ai corsi indicati all’articolo 9, comma 4, lettera b) [25];

     d) soccorritore volontario qualificato appartenente alla CRI o ad una associazione di volontariato accreditata ai sensi dell’articolo 26 bis] [26].

     6. Il Comitato regionale dell'emergenza deve esprimere il parere di cui alla lettera b) del comma 3 nel termine di trenta giorni dalla richiesta. In difetto il parere s'intende favorevole.

     7. L'equipaggio delle POTES garantisce, sul luogo in cui si verifica un'emergenza sanitaria, il soccorso qualificato allo scopo di permettere il mantenimento delle funzioni vitali dell'assistito ed il suo trasporto protetto verso ospedali, individuati dalla Centrale operativa, capaci di fornire l'assistenza specialistica adeguata al caso.

     8. La Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria dispone dei mezzi di soccorso previsti dal responsabile della Centrale operativa in base alle esigenze dell’area servita e comunque almeno di un mezzo di soccorso avanzato da utilizzare in integrazione con i mezzi di soccorso base o intermedi della rete di soccorso territoriale [27].

     9. Il personale sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle Aziende sanitarie, sulla base della normativa regionale vigente. Il personale non sanitario delle POTES può essere messo a disposizione dalle associazioni di volontariato convenzionate, dalle sezioni della CRI convenzionate, dalle Aziende sanitarie e dai privati accreditati secondo le modalità indicate all’articolo 10 bis. Qualora la POTES venga localizzata ove ha sede la CRI o una associazione di volontariato accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis, queste possono mettere a disposizione del servizio sanitario regionale anche proprie ambulanze [28].

     10. [Qualora la POTES venga localizzata in una località ove ha sede la CRI o una pubblica assistenza questa può essere collocata presso una di queste associazioni di volontariato. Laddove le pubbliche assistenze siano disponibili, le ambulanze e il personale non sanitario delle POTES possono essere messe a disposizione dalle stesse previ accordi con le aziende] [29].

     11. Il personale dipendente del servizio sanitario regionale, addetto stabilmente agli equipaggi di soccorso, costituisce ed opera quale parte integrante di una delle unità operative del dipartimento di emergenza. Il personale medico convenzionato degli equipaggi di soccorso opera nell'ambito dell'unità operativa di pronto soccorso e dipende funzionalmente dal dipartimento di emergenza competente territorialmente. L'attività, nel territorio, degli equipaggi di soccorso è coordinata funzionalmente dalla Centrale operativa [30].

     12. Con delibera annuale la Giunta regionale può attribuire lo status di POTES a località sede di associazioni di volontariato o di sezioni della CRI accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis che hanno acquisito, con onere a proprio carico, o a carico di soggetti diversi dalle Aziende sanitarie, personale sanitario adeguatamente formato [31].

     13. [Nei casi in cui si richiede l'intervento di emergenza in una località che non sia sede della POTES ma su cui opera una associazione di volontariato o la CRI accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis, queste, su indicazione della Centrale operativa, possono intervenire immediatamente con l'ausilio di un'auto medicalizzata inviata dalla postazione più vicina] [32].

 

          Art. 8 bis. (Punti di primo intervento territoriale) [33]

     1. Il punto di primo intervento territoriale è una postazione territoriale della rete dell’emergenza-urgenza che rappresenta il punto di riferimento per stabilizzare temporaneamente il paziente in fase critica e trasferirlo in sicurezza presso il pronto soccorso o il DEA di riferimento. Tale attività è assicurata dal personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (MSA), che garantisce anche, durante lo stazionamento, la continuità dell’assistenza per i pazienti ricoverati in regime di lungodegenza. In caso di uscita sul territorio del MSA, esso è sostituito dal personale del MSA aggiuntivo.

     2. L’ASUR costituisce, sulla base di criteri forniti dalla Giunta regionale, i punti di primo intervento territoriale di norma nei presidi ospedalieri oggetto di riconversione in Case della salute anche ai fini della riduzione degli accessi impropri alle strutture ospedaliere sede di pronto soccorso, garantendone l’operatività per le dodici ore diurne. Nelle dodici ore notturne la Casa della salute è presidiata dal sistema 118. La specifica organizzazione di punti di primo intervento territoriale ed in particolare l’individuazione di eventuali ampliamenti di attività nella fascia notturna, per esigenze di carattere stagionale o straordinario, è definita dall’ASUR tenendo conto delle necessità, anche in relazione al pieno sviluppo della riorganizzazione delle reti cliniche in Area vasta geograficamente intesa.

     3. Nelle strutture di cui al comma 2 sono costituiti, secondo criteri forniti dalla Giunta regionale, gli ambulatori di continuità dell’assistenza primaria finalizzati all’erogazione di prestazioni ambulatoriali ad accesso diretto, anche in fasce orarie diurne. Le prestazioni sono definite nel rispetto di protocolli predisposti dai competenti organismi previsti dagli accordi collettivi nazionali di lavoro dei medici di medicina generale condivisi con la Centrale 118 e il DEA di riferimento per l’eventuale coordinamento con le attività di emergenza o urgenza.

     4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono assicurate:

a) dal personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (MSA) che opera nella postazione localizzata presso la Casa della salute;

b) dai medici dell’équipe territoriale delle cure primarie e della continuità assistenziale per le loro rispettive specifiche funzioni e competenze professionali.

     5. In caso di uscita sul territorio del MSA di cui al comma 4, lettera a), un infermiere della struttura allo scopo addestrato presidia l’ambulatorio, assicurando la risposta appropriata, o con l’attivazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale in caso di necessità, oppure con l’invio del paziente all’attività dell’ambulatorio di continuità dell’assistenza primaria.

     6. I criteri previsti dal presente articolo sono adottati previo parere della competente commissione assembleare.

 

     Art. 9. (Trasporto sanitario). [34]

     1. Per trasporto sanitario si intende l’attività di trasporto di infermi con personale di soccorso e di organi e sangue [35].

     2. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per l’emergenza sanitaria e previo parere obbligatorio della competente Commissione assembleare, sono determinati i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 e dell’accreditamento di cui all’articolo 26 bis [36].

     3. Il regolamento in particolare determina:

     a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e le professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare;

     b) le caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standard di efficienza ed i livelli di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario;

     c) il segno distintivo di riconoscimento per il trasporto sanitario e le modalità di esposizione dello stesso;

     d) i termini, non superiori complessivamente a novanta giorni, per l’approvazione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, decorsi i quali i provvedimenti si intendono rilasciati;

     e) i termini e le modalità per l’avvio del processo di accreditamento dei soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso esercitano attività di trasporto sanitario.

     4. Il regolamento di cui al comma 2 assicura altresì che:

     a) i mezzi di soccorso utilizzati dai soggetti accreditati siano in grado di collegarsi via radio con la centrale operativa di riferimento;

     b) il personale volontario da utilizzare nelle autoambulanze sia maggiorenne e in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza ad uno specifico corso di addestramento con esame finale.

 

          Art. 9 bis. (Elisoccorso). [37]

     1. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso sanitario con uno o più elicotteri attrezzati, ubicati in una o più sedi secondo le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale. Il servizio è fornito dall’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi” sulla base di un finanziamento specifico della Regione. Il servizio è attivato dalla Centrale operativa regionale [38].

 

     Art. 10. (Partecipazione delle associazioni al sistema dell’emergenza). [39]

     1. Le associazioni di volontariato, la CRI e gli enti pubblici che esercitano attività di trasporto sanitario possono collaborare con le Aziende sanitarie nel sistema di emergenza sanitaria.

     2. La Regione e le Aziende sanitarie favoriscono e promuovono il coinvolgimento e la partecipazione della CRI e delle associazioni di volontariato in tutti i livelli della rete dell’emergenza sanitaria.

     3. Requisito per la partecipazione è l’appartenenza ad organizzazioni regionali e nazionali iscritte negli appositi albi.

     4. Per le funzioni di supporto alla gestione della Centrale operativa, il personale non sanitario può essere individuato anche attraverso convenzioni con la CRI e con le associazioni di volontariato accreditate.

 

          Art. 10 bis. (Gestione del trasporto sanitario) [40]

     1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

     2. Il trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie e dall'INRCA avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5.

     3. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intende il trasporto di cui al comma 1 dell'articolo 20, o il trasporto con necessità di assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 9.

     4. Il trasporto sanitario o prevalentemente sanitario è affidato secondo il seguente ordine di priorità:

a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI, altri enti pubblici accreditati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici;

b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

     5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti indicati all'articolo 26 bis, sulla base di procedure concorsuali, prioritariamente basate sulla non sovracompensazione dei costi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell'affidamento, economicità ed efficienza, in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

     6. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, fissa i criteri per l'espletamento delle procedure di cui ai commi 4 e 5, assicurando che le stesse contengano i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

 

     Art. 11. (Corsi di addestramento per il personale volontario delle autoambulanze). [41]

     [1. I corsi di cui all'articolo 10 sono conformi ad un apposito protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria. I corsi possono essere tenuti presso le associazioni di volontariato.

     2. Gli esami finali dei corsi sono sostenuti davanti ad una Commissione composta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e presieduta dal responsabile della Centrale operativa o da un dipendente del Dipartimento di emergenza dell'Azienda sanitaria competente, suo delegato.

     3. Il responsabile sanitario dei corsi è un medico dipendente dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.]

 

     Art. 12. (Servizio di continuità assistenziale).

     1. Spetta alle Centrali operative territoriali ricevere e gestire le chiamate relative all'attività di continuità assistenziale d'urgenza nelle ore prefestive, festive e notturne. Nel caso in cui i protocolli operativi della Centrale richiedano l'intervento domiciliare, fatta salva la necessità dell'intervento dei mezzi di emergenza, la chiamata è inoltrata ai medici che, nelle rispettive località, garantiscono l'attività di continuità assistenziale. A tal fine i medici sono dotati di strumenti adatti a mantenere il costante collegamento con la Centrale operativa [42].

     2. In considerazione della nuova organizzazione del sistema dell'emergenza sanitaria, le sedi di servizio dell'attività di continuità assistenziale sono rideterminate secondo parametri rispondenti alle reali necessità del territorio e comunque facendo in modo che ogni sede assista almeno 20.000 abitanti. Nei Comuni montani svantaggiati previo parere della competente commissione assembleare, la Giunta regionale può concedere deroghe rispetto al numero degli abitanti, tenendo conto della vastità del territorio e delle caratteristiche della viabilità [43].

     3. Di norma il servizio di continuità assistenziale ha sede in strutture sanitarie o presso le associazioni di volontariato o la CRI. Le Aziende sanitarie in mancanza di mezzi o strumenti propri possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato o la CRI, affinché le stesse mettano a disposizione del servizio di continuità assistenziale quanto necessario per l’esercizio del servizio stesso [44].

 

CAPO IV

Il sistema ospedaliero di emergenza

 

     Art. 13. (Definizione).

     1. Il sistema ospedaliero di emergenza è costituito dal complesso di unità operative e ospedaliere funzionalmente differenziate e coordinate per garantire idonea assistenza ospedaliera alle emergenze sanitarie.

     2. Il sistema si articola in:

     a) punti di primo intervento;

     b) pronto soccorso ospedaliero;

     c) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di primo livello;

     d) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di secondo livello.

 

     Art. 14. (Punti di primo intervento).

     1. Il punto di primo intervento è una struttura sanitaria presso cui è possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare il paziente in fase critica e, eventualmente, disporne il trasporto presso l'ospedale più idoneo.

     2. L’ASUR istituisce punti di primo intervento nelle sedi del presidio ospedaliero unico di area vasta prive di unità operativa autonoma di pronto soccorso, utilizzando esclusivamente il personale presente nei presidi medesimi. Ove, in casi particolari, fosse necessaria una dotazione aggiuntiva di personale, la costituzione dei punti di primo intervento è autorizzata dalla Giunta regionale [45].

     3. La dotazione aggiuntiva di personale nei punti di primo intervento è effettuata sentito il parere del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria e previa verifica dei requisiti igienico sanitari e strutturali stabiliti dal Comitato stesso.

     4. Il personale sanitario delle POTES localizzate presso i punti di primo intervento è impegnato nell’attività dei punti medesimi. Tale personale è tenuto ad eseguire prioritariamente le richieste della Centrale operativa da cui dipende [46].

 

     Art. 15. (Pronto soccorso).

     1. L'unità operativa autonoma di pronto soccorso, denominata anche "Medicina di accettazione e d'urgenza", assicura 24 ore su 24, gli interventi diagnostico-terapeutici d'urgenza. In particolare l'unità garantisce:

     a) il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio;

     b) gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente;

     c) l'eventuale ricovero anche attraverso il trasporto protetto ad ospedale in grado di fornire le prestazioni occorrenti.

     2. Le unità operative autonome di pronto soccorso sono dotate di proprio organico e di posti letto funzionali [47].

     3. Nei DEA almeno il 20 per cento dei posti letto delle unità operative di pronto soccorso deve essere dotato di apparecchi di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti critici e per i trattamenti indifferibili.

     4. I requisiti e le modalità di funzionamento delle unità operative autonome di pronto soccorso di cui al presente articolo sono definiti nell'allegato B alla presente legge.

 

     Art. 16. (Dipartimento di emergenza).

     1. Il DEA è una struttura sanitaria costituita dalle seguenti unità operative:

     a) pronto soccorso;

     b) anestesia e rianimazione con dotazione di posti letto di terapia intensiva di cui all'articolo 18.

     Su richiesta delle singole Aziende sanitarie la Giunta regionale può autorizzare la costituzione del DEA con ulteriori unità operative.

     2. Fanno altresì parte dei dipartimenti di emergenza costituiti nei capoluoghi di provincia le Centrali operative.

     3. I Dipartimenti di emergenza sono:

     a) di primo livello;

     b) di secondo livello;

     c) pediatrici di secondo livello.

     4. Le Aziende sanitarie costituiscono:

     a) DEA di primo livello, negli ospedali che dispongono delle unità operative di cui al comma 1;

     b) DEA di secondo livello, negli ospedali che dispongono delle seguenti unità operative in aggiunta a quelle di cui alla lettera a):

     b1) cardiochirurgia;

     b2) neurochirurgia;

     b3) chirurgia vascolare;

     b4) chirurgia toracica.

     5. Le attività eventualmente mancanti in un ospedale sono garantite da altro presidio o azienda ospedaliera presente nella stessa città.

     6. Le unità operative ospedaliere appartenenti ad altri dipartimenti partecipano al sistema dell'emergenza sanitaria ospedaliera, attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da linee guida e da protocolli adottati dalle unità operative medesime.

     7. Il DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme sanitario e con il sistema territoriale di soccorso. Il dipartimento svolge le proprie attività nell'arco delle 24 ore giornaliere assicurando:

     a) l'integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere necessarie ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza o emergenza sanitaria;

     b) il coordinamento delle unità operative che lo costituiscono;

     c) i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad altri dipartimenti;

     d) le funzioni di pronto soccorso;

     e) gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;

     f) osservazione breve, assistenza cardiologica con UTIC e rianimatoria;

     g) prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia.

     8. Fanno parte del Comitato del dipartimento di emergenza i responsabili delle Centrali operative. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, nell'atto di cui alla lettera c), comma 4, articolo 13 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26, definisce:

     a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di partecipazione alle riunioni del Comitato del dipartimento dei rappresentanti dei medici dell'emergenza territoriale, degli operatori sanitari non medici e del volontariato convenzionato;

     b) su proposta del Comitato del dipartimento, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e le modalità operative del DEA.

     9. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 8 sentito il parere del Comitato regionale per l'emergenza.

     10. Il responsabile del dipartimento al fine di assicurare la necessaria integrazione del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria convoca almeno annualmente un incontro tra il Comitato del DEA e i direttori sanitari, o loro delegati, delle altre aziende situate nel territorio di competenza del dipartimento.

     11. Il DEA costituito nella città di Ancona invita permanentemente alle riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti dell'INRCA [48].

     12. Il DEA per il proprio funzionamento si avvale delle risorse già esistenti anche per quanto riguarda le dotazioni organiche.

     13. La Giunta regionale può dare indicazioni alle strutture ospedaliere sulla percentuale di posti letto da riservare, nelle varie unità operative della regione, ai ricoveri d'urgenza ed emergenza, sulla base dei bisogni epidemiologici della popolazione afferente.

 

     Art. 17. (Dipartimento di emergenza pediatrico).

     1. Il DEA pediatrico viene costituito nell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi [49].

     2. Il DEA pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di emergenza nei confronti di soggetti, di età non superiore a quattordici anni, nonché nelle urgenze ostetriche.

     3. Il DEA invita permanentemente alle riunioni del proprio Comitato del dipartimento i rappresentanti della Centrale operativa provinciale e delle unità operative appartenenti ad altre aziende sanitarie che forniscono le prestazioni pediatriche di emergenza sanitaria necessarie.

     4. Ogni Centrale operativa deve disporre di una ambulanza di soccorso avanzato attrezzata per la rianimazione neonatale e pediatrica. La Giunta regionale, su proposta del Comitato del dipartimento del DEA pediatrico, approva le modalità del trasporto sanitario di soccorso e le dotazioni strumentali dei mezzi di soccorso impegnati nelle emergenze pediatriche e ostetriche.

     5. Per interventi di emergenza-urgenza neonatale è assicurata la presenza di un medico neonatologo o comunque di un medico esperto in attività di terapia intensiva neonatale.

     6. Al DEA pediatrico si applicano le norme, per quanto compatibili, di cui all'articolo 16.

 

     Art. 18. (Terapie intensive e subintensive).

     1. [La dotazione di posti letto di terapia intensiva degli ospedali delle Marche è indicata nella tabella 2 allegata alla presente legge] [50].

     2. Le unità di terapia intensiva coronarica afferiscono ai reparti di degenza ordinaria di cui sono parte integrante.

     3. La dotazione dell'unità operativa di anestesia e rianimazione pediatrica dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" è composta di nove posti letto di cui uno dedicato agli adulti. Tale dotazione non è comprensiva di quella per l'assistenza neonatologica, per la quale si rinvia a quanto previsto nel piano sanitario regionale [51].

     4. In sede di prima applicazione le unità operative di terapia intensiva di Fabriano e Camerino, nell'ambito di un'organizzazione dipartimentale, comprendono letti indistinti di rianimazione e unità di terapia intensiva cardiaca (UTIC). La gestione di dette unità operative è garantita in maniera unitaria dal personale medico specialistico e non medico addetto a ciascuna unità.

     5. In applicazione del presente articolo nonché dell'articolo 15, le Aziende sanitarie e l’INRCA, al momento dell'attivazione di nuovi posti letto, ne disattivano un pari numero fra quelli di altre specialità che hanno il minor tasso di utilizzo [52].

     6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, all'interno della stessa struttura stabilisce i criteri e le modalità per la distribuzione dei posti letto di terapia subintensiva nelle Aziende sanitarie e nell’INRCA [53].

 

     Art. 19. (Terapia intensiva neonatale).

     1. I neonati bisognosi di terapia intensiva sono assistiti dalle unità operative di terapia intensiva neonatale istituite presso i presidi o le aziende ospedaliere.

 

     Art. 19 bis. (Medicina iperbarica). [54]

     1. E' istituito presso l'Azienda ospedaliera Torrette Umberto 1 di Ancona il "Centro iperbarico polivalente" quale struttura a valenza regionale per il trattamento delle urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica.

     2. Il Centro, dotato di camera iperbarica ad almeno 8 posti, assicura altresì i trattamenti iperbarici di elezione.

 

CAPO V

Funzionamento del sistema

 

     Art. 20. (Operazioni di soccorso e trasporto gratuite). [55]

     1. Le operazioni di soccorso e le operazioni di trasporto ad esse connesse sono erogate a titolo gratuito a tutti i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza e urgenza derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatisi nell'arco delle ventiquattro ore precedenti. Sono in ogni caso gratuite le operazioni di soccorso seguite dal ricovero ospedaliero del paziente.

     2. Sono invece sottoposte al meccanismo della compartecipazione al costo le prestazioni di pronto soccorso che non rientrano nei casi previsti dal comma 1 e che possono essere erogate, senza alcun rischio per la salute del paziente, secondo le ordinarie procedure.

     3. Nei casi di cui al comma 2, nell'ambito dell'obbligatoria applicazione del metodo del "triage" per l'accesso alle prestazioni di soccorso, di cui al punto 2 dell'allegato B della presente legge, il paziente deve essere informato, preventivamente all'erogazione della prestazione, della possibile compartecipazione al costo e delle possibilità alternative di usufruire della prestazione mediante le ordinarie procedure, comprensive del ricorso alla guardia medica che di norma deve essere ubicata all'interno dello stesso plesso sanitario.

     4. Responsabile dell'applicazione dei commi 1 e 2 è il medico operante nelle unità di pronto soccorso o nei punti di primo intervento.

     5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio atto le modalità di attuazione del metodo del "triage" per l'accesso alle prestazioni di soccorso e i criteri e l'entità dell'eventuale compartecipazione al costo per le prestazioni ordinarie erogate nelle strutture di pronto soccorso.

     6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque in caso di trasporto disposto dalla centrale operativa e di accesso ai punti di primo intervento.

     7. La Regione riconosce, anche economicamente, le operazioni di trasporto sanitario di emergenza eseguite da organizzazioni sanitarie extraregionali per le comunità marchigiane confinanti con altre regioni o con la Repubblica di San Marino, sempreché le stesse organizzazioni siano integrate con i sistemi di emergenza pubblici che operano nei rispettivi territori [56].

 

     Art. 21. (Disciplina del trasporto infermi).

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, nel caso in cui le condizioni cliniche del paziente non consentano l'uso di mezzi ordinari di trasporto personale, il servizio sanitario regionale assicura, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la gratuità dei trasporti sanitari per il ricovero, le dimissioni dal luogo di cura, il trasferimento o l'accesso alle prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione, nel caso in cui ricorrano ambedue le seguenti condizioni [57]:

     a) siano preventivamente richiesti dal medico curante o da un medico dell’unità operativa di diagnosi, cura e riabilitazione che dispone l’accettazione, il trasferimento o la dimissione del malato [58];

     b) siano effettuati con i mezzi indicati dal regolamento di cui all’articolo 9, appartenenti alla CRI, ad enti pubblici, associazioni di volontariato e soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis [59].

     2. Quando la richiesta di trasporto sanitario è effettuata da un medico appartenente ad una struttura accreditata, lo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del distretto di appartenenza dell'assistito o da un medico a ciò delegato dall'Azienda sanitaria.

     3. L’onere dei trasporti sanitari autorizzati è addebitato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale [60].

     4. Sono a carico dell'assistito i trasporti non effettuati nei casi e secondo le modalità previste ai commi 1 e 2. In particolare sono a carico dell'assistito:

     a) il trasporto per ricovero programmato o non urgente o per dimissione dal luogo di cura, per l'accesso alle prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2;

     b) il trasporto per trasferimento da strutture private non accreditate dal servizio sanitario regionale alla struttura pubblica o privata accreditata, salvo che la necessità clinica del trasporto sia certificata da un medico dell'unità operativa che dispone l'accettazione [61].

     5. I trasporti di cui al comma 4, lettera a), effettuati in favore di pazienti ricoverati presso case protette, case di riposo e RSA, sono a carico delle medesime quali oneri non sanitari, salva l'applicabilità della procedura di cui al comma 4, lettera b).

     6. Nel caso di manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati per i quali i soggetti organizzatori richiedono la disponibilità di personale sanitario e di mezzi di soccorso, le Aziende sanitarie possono assicurare il soddisfacimento di tali richieste con le stesse modalità previste per le altre prestazioni a pagamento [62].

     7. I trasporti di cui al comma 4, richiesti al sistema di emergenza sanitaria, sono effettuati con mezzi propri o di associazioni od enti convenzionati e comportano l'applicazione di rimborsi determinati annualmente dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria sentito il parere del Comitato del dipartimento del DEA interessato, sulla base degli effettivi costi di esercizio, nel rispetto delle indicazioni regionali [63].

     8. I soggetti che esercitano il trasporto sanitario stabiliscono annualmente le tariffe delle prestazioni a pagamento con l'obbligo di renderle pubbliche e nel rispetto delle tariffe massime stabilite dagli organismi associativi di categoria maggiormente rappresentativi [64].

 

     Art. 22. (Ricoveri programmati).

     1. Le Aziende sanitarie e l'INRCA, stabiliscono modalità per l'accettazione dei ricoveri programmati che garantiscano adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza secondo direttive emanate dalla Giunta regionale [65].

 

     Art. 23. (Formazione e aggiornamento del personale).

     1. La Regione promuove, in collaborazione con l'Università, le Aziende sanitarie e gli ordini e le associazioni professionali, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale addetto ai Dipartimenti di emergenza.

     2. Tutto il personale facente parte del sistema dell'emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento professionale, ad integrazione dei processi di formazione attivati per l'accesso al servizio.

     3. La formazione e l'aggiornamento del personale sono finalizzati almeno ai seguenti obiettivi:

     a) l'acquisizione e il mantenimento delle nozioni di soccorso, di medicina e traumatologia d'urgenza e dei modelli operativi del sistema;

     b) l'approfondimento di appropriati ed uniformi modelli di comportamento sotto l'aspetto umano ed assistenziale, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 

     Art. 24. (Utilizzazione personale medico convenzionato).

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dell'emergenza, detta disposizioni in merito alle modalità di utilizzazione dei medici dei servizi di emergenza territoriale di cui al vigente accordo collettivo nazionale di lavoro per i medici di medicina generale, all'interno delle centrali operative, delle unità operative di pronto soccorso, delle POTES [66].

 

     Art. 25. (Istruzione ed educazione della popolazione).

     1. La Giunta regionale promuove idonee iniziative volte ad assicurare al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, in particolare effettua campagne informative rivolte all'intera popolazione concernenti il numero telefonico unico da chiamare e le corrette informazioni da fornire in caso di emergenza sanitaria.

     2. La Giunta regionale promuove inoltre iniziative di educazione sanitaria, ivi comprese iniziative mirate di intervento diretto sul malato, rivolte a gruppi di popolazione maggiormente esposti all'eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o per vicinanza a soggetti a rischio.

     3. Le iniziative di cui al presente articolo sono organizzate in collaborazione con le Aziende sanitarie, i Comuni, i Servizi di protezione civile, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e gli ordini e i collegi professionali sanitari [67].

 

CAPO VI

Autorizzazione e vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti

 

     Art. 26. (Autorizzazione al trasporto sanitario). [68]

     1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento dei requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 9 da parte dei competenti servizi dell’ASUR. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario con il regolamento indicato all’articolo 9.

     2. L’autorizzazione non è richiesta per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni e per i mezzi degli enti del servizio sanitario regionale [69].

     3. Salvo quanto previsto al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il servizio di trasporto sanitario senza autorizzazione.

 

          Art. 26 bis. (Accreditamento). [70]

     1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario per conto del servizio sanitario regionale è subordinato al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 e all’accreditamento di cui al comma 2.

     2. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento da parte dei competenti servizi dell’ASUR dei requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento di cui all’articolo 9.

     3. I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco, di cui è data la più ampia pubblicità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 27. (Vigilanza e controllo).

     1. Le Zone territoriali dell’ASUR esercitano l'attività di vigilanza e controllo [71].

     2. Almeno ogni due anni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 la Zona territoriale dell’ASUR locale procede d'ufficio alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente redigendo apposita relazione da inviare alla Giunta regionale [72].

 

     Art. 28. (Sanzioni).

     1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 26 comporta:

     a) l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso da un minimo di euro 1.549,00 ad un massimo di euro 9.296,00 [73];

     b) il divieto di autorizzare il soggetto interessato al trasporto sanitario per un periodo di tre anni.

     2. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa regionale da parte dei soggetti autorizzati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.549,00 ad un massimo di euro 9.296,00 [74].

     3. Nel caso di violazione di una o più norme contenute nella presente legge, la Regione invita il titolare dell'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a venti giorni, scaduto inutilmente il quale, commina la sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due mesi ad un anno.

     4. La sospensione è raddoppiata in caso di recidiva. Agli effetti della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso un'infrazione, commette la stessa infrazione nei cinque anni successivi.

 

     Art. 29. (Revoca).

     1. Il Dirigente del servizio salute dispone, previa diffida e su delibera della Giunta regionale, la revoca dell'autorizzazione [75]:

     a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 28, il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione o agli adempimenti dovuti;

     b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla presente legge che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione;

     c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

     2. La revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta il divieto per il soggetto di esercitare il trasporto sanitario per un periodo di tre anni.

     3. L'autorizzazione è revocata in caso di mancato svolgimento dell'attività di trasporto sanitario per un periodo superiore ad un anno.

 

     Art. 30. (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni).

     1. Salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è di competenza dell’ASUR [76].

     2. L’ASUR provvede all'accertamento, alla contestazione e alla definizione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera a), comma 1 e al comma 2 dell'articolo 28, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della l.r. 5 luglio 1983, n. 16 [77].

     3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitate dall’ASUR [78].

 

     Art. 31. (Tasse sulle concessioni regionali).

     1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 26 sono soggette alla tassa di concessione regionale secondo la disciplina di cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 e con gli importi fissati nella tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, al numero 5), punto secondo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle organizzazioni di volontariato per le quali il rilascio dell'autorizzazione al trasporto sanitario previsto dalla presente legge non è soggetto a gravami di alcun genere.

 

CAPO VII

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

 

     Art. 32. (Norma transitoria per l'autorizzazione al trasporto sanitario).

     1. I requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 10 devono essere posseduti entro due anni dall'esecutività del protocollo formativo da parte della Giunta regionale.

     2. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 entro i successivi due anni.

     3. Per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2 possono continuare ad esercitare l'attività di trasporto sanitario purché comunichino, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Azienda unità sanitaria locale competente:

     a) le generalità del titolare dell'attività;

     b) la sede principale e le eventuali sedi secondarie;

     c) il tipo di trasporto esercitato;

     d) l'elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto;

     e) la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero professionale e, ove si tratti di associazione di volontariato, del personale volontario.

     4. I soggetti già convenzionati con le Aziende unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del comma 1, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal comma 3.

     5. Fino all'entrata in vigore della disciplina nazionale in materia di requisiti tecnici delle autoambulanze i mezzi di soccorso gestiti dagli enti di cui all'articolo 26, comma 2, nonché il relativo personale addetto agli stessi, quando l'attività è svolta e disciplinata in esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o con le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge.

     6. L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.

     7. In sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni è data facoltà alla Centrale operativa provinciale di non effettuare l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h).

 

     Art. 33. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1998:

     a) per le spese correnti mediante utilizzo di quota parte delle assegnazioni statali del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

     b) per le spese in conto capitale mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali per investimenti.

 

     Art. 34. (Disposizioni finali e abrogazioni).

     1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 allegate sono parte integrante della presente legge e possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. La l.r. 29 luglio 1996, n. 33 è abrogata.

     3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, i Direttori generali si astengono da atti di riconversione e disattivazione delle funzioni di emergenza esistenti nei presidi ospedalieri.

 

 

Allegato A

(articoli 5 e 6)

 

Organizzazione del sistema di allarme sanitario

 

1. L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

     La Centrale operativa è dotata di apparati atti a consentire all'operatore responsabile di rispondere alle chiamate e attivare le risorse necessarie.

     Il sistema informatico di supporto deve rendere disponibili, in tempo reale, tutte le informazioni, necessarie affinché l'operatore responsabile possa prendere adeguate decisioni operative nella gestione della risposta all'emergenza sanitaria.

     Le comunicazioni in arrivo alla Centrale operativa e in partenza dalla stessa devono essere registrate su nastro o dispositivo similare, in modo automatico, comprendendo data ed ora della comunicazione.

     La rete di comunicazioni delle centrali operative, articolata in rete di accesso, rete di gestione e rete radio, deve permettere le seguenti funzioni:

     a) la rete di accesso convoglia le chiamate di soccorso del cittadino alla Centrale operativa provinciale da qualsiasi punto telefonico della rete di ciascun territorio provinciale;

     b) la rete di gestione garantisce:

     1) i collegamenti di fonia tra la Centrale operativa e gli enti, le strutture e le associazioni preposte alla gestione dell'emergenza sanitaria;

     2) i collegamenti per la trasmissione dei dati tra le strutture dedicate alla raccolta ed elaborazione dei dati a supporto dell'emergenza sanitaria e la Centrale operativa;

     c) la rete radio che dovrà essere dotata di frequenze uniche regionali dedicate all'emergenza sanitaria collega tutti i mezzi mobili (autoambulanze, elicotteri, ecc.) operanti sul territorio con la Centrale operativa.

     La rete radio deve consentire la ricezione e la trasmissione di segnali di telemedicina, di teleconferenza, di ricerca persone ecc. e il collegamento fra le centrali operative nonché fra queste e gli ospedali sede di pronto soccorso.

     Le caratteristiche del sistema di comunicazioni sono le seguenti:

     1) la garanzia di traffico in ogni circostanza. Deve essere possibile evitare la saturazione del sistema di comunicazioni anche in caso di gravi emergenze e di grandi richieste di traffico verso la Centrale operativa;

     2) il controllo centralizzato. Le anomalie per guasto o per necessità di riconfigurazione del sistema telefonico devono essere evidenziate da un apposito posto di controllo;

     3) l'evoluzione del sistema di comunicazioni e trasmissione dati. Deve essere prevista la possibilità di utilizzare reti flessibili e apparati modulari in modo da consentire la riconfigurazione del sistema di comunicazioni in funzione delle esigenze organizzative.

     La Centrale operativa è dotata di un sistema informatizzato volto almeno a:

     a) fornire all'operatore di Centrale ausili tecnologici che semplifichino al massimo le procedure conseguenti alla chiamata di soccorso per quanto riguarda:

     1) l'individuazione della sede dell'emergenza (cartografia computerizzata, data base di località);

     2) l'acquisizione dei dati relativi al paziente (anagrafe sanitaria, recupero dei dati clinici precedenti all'evento in atto attraverso l'elaborazione di specifici data base o altro sistema);

     3) il costante controllo delle risorse umane e materiali a disposizione per il soccorso;

     4) il collegamento con le strutture ospedaliere cui farà capo il sistema di rilevazione delle disponibilità di posti-letto;

     b) rendere più agevoli le operazioni di conservazione dei dati relativi alle singole emergenze, utilizzando al massimo sistemi automatici di rilevazione delle informazioni e quindi riducendo le necessità di inserimento manuale delle stesse;

     c) automatizzare le procedure burocratiche.

 

2. L'ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

     La Centrale operativa 118, una volta ricevuta la chiamata di soccorso sanitario, dispone, dirige, indirizza e coordina gli interventi diretti ad affrontare le situazioni di emergenza sanitaria sul luogo d'insorgenza e durante il trasporto fino all'eventuale fase di ospedalizzazione.

     La Centrale operativa valutata la gravità dell'evento segnalato, assicura l'intervento di soccorso adeguato, secondo i protocolli operativi. In particolare dispone:

     a) la non necessità d'intervento;

     b) il coinvolgimento del servizio di continuità assistenziale;

     c) l'invio di uno dei mezzi di soccorso di cui all'articolo 9 della presente legge;

     d) l'allertamento delle strutture coinvolte in tutta la fase dell'emergenza.

 

3. RESPONSABILITA' MEDICO ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

     Compiti del responsabile medico della Centrale sono:

     a) l'organizzazione generale del servizio su tutto il territorio di competenza;

     b) la definizione dei protocolli operativi interni;

     c) la gestione del personale della Centrale;

     d) la definizione di programmi per la verifica ed il controllo della qualità dell'assistenza prestata;

     e) la definizione delle linee di indirizzo e dei programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nel sistema dell'emergenza in accordo con i responsabili dei DEA del territorio provinciale interessato;

     f) il coordinamento operativo degli equipaggi dei mezzi di soccorso.

     Al personale infermieristico della Centrale operativa è affidata la responsabilità operativa della Centrale, 24 ore su 24, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della Centrale.

     In particolare l'operatore di Centrale deve identificare il livello apparente di gravità dell'evento segnalato (grado di urgenza), la motivazione medica apparentemente dominante, la complessità organizzativa dell'intervento, in relazione al numero dei soggetti da assistere, classificando la chiamata e la risposta secondo il sistema di codificazione definito dal Ministero della sanità. Nei casi più gravi, nei casi in cui la richiesta riguardi situazioni non previste dal protocollo interno predisposto dal medico responsabile della centrale e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità l'operatore deve consultare, immediatamente, il medico di centrale.

     Il medico di centrale, immediatamente consultabile 24 ore su 24, deve tenere sia i collegamenti con il medico o il personale a bordo del mezzo di soccorso, con il quale decide in merito agli interventi sanitari immediati da prestare, alle modalità di trasporto e all'individuazione dell'ospedale più idoneo, in relazione alla patologia riscontrata, ad accogliere il paziente, sia i collegamenti con i responsabili delle strutture ospedaliere situate nell'ambito dell'area di afferenza della Centrale.

     Il medico di centrale di turno svolge la propria attività anche presso l'unità operativa di provenienza se collocata in area contigua a quella della centrale. Lo stesso medico è dotato di adeguati mezzi di comunicazione ed effettua in via prioritaria le attività della Centrale operativa.

     Ai fini dell'attività di soccorso sanitario, la Centrale operativa può avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base dello schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro della sanità.

     Le Centrali operative possono altresì avvalersi di volontari adeguatamente formati degli organismi di pubblica assistenza o della CRI da adibire come operatori radiotelefonici. Questa eventualità, disposta dal responsabile della Centrale operativa, deve essere regolamentata nelle convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 10.

 

4. PROTOCOLLO OPERATIVO

     Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 27 marzo 1992 e dalla presente legge, il collegamento organizzativo e funzionale della Centrale operativa con le altre strutture afferenti al sistema di urgenza ed emergenza sanitaria deve essere definito mediante apposito protocollo operativo, formulato entro novanta giorni dalla sua costituzione, dal Comitato regionale sanitario dell'emergenza.

     Le modalità relative alla valutazione di criticità dell'evento, ai collegamenti e alla collaborazione operativa fra le varie Centrali operative sono stabilite in un apposito protocollo operativo, dal Comitato regionale sanitario dell'emergenza.

 

5. MAXIEMERGENZE

     Nel caso di eventi catastrofici accaduti nell'ambito territoriale di una sola Centrale operativa, il necessario raccordo tra la Centrale e gli altri enti deputati ad intervenire (vigili del fuoco, polizia, esercito ecc.) è effettuato dal Prefetto con l'assistenza del Centro coordinamento soccorso. Le funzioni di coordinamento dell'attività di soccorso, per quanto compete al servizio sanitario nazionale, sono attribuite alla Centrale stessa. Se la maxiemergenza coinvolge territori più ampi, il coordinamento degli interventi sanitari è affidato alla Centrale regionale, la quale opera secondo protocolli prestabiliti. Tali protocolli sono elaborati da una Conferenza dei servizi deputati all'emergenza, convocata dalla Giunta regionale.

     In situazioni di particolari gravità le Aziende sanitarie attivano, all'interno del Dipartimento di emergenza, un centro di accoglienza per i familiari dei pazienti. In detto centro è presente personale con specializzazione in psicologia.

 

 

Allegato B

(articolo 15)

 

Servizio di pronto soccorso

 

1. REQUISITI MINIMI

     Ogni ospedale generale, per essere sede di pronto soccorso autonomo, deve disporre almeno delle seguenti unità operative:

     a) anestesia e rianimazione;

     b) laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;

     c) radiologia;

     d) frigoemoteca;

     e) medicina generale;

     f) chirurgia generale;

     g) ostetricia e ginecologia;

     h) pediatria.

     Le unità operative di ostetricia-ginecologia e di pediatria possono essere garantite anche attraverso dipartimenti interospedalieri e interaziendali.

     Gli ospedali sede delle unità operative autonome di pronto soccorso garantiscono l'assistenza neurologica e psichiatrica tramite le unità operative o gli specialisti presenti nell'ospedale medesimo o i poli periferici della stessa AUSL ovvero attraverso convenzioni con le più vicine strutture pubbliche.

     Le strutture sede di una unità operativa di pronto soccorso assicurano nell'arco delle 24 ore le prestazioni analitiche, strumentali, di immunoematologia trasfusionale e di radiologia nonché la presenza di guardia medica attiva, rianimatoria e con guardia attiva o reperibilità di medicina, chirurgia, cardiologia, ostetricia e pediatria.

 

2. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

     All'interno del pronto soccorso è assicurata la funzione di "triage", come primo momento di accoglienza, valutazione clinica e indirizzo all'intervento diagnostico. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio.

     In presenza di un ammalato in stato di emergenza, il medico del pronto soccorso provvede a tutti gli interventi intraospedalieri necessari alla gestione del paziente ed in particolare:

     a) effettua l'assistenza sanitaria ed evita interruzioni nella continuità dell'assistenza;

     b) convoca gli specialisti necessari e, in collaborazione con essi, segue il paziente fino alla sua assegnazione alla struttura di competenza.

     Nei posti letto di osservazione del pronto soccorso la degenza per ogni singolo caso non può superare le 72 ore. I servizi di pronto soccorso che hanno una dotazione superiore a 12 posti letto possono superare la degenza massima di 72 ore.

     Il servizio di pronto soccorso opera 24 ore su 24, con un turno di personale medico ed infermieristico specificamente addetto a tale servizio, ed espleta la propria attività anche attraverso l'utilizzo delle altre strutture specialistiche presenti nell'ospedale e con la collaborazione del personale medico dell'emergenza territoriale che, nel rispetto di quanto indicato nella convenzione e nelle norme in vigore, alterna, seppur in maniera contenuta, la propria attività fra ospedale e postazioni territoriali.

     I servizi di pronto soccorso svolgono anche le attività di accettazione di tutti i pazienti sottoposti a ricovero ospedaliero.

     Le attività di controllo clinico e di certificazione medico-legale conseguenti alle prestazioni di pronto soccorso sono organizzate in sedi appropriate e distinte rispetto agli ambienti destinati al pronto soccorso.

 

3. PROTOCOLLO OPERATIVO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

     Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Direttore generale su proposta del responsabile del pronto soccorso, di concerto con il direttore sanitario, per quanto riguarda gli effetti sulla organizzazione complessiva, definisce il protocollo operativo del servizio nell'ambito territoriale dell'azienda medesima.

     In tale provvedimento è specificamente definito il rapporto con i medici delle POTES e il coinvolgimento operativo degli altri stabilimenti ospedalieri presenti nell'Azienda, comprese le strutture ospedaliere convenzionate o accreditate, tenute, comunque, ad assolvere all'attività di primo intervento di base.

     L'atto in questione è approvato dalla Giunta regionale.

 

4. ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SANITARIO

     Il servizio di pronto soccorso, ai fini del presente atto, deve disporre di:

     1) mezzi di trasporto per i servizi ordinari da utilizzare direttamente nell'ambito del sistema complessivo dei trasporti sanitari;

     2) mezzi di trasporto per l'urgenza ed emergenza sanitaria collegati direttamente alla Centrale operativa ed utilizzati in base agli accordi prestabiliti, sia in merito alle modalità di gestione e alla dotazione di attrezzature, sia alla dotazione di personale.

     In caso di necessità, anche i mezzi di trasporto ordinari devono essere utilizzati per l'emergenza.

     Inoltre, il servizio di pronto soccorso deve possedere radiocollegamenti con le Centrali operative su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale.

 

Tabella 1 (articolo 15) [79]

Unità operative autonome di Pronto soccorso con relativa assegnazione dei posti letto di osservazione

OSPEDALE

POSTI LETTO OSSERVAZIONE

 

 

Urbino

5

Fano

6

Senigallia

6

Jesi

7

Fabriano

4

Ancona - Torrette

14

Osimo

5

Civitanova Marche

7

Macerata

9

Camerino

4

Fermo

9

San Benedetto del Tronto

8

Ascoli Piceno

9

Pesaro

9

Ancona - Salesi

4

TOTALE

106

 

 

Tabella 2 (articolo 18) [80]

Dotazione di posti letto di terapia intensiva

OSPEDALE

TERAPIA INTENSIVA

POSTI LETTO

 

 

 

 

 

Urbino

rianimazione

4

 

Urbino

utic

4

 

Fano

rianimazione

5

 

Fano

utic

5

 

Senigallia

rianimazione

4

 

Senigallia

utic

6

 

Jesi

rianimazione

5

 

Jesi

utic

6

 

Fabriano

rianimazione + utic

8

 

Ancona - Torrette

rianimazione

8

 

Ancona - Torrette

unità spinale

6

 

Ancona - Umberto I

rianimazione

10

 

Osimo

rianimazione

4

(vedi nota 1)

Civitanova

rianimazione

5

 

Civitanova

utic

5

 

Macerata

rianimazione

8

 

Macerata

utic

7

 

Camerino

utic + rianimazione

8

 

Fermo

rianimazione

6

 

Fermo

utic

6

 

S. Benedetto del Tronto

rianimazione

6

 

S. Benedetto del Tronto

utic

5

 

Ascoli Piceno

rianimazione

8

 

Ascoli Piceno

utic

7

 

Pesaro

rianimazione

8

 

Pesaro

utic

7

 

Salesi Ancona

rianimazione pediatrica

9

 

Lancisi Ancona

rianimazione cardiologica

11

 

Lancisi Ancona

utic pediatrica

6

 

Lancisi Ancona

utic

8

 

INRCA Ancona

utic

6

 

 

TOTALE

201

 

NOTA 1: Le previsioni si realizzano esclusivamente nel nuovo ospedale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 242/1990 e successive modificazioni.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[2] Alinea già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[5] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[10] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[11] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[14] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[17] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[18] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[19] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2011, n. 6.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[25] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[26] Lettera modificata dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2011, n. 6.

[27] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[28] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[29] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[31] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[32] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2011, n. 6.

[33] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[35] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2011, n. 6.

[36] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2011, n. 6.

[37] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[38] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[40] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13, modificato dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2011, n. 6.

[41] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[42] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[43] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[44] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[45] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[46] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[47] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[48] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[49] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[50] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[51] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[52] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[53] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[54] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2000, n. 18.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2001, n. 4.

[56] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[57] Alinea così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[58] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[59] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[60] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[61] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[62] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[63] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[64] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[65] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[66] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[67] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[68] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[69] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[70] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[71] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[72] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[73] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[74] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[75] Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[76] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[77] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[78] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[79] Tabella abrogata dall'art. 11 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.

[80] Tabella abrogata dall'art. 11 della L.R. 9 luglio 2013, n. 17.