§ 1.3.9 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.
Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.3 programmazione
Data:28/12/2017
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)
Art. 4.  ( Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
Art. 7.  (Modificazione all'articolo 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
Art. 9.  (Integrazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
Art. 10.  (Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 12.  (Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
Art. 13.  (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
Art. 14.  (Modificazione ed integrazione all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
Art. 15.  (Integrazione all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)
Art. 16.  (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 17.  (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 18.  (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 19.  (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 20.  (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 21.  (Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 22.  (Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 23.  (Modificazione all'articolo 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 24.  (Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 25.  (Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 26.  (Modificazione all'articolo 59 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 27.  (Modificazione all'articolo 68 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 28.  (Modificazione all'articolo 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 29.  (Modificazione all'articolo 84 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 30.  (Modificazione all'articolo 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 31.  (Integrazione all'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 32.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 111 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 33.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 112 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 34.  (Integrazione all'articolo 113 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 35.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 36.  (Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)
Art. 37.  (Integrazione all'articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)
Art. 38.  (Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)
Art. 39.  (Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 40.  (Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)
Art. 41.  (Attuazione del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
Art. 42.  (Abrogazione)


§ 1.3.9 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 57 - S.S. n. 3)

 

TITOLO I

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale)

 

Art. 1. (Integrazione all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), dopo le parole: " previsti da legge regionale " sono aggiunte le seguenti: " nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati ".

 

TITOLO II

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), la parola: " Province " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1994, le parole: " i contributi assegnati dalla Regione " sono sostituite dalle seguenti: " le risorse regionali ".

 

     Art. 4. ( Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/1994, le parole: " alla Provincia di appartenenza " sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ".

 

TITOLO III [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) [2]

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è sostituito dal seguente:

" 1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:

a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;

c) un rappresentante dell'ANCI;

d)un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;

e) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria";

f) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) un rappresentante della Prefettura di Perugia;

h) un rappresentante della Prefettura di Terni;

i) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;

j) un rappresentante della Provincia di Perugia;

k) un rappresentante della Provincia di Terni ".

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) [3]

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: " dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato " sono sostituite dalle seguenti: " dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato ".

2. Il comma 3-ter dell'articolo 19 della l.r. 28/2001, è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: " Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi " sono sostituite dalle seguenti: " Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile " e le parole: " Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato " sono sostituite dalle seguenti: " Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" ".

 

     Art. 7. (Modificazione all'articolo 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) [4]

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 28/2001, le parole: " Corpo forestale dello Stato " sono sostituite dalle seguenti: " Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" ".

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) [5]

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 28/2001, le parole: "il Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "l'Arma dei Carabinieri".

 

TITOLO IV

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)

 

     Art. 9. (Integrazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al termine del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo - 31 marzo e nel mese di novembre.".

 

TITOLO V

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

 

     Art. 10. (Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. All'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)), dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti. "

 

TITOLO VI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative)

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. L'articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è sostituito dal seguente:

"Art. 65 bis. (Piano di liquidazione unitario)

1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1. ".

 

TITOLO VII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)

 

     Art. 12. (Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), dopo le parole: " a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) " sono aggiunte le seguenti: " e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ".

 

     Art. 13. (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2013, sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, devono operare in modo da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance.

2 ter. Per consentire il monitoraggio nonché la misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, gli organismi di formazione professionale, di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento agli esiti occupazionali ottenuti, i quali sono adeguatamente pubblicati e aggiornati nel sito istituzionale della Regione. ".

 

     Art. 14. (Modificazione ed integrazione all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2013, il segno di punteggiatura: ". " è sostituito dal seguente: "; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2013, è aggiunta la seguente:

"b bis) percorsi di durata triennale nell'ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3 con il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

1) apprendistato di cui al comma 1 dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;

2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;

3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni. ".

 

TITOLO VIII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale)

 

     Art. 15. (Integrazione all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale), sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 244, opera attraverso la Società consortile Umbria Salute - CRAS.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 della d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

10-quater. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente.".

 

TITOLO IX

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)

 

     Art. 16. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è abrogato.

 

     Art. 17. (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2014, le parole: " e alla costruzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3 " sono soppresse.

 

     Art. 18. (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 19. (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/2014, è sostituito con il seguente:

"2. Il Piano triennale contiene, in particolare:

a) l'individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;

b) l'individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;

c) la ricognizione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);

d) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale. ".

2. I commi 4 e 7 dell'articolo 10 della l.r. 10/2014, sono abrogati.

 

     Art. 20. (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 21. (Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 10/2014, è inserito il seguente:

"Art. 30 bis. (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)

1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:

a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e) materiali per l'edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici;

g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;

h) mobili.

3. Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di seguito:

a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;

b) nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);

c) la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.

4. L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.

5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività esercitata non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).

7. Le disposizioni dettate dal comma 3, salvo per i soli casi di ampliamento e trasferimento, non trovano applicazione nei confronti delle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente articolo. ".

 

     Art. 22. (Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 23. (Modificazione all'articolo 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. L'articolo 52 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 24. (Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 10/2014, le parole: ", nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, " sono sostituite con le seguenti: " nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 10/2014, le parole: " nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3 " sono soppresse.

 

     Art. 25. (Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 5 dell'articolo 57 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 26. (Modificazione all'articolo 59 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 27. (Modificazione all'articolo 68 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 10/2014, il segno di punteggiatura: "; " è sostituito con il seguente: ". ".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 10/2014, è abrogata.

 

     Art. 28. (Modificazione all'articolo 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 72 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

     Art. 29. (Modificazione all'articolo 84 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 10/2014, le parole: " attraverso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 3 " sono soppresse.

 

     Art. 30. (Modificazione all'articolo 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014, è abrogato.

 

TITOLO X

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

 

     Art. 31. (Integrazione all'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo le parole: " di cui alle leggi " sono aggiunte le seguenti: " 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), ".

 

     Art. 32. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 111 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, dopo le parole: " dello stato di invalidità civile " sono aggiunte le seguenti: ", cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ".

2. Il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:

" 2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale che le ha costituite, così come individuato nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) di cui all'articolo 18.".

3. Il comma 3 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 112 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, sono sostituite dalle seguenti:

" b) per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla l. 382/1970, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in oftalmologia;

c) per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla l. 381/1970, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria; ".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:

" c-bis) per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'articolo 3, comma 1 della l. 104/1992, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende USL. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:

" 3. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. ".

4. Al comma 6 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, le parole: " di cui alla lettera a) del comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 2 ".

5. I commi 7 ed 8 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, sono abrogati.

 

     Art. 34. (Integrazione all'articolo 113 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 113 della l.r. 11/2015, dopo le parole: " loro membri " sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti della disponibilità degli organici aziendali, ".

 

     Art. 35. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 8 dell'articolo 347 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:

" 8. Nel caso di inserimenti nei servizi socio assistenziali autorizzati di cui all'articolo 344, ivi compresi quelli diretti a soggetti in età minore, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della quota di compartecipazione sono a carico del comune nel quale i soggetti avevano la residenza prima dell'inserimento o, in caso di gestione associata, sono a carico della zona sociale, tramite il comune capofila, nella quale è ricompreso il comune di residenza del soggetto prima dell'inserimento. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni. ".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 347 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:

" 10-bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di procedure internazionale), siano temporaneamente indisponibili posti presso le strutture governative di prima accoglienza a loro dedicate o presso il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, l'assistenza e l'accoglienza dei minori stessi sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità della zona sociale, tramite il comune capofila, cui appartiene il comune in cui il minore si trova. ".

3. I commi 7, 9 e 10 dell'articolo 347 della l.r. 11/2015, sono abrogati.

 

TITOLO XI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)

 

     Art. 36. (Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), le parole: " associazioni o " sono sostituite con le seguenti parole: " associazioni, società e " e dopo le parole: " enti religiosi " sono aggiunte le seguenti: ", tutti soggetti ".

 

     Art. 37. (Integrazione all'articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 8/2017, è inserito il seguente:

" 2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai comuni fino al 31 dicembre 2018. ".

 

TITOLO XII

Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari

 

     Art. 38. (Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)

1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.

2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.

3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:

a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;

b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui al comma 3, lettere a) e b).

5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.

7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

a) per importi inferiori ad euro 100,00;

b) per la medesima rateizzazione per la quale il debitore è decaduto ai sensi del comma 6.

8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

 

TITOLO XIII

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

 

     Art. 39. (Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Il piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dalla trasmissione delle linee guida di cui al comma 2 del medesimo articolo.

 

     Art. 40. (Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione post sisma 2016 e della protezione civile, la Giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 " 2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.

 

     Art. 41. (Attuazione del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), come inserito dall'articolo 13 della presente legge.

 

     Art. 42. (Abrogazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa " Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è abrogato.

2. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Titolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.