Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/04/2008 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Inizio delle attività delle piscine) |
Art. 3. (Assistenti bagnanti) |
Art. 4. (Addetto agli impianti tecnologici) |
Art. 5. (Locale di primo soccorso) |
Art. 6. (Classificazione delle acque utilizzate) |
Art. 7. (Requisiti igienico-sanitari delle acque utilizzate) |
Art. 8. (Punti di prelievo) |
Art. 9. (Sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua) |
Art. 10. (Requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici) |
Art. 11. (Regolamento interno) |
Art. 12. (Documento di valutazione del rischio) |
Art. 13. (Controlli interni della qualità dell’acqua) |
Art. 14. (Controlli esterni) |
Art. 15. (Utenti) |
Art. 16. (Requisiti strutturali) |
Art. 17. (Aspetti igienici generali di gestione) |
Art. 18. (Norme transitorie) |
§ 5.1.148 - R.R. 1 aprile 2008, n. 2.
Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
(B.U. 9 aprile 2008, n. 17)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto all’articolo 20 della
Art. 2. (Inizio delle attività delle piscine)
1. Prima dell’inizio delle attività delle piscine di nuova costruzione di cui all’articolo 7 della legge regionale, il titolare dell’impianto natatorio, almeno dieci giorni prima della data di apertura, inoltra alla ASL competente:
a) la comunicazione di inizio attività secondo l’allegato 4, per le piscine classificate A1 ed A4, di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale, al fine dell’acquisizione del parere igienico sanitario;
b) la comunicazione di inizio attività secondo l’allegato 4, per le piscine classificate A/2 A/3 e B/1, di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
a) il nominativo del responsabile;
b) i nominativi degli assistenti bagnanti, ove previsti;
c) i nominativi degli addetti agli impianti tecnologici;
d) l’anno di inizio attività;
e) i periodi di apertura ed orari;
f) l’ubicazione della struttura;
g) la classificazione e il numero delle vasche, in base a:
1) la destinazione di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale;
2) le caratteristiche ambientali e strutturali di cui all’articolo 3, comma 8 della legge regionale;
3) l’utilizzazione di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale;
h) il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili;
i) la documentazione tecnica descrittiva della struttura concernente il numero vasche e loro dimensioni, solarium e relative dimensioni, spogliatoi uomini e donne, docce e servizi igienici uomini e donne, descrizione abbattimento delle barriere architettoniche, tipo di impianti di trattamento dell’acqua, prospetti e planimetrie in scala idonea.
3. Il titolare dell’impianto natatorio, invia ogni anno alla ASL competente eventuali variazioni alla comunicazione di cui al comma 2.
4. Il titolare dell’impianto natatorio ad apertura stagionale, di cui all’articolo 8 della legge regionale, trenta giorni prima della data di apertura effettua una comunicazione alla ASL competente secondo l’allegato 4 bis.
Art. 3. (Assistenti bagnanti)
1. Gli assistenti bagnanti, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale, abilitati alle operazioni di vigilanza, di salvataggio e di primo soccorso, devono possedere il brevetto di assistente bagnante o titolo equipollente rilasciato da ente riconosciuto dalle norme vigenti.
2. Il numero di assistenti bagnanti deve essere tale da garantire che la vigilanza sia esercitata contemporaneamente ed efficacemente su tutte le vasche presenti e deve essere definito dal responsabile dell’impianto natatorio in base al criterio di cui al comma 3 e del documento di valutazione del rischio.
3. Il numero minimo di assistenti bagnanti va stabilito applicando il rapporto di uno ogni 350 mq di superficie delle vasche. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il calcolo va fatto sommando la superficie delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.
4. Le funzioni di assistente bagnante possono essere svolte dallo stesso responsabile dell’impianto natatorio purché in possesso della necessaria abilitazione di cui al comma 1.
5. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero corrispondente a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.
6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell’acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell’acqua [1].
6 bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:
a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto [2].
6 ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:
a) informazione agli utenti dell’assenza del servizio di assistente bagnanti;
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l’autosalvataggio;
d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca [3].
7. Per le piscine che usufruiscono della deroga di cui al comma 6 le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel documento di valutazione del rischio di cui all’allegato 5.
Art. 4. (Addetto agli impianti tecnologici)
1. L’addetto agli impianti tecnologici di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale, assicura il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali previsti negli allegati 1 e 2. Tale funzione può essere assicurata anche da ditte esterne.
2. Le funzioni di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina.
Art. 5. (Locale di primo soccorso)
1. Nel locale di primo soccorso delle piscine classificate A/1 devono essere sempre presenti le seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:
a) materiali di medicazione;
b) strumentario per intervento di primo soccorso:
1) pallone Ambu;
2) apribocca;
3) bombola di ossigeno;
4) coperta;
5) sfigmomanometro;
6) tiralingua;
7) laccio emostatico;
c) lettino medico;
d) barella a cucchiaio.
Art. 6. (Classificazione delle acque utilizzate)
1. Le acque utilizzate nelle piscine ad uso natatorio sono classificate:
a) acqua di approvvigionamento: utilizzata per l’alimentazione della vasca e per gli usi sanitari e potabili;
b) acqua di immissione in vasca: costituita dall’acqua di immissione, ricircolo e di reintegro nella vasca;
c) acqua in vasca: quella presente nel bacino natatorio.
Art. 7. (Requisiti igienico-sanitari delle acque utilizzate)
1. L’acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente fatta eccezione per la temperatura.
2. L’acqua di immissione e quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti di cui all’allegato 1.
3. I requisiti di qualità dell’acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
4. Il controllo all’acqua di immissione è effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
5. Per le analisi si utilizzano i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano.
6. L’acqua delle vasche va, di norma, completamente rinnovata, previo svuotamento, ad ogni inizio di apertura stagionale. Qualora l’impianto sia dotato di idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura, il rinnovo totale può non essere effettuato. In tal caso il titolare dell’impianto natatorio provvede ad effettuare un prelievo dell’acqua in vasca prima dell’apertura dell’impianto in data non anteriore a giorni 15 dall’apertura, al fine di verificare la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti nell’allegato 1. I risultati di tali analisi devono essere tenuti a disposizione dell’ASL territorialmente competente.
7. Sulla tubazione di mandata dell’acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.
Art. 8. (Punti di prelievo)
1. I punti e le modalità di prelievo dell’acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca ed in vasca sono quelli previsti nell’allegato 8.
2. Sono previsti appositi dispositivi per il prelievo dei campioni dell’acqua di approvvigionamento e dell’acqua di immissione in vasca.
Art. 9. (Sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua)
1. Le sostanze da utilizzare per il trattamento delle acque sono definite nell’allegato 3.
Art. 10. (Requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici)
1. I requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici sono definiti nell’allegato 2.
2. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.
Art. 11. (Regolamento interno)
1. Il responsabile delle piscine adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti in riferimento agli aspetti igienicosanitari e di sicurezza.
2. Il regolamento deve essere esposto ben visibile all’ingresso e all’interno dell’impianto natatorio.
3. Il regolamento contiene:
a) gli orari di accesso in piscina;
b) il divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
c) il numero massimo di bagnanti e frequentatori;
d) l’indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
e) il divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
f) l’obbligo della doccia prima di bagnarsi;
g) l’obbligo della cuffia;
h) l’obbligo nei percorsi a piedi nudi dell’uso di zoccoli in legno o ciabatte in plastica o in gomma;
i) il divieto di consumare alimenti nella sezione natatoria e di balneazione;
l) le raccomandazioni di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
m) l’eventuale segnalazione di assenza di assistente bagnanti di cui all’articolo 3, comma 6.
Art. 12. (Documento di valutazione del rischio)
1. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale sulla base degli elementi di cui all’allegato 5.
Art. 13. (Controlli interni della qualità dell’acqua)
1. Ogni piscina deve essere dotata di sistemi per il trattamento dell’acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall’allegato 1, in ogni condizione di utilizzo.
2. I responsabili delle piscine sono tenuti ad effettuare il controllo della qualità dell’acqua sulla base dei valori parametrici di cui all’allegato 1 e secondo le modalità e la frequenza riportate nel piano di autocontrollo, tenendo conto delle frequenze minime stabilite dalle norme UNI vigenti. Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all’avvio dell’impianto natatorio.
3. Nel caso di non conformità a quanto previsto nell’allegato 1 il responsabile della piscina deve darne immediata comunicazione al Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL territorialmente competente, e contestualmente attivarsi per l’adozione degli interventi finalizzati al ripristino della conformità, di cui deve dare analoga comunicazione alla stessa ASL.
4. I requisiti tecnico-funzionali delle vasche sono annotati nel registro di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, secondo l’allegato 6.
5. I controlli dell’acqua in vasca sono annotati nel registro di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale secondo l’allegato 7.
6. I registri di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti a disposizione dell’ASL territorialmente competente.
Art. 14. (Controlli esterni)
1. Le piscine sono sottoposte al controllo igienico-sanitario da parte della ASL competente tramite sopralluoghi, campionamenti e analisi delle acque.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria (ARPA).
3. Le ASL competenti effettuano sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza degli elementi funzionali e strutturali delle piscine ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale e dal regolamento.
4. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dall’ASL territorialmente competente secondo modalità che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all’interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal responsabile dell’impianto.
5. Per l’esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico-scientifico l’ASL può avvalersi dell’intervento diretto dell’ARPA, secondo programmi concordati.
6. I prelievi per i controlli esterni di competenza delle ASL, sono effettuati secondo criteri definiti nell’allegato 8.
7. L’ASL competente può, in ogni momento, impartire particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.
8. Qualora l’ASL competente accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienicosanitari previsti, provvede a darne comunicazione al Sindaco in funzione d’Autorità Sanitaria locale affinché vengano adottati i necessari provvedimenti per il ripristino degli stessi, sino a giungere all’eventuale chiusura dell’impianto.
Art. 15. (Utenti)
1. In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l’accesso ad un numero di frequentatori, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale, non superiore a quello stabilito dal responsabile della piscina con l’obbligo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, possa avvenire in modo regolare ed agevole.
2. Il numero massimo dei frequentatori, nelle piscine ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale, coincide con il numero massimo degli aventi diritto.
3. I bagnanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale sono gli utenti che si trovano all’interno della sezione vasche costituita dalle vasche stesse e dagli spazi perimetrali come definiti nell’allegato 9.
4. ll numero di bagnanti deve essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume di acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti di potenzialità degli impianti di trattamento; deve, altresì, garantire che l’attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei bagnanti stessi.
5. Il numero massimo di bagnanti ammissibile nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale, è un bagnante per ogni 2,0 mq di specchio d’acqua calcolato sul totale delle vasche presenti nella stessa sezione.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientrante nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 16. (Requisiti strutturali)
1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell’allegato 9.
2. La piscina deve essere costantemente tenuta nelle condizioni strutturali ottimali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l’uso al quale sono stati destinati.
3. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.
Art. 17. (Aspetti igienici generali di gestione)
1. In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con la rimozione dei rifiuti.
2. Il ricircolo dell’acqua e le quantità di acqua di reintegro giornaliera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Norme UNI vigenti.
3. Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell’acqua e che l’apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
Art. 18. (Norme transitorie)
1. I titolari delle piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono effettuare la comunicazione all’ASL territorialmente competente entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le modalità indicate nell’allegato 4/ter.
2. Le piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non presentano caratteristiche strutturali conformi al presente regolamento dovranno essere adeguate entro il termine massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il titolare dell’impianto è tenuto ad inviare il piano di adeguamento contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli impianti per i quali non sia stato possibile l’adeguamento strutturale di cui al comma 2, possono continuare l’esercizio dell’attività previa acquisizione di nulla osta rilasciato dal Sindaco in funzione di Autorità sanitaria competente. Al fine di garantire un congruo livello di attività e sufficienti condizioni igienico-sanitarie, il nulla osta può essere concesso, su parere dell’ASL competente, applicando una riduzione del numero massimo di bagnanti e/o ulteriori prescrizioni in rapporto alla carenza dell’impianto.
4. I responsabili degli impianti natatori esistenti redigono il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a) della legge regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base degli elementi di cui all’allegato 5.
5. I responsabili dell’impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti previsti per l’acqua utilizzata nelle piscine a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. I responsabili dell’impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti tecnici e di funzionamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
ALLEGATO 2
REQUISITI AMBIENTALI
(Art. 10 Regolamento Regionale)
1.1. Requisiti termoigrometrici e di ventilazione
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell’acqua in vasca.
L’umidità relativa dell’aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.
La velocità dell’aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio d’aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore a 20° C.
1.2. Requisiti illuminotecnici
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua non deve essere in alcun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l’illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
1.3. Requisiti acustici
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall’attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
ALLEGATO 3
SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA
(Art. 9 Regolamento Regionale)
Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti (per disinfettanti, flocculanti e correttori di pH si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano):
flocculanti e correttori di pH.
a) Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
b) Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio(soluzione).
c) Correttori di pH:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
d) Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio
cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.
ALLEGATO 5
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PISCINA
(Art. 12 Regolamento Regionale)
Nella redazione del documento di valutazione del rischio vanno indicati almeno i seguenti elementi:
1. Potenziali pericoli igienico-sanitari generali
Descrizione dei fattori biologici e chimico fisici in grado di compromettere la salute degli utenti della piscina.
2. Potenziali pericoli per la sicurezza degli utenti
Descrizione delle situazioni che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza degli utenti
3. Fasi o punti critici igienico-sanitari e di sicurezza
Punti e fasi in cui si possono verificare pericoli e/o rischi sanitari quali ad esempio:
- Acqua di vasca
- Spazi perimetrali alla vasca/passaggi
- Servizi igienici,docce, spogliatoi
- Microclima (per le piscine coperte)
- Attrezzature (trampolini, scale, ecc.)
- Impianti (Trattamento acqua – termico – elettrico – climatizzazione ecc.)
- Prodotti impiegati
- Comportamento degli utenti e degli addetti
Misure preventive
4. Sistema di monitoraggio
Osservazioni, valutazioni e/o misurazioni periodiche necessarie per il controllo dei punti critici individuati, secondo frequenza e modalità stabilite dal Responsabile dell’impianto natatorio.
5. Azioni correttive previste
6. Descrizione delle verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, dalle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza
FIRMA DEL RESPONSABILE
ALLEGATO 6
REGISTRO DEI REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI DELL’IMPIANTO NATATORIO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DELLA PISCINA
(Art. 13 comma 4 Regolamento Regionale)
Mese di ………………………
VASCA ___________
Sistema di trattamento dell’acqua_________________________________________
Sistema di controllo automatizzato No [ ] Si [ ] per i parametri
____________
____________
____________
____________
Dimensioni della vasca ………………….
Volume della vasca ……………………
N. filtri della vasca …………………..
Tipologia filtri della vasca ………………………………………………………….
Portata delle pompe …………………..
Sistema di manutenzione ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL RESPONSABILE
ALLEGATO 8
CONTROLLI ANALITICI DI COMPETENZA DELLE AZIENDE USL
(Art. 14 Regolamento Regionale)
1. Prelievo ed analisi dei campioni
1.1 Prelievi
I prelievi sono effettuati secondo i criteri minimi (frequenza, localizzazione) di seguito definiti.
Al momento del prelievo deve essere comunicato al responsabile della piscina il giorno, l’ora e il luogo dove le analisi verranno effettuate. L’interessato o persona di sua fiducia appositamente designata potrà presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.
1.1 .1 Punti di prelievo
- Acqua di approvvigionamento:
il campione verrà prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione.
- Acqua di immissione in vasca:
il campione verrà prelevato dal rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
- Acqua contenuta in vasca: il campione verrà prelevato ad una profondità di 20-40 cm in un punto rappresentativo dell'acqua in vasca ad almeno 40 cm dal bordo.
1.1.2 Frequenza dei prelievi
Salvo che per situazioni di emergenza o per accertamento del ripristino della conformità delle acque in questione, i prelievi saranno effettuati con la seguente frequenza:
- acqua di approvvigionamento: in caso di utilizzo di acqua proveniente da fonte di captazione privata, frequenza annuale per le piscine appartenenti alla classe A1; secondo programmi stabiliti dalle ASL. per le piscine rientranti nelle altre classi;
- acqua di immissione: il controllo sarà effettuato ogni qualvolta sia necessario verificare la funzionalità dell'impianto di trattamento;
- acqua in vasca: la frequenza è definita in base agli specifici programmi di ciascuna ASL. Essa verrà stabilita in base all’andamento dei precederti controlli effettuati dall’ASL, alle caratteristiche dell’impianto e alla frequenza dei controlli interni.
1.1.3 Modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni
I prelievi per il controllo microbiologico saranno eseguiti secondo le modalità riportate nella norma UNI 10637/2006 e eventuali successive revisioni. In particolare, per i prelievi eseguiti in vasca, saranno utilizzate bottiglie sterili internamente ed esternamente (incartate) che al momento del prelievo dovranno essere scartate ed afferrate con una pinza sterile o con altro sistema idoneo.
I prelievi per i controlli chimici saranno eseguiti secondo le modalità riportate nella norma UNI 10637/2006 e eventuali successive revisioni. In particolare, per i prelievi eseguiti in vasca saranno utilizzate contenitori del tipo a sonda o normali bottiglie in vetro o plastica che devono essere immersi capovolti e raddrizzati solo alla profondità del prelievo.
I campioni da analizzare, dopo il prelievo saranno trasportati al laboratorio nel più breve tempo possibile, al riparo dalla luce, utilizzando contenitori coibentati e refrigerati, al fine di garantire che la temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto, non superi mai quella rilevata al momento del prelievo.
Nel caso in cui la consegna dei campioni al laboratorio non possa avvenire subito dopo il campionamento, il prelevatore garantirà la conservazione dei campioni alla temperatura di 2-8°C dall’atto del prelievo sino all’arrivo in laboratorio che dovrà comunque avvenire entro le 24 ore dal prelievo stesso.
1.2 Analisi dei campioni
Il Laboratorio dell’ARPA darà avvio alle analisi nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 24 ore dal prelievo garantendo la conservazione dei campioni a 2-8 °C
Le analisi di laboratorio e le misurazioni in loco, mirate alla verifica dei parametri di cui all’Allegato 1 del Regolamento regionale, sono eseguite utilizzando i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano riconosciuti dal Ministero della Salute.
In mancanza dei metodi di analisi e fino al riconoscimento degli stessi da parte del Ministero della Salute, le misurazioni in loco e le analisi di laboratorio sono eseguite secondo i metodi individuati dall’ARPA sulla base delle evidenze scientifiche.
ALLEGATO 9
REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
(Art. 16 Regolamento Regionale)
1. Requisiti strutturali ed impiantistici
I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:
a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia proporzionata al volume dell’acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
b) l’attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori;
d) la localizzazione e l’installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.
2. Elementi funzionali del complesso natatorio
Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:
• Sezione attività natatorie e di balneazione;
• Sezione servizi;
• Sezione impianti tecnici;
• Sezione pubblico;
• Sezione attività accessorie.
Nell’ambito delle zone funzionali relative a: sezione attività natatorie e di balneazione, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
CATEGORIA A - CLASSI A/1, A/3 e A/4
Nella Classe A/1 sono comprese le piscine pubbliche o private aperte al pubblico
Nella Classe A/3 sono compresi gli impianti finalizzati al gioco acquatico
Nella Classe A/4 sono comprese le strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi della categoria A
SEZIONE ATTIVITA’ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l’insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende:
le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori.
Fermo restando il rispetto delle Norme UNI vigenti relative agli aspetti tecnologici ed impiantistici, le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche generali:
1. Vasche
La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell’acqua in tutte le sue parti.
Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo.
Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino a m. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell’8%.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm 8.
I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia.
Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 m.
Per le piscine coperte, l’altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell’acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m. 3,50.
L’acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere inviata allo scarico.
1.1 Sistemi di tracimazione
Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di tracimazione nel rispetto delle Norme UNI vigenti.
I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia.
Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.
1.2 Scale e mancorrenti
Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 10.
Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.
1.3 Marcature
Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.
2. Spazi perimetrali intorno alla vasca (banchina perimetrale)
La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza preferibile di m. 2.00 e comunque non inferiore a m. 1.50 con una pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta acqua deve essere convogliata al sistema di smaltimento delle acque reflue senza possibilità di immissione in vasca o nel sistema di circolazione.
Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo.
3. Spazi direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione
Ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori, debbono essere accessibili con adeguati calzari e possedere idonee caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza.
Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta degli utenti dell’impianto natatorio debbono essere dimensionati in ragione almeno di 0,6 volte la superficie dello specchio d’acqua.
Nelle piscine all’aperto lo spazio per la sosta degli utenti (solarium) dovrà avere una superficie non inferiore a due volte l’area delle vasche.
4. Delimitazione spazi di attività
Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua (barriera) tale da consentire l’accesso dalle zone limitrofe non pavimentate solo attraverso i presidi di bonifica. Allo scopo possono essere utilizzate siepi, fioriere, staccionate, recinzioni, ecc.
SEZIONE SERVIZI
Per sezione servizi si intende l’insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.
Qualora l’impianto natatorio sia inserito in un Centro di Attività Motoria (CAM) la sezione servizi deve rispondere ai requisiti previsti dalla specifica normativa (
Tutti gli arredi e gli accessori debbono risultare facilmente pulibili: i materiali impiegati debbono essere resistenti all’azione dei disinfettanti.
Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possono costituire pericolo per l’incolumità dei frequentatori e del personale addetto; particolare accortezza dovrà essere posta nella scelta e nella collocazione degli apparecchi e accessori (corpi scaldanti, prese d’acqua, prese elettriche, maniglie ecc)
Tutte le vetrate devono essere realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non producano danno alle persone. Ove necessario la loro presenza deve essere evidenziata.
Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza minima non inferiore a 2,40 m. con idonea areazione ed illuminazione, il pavimento deve essere costituito da materiali resistenti all’azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e antisdrucciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.
Gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso e divisi in due settori separati, proporzionati considerando una eguale presenza di uomini e donne;
ogni settore dovrà essere accessibile anche a persone diversamente abili.
1. Spogliatoi
Gli spogliatoi devono costituire l’elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l’uso nelle sole aree destinate all’attività di balneazione).
Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi.
Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 m.
Il numero dei posti spogliatoio dovrà essere non inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite.
Il dimensionamento dei locali spogliatoio dovrà essere effettuato considerando una superficie minima di mq 1,6 per posto spogliatoio, comprensiva degli spazi di passaggio e dell’ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
Le cabine degli spogliatoi a rotazione si conteggiano pari a 1,5 posti spogliatoio e devono avere le seguenti caratteristiche:
- Devono avere superficie minima di almeno 1 mq;
- Devono essere dotate di due porte sui lati opposti: l’una si apre sul percorso a piedi calzati, l’altra su quello a piedi nudi.
- Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm e di un ulteriori spazio libero tra parete e soffitto.
- Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall’interno; devono essere dotate di sedile ribaltabile.
Nel caso di complessi attrezzati anche per l’esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione gli spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività.
Nelle strutture esistenti, nell’impossibilità strutturale di separare i percorsi, possono essere utilizzate modalità organizzative ritenute idonee, introdotte nel regolamento interno.
2. Servizi igienici
I servizi igienici vanno proporzionati nel modo seguente:
a) non meno di 4 wc per i primi 20 posti spogliatoio, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di 2 ogni ulteriori 20 posti spogliatoio o frazioni; i locali wc devono avere le porte apribili verso l’esterno ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno non comunicante direttamente con lo spogliatoio.
Almeno un WC per ogni settore maschile e femminile dovrà essere fruibile anche da persone con ridotta e/o impedita capacità motoria
b) non meno di una doccia ogni 4 posti spogliatoio, suddivise in eguale misura tra uomini e donne.
Nelle piscine coperte la zona docce deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio.
Almeno una doccia per ogni settore maschile e femminile dovrà essere fruibile anche da persone con ridotta e/o impedita capacità motoria
c) lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi.
2.1 Servizi per il personale
Per il dimensionamento dei locali spogliatoio e servizi igienici si fa riferimento a D.Lgs. 626/94 ( art.33, punti 11 e 12).
2.2 Servizi per i giudici di gara
Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento alle Norme CONI, qualora l’impianto sia autorizzato per l’effettuazione di manifestazioni agonistiche.
3. Deposito abiti
Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi.
Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm.
Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.
4. Presidi di bonifica dei frequentatori
L’accesso dei frequentatori alle aree delle attività di balneazione deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vaschetta lavapiedi con doccia, non eludibile, alimentata in modo continuo per garantire un adeguato ricambio, con acqua contenente una soluzione disinfettante
Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l’immersione completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili.
Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente una adeguata disinfezione. Per le persone con ridotta e/o impedita capacità motoria dovrà essere previsto all’ ingresso un adeguato sistema di lavaggio che garantisca la pulizia e la disinfezione delle ruote degli ausili meccanici utilizzati dalle stesse per lo spostamento.
5. Locale di primo soccorso
Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina: esso deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile.
Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l’esterno, attraverso percorsi agibili che facilitino l’agevole passaggio anche del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale di primo soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico con l’esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo con antibagno.
Nel caso in cui la piscina sia collocata all’interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso.
Il locale dovrà disporre di idonei materiali e delle attrezzature di primo soccorso di cui all’art. 5 del presente regolamento.
SEZIONE IMPIANTI TECNICI
La sezione degli impianti tecnici comprende:
- centrale idrica ed impianti per il trattamento dell’acqua
- centrale termica
- impianti per la produzione di acqua calda
- attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione
- impianti elettrici e telefonici
- impianti antincendio
- impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell’aria,
- impianti di comunicazione interne,
- impianti di smaltimento delle acque, di depurazione
- impianti di sicurezza e di allarme.
Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichino la funzione.
Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell’acqua e l’altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi. I suddetti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica. Tali locali devono essere dotati, inoltre di pavimentazione impermeabile con adeguata pendenza che garantisca il deflusso di eventuali versamenti fino al un pozzetto di raccolta.
L’altezza minima di tali locali deve essere di almeno 2,40 m. In caso di impianti esistenti e nell’ impossibilità tecnica di adeguare l’altezza del locale va assicurato idoneo ricambio d’aria anche con l’ausilio di impianti di ventilazione meccanizzata.
Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell’acqua in vasca dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme UNI vigenti.
SEZIONE PUBBLICO
Per sezione pubblico si intende l’insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici.
I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti.
Le zone destinate al pubblico debbono rispondere alle norme vigenti proporzionate in base alla massima presenza consentita di frequentatori (D.M. 18/03/96).
(Per quanto riguarda le caratteristiche dell’ area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell’Interno).
Ove sia presente una sezione per il pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche.
Nel caso di contiguità tra l’area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.
È necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l’area di pertinenza dei frequentatori delle vasche; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (canalette di scolo, pavimentazione inclinata ecc.) per il convogliamento e la raccolta delle acque di lavaggio.
SEZIONE ATTIVITÀ ACCESSORIE
Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo del pubblico o dei frequentatori delle vasche.
Sono ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.
REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
CATEGORIA A - CLASSE A/2
CATEGORIA B - CLASSE B/1
Nelle classi A/2 e B/1 rientrano gli impianti natatori inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli alloggiati,clienti, soci.
La classe A/2 in particolare comprende le piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere all’aria aperta e agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché quelle inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre circoli e associazioni a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci.
La classe B/1 comprende le piscine facenti parte di condomini superiori a quattro unità abitative.
SEZIONE ATTIVITA’ NATATORIA E DI BALNEAZIONE
Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l’insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende:
le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori.
Fermo restando il rispetto delle Norme UNI vigenti relative agli aspetti tecnologici ed impiantistici, le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche generali:
1. Vasche
La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti,
consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell’acqua in tutte le sue parti.
Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo.
Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino a m. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell’8%.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm 8.
I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia.
Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 m.
Per le piscine coperte, l’altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell’acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m. 3,50.
L’acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere inviata allo scarico oppure riutilizzata nel rispetto delle disposizioni di legge.
1.1 Sistemi di tracimazione
Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, etc.).
Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di tracimazione quali canali sfioratori perimetrali, skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo d’acqua.
Nelle vasche per nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.
I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia.
Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.
1.2 Scale e mancorrenti
Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 10.
Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.
1.3 Marcature
Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.
2. Spazi perimetrali
La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza preferibile di m. 2.00 e comunque non inferiore a m. 1.50 con un pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta acqua deve essere convogliata al sistema di smaltimento delle acque reflue senza possibilità di immissione in vasca o nel sistema di circolazione.
Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo.
Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua (barriera) tale da consentire l’accesso dalle zone limitrofe non pavimentate solo attraverso i presidi di bonifica. Allo scopo possono essere utilizzate siepi, fioriere, staccionate, recinzioni, cordoni, transenne.
SEZIONE SERVIZI
Questa sezione comprende l’insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, i servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.
1. Spogliatoi e servizi igienici
Nelle piscine di classe A/2 a servizio di strutture turistico - ricettive alberghiere ed extralberghiere, essendo l’accesso alla piscina riservato ai soli ospiti della struttura, non sono obbligatori spogliatoi, né servizi igienici all’interno dell’impianto natatorio.
Per le piscine di classe A/2, inserite in strutture adibite ad uso collettivo quali scuole, circoli, associazioni devono essere rispettati i requisiti strutturali stabiliti per la Sezione Servizi delle piscine di tipologia A/1 A/3 e A/4.
Nelle piscine di classe B/1 collocate in edifici complessi condominiali destinate in via esclusiva all’uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti non sono obbligatori spogliatoi, né servizi igienici all’interno dell’impianto natatorio.
2. Presidi di bonifica dei frequentatori
L’accesso dei frequentatori alle aree delle attività di balneazione deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vaschetta lavapiedi con doccia, non eludibile, alimentata in modo continuo per garantire un adeguato ricambio, con acqua contenente una soluzione disinfettante.
Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l’immersione completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione disinfettante.
Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente una adeguata disinfezione.
Per le persone con ridotta e/o impedita capacità motoria dovrà essere previsto un ingresso apposito, munito di adeguato sistema di lavaggio che garantisca la pulizia e la disinfezione delle ruote degli ausili meccanici utilizzati dalle stesse per lo spostamento.
3. Presidi di primo soccorso
La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili. Dovrà essere consentito un agevole avvicinamento dei mezzi di soccorso.
SEZIONE IMPIANTI TECNICI
Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indichi la funzione; devono essere confinati in appositi locali chiusi, idoneamente aerati.
I prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua dovranno essere conservati nelle confezioni originali all’ interno del locale impianti tecnici; il gestore dovrà conservare le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorità competenti.
Nei locali per impianti tecnici ove sono presenti i contenitori dei prodotti chimici devono essere previsti idonei bacini di contenimento per gli stessi; inoltre nello stesso ambiente dove vengono ubicati gli impianti tecnici non possono essere installati degli impianti termici.
L’altezza minima di tali locali deve essere di almeno 2,40 m. In caso di impianti esistenti e nell’ impossibilità tecnica di adeguare l’altezza del locale va assicurato idoneo ricambio d’aria, anche con l’ausilio di impianti di ventilazione meccanizzata.
Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell’acqua in vasca dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme UNI vigenti.
I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.
SEZIONE ATTIVITÀ ACCESSORIE
Se previste, le aree destinate ad attività ausiliare, quali ad esempio attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi per attività culturali e ricreative, spazi per il ristoro (bar, ristoranti ecc.), devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e da quelli della piscina siano separati.
E’ opportuno che l’area interessata dall’impianto natatorio comprendente anche l’eventuale zona non pavimentata destinata a “solarium verde”, sia delimitata e accessibile solo agli utenti dell’impianto stesso.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del