§ 2.5.15 - Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 67.
Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:28/12/1995
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.


§ 2.5.15 - Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 67.

Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.

(B.U. 4 gennaio 1996, n. 1).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti organismi:

     a) Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE (l.r. 2/1996) lire 50.000;

     b) Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla CEE (l.r. 2/1996) lire 50.000 [2].

 

     Art. 2.

     1. Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 39 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32 e modificato dall'art. 41 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21. Aggiunge un comma all'art. 9 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.