§ 2.1.103 – L.R. 25 luglio 2006, n. 11.
Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/07/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Documenti).
Art. 4.  (Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).
Art. 5.  (Adempimenti per l’Amministrazione regionale).
Art. 6.  (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).
Art. 7.  (Istruzione scolastica).
Art. 8.  (Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto, dei dati aperti e dell'open gov).
Art. 9.  (Centro di competenza sull’open source, open data e open gov).
Art. 10.  (Regolamenti attuativi).
Art. 11.  (Norma transitoria).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.103 – L.R. 25 luglio 2006, n. 11.

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale.

(B.U. 2 agosto 2006, n. 37).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

     2. L’Amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l’adozione di software a sorgente aperto così come da definizione dell’articolo 2, la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov) [1].

     3. Ai fini della presente legge per Amministrazione regionale si intende la Regione e gli Enti e le Aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.

     4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell’Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l’acquisto delle licenze.

     5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge per open source si intende:

     a) ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;

     b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l’output di un preprocessore non sono ammesse;

     c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

     d) integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file «patch» insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;

     e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;

     f) nessuna discriminazione verso campi d’applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull’uso del programma in un particolare campo di applicazione;

     g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

     h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;

     i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.

 

CAPO II

PORTABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

 

     Art. 3. (Documenti).

     1. L’Amministrazione regionale utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all’obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.

     2. In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto, l’Amministrazione regionale ne motiva le ragioni e rende disponibile anche un formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.

 

     Art. 4. (Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).

     1. L’Amministrazione regionale, nel trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza preferibilmente programmi per elaboratori a sorgente aperto.

     2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza. 3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

 

     Art. 5. (Adempimenti per l’Amministrazione regionale).

     1. L’Amministrazione regionale, in sede di acquisizione di programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione di tipo tecnicoeconomico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente aperto.

 

CAPO III

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

 

     Art. 6. (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

     1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull'open source, open data e open gov da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche ed universitarie [2].

 

     Art. 7. (Istruzione scolastica).

     1. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell’open source, dell'open data e open gov e lo incoraggia nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’insegnamento, promuovendo, all’interno degli interventi di cui all’articolo 6 forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica [3].

 

     Art. 8. (Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto, dei dati aperti e dell'open gov). [4]

     1. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source, dell'open data e open gov allo scopo di finanziare i programmi di cui all’articolo 6.

 

     Art. 9. (Centro di competenza sull’open source, open data e open gov). [5]

     1. La Regione istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali, al quale partecipano la Regione, le istituzioni scolastiche ed universitarie ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni umbre di promozione dei temi trattati, le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al Centro di competenza è a titolo gratuito.

     2. Gli obiettivi del Centro di competenza sono i seguenti:

     a) coordinare un tavolo di lavoro con Università, P.A., Associazioni noprofit per l’uso del software libero (Free Libre Open Source Software) di seguito denominato FLOSS, ed Imprese umbre di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell’open source e la diffusione e riutilizzo di open data e open gov;

     b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS, open data e open gov nella P.A.;

     c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;

     d) promuovere attività di formazione/informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle Piccole e Medie Imprese, di seguito PMI, del territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università, Associazioni ed Imprese;

     e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Unione Province d’Italia (UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS;

     f) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull’open source, open data e open gov;

     g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, open data e open gov, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura dell'openness e delle connesse competenze digitali;

     h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

 

     Art. 10. (Regolamenti attuativi).

     1. La Giunta regionale di concerto con il Centro di competenza sull’open source di cui all’articolo 9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.

     2. La Giunta regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all’articolo 6.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     1. L’Amministrazione regionale, entro tre anni dall’approvazione della presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi di formazione del personale, in attuazione dell’articolo 5.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 8 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.011 denominata «Gestione del sistema informativo» (cap. 699).

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanzia mento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.

     3. Al finanziamento degli oneri connessi al Centro di competenza sull’open source di cui all’articolo 9 si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 27 del 31 luglio 1998 (cap. 701).

     4. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     5. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

[4] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

[5] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.