Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.5 beni ed attività culturali |
Data: | 02/10/2024 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Principi e finalità) |
Art. 3. (Definizioni) |
Art. 4. (Funzioni della Regione) |
Art. 5. (Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive) |
Art. 6. (Collaborazione dei Comuni) |
Art. 7. (Fondazione Umbria Film Commission) |
Art. 8. (Funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission) |
Art. 9. (Relazione annuale della Fondazione Umbria Film Commission) |
Art. 10. (Criteri e monitoraggio per le attività cinematografiche e audiovisive) |
Art. 11. (Progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo) |
Art. 12. (Clausola valutativa) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
Art. 14. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo)) |
Art. 15. (Abrogazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)) |
Art. 16. (Norma finale) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 5.5.85 - L.R. 2 ottobre 2024, n. 18.
Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
(B.U. 9 ottobre 2024, n. 51)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, degli articoli 9, 21, 33 e 117, terzo comma della Costituzione e delle disposizioni di cui alla
Art. 2. (Principi e finalità)
1. La Regione riconosce all'attività cinematografica e audiovisiva un ruolo strategico per lo sviluppo economico, turistico e culturale, per la crescita sociale dell'Umbria e per la promozione del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.
2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la valorizzazione dell'Umbria, attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva, con particolare attenzione alle ricadute economiche e turistiche sul territorio e alla formazione professionale;
b) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta cinematografica audiovisiva;
c) la promozione e il sostegno dell'attività cinematografica e audiovisiva nelle sue varie fasi di sviluppo, produzione e distribuzione;
d) l'aggregazione di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge;
e) la realizzazione di un sistema regionale di sostegno e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;
f) lo sviluppo e la diffusione di progetti e prodotti cinematografici e audiovisivi innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale anche attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea e il sistema economico, formativo, produttivo e finanziario.
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "festival cinematografico" o "festival audiovisivo", di seguito denominato festival: una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo e che preveda lo svolgimento di un concorso;
b) "rassegna cinematografica" o "rassegna audiovisiva", di seguito denominata rassegna: una manifestazione rivolta al pubblico, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite.
2. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia alle definizioni di cui alla
Art. 4. (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di favorire la valorizzazione e la conoscenza del proprio patrimonio paesaggistico, turistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive anche nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. La Regione, in particolare:
a) promuove e sostiene le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio regionale e gli eventi ed i progetti speciali individuati nel Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive di cui all' articolo 5, di seguito denominato Piano annuale, anche attraverso la Fondazione Umbria Film Commission, di seguito denominata UFC, di cui all' articolo 7;
b) promuove e sostiene festival e rassegne e altri progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo;
c) svolge, per le finalità di cui al comma 1, azioni sinergiche con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo e della cultura e con tutti gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale della regione;
d) promuove lo sviluppo dell'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso accordi con il sistema bancario;
e) favorisce lo sviluppo delle imprese del territorio attive nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi gli esercizi che operano nelle sale cinematografiche storiche o nelle sale d'essai;
f) valorizza le risorse professionali del territorio promuovendone l'aggiornamento e la specializzazione, nonché favorendo l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione di figure professionali legate al mondo cinematografico e audiovisivo, con particolare riguardo alle nuove professionalità emergenti nel settore.
2. Per le finalità di cui all' articolo 2, la Regione definisce il Piano annuale di cui all' articolo 5.
Art. 5. (Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive)
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle proposte della UFC, approva con proprio atto, il Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive, per l'attuazione delle azioni di cui alla presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nei termini e con le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno.
2. La Giunta regionale, altresì, può aggiornare, con proprio atto, il Piano annuale in relazione a specifiche esigenze sopravvenute dopo la sua approvazione. Il Piano annuale aggiornato, viene approvato con le modalità di cui al comma 1.
3. Il Piano annuale individua, in particolare:
a) le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale che la Regione intende promuovere e sostenere ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera a);
b) gli eventi ed i progetti speciali, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), di particolare valore strategico per lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive e di promozione del territorio;
c) i soggetti attuatori pubblici o privati degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.
4. La Regione può realizzare autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati gli interventi di cui al comma 3.
Art. 6. (Collaborazione dei Comuni)
1. I Comuni, anche in forma associata, collaborano con la Regione e con la UFC per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 7. (Fondazione Umbria Film Commission)
1. La Regione promuove e riconosce, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
2. La UFC persegue, nel territorio della Regione Umbria, le finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo del 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome), nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
3. La UFC, in particolare, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale della Regione, svolge tra gli altri, i seguenti compiti:
a) offre assistenza alle imprese cinematografiche e audiovisive che intendono operare in Umbria anche in collaborazione con la Regione, gli Enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare attenzione al rispetto e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, architettonico, archeologico e paesaggistico;
b) supporta la Regione per la promozione e valorizzazione delle iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale;
c) sostiene la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle realizzate nella regione e a quelle che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Umbria;
d) realizza, aggiorna e pubblica, anche in rete, database informativi sulle location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti comunali, sui referenti locali e su ogni altro aspetto utile all'attrazione e alla realizzazione delle produzioni;
e) predispone e aggiorna elenchi di professionisti, maestranze e aziende del territorio, legate al settore cinematografico e audiovisivo al fine di promuovere gli operatori locali e agevolare le produzioni nella ricerca di personale qualificato;
f) supporta la Regione e i soggetti pubblici preposti alla formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento delle figure professionali legate alle attività cinematografiche e audiovisive;
g) favorisce la realizzazione di coproduzioni e la cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;
h) partecipa a festival ed eventi cinematografici ed audiovisivi nazionali ed internazionali;
i) instaura collaborazioni con Film Commission istituite in altre regioni nonché con analoghe istituzioni straniere, al fine di favorire coproduzioni nazionali ed internazionali;
j) promuove convezioni e stipula accordi con le associazioni di categoria legate alla filiera dell'ospitalità, al fine di agevolare la permanenza di troupe e altro personale legato alle fasi di sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di iniziative cinematografiche e/o audiovisive;
k) supporta la Regione nella promozione di percorsi legati al cineturismo;
l) svolge ogni altro compito attribuito dai soci fondatori nell'ambito delle attività di competenza.
4. La UFC può provvedere, altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di attività cinematografiche e audiovisive.
Art. 8. (Funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission)
1. Fanno parte della UFC la Regione Umbria, i Comuni di Perugia e di Terni e l'associazione nazionale Comuni dell'Umbria, in qualità di soci fondatori. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, gli Enti locali, le Camere di Commercio, le Fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati, anche in forma associata.
2. I soci fondatori conferiscono una quota destinata al fondo di dotazione iniziale e un contributo annuale.
3. Il Consiglio di amministrazione della UFC è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati direttamente dalla Regione, uno congiuntamente tra Regione ed Anci Umbria, uno dal Comune di Perugia e uno dal Comune di Terni. Il Presidente della UFC è designato dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le modalità di cui alla
4. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma 3 svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
5. La Regione contribuisce al conseguimento delle finalità istituzionali di pubblico interesse della UFC mettendo a disposizione la sede, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 15 della
6. Il personale regionale assegnato alla struttura competente in materia di turismo e film commission può, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collaborare con la UFC per la realizzazione delle finalità proprie della Regione. Con specifico accordo tra Regione e UFC sono stabilite le modalità di tale collaborazione.
7. Il contributo annuale di cui al comma 2 è definito in coerenza con le previsioni del Piano annuale di cui all' articolo 5 e tenendo conto dell'apporto di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 9. (Relazione annuale della Fondazione Umbria Film Commission)
1. La UFC presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di aprile una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
Art. 10. (Criteri e monitoraggio per le attività cinematografiche e audiovisive)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base del Piano annuale di cui all' articolo 5, definisce:
a) i criteri per la verifica della realizzazione degli interventi individuati nel Piano annuale di cui all' articolo 5;
b) i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi definiti nel Piano annuale;
c) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di realizzazione degli interventi di cui alla lettera b).
Art. 11. (Progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo)
1. La Giunta regionale, sentita la UFC, può concedere, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 del D.M. 25 gennaio 2018, benefici finanziari ai soggetti che organizzano, valorizzano e promuovono in Umbria attività nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi festival e rassegne.
2. I benefici finanziari sono concessi ai soggetti attuatori di cui al comma 1 dietro presentazione di idonei programmi o progetti sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 12. (Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive quali strumento di espressione artistica e creativa, di sviluppo economico del settore cinematografico e audiovisivo e di promozione del territorio regionale.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale trasmette entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente dati e informazioni riguardanti:
a) gli interventi e le iniziative realizzate in attuazione del Piano annuale di cui all' articolo 5, comma 2, con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate ed effettivamente impiegate;
b) i progetti di valorizzazione finanziati ai sensi dell' articolo 11, con l'indicazione delle risorse erogate a favore di ciascun progetto;
c) l'attività svolta dalla UFC nell'anno precedente, ai sensi dell' articolo 9, comma 1, con l'indicazione delle risorse utilizzate;
d) i dati di sintesi relativi agli elenchi dei professionisti, delle maestranze e delle aziende legate al settore cinematografico e audiovisivo, di cui all' articolo 7, comma 3, lettera e);
e) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
3. Ogni tre anni, la relazione di cui al comma 2 è integrata con ulteriori dati e informazioni che consentono di valutare l'impatto della presente legge sul settore cinematografico e audiovisivo regionale, nonché sulla valorizzazione del territorio regionale.
4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
Art. 13. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese negli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026:
a) di euro 60.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 per gli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a);
b) di euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 per gli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b);
c) di euro 210.000,00 per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 per il contributo annuale di cui all' articolo 8, comma 2.
2. Per gli esercizi 2025 e 2026 alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b) si provvede mediante riduzione di complessivi euro 140.000,00 degli stanziamenti autorizzati, per le medesime finalità con
3. Per il triennio 2024-2026, la copertura finanziaria del contributo di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è assicurata, mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 autorizzati per il finanziamento della spesa di cui all? articolo 8, della
4. Gli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera e) sono attuati dalla Regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FESR 2021-2027, all'interno dell'Azione 1.3.4, Obiettivo specifico 1.3.
5. Gli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera f) sono attuati dalla Regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FSE 2021-2027 all'interno dell'Asse "Occupazione".
6. Le attività di cui al comma 6 dell'articolo 8 sono espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun maggiore onere a carico della finanza regionale.
7. Per gli anni successivi, l'entità delle spese di cui al comma 1 è determinata con legge annuale di approvazione del bilancio di previsione regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del
Art. 14. (Modificazioni e integrazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 15. (Abrogazioni alla
1. L'articolo 8 della
2. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 55, della
Art. 16. (Norma finale)
1. La UFC adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.