§ 1.8.14 - Legge Regionale 26 giugno 1996, n. 23.
Partecipazione della Regione Marche al costituendo consorzio Interform.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:26/06/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione di un Consorzio con i [...]
Art. 2.      1. La Regione assume, all'atto di costituzione del Consorzio di cui all'articolo 1, una quota pari a lire 1.000.000 e partecipa al fondo consortile con un contributo annuale la cui [...]
Art. 3.      1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea dei consorziati e nel consiglio di amministrazione.
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1996, le seguenti spese:


§ 1.8.14 - Legge Regionale 26 giugno 1996, n. 23.

Partecipazione della Regione Marche al costituendo consorzio Interform.

(B.U. 4 luglio 1996, n. 45).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione di un Consorzio con i Comuni di Monteroberto e di Jesi, l'Università degli studi di Ancona - Facoltà di agraria, la Fondazione "Serafino Salvati" con sede in Monteroberto, l'Istituto professionale di Stato di Monteroberto e gli enti pubblici interessati, avente lo scopo di:

     a) realizzare iniziative di formazione specialistica di qualunque livello in agricoltura;

     b) realizzare attività di formazione permanente dei lavoratori, occupati e disoccupati, con particolare attenzione alle categorie a rischio ed ai portatori di handicap;

     c) progettare e realizzare attività di ricerca nel settore agricolo finalizzate sia ad elevare sul piano metodico e contenutistico la qualità della formazione sia ad individuare le professionalità che meglio possono rispondere allo sviluppo dell'agricoltura marchigiana.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei programmi formativi nazionali e dei programmi di sviluppo regionale, anche attraverso iniziative sperimentali nell'ambito dei programmi comunitari con progetti collocabili negli obiettivi dei fondi strutturali.

 

     Art. 2.

     1. La Regione assume, all'atto di costituzione del Consorzio di cui all'articolo 1, una quota pari a lire 1.000.000 e partecipa al fondo consortile con un contributo annuale la cui quantificazione è demandata alla legge di approvazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea dei consorziati e nel consiglio di amministrazione.

     2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione consiliare una nota informativa sulle iniziative ed attività del Consorzio da svolgersi nel corso dell'anno, ivi compresa la gestione economica del Consorzio stesso.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1996, le seguenti spese:

     a) per il versamento della quota sociale: lire 1.000.000;

     b) per la partecipazione al fondo consortile: lire 100.000.000.

     2. L'ammontare del contributo da versare al fondo consortile negli anni successivi al 1996 sarà stabilito con la legge di bilancio.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1996:

     a) per le finalità di cui alla lettera a) mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno;

     b) per le finalità di cui alla lettera b) mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio partita 4 dell'elenco n. 1.

     4. Alla copertura degli oneri per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 4 dell'elenco n. 1 e per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

     5. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:

     a) per l'anno 1996:

     1) per le finalità previste dalla lettera a) a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione: "Quota di partecipazione della Regione Marche al Consorzio "Interform" con sede in Monteroberto" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000.000;

     2) per le finalità indicate nella lettera b) a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la denominazione: "Contributo al fondo consortile Interform" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

     b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

     6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5200101 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 1.000.000 e lire 100.000.000.