§ 1.1.111 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.
Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:27/12/2012
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Costituzione dei Gruppi)
Art. 2 bis.  (Sedi e altre dotazioni strumentali)
Art. 2 ter.  (Inventario dei beni nella disponibilità dei Gruppi)
Art. 2 quater.  (Contributo per le attività istituzionali del Gruppo)
Art. 2 quinquies.  (Utilizzazione del contributo)
Art. 3.  (Contributo per il personale dei Gruppi
Art. 4.  (Istituzione fondo)
Art. 4 bis.  (Attività di controllo)
Art. 5.  (Rendiconto di esercizio annuale)
Art. 6.  (Adempimenti successivi alla deliberazione di non regolarità del rendiconto)
Art. 7.  (Trasparenza)
Art. 8.  (Istituzione sistema informativo)
Art. 9.  (Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo)
Art. 10.  (Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori)
Art. 11.  (Indennità)
Art. 12.  (Divieto di cumulo)
Art. 13.  (Spese di esercizio del mandato
Art. 13 bis.  (Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza)
Art. 14.  (Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali)
Art. 15.  (Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
Art. 16.  (Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate)
Art. 17.  (Compensi a carico delle finanze regionali)
Art. 18.  (Norme transitorie)
Art. 19.  (Norme finali)
Art. 19 bis.  (Norma finanziaria)
Art. 20.  (Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni)


§ 1.1.111 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 28. [1]

Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(B.U. 28 dicembre 2012, n. 58)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La Regione, con la presente legge, adegua il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come specificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle deliberazioni del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012.

 

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

 

     Art. 2. (Costituzione dei Gruppi) [2]

1. I Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa sono costituiti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea stessa.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa secondo le norme di cui al presente Titolo.

 

     Art. 2 bis. (Sedi e altre dotazioni strumentali) [3]

1. A ciascun Gruppo consiliare l'Ufficio di presidenza assegna una sede adeguata alla consistenza numerica del Gruppo stesso e provvede, altresì, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa e nei limiti delle disponibilità di bilancio:

a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi assegnate ai Gruppi consiliari;

b) alla fornitura ai Gruppi consiliari di linee telefoniche, telefax e di telecomunicazioni, stabilendo il limite oltre il quale i relativi oneri sono a carico dei Gruppi stessi.

2. Con apposito atto, l'Ufficio di presidenza determina le dotazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità ed i limiti del loro utilizzo.

 

     Art. 2 ter. (Inventario dei beni nella disponibilità dei Gruppi) [4]

1. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa, assegnati in uso ai Gruppi consiliari, sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi stessi che ne divengono responsabili. In caso di sostituzione del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente consegna i beni al Presidente del Gruppo subentrante, previa verifica in contraddittorio, con apposito verbale.

2. I beni mobili durevoli acquistati dai Gruppi consiliari con il contributo di cui all'articolo 2-quater sono soggetti ad inventario. L'inventariazione avviene, a cura del Presidente del Gruppo, nel momento in cui i suddetti beni entrano nella disponibilità del Gruppo stesso a seguito di acquisto e consiste nell'elencazione e descrizione dei beni con l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad identificarli e con l'indicazione del relativo valore. Il Presidente del Gruppo è responsabile dei beni inventariati ai sensi del presente comma. I beni non più idonei all'uso sono affidati all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che ne dispone secondo il Regolamento interno di contabilità.

3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.

4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico.

 

     Art. 2 quater. (Contributo per le attività istituzionali del Gruppo) [5]

1. Fatte salve le dotazioni di cui all'articolo 2-bis, nonché le spese per il personale, l'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. L'Ufficio di presidenza definisce, altresì, con apposito atto, le modalità per la corresponsione del contributo di cui al presente comma.

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari anche con costituzione di nuovi Gruppi, o nel caso di fusione di due o più Gruppi, il contributo di cui al comma 1 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, con conseguente ripetizione delle somme già versate qualora risultino eccedenti.

3. I contributi erogati dall'Assemblea legislativa non possono essere in alcun modo utilizzati:

a) per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

b) per l'affidamento di rapporti di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, a Consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per finanziare Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni;

d) per spese sostenute dal Consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del Consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per l'acquisto di automezzi;

g) per spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, nei limiti di cui all'articolo 2-quinquies, allo svolgimento di attività istituzionali del Gruppo consiliare e di attività politiche connesse, intendendosi per tali quelle attività funzionalmente collegate ai lavori dell'Assemblea legislativa nonché le iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri riconducibili sempre ad attribuzioni dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 43 dello Statuto ; sono ricomprese altresì le attività di studio, editoria e comunicazione volte a diffondere la conoscenza sull'attività dei Gruppi consiliari e sulle questioni di competenza dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 2 quinquies. (Utilizzazione del contributo) [6]

1. Nel rispetto del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ) i contributi destinati alle attività istituzionali del Gruppo di cui all'articolo 2-quater, comma 4, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti voci di spesa:

a) acquisto di libri, riviste, giornali e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici;

b) redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi dal Gruppo e altre spese di comunicazione, anche tramite web;

c) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali ospitalità e accoglienza;

d) rimborsi spese al personale del Gruppo per le missioni connesse all'attività del Grupparticolo;

e) spese per l'acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l'importo massimo fissato dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

f) spese bancarie connesse alla tenuta del conto corrente bancario di cui all'articolo 4, comma 1, o riconducibili ad operazioni di conto corrente;

g) spese postali e telegrafiche;

h) spese per carta, cancelleria, stampati e duplicazioni;

i) spese telefoniche, di trasmissione dati, nonché spese per l'acquisto o noleggio di cellulari, non ricomprese nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis;

l) organizzazione di convegni, incontri ed iniziative;

m) acquisto o noleggio di beni strumentali, anche di tipo informatico, per l'attività d'ufficio non ricompresi nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis;

n) formazione ed aggiornamento del personale del Gruppo;

o) studi, consulenze ed incarichi a soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale;

p) promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo e delle iniziative del Gruppo e dei singoli consiglieri regionali attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa o strumento divulgativo.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera o) può essere utilizzato anche per incarichi conferiti a professionisti per l'amministrazione e gestione del personale dei Gruppi nonché per consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimentoarticol delle previsioni e degli obblighi previsti dal presente Titolo. 3. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui al comma 1, lettera o) sono assolti dai presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Per la gestione del contributo di cui al comma 1, i Gruppi consiliari possono chiedere agli Uffici dell'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite da apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza, indicazioni, consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo.

 

     Art. 3. (Contributo per il personale dei Gruppi [7])

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, con proprio atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari, stabilendo altresì criteri e modalità per l'erogazione del contributo a ciascun Gruppo. I contributi non possono eccedere complessivamente il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, priva di incarichi di posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati [8].

1-bis. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari anche con costituzione di nuovi Gruppi, o nel caso di fusione di due o più Gruppi, l'Ufficio di presidenza dispone l'adeguamento dei contributi di cui al comma 1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata e comunque non prima di quindici giorni dalla suddetta variazione [9].

1-ter. Per la gestione del personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, i Gruppi possono avvalersi del supporto tecnico degli Uffici dell'Assemblea legislativa, secondo i limiti e le modalità previste dall'Ufficio di presidenza [10].

 

     Art. 4. (Istituzione fondo) [11]

1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese per le attività istituzionali dei Gruppi di cui all'articolo 2-quater e di quelle per il personale di cui all'articolo 3 sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere dell'Assemblea legislativa e sono alimentati secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di presidenza dispone la corresponsione dei contributi per le spese di cui al presente comma a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 4 bis. (Attività di controllo) [12]

1. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , e ai sensi del comma 2 dell'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati dall'Assemblea legislativa a ciascun Gruppo consiliare.

2. Il Collegio dei revisori dei conti rimette al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente del Gruppo interessato le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 1.

 

     Art. 5. (Rendiconto di esercizio annuale) [13]

1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. II Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data della proclamazione degli eletti dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.

 

     Art. 6. (Adempimenti successivi alla deliberazione di non regolarità del rendiconto) [14]

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa trasmette ai Presidenti dei Gruppi consiliari la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012 e, sulla base delle indicazioni eventualmente contenute nella suddetta delibera, adotta i provvedimenti necessari nei confronti dei Gruppi interessati, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Nel caso di delibera di non regolarità, anche parziale, dei rendiconti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, l'Ufficio di presidenza, con proprio atto, adotta i provvedimenti di adeguamento alla suddetta delibera.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza può disporre la restituzione delle somme ricevute dal Gruppo ai sensi del presente Titolo, tenendo conto delle spese dichiarate non regolari, assegnando un termine entro cui il Gruppo interessato deve provvedere alla restituzione. La richiesta di restituzione è rivolta al Presidente del Gruppo che ha sottoscritto il rendiconto trasmesso ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 5 e contestato nella delibera di non regolarità.

4. Le somme restituite ai sensi del comma 3 sono introitate nel bilancio dell'Assemblea legislativa.

5. L'Ufficio di presidenza, in considerazione dell'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione, può accordare, con l'atto di cui al comma 2, su richiesta del Gruppo interessato, la restituzione in forma rateizzata delle somme dovute, oltre interessi legali. L'accordo di rateizzazione non può avere una durata superiore a due anni e comunque non può protrarsi oltre la fine della legislatura a cui il controllo della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si riferisce.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5.

 

     Art. 7. (Trasparenza)

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa e su apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa cura la pubblicazione delle delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le quali si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, ovvero dà notizia dell'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.

 

     Art. 8. (Istituzione sistema informativo)

1. È istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al finanziamento dell'attività dei Gruppi, nel quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati dall'Assemblea legislativa a beneficio dei Gruppi stessi.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

 

     Art. 9. (Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo) [15]

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi dell'articolo 2-quater possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 4, gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio dell'Assemblea legislativa.

 

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI

 

     Art. 10. (Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori)

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea, ai consiglieri e agli assessori, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale, spettano:

a) l'indennità di cui all'articolo 11;

b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13.

2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012, e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1 [16].

 

     Art. 11. (Indennità)

1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica ed una eventuale indennità di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente dell'Assemblea legislativa decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

2. L'importo delle indennità è determinato per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente dell'Assemblea, per i consiglieri e per gli assessori dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

3. Eventuali variazioni delle indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

 

     Art. 12. (Divieto di cumulo)

1. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa, di assessore o di consigliere regionale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.

2. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità.

 

     Art. 13. (Spese di esercizio del mandato [17])

1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale è corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, un rimborso per le spese di esercizio del mandato.

2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente dell'Assemblea dalla data dell'elezione, per gli altri organi consiliari dalla data dell'elezione e/o della nomina e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

3. L'ammontare del rimborso è stabilito dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.

4. [La deliberazione di cui al comma 3 individua le modalità per correlare il rimborso delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori dell'Assemblea e degli organismi istituzionali dell'Assemblea legislativa di cui il Consigliere è componente] [18].

 

     Art. 13 bis. (Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza) [19]

1. Sulla indennità di carica è applicata una trattenuta in misura fissa per ogni assenza ingiustificata alle sedute dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno all'Assemblea legislativa.

2. L'importo della trattenuta di cui al comma 1 e le cause di assenza giustificata sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 14. (Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali)

1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi di cui al comma 4 dell'articolo 13 a titolo gratuito e non hanno diritto a percepire diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

 

     Art. 15. (Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. In attuazione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità di cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.

2. L'interessato all'atto della richiesta di assegno vitalizio deve dichiarare la non sussistenza di sentenza di condanna di cui al comma 1 e di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa la sopravvenienza di una eventuale sentenza passata in giudicato.

3. La dichiarazione e la comunicazione di cui al comma 2 sono rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'Ufficio competente dell'Assemblea legislativa procede al recupero delle somme erogate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su apposita modulistica approvata con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

 

TITOLO IV

ADEGUAMENTI ULTERIORI

 

     Art. 16. (Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate)

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

 

     Art. 17. (Compensi a carico delle finanze regionali)

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Norme transitorie)

1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.

2. Dall'applicazione del comma 1 non può comunque derivare una spesa superiore a quella risultante dall'applicazione della l.r. 3/1996, per le unità di personale effettivamente impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. (Norme finali)

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, disciplina quanto previsto all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 5 [20].

2. Limitatamente alla IX legislatura, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Eventuali avanzi di gestione derivanti dai fondi assegnati ai suddetti Gruppi sono assegnati ai Gruppi consiliari di cui al comma 3 [21].

3. I consiglieri regionali di cui al comma 2 dichiarano a quale Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A, di cui al comma 1 dell'articolo 5, che si rendano necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

5. [La l.r. 3/1996 continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge] [22].

6. In sede di prima applicazione, l'ufficio competente dell'Assemblea legislativa richiede, con comunicazione notificata, ai titolari di assegno vitalizio o di reversibilità la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 15, fissando un termine per il suddetto adempimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente medesimo procede alla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o di reversibilità con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

 

     Art. 19 bis. (Norma finanziaria) [23]

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Titolo II si fa fronte con le risorse allocate all'Unità previsione di base (U.P.B.) 01.1.005, denominata "Funzionamento dell'Assemblea legislativa".

 

     Art. 20. (Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al d.l. 174/2012 e producono effetti dal 1 gennaio 2013.

2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente dell'Assemblea, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la determinazione delle indennità e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.

3. L'articolo 3, commi 1 e 1-bis, produce effetti a partire dalla X legislatura [24].

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO


[1] Nella presente legge, le parole: "del Consiglio regionale" sono state sostituite dalle seguenti: "dell'Assemblea legislativa", le parole: "dal Consiglio regionale" sono state sostituite dalle seguenti: "dall'Assemblea legislativa" e le parole: "del Consiglio" sono state sostituite dalle parole: "dell'Assemblea" per effetto dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[12] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[13] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 14 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 14.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2020, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2020, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[19] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2020, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[20] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2014, n. 14.

[21] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[22] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[23] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[24] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.