§ 2.2.54 - L.R. 11 aprile 1984, n. 19.
Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:11/04/1984
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Denominazione e scopo.
Art. 2.  Oggetto sociale.
Art. 3.  Partecipanti.
Art. 4.  (Poteri della Regione).
Art. 5.  Costituzione.
Art. 6.  Direttive per gli organi esecutivi regionali.
Art. 7.  Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.


§ 2.2.54 - L.R. 11 aprile 1984, n. 19. [1]

Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.

(B.U. n. 27 del 18 aprile 1984).

 

Art. 1. Denominazione e scopo.

     1. La Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata C.R.U.E.D. S.p.A. da attuarsi mediante trasformazione del già esistente C.R.U.E.D.

     2. La società si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'Amministrazione pubblica mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati informatici sul territorio regionale al fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico dell'intera regione [2].

     2 bis. Le parole CRUED o CRUED S.p.A. sono sempre sostituite con le seguenti parole: ‘Webred S.p.A.’ [3]

 

     Art. 2. Oggetto sociale.

     La Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonché tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate. La società può svolgere per conto della Regione le funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi informatici ai sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [4].

 

     Art. 3. Partecipanti. [5]

     Alla società partecipano la Regione dell'Umbria, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici [6].

 

     Art. 4. (Poteri della Regione). [7]

     1. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il sistema informativo regionale (SIR), istituito con legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, quale organismo stabile di cooperazione tra gli enti.

     2. La Regione esercita i seguenti poteri di controllo:

     a) mantiene nella società una partecipazione, comunque, non inferiore al 20 per cento del capitale sociale;

     b) nomina un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale della società, tra i quali il presidente;

     c) nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;

     d) nomina un componente del comitato esecutivo, se previsto, scelto tra gli amministratori di nomina regionale;

     e) approva gli indirizzi da imprimere all’azione societaria, il piano industriale, gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché il bilancio di esercizio.

     3. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto delle aziende sanitarie e di ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico che affidi direttamente, indipendentemente dalla partecipazione societaria, a Webred S.p.A. forniture di beni e servizi informatici..

 

     Art. 5. Costituzione.

     La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

 

     Art. 6. Direttive per gli organi esecutivi regionali.

     La Giunta regionale e il suo Presidente cureranno, altresì, che la costituenda società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal C.R.U.E.D. con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.

 

     Art. 7. Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.

     La Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 100 milioni.

     Lo stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata: «Partecipazione della Regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione dati S.p.A.».

     All'onere di cui al primo comma si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 50 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 50.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

[7] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 1996, n. 15, già sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 50 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.