Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 28/12/1995 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa. |
§ 2.5.15 - Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 67.
Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
(B.U. 4 gennaio 1996, n. 1).
1. [1].
2. Nella tabella B allegata alla
a) Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE (
b) Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla CEE (
1. Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.
[1] Comma sostituito dall'art. 39 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 39 della