§ 6.3.47 – L.R. 23 marzo 2000, n. 21.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:23/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 2.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 3.  (Conservazione di stanziamenti).
Art. 4.  (Emissione Buoni obbligazionari regionali).
Art. 5.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 6.  (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo).
Art. 7.  (Integrazioni autorizzazioni di spesa).
Art. 8.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 9.  (Giacenze di edilizia agevolata).
Art. 10.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 11.  (Modifica della l.r. 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni).
Art. 12.  (Contributi articolo 13 l.r. 8 giugno 1987, n. 26).
Art. 13.  (Contributi di bonifica e rapporti con gli enti gestori del servizio idrico integrato).
Art. 14.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 15.  (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta).
Art. 16.  (Contributo alla Deputazione di storia patria per le Marche).
Art. 17.  (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14).
Art. 18.  (Interventi per la sicurezza su strada).
Art. 19.  (Attuazione della l.r. 9 novembre 1998, n. 38).
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 18 aprite 1994, n. 14).
Art. 21.  (Attuazione del Patto per lo sviluppo della regione Marche).
Art. 22.  (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).
Art. 23.  (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).
Art. 24.  (Centri agroalimentari).
Art. 25.  (Asili nido).
Art. 26.  (Interventi a favore di minori a rischio di devianza).
Art. 27.  (Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza).
Art. 28.  (Contributi agli Enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione di servizi socio-assistenziali).
Art. 29.  (Progetti pilota "Oltre la strada").
Art. 30.  (Interventi di assistenza economica penitenziaria e post- penitenziaria).
Art. 31.  (Spese per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale).
Art. 32.  (Modificazione del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75).
Art. 33.  (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP).
Art. 34.  (Attuazione dei programmi comunitari).
Art. 35.  (Attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 36.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 37.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 38.  (Modifica all'articolo 102 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31).
Art. 39.  (D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti dei datori di lavoro).
Art. 40.  (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55).
Art. 41.  (Modifica della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67).
Art. 42.  (Modifiche alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45).
Art. 43.  (Disposizioni diverse).
Art. 44.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.47 – L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).

(B.U. 31 marzo 2000, n. 36).

 

Art. 1. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 2000, negli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella "A".

 

     Art. 2. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 25/1980 è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella "D".

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel BUR entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 76 e 100 della l.r. 25/1980, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 3. (Conservazione di stanziamenti).

     1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'ano 1999 inclusi nell'allegata tabella "E", non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 25/1980 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nel corso dell'esercizio 2000.

 

     Art. 4. (Emissione Buoni obbligazionari regionali).

     1. Per l'anno 2000 ed in attuazione dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale.

     2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

     a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;

     b) durata massima trentennale;

     c) possibilità del rimborso differito.

     3. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

     4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito, anche mediante allungamento della durata, novazione ed operazioni di gestione attiva dell'indebitamento.

 

     Art. 5. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. E' autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 1.000 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 6. (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo).

     1. Lo stanziamento del capitolo 1120106 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 200 milioni è comprensivo della somma di lire 100 milioni, finalizzata alla realizzazione delle iniziative contenute nel protocollo di gemellaggio con la provincia di Sancti Spiritus della Repubblica di Cuba.

     2. Le somme contenute nel conto residui del capitolo 1120107 possono essere utilizzate anche per gli oneri derivanti dagli accordi di collaborazione che la Regione Marche ha sottoscritto o sottoscriverà con paesi appartenenti o non all'Unione europea.

 

     Art. 7. (Integrazioni autorizzazioni di spesa).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 20 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.200 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 4112111 dello stato di previsione della spesa.

     2. Per la gestione dell'attività di diffusione della cultura musicale svolta dal complesso orchestrale della Fondazione Orchestra regionale delle Marche è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 4112103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

     3. Per le finalità previste dalla l.r. 5 maggio 1997, n. 27 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 1.500 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2222105 dello stato di previsione della spesa.

     4. Per il completamento delle iniziative previste dalla l.r. 2 settembre 1996, n. 40 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 50 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 4112107 dello stato di previsione della spesa.

     5. Lo stanziamento del capitolo 1610102 dello stato di previsione della spesa, stabilito in lire 200 milioni, è comprensivo della somma di lire 60 milioni riservati all'attività convegnistica o a manifestazioni organizzate dalle associazioni di marchigiani operanti in Italia fuori del territorio regionale.

     6. Lo stanziamento del capitolo 3231102 dello stato di previsione della spesa, stabilito per l'anno 2000 in lire 8.200 milioni, è comprensivo della somma di lire 1.000 milioni finalizzata all'attuazione del piano regionale di promozione turistica e della somma di lire 400 milioni preordinati allo sviluppo e qualificazione delle strutture di informazione e accoglienza turistica.

     7. Lo stanziamento del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa, stabilito per l'anno 2000 in lire 3.380 milioni è comprensivo della somma di lire 80 milioni da destinare alla Comunità montana dei Monti Sibillini "Zona M" per l'acquisto di attrezzature necessarie per fronteggiare l'emergenza neve sul territorio.

     8. Per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per la concessione di contributi straordinari all'Ente fiera di Pesaro s.p.a. nelle spese di investimento. La somma è iscritta a carico del capitolo 3212202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8. (Rinnovo autorizzazioni).

     1. l'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni annui, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2001 e termine nell'anno 2020, di cui all'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, è rinnovata per l'anno 2000. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 70 del 26 febbraio 1998, sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 2000, pena la decadenza del contributo stesso. La spesa di lire 4.000 milioni annui, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2000. (L.R. 46/1992 - articolo 8 - 4a annualità).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni annui, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2001 e termine nell'anno 2020, di cui all'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di lire 785 milioni di cui al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, è rinnovata per l'anno 2000. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 612 del 17 settembre 1998, sono stabiliti al 30 settembre 2000. La spesa di lire 4.785 milioni annui, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2000. (L.R. 46/1992 - articolo 8 - lista di attesa 4a annualità).

     3. L'autorizzazione di spesa di lire 4.200 milioni annui, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2001 e termine nell'anno 2020, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, integrata di lire 4.000 milioni con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, è rinnovata per l'anno 2000. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 855 del 3 agosto 1999 e n. 1451 del 21 dicembre 1999, sono stabiliti al 30 settembre 2000. La spesa di lire 8.200 milioni annui, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2000. (L.R. 46/1992 - articolo 8 - annualità 5a - 5a bis - 6a).

     4. E' rinnovata per l'anno 2000 l'autorizzazione alla concessione del concorso regionale al finanziamento delle opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali di cui all'articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 780 del 20 luglio 1999, sono stabiliti al 30 settembre 2000. La spesa di lire 1.000 milioni annui, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 2000.

 

     Art. 9. (Giacenze di edilizia agevolata).

     1. Per consentire l'attuazione del programma regionale di edilizia residenziale pubblica 1996-1998 - edilizia agevolata, mediante l'utilizzo dei fondi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti e disponibili per nuovi programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sostituito dall'articolo 10, comma 2 bis, del D.Lgs. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione dell'anno 2000 nuovi capitoli di spesa in relazione agli interventi previsti nel programma stesso.

 

     Art. 10. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E' istituito, per l'anno 2000, un fondo di rotazione per un importo complessivo di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2114108 dello stato di previsione della spesa per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 3007008 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2000.

     5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

     6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione Marche entro un anno dalla data del provvedimento stesso.

 

     Art. 11. (Modifica della l.r. 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni). [1]

 

     Art. 12. (Contributi articolo 13 l.r. 8 giugno 1987, n. 26).

     1. Per il completamento dei programmi di finanziamento di cui alle deliberazioni nn. 175/89, 226/90, 64/91 e 71/91 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni.

     2. I Comuni interessati sono tenuti alla presentazione della documentazione stabilita dalle deliberazioni di cui al comma 1 entro e non oltre il 15 ottobre 2000 [2].

     3. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 2132101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13. (Contributi di bonifica e rapporti con gli enti gestori del servizio idrico integrato). [3]

     1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

     2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della legge 36/1994, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3.

     3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le Autorità d'ambito di cui alla l.r. 18/1998 debbono stipulare con i Consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale.

     4. Le Autorità d'ambito e i Consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

     5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

     6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i Consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi.

 

     Art. 14. (Fondo regionale per la montagna).

     1. E' istituito, per l'anno 2000, il Fondo regionale per la montagna alimentato:

     a) dalla quota, spettante alla Regione, del Fondo nazionale per la montagna per il 2000 e ammontante a lire 3.900.000.000;

     b) dallo stanziamento disposto a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa e ammontante a lire 2.000.000.000;

     c) da quota parte delle risorse stanziate a carico dei capitoli di finanziamento delle iniziative concernenti l'attuazione del piano forestale nazionale e la gestione del demanio forestale regionale che saranno definite dalla Regione attraverso le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle Comunità montane;

     d) da quota parte delle risorse stanziate a carico dei capitoli di finanziamento delle opere e dei lavori idraulici così come definite dalla Regione nel programma annuale delle opere pubbliche.

     2. Delle risorse recate dal Fondo di cui al comma 1 sono riservate alla Regione:

     a) lire 30 milioni quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM per le spese di funzionamento;

     b) lire 100 milioni quale contributo alla Comunità montana zona "D/2" per spese di funzionamento.

     3. Le risorse previste al capitolo 2241204 fino all'importo di lire 370 milioni sono riservate anche al finanziamento dei progetti e delle attività già presentate alla Regione nel corso dell'anno 1999 e non finanziate a seguito della riduzione della quota spettante alla Regione dal Fondo nazionale della montagna.

 

     Art. 15. (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta).

     1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni per interventi di cui alla l.r. 29 aprile 1996, n. 16 per contributi ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili.

     2. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2132215 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. (Contributo alla Deputazione di storia patria per le Marche).

     1. Per l'anno 2000 è concesso un contributo di lire 70 milioni per l'attività della Deputazione di storia patria per le Marche volta alla valorizzazione dell'identità storica marchigiana, all'organizzazione di convegni, allo svolgimento di studi e ricerche, alla pubblicazione di documenti originali e monografie riguardanti la storia della Regione.

     2. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 4112132 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 17. (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14).

     1. Per l'anno 2000, per le finalità di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22 relativamente al periodo luglio 2000 - settembre 2000, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

     2. La somma occorrente è iscritta a carico del capitolo 2222116 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Interventi per la sicurezza su strada).

     1. Per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il finanziamento di attrezzature sperimentali e meccanismi automatici ed elettronici, per la sicurezza su strada di soggetti con deficit psicosensoriali abilitati alla guida.

     2. La somma è iscritta a carico del capitolo 2222213 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Attuazione della l.r. 9 novembre 1998, n. 38).

     1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 3 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38, che comprende anche gli interventi di formazione professionale previsti dall'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, gli interventi a sostegno dell'occupazione di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 31, le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro e l'apporto regionale al fondo di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul collocamento obbligatorio, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 12.683.288.135 iscritta a carico dei seguenti capitoli:

     a) 3211109 - lire 9.300.000.000;

     b) 3211127 - lire 1.600.000.000;

     c) 3211135 - lire 1.519.071.200;

     d) 3211136 - lire 264.216.935.

     2. Per l'anno 2000 la somma di lire 1.600.000.000 iscritta a carico del capitolo 3211127 dello stato di previsione della spesa è destinata all'attuazione dei seguenti programmi realizzati o in corso di realizzazione riferiti a:

     a) iniziative formative ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), della l.r. 16/1990 realizzate in annualità pregresse;

     b) finanziamento dei progetti ammissibili alle provvidenze di cui all'articolo 7 della l.r. 31/1997 presentati nell'anno 1998;

     c) funzionamento dei Comitati di gestione dei corsi realizzati ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236 a valere sulle domande presentate negli anni 1998 e 1999;

     d) versamento della quota sociale e concessione del contributo annuale al costituendo Consorzio Interform ai sensi della l.r. 26 giugno 1996, n. 23;

     e) concessione al sistema cooperativo di contributi riferiti alle annualità successive alla prima, per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12;

     f) finanziamento delle attività di tirocinio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 31/1997 a favore dell'Agenzia regionale Marche lavoro;

     g) integrazione dell'assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'imprenditoria giovanile, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 31/1997 a valere sulle domande presentate nell'anno 1999.

     3. Il fondo di cui al comma 1 sarà inoltre integrato dalle risorse provenienti dal Fondo sociale europeo di cui all'obiettivo 3 per gli interventi ammissibili.

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 18 aprite 1994, n. 14).

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

 

     Art. 21. (Attuazione del Patto per lo sviluppo della regione Marche).

     1. La somma di lire 5.000 milioni prevista nel capitolo 3222227 "Spese per la costituzione di un fondo a favore delle attività produttive extra- agricole per investimenti di innovazione tecnologica e di manutenzione straordinaria di immobili ed impianti" del bilancio di previsione 2000 (tabella E) è finalizzata, nell'anno 2000, ai seguenti interventi:

     a) lire 1.750 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13 concernente: "Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese", a favore di imprese industriali;

     b) lire 1.750 milioni per gli interventi di cui all'articolo 17 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 così come modificata dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14 concernente "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33. Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano", a favore di imprese artigiane;

     c) lire 1.000 milioni per gli interventi di cui alla l.r. 28 ottobre 1991, n. 33, articolo 5, come sostituito dal successivo comma 2;

     d) lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 13/2000, a favore di imprese commerciali, così come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. I criteri per l'utilizzo delle risorse sono definiti con atto della Giunta regionale.

     [2.] [7]

 

     Art. 22. (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).

     1. [8].

     2. Nel secondo periodo del comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 7/1995 le parole: "all'annata venatoria 1999/ 2000" sono soppresse.

 

     Art. 23. (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).

     1. E' concessa per l'anno 2000 un'anticipazione sul contributo dello Stato, per un importo complessivo di lire 1.800 milioni a carico del capitolo 3114109, alle Associazioni provinciali allevatori (APA) per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico.

     2. Il rimborso dell'anticipazione concessa è introitato al capitolo 5004006 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2000.

 

     Art. 24. (Centri agroalimentari).

     1. Per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei Centri agroalimentari di cui alla l.r. 21 novembre 1997, n. 67.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 3242201 dello stato di previsione della spesa.

 

          Art. 25. (Asili nido).

     1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 2000, nella misura massima di:

     a) lire 2.900.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) lire 2.800.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Per l'anno 2000, è stabilito in 3.300 il numero massimo dei posti bambino autorizzabili.

     3. Nella ripartizione dei fondi iscritti a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa per lire 9.200 milioni la somma di lire 300 milioni è riservata per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e al finanziamento di progetti sperimentali.

 

     Art. 26. (Interventi a favore di minori a rischio di devianza).

     1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 40, comma 5, della l.r. 22 giugno 1994, n. 21, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 27. (Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza).

     1. Per la prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata, per l'anno 2000 la spesa di lire 300 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4234144 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 28. (Contributi agli Enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione di servizi socio-assistenziali).

     1. Il fondo di cui all'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 è stabilito in lire 39.000 milioni ed è comprensivo:

     a) della somma di lire 1.000 milioni finalizzata al finanziamento delle rette di disabili gravi psicosensoriali in situazioni di abbandono e/o indigenza che sarà assegnata secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

     b) della somma di lire 2.000 milioni riservata alla realizzazione di progetti in favore degli anziani che saranno svolti dai Comuni, preferibilmente in forma associata, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale.

2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234106 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 29. (Progetti pilota "Oltre la strada").

     1. Per il cofinanziamento di progetti pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali, per l'anno 2000, sono concessi contributi straordinari fino all'importo di lire 150 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234145 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 30. (Interventi di assistenza economica penitenziaria e post- penitenziaria).

     1. Per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per la concessione di contributi ai Comuni per interventi di assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria.

     2. La somma è iscritta a carico del capitolo 4234146 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 31. (Spese per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale). [9]

 

     Art. 32. (Modificazione del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75).

     1. Per l'anno 2000 le domande dei soggetti privati e pubblici, diversi dagli enti locali, per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75, sono presentate al Comune territorialmente competente entro il 20 marzo 2000.

 

     Art. 33. (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel BUR entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli degli stati di previsione del bilancio per l'anno 2000 relativi al gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF.

 

     Art. 34. (Attuazione dei programmi comunitari).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l'attuazione dei programmi comunitari 2000/2006, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.

 

     Art. 35. (Attuazione del decentramento amministrativo).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

 

     Art. 36. (Rateizzazione recupero crediti).

     1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel D.P.R.. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

 

     Art. 37. (Semplificazioni procedurali).

     1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto, da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel BUR entro gli stessi termini, a modificare, in conformità alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli stanziamenti del bilancio preordinati all'attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sempreché non comportino aggravio della spesa complessiva.

     2. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nella struttura del bilancio sono effettuate con decreto del dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel BUR entro gli stessi termini.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel BUR entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa preordinati al pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi.

 

     Art. 38. (Modifica all'articolo 102 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31). [10]

 

     Art. 39. (D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti dei datori di lavoro).

     1. I datori di lavoro, nominati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, approvano i progetti dei lavori, delle opere e loro varianti per la messa a norma in materia di sicurezza delle strutture di cui sono responsabili, nei limiti degli stanziamenti specificamente loro assegnati.

     2. Gli stessi procedono all'eventuale nomina dei responsabili del procedimento per l'esecuzione degli interventi indicati al comma 1.

 

     Art. 40. (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55).

     1. In deroga alle norme di cui all'articolo 4 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55, i Dirigenti dei servizi potranno accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai provvedimenti i cui termini scadranno nell'anno 2000.

     3. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l'operato dell'ente beneficiario.

 

     Art. 41. (Modifica della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67).

     1. All'articolo 1, comma 1, della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67, come sostituito dall'articolo 39, comma 1, della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, le parole: "dipendenti regionali" sono soppresse.

 

     Art. 42. (Modifiche alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45). [11]

 

     Art. 43. (Disposizioni diverse).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 2222130 e 2222131 dello stato di previsione della spesa, relativi al finanziamento delle aziende di trasporto pubbliche e private.

     2. Lo stanziamento del capitolo 2222131 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 92.020 milioni è comprensivo:

     a) della somma di lire 300 milioni destinata, nell'ambito del graduale riequilibrio della spesa storica riferito al trasporto urbano e extra- urbano di cui alla l.r. 45/1998, a far fronte agli oneri derivanti dalla parziale riduzione dell'abbattimento della spesa storica relativa al trasporto urbano ed extra-urbano nei comuni compresi nei bacini della Provincia di Pesaro-Urbino;

     b) della somma di lire 120 milioni finalizzati al ripristino dei servizi di collegamento nella tratta Fabriano - Pergola, attraverso il vettore ferroviario o servizi sostitutivi su gomma.

     3. La Regione, richiamato l'accordo di programma siglato in data 22 ottobre 1996, contribuisce, a valere sul capitolo 2132224 del bilancio 2000, con la somma di lire 1.000 milioni all'acquisizione al demanio comunale dell'area ex FIM di Porto Sant'Elpidio. La Regione contribuisce con una quota indivisibile di lire 500 milioni ad interventi di acquisizione al demanio comunale di aree private gravemente inquinate con l'obiettivo prioritario della bonifica ambientale e la destinazione d'uso pubblica delle superfici acquisite per non meno del 30 per cento, di cui almeno la metà scoperte e attrezzate a verde pubblico. La Giunta regionale, previo apposito bando e relativa graduatoria, individua l'intervento da ammettere a finanziamento con le relative procedure.

     4. L'importo di lire 100 milioni disponibile a carico del capitolo 3211207 (Tabella E) del bilancio per l'anno 2000 è finalizzato al conferimento in conto futuri aumenti di capitale sociale della "SVIM S.p.A.".

     5. La Regione corrisponde agli enti gestori il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati provvisoriamente dai nuclei familiari che hanno diritto al contributo per l'autonoma sistemazione previsto dal comma 2 dell'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1997, n. 2668 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare il programma finanziario di ripartizione approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 279 del 1° dicembre 1999, sulla base delle risorse previste dall'articolo 54 della legge 448/1999, al fine del completamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per far fronte alle altre spese disposte dalle Ordinanze del Ministro dell'interno emanate successivamente al 1° dicembre 1999.

     7. Per le domande presentate e istruite prima del 12 novembre 1999, data di entrata in vigore della l.r. 27/1999 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale", si considera valida l'istruttoria effettuata ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale operatori agrituristici.

     8. Al personale regionale inquadrato in ruolo a seguito della procedura selettiva di cui all'articolo 9 della l.r. 1 giugno 1999, n. 17 è riconosciuto il trattamento economico di anzianità maturato presso la ex Società finanziaria regionale s.p.a.

     9. Il termine per la presentazione dell'attestazione di cui all'articolo 116 della l.r. 25/1980, modificato con l.r. 11 marzo 1997, n. 24, da parte degli Enti locali beneficiari dei contributi per l'anno 1999 di cui alla l.r. 4 giugno 1996, 18 è prorogato al 30 giugno 2000.

     10. [12].

     11. [13].

     12. La validità del programma triennale degli interventi predisposti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12 aprile 1995, n. 46, approvato con deliberazione del 3 dicembre 1996, n. 103 è prorogata per l'anno 2000.

     Per il medesimo anno la scadenza per la presentazione delle domande alle Amministrazioni provinciali è fissata al 31 maggio.

     13. [14].

 

     Art. 44. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge il comma 2 all'art. 3 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49.

[2] Per un differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[4] Modifica la lettera a), comma 2, art. 3 della L.R. 18 aprile 1994, n. 14.

[5] Modifica il comma 3, art. 7 della L.R. 18 aprile 1994, n. 14.

[6] Sostituisce il comma 5, art. 7 della L.R. 18 aprile 1994, n. 14.

[7] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33. Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[8] Aggiunge il comma 1 quinquies all'art. 6 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

[10] Sostituisce il primo comma, art. 102 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.

[11] Modifica il comma 7, art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45.

[12] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 maggio 2009, n. 13. Sostituisce la lettera l), comma 2, art. 3 della L.R. 2 marzo 1998, n. 2.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 maggio 2009, n. 13. Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 6 della L.R. 2 marzo 1998, n. 2.

[14] Modifica il comma 1, art. 31 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.