§ 4.7.24 - L.R. 21 novembre 1997, n. 67.
Disciplina dei centri agro-alimentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:21/11/1997
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Definizione).
Art. 2.  (Soggetti promotori).
Art. 3.  (Autorizzazione).
Art. 4.  (Gestione).
Art. 5.  (Prodotti ittici).
Art. 6.  (Vigilanza).
Art. 7.  (Norma transitoria).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.7.24 - L.R. 21 novembre 1997, n. 67. [1]

Disciplina dei centri agro-alimentari.

(B.U. 1 dicembre 1997, n. 86).

 

Art. 1. (Definizione).

     1. Si definisce centro agro-alimentare la infrastruttura, costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.

     2. In particolare il centro agro-alimentare è dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio della singola provincia.

     3. Caratteristica del centro agro-alimentare è l'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro agro-alimentare è composto.

 

     Art. 2. (Soggetti promotori).

     1. Possono promuovere la costituzione di un centro agro-alimentare i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 agosto 1984, n. 29:

     a) i Comuni competenti per territorio;

     b) i Consorzi costituiti dai Comuni competenti per territorio unitamente ad altri Comuni, a Province, a Camere di commercio, ad Enti pubblici; è ammessa la partecipazione ai Consorzi di Enti o soggetti privati;

     c) le cooperative, la società, nonchè gli organismi associativi costituiti da operatori economici dei settori della produzione, della lavorazione e del commercio o le società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

     2. La Regione partecipa alla sottoscrizione di quote di società consortili, che realizzano centri agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 22 gennaio 1987, n. 11 e concede interventi straordinari per spese d’investimento dei centri agro-alimentari [2].

 

     Art. 3. (Autorizzazione).

     1. Il Consiglio regionale approva, in conformità con gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, il piano settoriale del commercio che include i progetti relativi ai mercati all'ingrosso e ai centri agro- alimentari.

     2. Nel rispetto del piano, di cui al comma 1, la Giunta regionale concede all'ente promotore, di cui all'articolo 2, l'autorizzazione alla costituzione del centro agro-alimentare.

 

     Art. 4. (Gestione).

     1. Il centro agro-alimentare è gestito nel suo complesso dall'ente che lo ha realizzato anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro, così come previsto dalla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992.

     2. Entro tre mesi dall'autorizzazione del centro agro-alimentare, l'ente promotore adotta il regolamento di gestione del centro, predisposto sulla base dei regolamenti tipo approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 29/1984 e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

     3. Il responsabile dell'ente gestore, o persona da lui delegata, esercita i compiti previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. 29/1984.

 

     Art. 5. (Prodotti ittici).

     1. Nei centri agro-alimentari in cui operano mercati ittici alla produzione, la vendita dei prodotti può avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore del centro, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente all'ente gestore del centro.

 

     Art. 6. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sui centri agro-alimentari è svolta dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1984. A tal fine l'ente gestore del centro invia alla Giunta regionale il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

     2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie e nazionali vigenti.

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     1. Fino all'approvazione del piano settoriale del commercio, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è rilasciata dalla Giunta regionale sulla base della deliberazione 14 maggio 1987, n. 76.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei centri agro- alimentari e per interventi straordinari per spese d’investimento è autorizzata, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa di lire 500 milioni [3].

     2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede: per l'anno 1997, mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa - partita n. 9 dell'elenco n. 2; per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzazione della proiezione pluriennale della medesima partita n. 9 dell'elenco n. 2.

     3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte: per l'anno 1997, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Spese per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei centri agro-alimentari" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono ridotti di lire 500 milioni.


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[3] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.