§ 2.1.7 - L.R. 3 novembre 1984 n. 34.
Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/11/1984
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Indennità di servizio - misura.
Art. 3.  Anni valutabili.
Art. 4.  Servizi non ricongiungibili.
Art. 5.  Rifusione.
Art. 6.      Il personale interessato all'applicazione del primo comma dell'art. 5 della presente legge deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda alla Regione entro tre mesi dall'entrata in [...]
Art. 7.  Trattamento per il personale che non ha diritto all'indennità premio di servizio.
Art. 8.  Estensione ed altri enti.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.7 - L.R. 3 novembre 1984 n. 34.

Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione assicura ai dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o ai superstiti indicati nell'art. 3 della L. 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura indicata nel successivo art. 2.

     Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto Istituto.

 

     Art. 2. Indennità di servizio - misura.

     Per ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento della retribuzione annua contributiva secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL riferita alla data di cessazione del servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attributi in applicazione dell'art. 2 della L. 2 maggio 1970, n. 336.

     L'indennità integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

     Ai fini del calcolo degli anni di servizio le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

     La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio dell'INADEL.

     Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio ad altro ente il cui personale sia iscritto all'ENPAS o all'INADEL.

 

     Art. 3. Anni valutabili.

     Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza sono computabili:

     a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

     b) i servizi resi con iscrizioni all'ENPAS e all'INADEL nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali;

     c) i servizi e periodi riscattati dal dipendente presso l'ENPAS e l'INADEL.

     Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle prestazioni previdenziali.

     Sono parimenti esclusi i servizi soggetti al regime indicato nell'art. 7 della L. 18 novembre 1975, n. 764.

 

     Art. 4. Servizi non ricongiungibili.

     Al personale trasferito alla Regione, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso l'ente di provenienza e a condizione che risultino versate alla tesoreria regionale le somme accantonate a titolo di indennità di fine servizio si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza limitatamente a quelli per i quali sia stato versato alla Regione il corrispondente importo della liquidazione o di altro analogo trattamento;

     b) la Regione incamera in apposito capitolo le somme di cui al precedente punto a) e provvede a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dall'avvenuto versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata, in via teorica, secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL ed ai periodi di cui al precedente punto a) computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di previdenza;

     c) alla definitiva cessazione dal servizio la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa, quali indicati nell'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di cui all'art. 2 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

 

     Art. 5. Rifusione.

     I dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale della Regione Marche che abbiano già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso l'ente di provenienza possono rifondere in una unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita, al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo rifuso, la valutazione del servizio prestato presso l'ente di provenienza stabilito dall'art. 2 della presente legge.

     La rifusione di cui al primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione contraria degli interessati [1].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Il personale interessato all'applicazione del primo comma dell'art. 5 della presente legge deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione della domanda prevista al comma precedente il dipendente dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione della somma da rifondere o, in alternativa, far pervenire domanda di rateizzazione.

 

     Art. 7. Trattamento per il personale che non ha diritto all'indennità premio di servizio.

     La Regione assicura il trattamento di cui all'art. 1 della presente legge anche nell'ipotesi che all'atto della cessazione del rapporto di impiego non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio od altro analogo trattamento.

     Al personale assunto a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato una indennità di liquidazione pari a un dodicesimo dell'80 per cento dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresa l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

     Ai fini di cui sopra le frazioni di mesi superiori a quindici giorni vengono computate a mese intero.

     Le frazioni di mese fino a quindici giorni sono trascurate.

     Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto all'atto della cessazione del rapporto.

     Il personale di cui al primo comma del presente articolo è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

 

     Art. 8. Estensione ed altri enti.

     Gli organi di amministrazione degli enti istituiti dalla Regione o ai quali la Regione partecipa possono adottare apposito regolamento, da approvarsi da parte della giunta regionale, per adeguare il trattamento previdenziale del rispettivo personale ai principi della presente legge con riferimento alla decorrenza della loro iscrizione all'INADEL.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivati dalla applicazione della presente legge sono iscritte per l'anno 1984 a carico del capitolo 1220102 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione "trattamento di fine servizio al personale" e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

     Le dette spese sono dichiarate obbligatorie.

     Gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli di cui al precedente comma sono disposti, in correlazione agli effettivi fabbisogni, mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettersi al consiglio regionale entro trenta giorni, con prelevamento dai relativi importi del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.


[1] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[2] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[3] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.