§ 2.1.120 - L.R. 29 aprile 2014, n. 9.
Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/04/2014
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Azioni per la Società dell'informazione)
Art. 4.  (Piano digitale regionale triennale)
Art. 5.  (Sistema informativo regionale dell'Umbria)
Art. 6.  (Disposizioni attuative)
Art. 7.  (Criteri generali di riordino)
Art. 8.  (Società consortile Umbria Salute e Servizi
Art. 9.  (Centrale regionale di acquisto)
Art. 9 bis.  (Convenzione)
Art. 9 ter.  (Personale)
Art. 9 quater.  (Controllo analogo)
Art. 10.  (Verifica e monitoraggio)
Art. 11.  (Società consortile Umbria Digitale)
Art. 12.  (Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria)
Art. 13.  (Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 )
Art. 14.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )
Art. 15.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 )
Art. 16.  (Norma finanziaria)
Art. 17.  (Disposizioni sul personale delle società regionali)
Art. 18.  (Clausola valutativa)
Art. 19.  (Norme transitorie, finali e di prima applicazione)
Art. 20.  (Abrogazioni)


§ 2.1.120 - L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.

(B.U. 30 aprile 2014, n. 21 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, al fine di favorire sul territorio regionale:

a) lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario digitale;

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale, nell'ottica di realizzare una comunità intelligente regionale;

c) la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese;

d) la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la coprogettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (open gov) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (big data) di pubblica utilità;

e) l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

f) la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti (open data) e la diffusione del software a codice sorgente aperto (open source).

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, dei principi determinati dalla legislazione statale ed in particolare dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) ed in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, la Regione:

a) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'informazione quale tema trasversale alla programmazione regionale;

b) cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio del Sistema informativo regionale dell'Umbria di cui all'articolo 5 e l'erogazione dei connessi servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;

c) promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, ed in particolare l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei social network, le opportunità offerte dal digitale al management pubblico e privato (e-leadership).

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione statale in materia, si intendono per:

a) community network regionale: insieme di servizi infrastrutturali, standard/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti nel Sistema Pubblico di Connettività, di seguito SPC, con l'obiettivo di porre le condizioni per costruire reti e comunità di conoscenza tra i soggetti su un territorio regionale e rendere possibile l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e le imprese;

b) interoperabilità e cooperazione applicativa: scambio di dati effettuato secondo standard a validità legale, ovvero attraverso la parte di SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi;

c) dato aperto o di tipo aperto: il dato di cui all'articolo 68, comma 3, del d.lgs. 82/2005 ;

d) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

e) dato di pubblica utilità: il dato, da chiunque formato, di rilevante valore economico e sociale per la collettività;

f) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

g) Information and Communication Technologies (ICT): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

h) società dell'informazione e della conoscenza: una società in cui la creazione, la distribuzione, la diffusione, l'uso e la manipolazione di informazioni ha un valore economico, politico e culturale;

i) Sistema pubblico di connettività (SPC): il framework per l'infrastruttura digitale nazionale, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del d.lgs. 82/2005.

 

     Art. 3. (Azioni per la Società dell'informazione)

1. In coerenza con l'Agenda digitale europea e con l'Agenda digitale italiana, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le "linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'informazione" in riferimento alla legislatura regionale.

2. La Regione promuove l'Agenda digitale dell'Umbria quale percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi, anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il monitoraggio dei risultati ottenuti.

 

     Art. 4. (Piano digitale regionale triennale)

1. Il Piano digitale regionale triennale, di seguito PDRT, definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il PDRT è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, nonché in raccordo con il Piano telematico regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).

3. Il PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 5. (Sistema informativo regionale dell'Umbria)

1. Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.

2. Il Data center regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU.

3. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.

4. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.

 

     Art. 6. (Disposizioni attuative)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.

2. I soggetti che stipulano la convenzione generale di cui al comma 1 fanno parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Umbria, di seguito CN-Umbria, di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2011.

3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all'articolo 4 nonché per l'attuazione dell'articolo 5.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2011.

 

CAPO II [1]

RIORDINO DELLA FILIERA ICT REGIONALE

 

     Art. 7. (Criteri generali di riordino) [2]

1. Ai fini del riordino riguardante enti e società operanti nel settore ICT partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) riduzione dei soggetti operanti nella filiera e realizzazione delle sinergie necessarie allo sviluppo della società dell'informazione;

b) razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti ed integrazione dei processi tra i vari soggetti pubblici;

c) valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti, sviluppando i necessari centri di competenza;

d) miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo.

 

     Art. 8. (Società consortile Umbria Salute e Servizi [3]) [4]

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi [5].

1 bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento [6].

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali [7].

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;

b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) [8];

c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;

d) il back office dei servizi aziendali.

3 bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epIdemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della l.r. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale [9].

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali [10].

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

a) l'Amministratore unico;

b) l'Assemblea dei consorziati;

c) l'Organo di controllo [11].

5 bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali [12].

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati [13].

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. [Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute] [14].

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter [15].

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria salute, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia [16].

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

10-bis. [La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 244, opera anche attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi] [17].

10-ter. [La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 della d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario] [18].

10-quater. [La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente] [19].

 

     Art. 9. (Centrale regionale di acquisto) [20]

1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La società consortile Umbria Salute e Servizi è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:

a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;

b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA [21].

4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, di quelle degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e di quelle del Servizio sanitario regionale, perseguendo:

a) la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori;

b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato [22].

 

     Art. 9 bis. (Convenzione) [23]

1. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi;

b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale centrale acquisti;

c) approva apposito schema di convezione nella quale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b).

 

     Art. 9 ter. (Personale) [24]

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 8 e 9 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [25].

2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal d.lgs. 50/2016 si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.

3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera [26].

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente [27].

 

     Art. 9 quater. (Controllo analogo) [28]

1. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali esercitano congiuntamente su Umbria Salute e Servizi il controllo analogo in base alla normativa vigente.

 

     Art. 10. (Verifica e monitoraggio) [29]

1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle attività di CRAS e di CRA rispetto agli indirizzi ed alle direttive vincolanti regionali. In particolare sono oggetto di verifica:

a) i piani pluriennali di attività;

b) i programmi annuali di attività.

2. La Giunta regionale può invitare la società consortile Umbria Salute e Servizi a produrre documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità delle attività di CRAS e di CRA.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi, entro il mese di aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta da CRAS e da CRA nell'anno precedente, evidenziando in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La Giunta regionale trasmette la relazione annuale all'Assemblea legislativa.

3 bis. La Giunta regionale esercita, attraverso la struttura regionale competente, la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi strategici in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epIdemiologico regionale di cui all' articolo 8, comma 3 bis, attraverso specifica convenzione.

 

     Art. 11. (Società consortile Umbria Digitale) [30]

1. La Regione promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Digitale" conforme al modello comunitario dell'in house providing, tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e Webred Spa ai sensi articolo 5 della l.r. 8/2007.

2. Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CNUmbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del DCRU di cui all'articolo 5, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del SIRU di cui al medesimo articolo 5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

3. I soggetti pubblici soci della società consortile accedono a tutti i servizi infrastrutturali della CN-Umbria e del Data center regionale unitario.

4. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle: di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

5. Umbria Digitale è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale. L'attività di sviluppo software è progressivamente affidata al mercato, anche per i programmi applicativi già realizzati.

6. Umbria Digitale, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblicoprivato. La società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

7. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile [31].

8. Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbra Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali.

9. Sono organi di Umbria Digitale:

a) l'Amministratore unico;

b) l'Assemblea dei consorziati;

c) l'Organo di controllo.

10. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 9, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei consorziati.

11. L'Organo di controllo, di cui al comma 9, lettera c), è costituito da un solo membro.

 

     Art. 12. (Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria) [32]

1. La Regione pone in essere gli atti necessari allo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), che viene, quindi, posto in liquidazione.

2. Le funzioni del Consorzio S.I.R. Umbria di cui all'articolo 3 della l.r. 27/1998 sono svolte dalla Giunta regionale. Le attività di formazione attualmente svolte dal Consorzio S.I.R. sono affidate al Consorzio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica").

3. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con le modalità ed i termini già previsti nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.

4. Gli attuali soci del Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società consortile Umbria Digitale, anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più ampia partecipazione del sistema pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche mediante trasferimento delle quote di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

5. I dipendenti pubblici a tempo indeterminato alla data della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 285 del 12 novembre 2013 del liquidando Consorzio S.I.R. Umbria che abbiano alla predetta data una anzianità di servizio di 3 anni, già assunti con selezione pubblica ed inquadrati nel contratto regione ed enti locali, sono trasferiti alla Regione come già previsto nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.

 

CAPO III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 13. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio " Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica ") dopo le parole: " innovazione e semplificazione) " sono aggiunte le seguenti: ", nonché la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria ".

 

     Art. 14. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente:

" 1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all'articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. 82/2005. ".

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 8/2011 le parole: " da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1. " sono sostituite dalle seguenti: " da parte dei soggetti di cui all'articolo 11. ".

3. Alla rubrica dell'articolo 15 della l.r. 8/2011 dopo la parola: " pubblici " sono aggiunte le seguenti: " e aperti ".

4. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2011 le parole: " implementano nei propri siti istituzionali un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali. " sono sostituite dalle seguenti: " catalogano tutti i dati pubblici di cui sono titolari, pianificano la loro pubblicazione implementando nei propri siti istituzionali una apposita sezione "open data" dedicata ai propri documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese, utilizzando formati aperti e che consentano l'elaborazione automatica da parte di sistemi informatici. ".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2011 è aggiunto il seguente:

 

" 2-bis. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1 e realizza nel proprio sito istituzionale un repertorio regionale dei documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali. ".

6. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2011 le parole: ", fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, " sono soppresse.

7. Al comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 8/2011 le parole: " con l'indicazione della relativa PEC. " sono sostituite dalle seguenti: " con l'indicazione della email del responsabile e della PEC dell'amministrazione. ".

8. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 le parole: " relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. " sono sostituite dalle seguenti: " relative alle attività produttive e all'attività edilizia. ".

9. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 è abrogato.

10. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 è abrogato.

11. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 le parole: " concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive " sono sostituite dalle seguenti: " concernenti le attività produttive e l'attività edilizia ".

12. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

" 4. La Banca dati regionale SUAPE implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10. ".

 

     Art. 15. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) dopo le parole: " definizione dell'articolo 2 " sono aggiunte le seguenti: ", la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov). ".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2006 è sostituito dal seguente:

" 1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull'open source, open data e open gov da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche ed universitarie. ".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " dell'open source " sono inserite le seguenti: ", dell'open data e open gov ".

4. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " a codice aperto " sono aggiunte le seguenti: ", dei dati aperti e dell'open gov ".

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " open source " sono inserite le seguenti: ", dell'open data e open gov ".

6. Alla rubrica dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " open source " sono aggiunte le seguenti: ", open data e open gov ".

7. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 è sostituito dal seguente:

" 1. La Regione istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali, al quale partecipano la Regione, le istituzioni scolastiche ed universitarie ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni umbre di promozione dei temi trattati, le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al Centro di competenza è a titolo gratuito. ".

8. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 le parole: " sull'open source " sono soppresse.

9. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " dell'open source " sono inserite le seguenti: " e la diffusione e riutilizzo di open data e open gov ".

10. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo la parola: " FLOSS " sono inserite le seguenti: ", open data e open gov ".

11. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " sull'open source " sono aggiunte le seguenti: ", open data e open gov ".

12. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: " esperti FLOSS " sono inserite le seguenti: ", open data e open gov ".

13. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 le parole: " cultura FLOSS " sono sostituite dalle seguenti: " cultura dell'openness e delle connesse competenze digitali ".

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo della UPB 02.1.011 (cap. 700) del bilancio regionale di previsione 2014.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, possono concorrere, altresì, finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:

a) quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie";

b) quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione regionale 2018-2020 [33].

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro 77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020 [34].

3-quater. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 3-bis, lettera b) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i [35].

4. Gli oneri derivanti dagli interventi per il sistema sanitario previsti agli articoli 8 e 9 (Società consortile Umbria Salute e servizi e Centrale regionale di acquisto) sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente, ad esse trasferite dalla Regione, della UPB 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio regionale di previsione [36].

4-bis. La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 bis è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" [37].

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 (Società consortile Umbria Digitale) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 696 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2014 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A della tabella A) della legge finanziaria regionale 4 aprile 2014, n. 4.

7. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, comma 5, derivanti dallo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria, è autorizzata la spesa fino all'ammontare di euro 110.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.005 (cap. 280) del bilancio regionale di previsione cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (UPB 02.1.015 - cap. 701).

8. Per gli anni 2015 e successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

9-bis. Dal 2022 la spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" del bilancio regionale di previsione 2021-2023 [38].

9-ter. L'entità della spesa di cui al comma 9-bis è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [39].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ REGIONALI E NORME FINALI

 

     Art. 17. (Disposizioni sul personale delle società regionali)

1. La Giunta regionale adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli indirizzi previsti dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i criteri cui devono attenersi gli enti strumentali della Regione nell'adozione dei predetti indirizzi nei confronti delle proprie controllate.

2. Per i dirigenti delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione e dai propri enti strumentali la retribuzione complessiva annuale lorda non può superare il tetto massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti regionali, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ).

3. Il tetto massimo di cui al comma 2 non può essere superato anche in caso di cumulo con altri incarichi di qualsiasi natura conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle partecipate di quest'ultima.

4. In caso di nuove assunzioni la retribuzione complessiva del personale delle società regionali, anche dirigenziale, non può superare i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

 

     Art. 18. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di sviluppo della società dell'informazione e di implementazione nel sistema pubblico dell'amministrazione digitale.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga i seguenti elementi:

a) risultati raggiunti a seguito dello sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale anche in relazione alla promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese, del miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della semplificazione della pubblica amministrazione;

b) iniziative e interventi programmati e realizzati con il PORT;

c) attività svolte per il per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il riordino della filiera ICT regionale;

d) [modalità di organizzazione della CRAS per l'attivazione delle procedure relative agli acquisti, come centrale regionale, e risultati raggiunti sulla base delle finalità previste all'articolo 9, comma 3] [40];

e) eventuali criticità di ordine temporale e operativo riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

 

     Art. 19. (Norme transitorie, finali e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui all'articolo 3 sono ricomprese nel posizionamento strategico del Piano digitale regionale 2013-2015 approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale adotta con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale per trasferire e consolidare nel DCRU i sistemi server esistenti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, entro diciotto mesi dalla data di adozione del Piano stesso.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4.

4. Le Aziende sanitarie regionali costituiscono la CRAS, di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Amministratore unico di Umbria Salute, entro trenta giorni dalla costituzione della CRAS, elabora per l'anno 2014, sentita l'Assemblea dei consorziati di cui all'articolo 8, comma 5, il programma annuale di cui all'articolo 9, comma 9, e lo trasmette alla Giunta regionale.

6. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/2011, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge catalogano i dati pubblici di cui sono titolari e pubblicano, nel repertorio regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2011, il loro catalogo dei dati pubblici insieme alla pianificazione aggiornata del processo di pubblicazione dei rispettivi dati aperti ed i criteri di priorità per la pubblicazione degli stessi.

 

     Art. 20. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 (Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.) è abrogata.

2. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) sono abrogati.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Capo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[5] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[6] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[7] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[8] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[9] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[11] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[12] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[13] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[14] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[15] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[16] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18, già modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[17] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, già modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[18] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, modificato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[19] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[20] Articolo sostituito dall'art. 41 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[22] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[23] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[24] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[26] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[27] Comma sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[28] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[29] Articolo modificato dall'art. 43 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[30] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[31] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[32] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[33] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[34] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[35] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[36] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[37] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[38] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[39] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[40] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.