§ 2.3.328 - L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/03/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ricorso al mercato)
Art. 3.  (Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 )
Art. 4.  (Disposizioni per gli enti dipendenti)
Art. 5.  (Finanziamento di programmi comunitari 2014-2020)
Art. 6.  (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale)
Art. 8.  (Fondi speciali e tabelle)
Art. 9.  (Copertura finanziaria)


§ 2.3.328 - L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015.

(B.U. 31 marzo 2015, n. 17 - S.S. n. 1)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2015-2017 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Ricorso al mercato)

1. Per l'anno 2015 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro 201.934.490,37 di cui l'importo di euro 32.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziano del bilancio di previsione 2015 e l'importo di euro 169.434.490,37 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti [1].

 

     Art. 3. (Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 )

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), è sostituito dal seguente:

 

" 2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;

b) argilla: 0,25 euro;

c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;

d) calcari: 0,35 euro;

e) basalti: 0,35 euro;

f) altre: 0,30 euro. ".

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 4. (Disposizioni per gli enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella C) allegata alla presente legge.

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

     Art. 5. (Finanziamento di programmi comunitari 2014-2020)

1. Ai sensi dell'articolo 47, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modificazioni ed integrazioni, al cofinanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) e alla U.P.B. 16.1.003 (cap. A9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

 

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 47 della l.r. 13/2000, su conforme proposta dell'autorità di gestione.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13) [2]

1. Al comma 3, dell'articolo 86 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), dopo le parole: " all'articolo 10 " sono aggiunte le seguenti: " e all'articolo 39 ".

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale)

1. La riscossione della tassa automobilistica regionale è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'articolo 114-septies del medesimo d.lgs. 385/1993, previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di erogazione del servizio, l'accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti per lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono tenuti a fornire una fidejussione bancaria o assicurativa disciplinata dalla Giunta regionale, con proprio atto.

 

     Art. 8. (Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della l.r. 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017, restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e triennio 2015-2017, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella Tabella C) allegata alla presente legge.

 

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella Tabella D) allegata alla presenta legge.

 

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella di cui al comma 3, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria)

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2015 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2015 e per gli anni 2016 e 2017 nel bilancio pluriennale 2015/2017.

 

2. Al finanziamento della minore entrata derivante dall'articolo 3, pari ad euro 240.000,00 per ciascuno degli anni 2015 - 2016 - 2017, si fa fronte come segue:

a) quanto ad euro 140.000,00 con pari riduzione dello stanziamento di cui alla U.P.B. 02.1.004 (contributi ad enti e associazioni) del bilancio regionale 2015/2017;

b) quanto a euro 100.000,00 con pari riduzione dello stanziamento di cui alla U.P.B. 02.1.013 (gestione delle risorse umane) del bilancio regionale 2015/2017.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 10 luglio 2017, n. 8.