Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.3 programmazione |
Data: | 28/12/2017 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4) |
Art. 4. ( Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) |
Art. 9. (Integrazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15) |
Art. 10. (Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 12. (Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30) |
Art. 13. (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30) |
Art. 14. (Modificazione ed integrazione all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30) |
Art. 15. (Integrazione all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 17. (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 18. (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 19. (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 20. (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 21. (Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 22. (Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 23. (Modificazione all'articolo 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 24. (Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 25. (Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 26. (Modificazione all'articolo 59 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 27. (Modificazione all'articolo 68 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 28. (Modificazione all'articolo 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 29. (Modificazione all'articolo 84 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 30. (Modificazione all'articolo 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 31. (Integrazione all'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) |
Art. 32. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 111 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) |
Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 112 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) |
Art. 34. (Integrazione all'articolo 113 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) |
Art. 35. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) |
Art. 36. (Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8) |
Art. 37. (Integrazione all'articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8) |
Art. 38. (Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari) |
Art. 39. (Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 40. (Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile) |
Art. 41. (Attuazione del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30) |
Art. 42. (Abrogazione) |
§ 1.3.9 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.
Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni
(B.U. 29 dicembre 2017, n. 57 - S.S. n. 3)
TITOLO I
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 1. (Integrazione all'articolo 12 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della
TITOLO II
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 2. (Modificazione all'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Modificazione all'articolo 4 della
1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 4. ( Modificazione all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
TITOLO III [1]
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 5. (Modificazione all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
" 1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:
a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;
c) un rappresentante dell'ANCI;
d)un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;
e) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria";
f) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) un rappresentante della Prefettura di Perugia;
h) un rappresentante della Prefettura di Terni;
i) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;
j) un rappresentante della Provincia di Perugia;
k) un rappresentante della Provincia di Terni ".
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 19 della
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della
2. Il comma 3-ter dell'articolo 19 della
3. Al comma 4 dell'articolo 19 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 20 della
1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 della
Art. 8. (Modificazione all'articolo 23 della
1. Al comma 3 dell'articolo 23 della
TITOLO IV
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 9. (Integrazione all'articolo 27 della
1. Al termine del comma 3 dell'articolo 27 della
TITOLO V
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 10. (Integrazione all'articolo 23 della
1. All'articolo 23 della
"10-bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del
TITOLO VI
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 65-bis della
1. L'articolo 65-bis della
"Art. 65 bis. (Piano di liquidazione unitario)
1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1. ".
TITOLO VII
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 12. (Integrazione all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 13. (Integrazione all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, devono operare in modo da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance.
2 ter. Per consentire il monitoraggio nonché la misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, gli organismi di formazione professionale, di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento agli esiti occupazionali ottenuti, i quali sono adeguatamente pubblicati e aggiornati nel sito istituzionale della Regione. ".
Art. 14. (Modificazione ed integrazione all'articolo 5 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
"b bis) percorsi di durata triennale nell'ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del
1) apprendistato di cui al comma 1 dell'articolo 43 del
2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni. ".
TITOLO VIII
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 15. (Integrazione all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della
"10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del
10-ter. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 della
10-quater. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del
TITOLO IX
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 16. (Modificazione all'articolo 3 della
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 17. (Modificazione all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 18. (Modificazione all'articolo 8 della
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 19. (Modificazioni all'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. Il Piano triennale contiene, in particolare:
a) l'individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;
b) l'individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;
c) la ricognizione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
d) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale. ".
2. I commi 4 e 7 dell'articolo 10 della
Art. 20. (Modificazione all'articolo 16 della
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 21. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 30 della
"Art. 30 bis. (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)
1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:
a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
e) materiali per l'edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici;
g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;
h) mobili.
3. Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di seguito:
a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;
b) nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);
c) la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.
4. L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.
5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività esercitata non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.
6. Le disposizioni di cui al comma 3 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).
7. Le disposizioni dettate dal comma 3, salvo per i soli casi di ampliamento e trasferimento, non trovano applicazione nei confronti delle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente articolo. ".
Art. 22. (Modificazione all'articolo 38 della
1. Il comma 2 dell'articolo 38 della
Art. 23. (Modificazione all'articolo 52 della
1. L'articolo 52 della
Art. 24. (Modificazioni all'articolo 54 della
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della
2. Al comma 2 dell'articolo 54 della
Art. 25. (Modificazione all'articolo 57 della
1. Il comma 5 dell'articolo 57 della
Art. 26. (Modificazione all'articolo 59 della
1. Il comma 2 dell'articolo 59 della
Art. 27. (Modificazione all'articolo 68 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 68 della
Art. 28. (Modificazione all'articolo 72 della
1. Il comma 3-bis dell'articolo 72 della
Art. 29. (Modificazione all'articolo 84 della
1. Al comma 1 dell'articolo 84 della
Art. 30. (Modificazione all'articolo 89 della
1. Il comma 3 dell'articolo 89 della
TITOLO X
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 31. (Integrazione all'articolo 109 della
1. Al comma 1 dell'articolo 109 della
Art. 32. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 111 della
1. Al comma 1 dell'articolo 111 della
2. Il comma 2 dell'articolo 111 della
" 2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale che le ha costituite, così come individuato nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) di cui all'articolo 18.".
3. Il comma 3 dell'articolo 111 della
Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 112 della
1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 112 della
" b) per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla
c) per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 112 della
" c-bis) per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'articolo 3, comma 1 della
3. Il comma 3 dell'articolo 112 della
" 3. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. ".
4. Al comma 6 dell'articolo 112 della
5. I commi 7 ed 8 dell'articolo 112 della
Art. 34. (Integrazione all'articolo 113 della
1. Al comma 2 dell'articolo 113 della
Art. 35. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 347 della
1. Il comma 8 dell'articolo 347 della
" 8. Nel caso di inserimenti nei servizi socio assistenziali autorizzati di cui all'articolo 344, ivi compresi quelli diretti a soggetti in età minore, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della quota di compartecipazione sono a carico del comune nel quale i soggetti avevano la residenza prima dell'inserimento o, in caso di gestione associata, sono a carico della zona sociale, tramite il comune capofila, nella quale è ricompreso il comune di residenza del soggetto prima dell'inserimento. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni. ".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 347 della
" 10-bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora, ai sensi del
3. I commi 7, 9 e 10 dell'articolo 347 della
TITOLO XI
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
Art. 36. (Modificazioni all'articolo 22 della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 37. (Integrazione all'articolo 57 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della
" 2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai comuni fino al 31 dicembre 2018. ".
TITOLO XII
Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari
Art. 38. (Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)
1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.
2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.
3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:
a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;
b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui al comma 3, lettere a) e b).
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.
7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) per importi inferiori ad euro 100,00;
b) per la medesima rateizzazione per la quale il debitore è decaduto ai sensi del comma 6.
8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del
TITOLO XIII
Norme transitorie, finali ed abrogazioni
Art. 39. (Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della
1. Il piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della
Art. 40. (Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)
1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione post sisma 2016 e della protezione civile, la Giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 " 2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.
Art. 41. (Attuazione del comma 2 ter dell'articolo 3 della
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 3 della
Art. 42. (Abrogazione)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
2. Il comma 7 dell'articolo 22 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Titolo abrogato dall'art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della