§ 5.6.9 - Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 14.
Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 pesca nelle acque interne
Data:18/04/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipo di intervento.
Art. 3.  Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi.
Art. 4.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 5.  Erogazione del contributo.
Art. 6.  Decadenza e proroghe.
Art. 7.  Contributi a favore della occupazione giovanile nel settore.
Art. 8.  Comitato tecnico regionale della pesca.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Abrogazioni e modificazioni.
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza.


§ 5.6.9 - Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 14. [1]

Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici.

(B.U. 21 aprile 1994, n. 42).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico del comparto della pesca, la sua interazione con il sistema produttivo marchigiano e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel comparto stesso, la Regione, nei settori di sua specifica competenza ed in quelli riguardanti infrastrutture strettamente collegate con il territorio, attua un sistema di interventi e provvidenze in armonia con le disposizioni della CEE e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Tipo di intervento.

     1. La Regione concede contributi in conto capitale, entro i limiti delle disponibilità di cui al successivo articolo 9, al fine di sviluppare le attività di acquacoltura, di incentivare la realizzazione di impianti per la produzione, la conservazione e la trasformazione dei prodotti ittici e di potenziare la commercializzazione da parte dei produttori e loro associazioni, di enti locali e di altri enti pubblici, di cooperative e loro consorzi.

     2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

     a) ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura a terra e a mare;

     b) realizzazione di un centro di qualificazione e certificazione del prodotto fresco adriatico;

     c) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:

     c1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;

     c2) aspetti socio economici della pesca relativi agli addetti, alla forza lavoro in attività, alle possibilità occupazionali esistenti e virtuali ed a quanto altro inerente il mondo del lavoro;

     c3) studi di fattibilità per azioni innovative, per azioni promozionali e per progetti trasnazionali di ricerca del settore pesca e acquacoltura [2];

     d) iniziative di pesca e turismo [3];

     e) progetti di ristrutturazione ed informatizzazione dei mercati ittici;

     f) creazione di una rete di interconnessione e di un centro di coordinamento e gestione della rete dei mercati;

     g) il consorzio fidi intersettoriale a carattere regionale può utilizzarsi anche per gli investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca [4];

     h) sviluppo dell'associazionismo cooperativo nel settore della pesca attraverso contributi in conto capitale, in misura del capitale sottoscritto e versato dai soci delle cooperative della pesca;

     i) iniziative delle imprese di pesca singole e associate finalizzate all'imbarco ed alla formazione dei giovani;

     l) coofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;

     m) studio di fattibilità per l'istituzione del parco marino del piceno, già indicativamente previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, da realizzare da parte degli enti locali o degli istituti di ricerca sulla pesca marittima [5].

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi.

     1. I contributi sono concessi per iniziative di competenza regionale ma che comunque siano compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario.

     2. Destinatari dei contributi sono, secondo il seguente ordine di priorità:

     a) le imprese di pesca singole o associate iscritte alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della regione Marche, le cooperative e loro consorzi iscritte nel registro prefettizio in possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 per gli interventi previsti dalle lettere a), d), 9), h) ed i) dell'articolo 2 [6];

     b) gli enti locali e le loro aziende singole o associate o consorzi fra foro costituiti, enti pubblici economici per gli interventi previsti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 2 [7];

     c) aziende speciali a carattere regionale costituite da enti pubblici, enti locali, cooperative della pesca e loro consorzi, aventi finalità pubbliche a favore del settore della pesca per gli interventi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 2;

     d) i privati produttori e loro associazioni per gli interventi previsti dalle lettere a), g) ed i) dell'articolo 2, le imprese singole e/o associate appartenenti ai compartimenti marittimi della Regione Marche per la lettera d) dell'articolo 2 [8].

     3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione.

     4. L’ammontare dei contributi previsti dall’articolo 2 della presente legge, esclusi gli interventi di cui alla lettera i) regolati dall’articolo 7, è stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile; tuttavia tale limite può essere elevato fino all’80 per cento per gli interventi di cui alle lettere b), c1), c2) ed f), fino al 100 per cento per quelli di cui alle lettere h) ed m) e fino al 70 per cento per quelli di cui alla lettera c3) [9].

 

     Art. 4. Modalità di presentazione delle domande.

     1. Le domande per la concessione dei contributi per l'anno 1994 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per l'anno 1995 e successivi entro il 30 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2000 è prevista una ulteriore scadenza al 31 dicembre 2001. Per l’anno 2002 e successivi entro il 30 marzo ed entro il 15 dicembre di ogni anno [10].

     2. Per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge alle domande di contributo devono essere allegati:

     a) il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o il certificato di iscrizione alla camera di commercio nel caso di imprese o cooperative non iscritte al registro delle imprese di pesca;

     b) il certificato di iscrizione nel registro prefettizio nel caso di cooperative di pescatori o di consorzi di cooperative di pescatori;

     c) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo o dichiarazione provvisoriamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante tale condizione nel caso di soggetti passibili di tali procedure;

     d) una relazione tecnico-finanziaria con la descrizione, per ogni iniziativa per cui si chiede il contributo, degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei costi e dei ricavi, corredata, nel caso di impianti, da preventivi dettagliati, computi metrici estimativi e progetti dettagliati e completi;

     e) l'atto costitutivo, nel caso di soggetti diversi da imprese cooperative ed enti locali.

     3. Qualora la domanda riguardi l'ampliamento o il miglioramento di impianti di acquacoltura deve essere allegato anche il titolo di concessione dello specchio acqueo ove realizzare l'iniziativa.

     4. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e nazionali o dalla CEE contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

     5. La Regione concorre all'erogazione del contributo, fino all'ammontare massimo indicato nel precedente articolo 3, comma 4, per la parte di spesa non ammessa agli interventi pubblici di cui al comma precedente e comunque in misura tale che il finanziamento complessivo non superi il tasso massimo degli aiuti fissato dalla normativa comunitaria in vigore.

     6. La mancata presentazione, in allegato alla domanda, dei documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento.

 

     Art. 5. Erogazione del contributo.

     1. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario, di una relazione che illustri i programmi attuati, gli obiettivi raggiunti e la regolare esecuzione dell'intervento supportata dalle fatture di spesa o altra idonea certificazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.

     2. La graduale erogazione del contributo, in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, può essere effettuata su richiesta.

 

     Art. 6. Decadenza e proroghe.

     1. I beneficiari decadono dal contributo qualora entro sei mesi dalla comunicazione del beneficio non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o proceduto all'acquisto dei beni strumentali.

     2. La giunta regionale contestualmente all'atto di concessione del contributo può fissare il termine entro il quale le opere dovranno essere completate a pena di decadenza.

     3. La giunta regionale con provvedimento motivato, nel caso in cui ricorrano gli estremi della decadenza, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

     4. I termini di cui al comma 2 del presente articolo possono essere prorogati, su richiesta motivata dei beneficiari dei contributi, per un ulteriore periodo di mesi sei.

 

     Art. 7. Contributi a favore della occupazione giovanile nel settore.

     1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca nei suoi contenuti di conoscenze tecnologiche e di produzione di ricchezza e, nel contempo, di favorire la  occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contributi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera i), a favore delle imprese di pesca, dei produttori ittici, loro cooperative e consorzi, delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, purché svolgenti attività di produzione ittica.

     2. Il contributo regionale in conto capitale è concesso nella misura annua di lire 3.600.000 ai soggetti indicati nel comma 1 che dimostrino di aver assunto giovani inclusi nelle matricole della gente di mare da avviare alla professione di pescatore, di età compresa tra i 15 e i 32 anni all'atto dell'assunzione, secondo le vigenti disposizioni in materia.

     3. Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed è rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di assunzione aggiuntiva alla tabella minima di armamento, per ogni giovane e per un massimo di due anni [11].

     4. Ogni impresa di pesca non può assumere più di due giovani i quali devono avere la cittadinanza italiana o di un paese appartenente alla Comunità Economica Europea.

     5. L'erogazione del contributo avviene in due rate, la prima delle quali non può essere inferiore a lire 1.800.000, ovvero inferiore a lire 1.200.000 nel caso si tratti di assunzione aggiuntiva alla tabella minima di armamento, a condizione che sia garantito il rispetto del CCNL in uso presso le marinerie locali [12].

     6. Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorità competenti relative alla avvenuta assunzione, nonché dalla documentazione prevista dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), devono essere trasmesse alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data dell'assunzione.

     7. Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dal successivo articolo 9, fissando le priorità in base all'ordine di presentazione delle domande.

 

     Art. 8. Comitato tecnico regionale della pesca. [13]

     [1. E' istituito il comitato tecnico regionale della pesca, che formula proposte e pareri sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e delle altre attività ad essa connesse.

     2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della Regione ed è composto da:

     a) un esperto designato dalla Federazione Nazionale delle imprese di pesca;

     b) tre rappresentanti designati dai compartimenti marittimi regionali;

     c) due esperti designati rispettivamente dal C.N.R. Istituto di ricerca sulla pesca marittima di Ancona - e dal Laboratorio di Biologia Marina di Fano;

     d) tre esperti designati dalle organizzazioni cooperativistiche a base nazionale;

     e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare riconosciute, designato in accordo tra loro;

     f) un funzionario dell'ufficio pesca della Regione Marche che svolge anche le funzioni di segretario. 3. Ai componenti del comitato tecnico regionale della pesca di cui al comma 2 estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. 4.11 comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato.]

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 2.400 milioni e per l'anno 1995 la spesa di lire 1.200 milioni. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 1994, è così ripartita:

     a) lire 100 milioni per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

     b) lire 250 milioni per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

     c) lire 50 milioni per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

     d) lire 550 milioni per le finalità di cui alle lettere d) ed 1) dell'articolo 2;

     e) lire 100 milioni per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 2;

     f) lire 200 milioni per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 2;

     g) lire 300 milioni per le finalità di cui alla lettera g) dell'articolo 2;

     h) lire 350 milioni per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 2;

     i) lire 400 milioni per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 2;

     l) lire 100 milioni per le finalità di cui alla lettera m) dell'articolo 2;

     3. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 1995, è così ripartita:

     a) lire 100 milioni per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

     b) lire 150 milioni per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

     c) lire 350 milioni per le finalità di cui alle lettere d) ed 1) dell'articolo 2;

     d) lire 100 milioni per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 2;

     e) lire 100 milioni per le finalità di cui alla lettera 9) dell'articolo 2;

     f) lire 200 milioni per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 2;

     g) lire 200 milioni per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 2.

     4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2, si provvede nel modo che segue:

     a) per quanto attiene la spesa di lire 2.000 milioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h) ed i), per l'importo di lire 1.000 milioni, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di pari importo, rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993 sul fondo globale di cui al capitolo 5100202 del bilancio dell'anno 1993, partita 6 dell'elenco 5 e per l'importo di lire 1.000 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 del bilancio pluriennale 1993/1995, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 5; b) per quanto attiene la spesa di lire 400 milioni, di cui alle lettere g) ed l), per l'importo di lire 200 milioni, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993 sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio dell'anno 1993, partita 5 dell'elenco 1 e per l'importo di lire 200 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1993/1995, all'uopo utilizzando la proiezione, per l'anno 1994, dell'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 1.

     5. Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni prevista dal comma 3, relativa all'anno 1995, si provvede:

     a) per quanto attiene la spesa di cui alle lettere a). b), c), d), e) ed f), mediante equivalente riduzione, per l'importo di lire 1.000 milioni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1993/1995 a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno dell'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 5;

     b) per quanto attiene la spesa di cui alla lettera 9), mediante equivalente riduzione, per l'importo di lire 200 milioni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1993/1995 a carico del capitolo 51 001 01, all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno dell'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 1.

     6. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma 1, sono iscritte:

     a) per l'anno 1994 a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno settore 3.2.6.1. "Regolamentazione e sviluppo delle risorse ittiche", con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a1) capitolo "contributi sulle spese di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura a terra ed a mare", lire 100 milioni;

     a2) capitolo "contributi sulle spese per la realizzazione di un centro di qualificazione e certificazione del prodotto fresco adriatico", lire 250 milioni;

     a3) capitolo "contributi sulle spese di iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti: gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera; aspetti socio economici della pesca relativa agli addetti, alla forza lavoro in attività, alle possibilità occupazionali esistenti e virtuali ed a quant'altro inerente il mondo del lavoro", lire 50 milioni;

     a4) capitolo "contributi sulle spese di iniziativa per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera anche mediante contratti di programma per la sua gestione integrata", lire 550 milioni;

     a5) capitolo "contributi sulle spese per progetti di ristrutturazione ed informatizzazione dei mercati ittici", lire 100 milioni;

     a6) capitolo "contributi sulle spese per la creazione di una rete di interconnessione e di un centro di coordinamento e gestione della rete dei mercati", lire 200 milioni;

     a7) capitolo "contributi sulle spese per la costituzione dei fondi di garanzia per investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca", lire 300 milioni;

     a8) capitolo "contributi in conto capitale, in misura del capitale sottoscritto e versato dai soci delle cooperative della pesca", lire 350 milioni;

     a9) capitolo "contributi a favore delle imprese di pesca singole e associate finalizzati all'imbarco ed alla formazione di giovani" lire 400 milioni;

     a10) capitolo "contributi per uno studio di fattibilità per la istituzione del parco marino del Piceno da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche", lire 100 milioni;

     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     7. Qualora le somme destinate a determinate iniziative non dovessero essere utilizzate in tutto o in parte, si provvederà al loro recupero a favore di altre iniziative.

 

     Art. 10. Abrogazioni e modificazioni.

     1. La L.R. 3 maggio 1985, n. 31 e la L.R. 9 gennaio 1987, n. 7 sono abrogate.

     2. Le funzioni attinenti la pesca produttiva sono attribuite al servizio agricoltura.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 31 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 40 della stessa L.R. 30/2000.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 13 aprile 1995, n. 51.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 40 della L.R. 11 maggio 1999, n. 7.

[6] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[7] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 31 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 40 della stessa L.R. 30/2000.

[9] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[10] Comma già modificato l'art. 29 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32 e dall'art. 31 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30 e così ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[11] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[12] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[13] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.