Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 06/07/1998 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Tipologia d'intervento). |
Art. 3. (Articolazione degli interventi). |
Art. 4. (Destinatari del contributo). |
Art. 5. (Priorità). |
Art. 6. (Tipologia di intervento). |
Art. 7. (Articolazione degli interventi). |
Art. 8. (Destinatari del contributo). |
Art. 9. (Tipologia di intervento). |
Art. 10. (Destinatari del contributo). |
Art. 11. (Disposizioni comuni). |
Art. 12. (Ripartizione dei contributi). |
Art. 13. (Modalità di erogazione e revoca dei contributi). |
Art. 14. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 15. (Norme transitorie). |
Art. 16. (Efficacia delle norme). |
Art. 17. (Abrogazioni). |
§ 4.7.29 - L.R. 6 luglio 1998, n. 21. [1]
Interventi finanziari per il commercio.
(B.U. 16 luglio 1998, n. 58).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi tesi a valorizzare l'offerta commerciale, riqualificando le attività nei centri urbani e rurali, con particolare riguardo ai centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, e promuovendo lo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi tra operatori commerciali.
CAPO I
Interventi per la valorizzazione dei centri storici
Art. 2. (Tipologia d'intervento).
1. Per la valorizzazione dei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, nonché delle aree pedonali o delle zone a traffico limitato, individuate dai Comuni, ai sensi del
a) qualificare, promuovere e sviluppare gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) realizzare interventi finalizzati alla rivitalizzazione della rete commerciale.
Art. 3. (Articolazione degli interventi).
1. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi.
2. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, per interventi aventi ad oggetto, congiuntamente o alternativamente, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dell'arredo urbano.
Art. 4. (Destinatari del contributo).
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 3 le piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 i Comuni.
Art. 5. (Priorità).
1. I contributi per i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
a) esercizi commerciali, gestiti in forma singola o associata, ubicati nelle zone di cui all'articolo 2 comma 1, che siano attivi da più di tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti dalle zone periferiche nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1;
c) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni;
d) esercizi commerciali i cui titolari siano organizzati in forma di ditta individuale o società di persone con un numero di soci non superiore a tre.
2. I contributi per i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi in base al rapporto più alto tra l'investimento e il numero di abitanti.
CAPO II
Interventi per le aree urbane e
rurali non ricomprese nel Capo I
Art. 6. (Tipologia di intervento).
1. Nelle aree diverse da quelle indicate nell'articolo 2, la Regione concede contributi per interventi tesi a promuovere lo sviluppo delle piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e dei loro soggetti distributivi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Art. 7. (Articolazione degli interventi).
1. I contributi sono concessi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi.
Art. 8. (Destinatari del contributo).
1. Possono usufruire dei contributi:
a) le piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.
2. L'ammissione al contributo avviene nel rispetto del seguente ordine di priorità:
a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) i soggetti costituiti in forma cooperativa di cui alla lettera b) del comma 1;
c) i titolari di impresa che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.
CAPO III
Interventi a favore delle cooperative di
garanzia o consorzi fidi tra operatori commerciali
Art. 9. (Tipologia di intervento).
1. La Regione concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi con sede nelle Marche, costituiti esclusivamente tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi operanti nel territorio regionale, al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari.
2. A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili o finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia e fondo rischi nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finanziaria.
3. I contributi sono corrisposti alle cooperative di garanzia o consorzi fidi costituiti da almeno duecento soci e che abbiano in atto, al momento della presentazione della domanda un ammontare di affidamenti superiore ai due miliardi di lire.
4. I contributi sono altresì corrisposti ai consorzi di secondo grado costituiti da cooperative di garanzia o consorzi fidi di operatori commerciali e turistici, operanti nell'ambito del territorio regionale e costituiti tra almeno mille soci complessivamente.
Art. 10. (Destinatari del contributo).
1. Possono ottenere i benefici previsti dall'articolo 9 le cooperative o i consorzi fidi aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione e appartenenti a una o più delle categorie indicate all'articolo 9, che si obblighino a comunicare alla Giunta regionale, in caso di liquidazione della cooperativa o consorzio beneficiario del contributo, i motivi e le cause dello scioglimento e ad attribuire alla stessa la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili, ove ne sia ammessa la restituzione, in misura non superiore all'importo versato. Non deve essere prevista, comunque, la restituzione di contributi e di erogazioni a fondo perduto.
2. Per beneficiare dei contributi le cooperative o i consorzi fidi devono risultare in attività, sia all'atto della presentazione della domanda sia all'atto della liquidazione del contributo e nel medesimo periodo di tempo non devono essere sottoposti a procedimenti di liquidazione.
CAPO IV
Disposizioni comuni e finanziarie
Art. 11. (Disposizioni comuni).
1. I collegi sindacali degli organismi che hanno ottenuto i contributi in base alle norme della presente legge presentano entro il 30 giugno di ogni anno, al servizio regionale competente, una relazione illustrativa dell'attività svolta con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.
2. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti ad esercitare l'attività per un periodo di almeno quattro anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
Art. 12. (Ripartizione dei contributi).
1. Le risorse disponibili per gli interventi inerenti i centri storici e le aree urbane e rurali vengono ripartite nel seguente modo:
a) il 10 per cento a favore dei Comuni per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;
b) il 65 per cento a favore delle piccole imprese singole o associate, del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
c) il 25 per cento a favore delle piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei loro soggetti distributivi, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7.
2. Le risorse disponibili possono essere rimodulate sulla base delle domande pervenute.
Art. 13. (Modalità di erogazione e revoca dei contributi).
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare previo parere della competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi.
2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le stesse finalità.
3. La Giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge. La revoca comporta la restituzione del contributo erogato, oltre agli interessi per legge.
Art. 14. (Disposizioni finanziarie).
1. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla
3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1998, partita 3 dell'elenco n. 2; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 sono iscritte per l'anno 1998:
a) la somma di lire 1.000 milioni a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi ai Comuni per interventi finalizzati alla rivitalizzazione della rete commerciale" lire 1.000 milioni;
b) la somma di lire 1.000 milioni in aumento del capitolo 3246203 del bilancio di previsione per l'anno 1998.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1999 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione del bilancio del detto anno, per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1998 sono ridotti di lire 2.000 milioni.
8. Il fondo di cui al capitolo 3246208 pari a lire 1.914.000.000 è utilizzato per il cofinanziamento della
9. Per l'anno 2000 ai CAT (Centri di assistenza tecnica), così come previsti dall'articolo 39 della
10. Il fondo di cui all’UPB 3.17.04 è utilizzato per il cofinanziamento del programma attuativo regionale di cui alla delibera CIPE 5 agosto 1998 con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2373/2001 e n. 2374/2001 [4].
11. Per l’anno 2002 ai CAT (Centri di assistenza tecnica) così come previsti dall’articolo 39 della
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art. 15. (Norme transitorie).
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 13, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 16. (Efficacia delle norme).
1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo per quanto si riferisce agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3.
Art. 17. (Abrogazioni).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate le
[1] Abrogata dall'art. 100 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 28 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 28 della