§ 3.5.87 - R.R. 9 agosto 2007, n. 11.
Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:09/08/2007
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Commissione per la promozione della qualità)
Art. 3.  (Attività della Commissione)
Art. 4.  (Compiti della Commissione)
Art. 5.  (Funzionamento della Commissione)
Art. 6.  (Rapporti con l’Osservatorio regionale sul turismo)
Art. 7.  (Finanziamento delle attività)


§ 3.5.87 - R.R. 9 agosto 2007, n. 11. [1]

Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

(B.U. 14 agosto 2007, n. 36)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 108, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, di seguito denominata Commissione, nonché le forme di coordinamento con l’attività dell’Osservatorio regionale sul turismo di cui all’articolo 7 della l.r. 18/2006.

     2. La Commissione, istituita presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Regione e svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 18/2006.

 

     Art. 2. (Commissione per la promozione della qualità)

     1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

     a) il Direttore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

     b) due componenti esperti rispettivamente in certificazioni di qualità nei servizi e in attività ricettive, ristorazione ed enogastronomia, designati dalla Giunta regionale;

     c) due componenti esperti rispettivamente in attività ricettive e formazione del personale, designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

     2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     3. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese documentate.

     4. L’ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

     5. Ai lavori della Commissione partecipano in via permanente le strutture regionali competenti in materia di turismo, che svolgono funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria, e l’Agenzia regionale di promozione turistica.

 

     Art. 3. (Attività della Commissione)

     1. La Commissione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 18/2006, avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

     a) alla classificazione delle strutture ricettive;

     b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;

     c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei Comuni;

     d) all’adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 e all’evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

 

     Art. 4. (Compiti della Commissione)

     1. La Giunta regionale può definire, anche nell’ambito degli aggiornamenti annuali al documento di indirizzo strategico, di cui all’articolo 5 della l.r. 18/2006, le tematiche prioritarie sulle quali la Commissione deve svolgere la propria attività.

     2. La Commissione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della l.r. 18/2006, svolge le proprie funzioni ed esercita le proprie attività anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con la competente Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all’articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. La Commissione collabora con le competenti strutture della Giunta regionale alla definizione dei disciplinari di qualità funzionali alla realizzazione dei progetti e prodotti innovativi in materia di offerta turistica e, in ogni caso, esprime pareri obbligatori sugli stessi.

     4. La Commissione collabora alla elaborazione dei requisiti e degli standard di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) della l.r. 18/2006.

     5. La Commissione svolge funzioni di assistenza tecnica alle amministrazioni comunali e provinciali secondo un programma annuale di attività, sia in riferimento alle funzioni trasferite sia in riferimento alla qualità delle infrastrutture, dei servizi e alla qualificazione degli operatori pubblici.

 

     Art. 5. (Funzionamento della Commissione)

     1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o qualora lo richiedano almeno due componenti.

     2. La Commissione, per lo svolgimento delle proprie attività, acquisisce presso le amministrazioni comunali documentazione e informazioni relative alla classificazione delle strutture ricettive e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 18/2006.

     3. La Commissione, per lo svolgimento della propria attività di monitoraggio e verifica, propone le modalità con cui le competenti strutture regionali effettuano sopralluoghi e visite nelle strutture ricettive e nelle altre tipologie di imprese turistiche; propone inoltre l’utilizzo di specifiche tecniche, ivi compreso il mistery client.

     4. La Commissione presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta, nonché specifici report sulle tematiche approfondite in base agli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 1.

     5. La Commissione incontra periodicamente le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative al fine di acquisire informazioni, orientamenti e proposte in materia di tutela e sviluppo della qualità.

 

     Art. 6. (Rapporti con l’Osservatorio regionale sul turismo)

     1. La Commissione stabilisce relazioni permanenti con l’Osservatorio regionale sul turismo, di cui all’articolo 7 della l.r. 18/2006, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard e dei disciplinari di qualità e allo svolgimento delle attività di monitoraggio.

 

     Art. 7. (Finanziamento delle attività)

     1. Agli oneri finanziari connessi al funzionamento della Commissione si provvede ai sensi dell’articolo 102, comma 2 della l.r. 18/2006, nonché mediante le risorse a disposizione nell’ambito del progetto interregionale “Miglioramento della qualità dell’offerta turistica” finanziato nell’ambito della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale sul turismo).


[1] Abrogato dall'art. 59 della L.R. 10 luglio 2017, n. 8.