§ 3.2.40 - Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2.
Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/03/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Composizione e costituzione della Consulta regionale degli immigrati).
Art. 4.  (Organi e funzionamento della Consulta).
Art. 5.  (Compiti della Consulta).
Art. 6.  (Programma triennale regionale degli interventi).
Art. 7.  (Piano annuale regionale degli interventi).
Art. 8.  (Conferenza sull'immigrazione).
Art. 9.  (Registro regionale delle associazioni degli immigrati).
Art. 10.  (Integrazione, tutela culturale e interculturalità).
Art. 11.  (Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale).
Art. 12.  (Assistenza sanitaria).
Art. 13.  (Borse di studio per studenti universitari).
Art. 14.  (Difensore civico).
Art. 15.  (Servizi socio-assistenziali).
Art. 16.  (Centri di accoglienza e di servizi).
Art. 17.  (Assistenza scolastica).
Art. 18.  (Mediatori culturali).
Art. 19.  (Diritto all'abitazione).
Art. 20.  (Protezione sociale).
Art. 21.  (Programmi per l'orientamento).
Art. 22.  (Presentazione dei progetti).
Art. 23.  (Finanziamenti dei programmi).
Art. 24.  (Disposizioni finali e transitorie).
Art. 25.  (Abrogazioni e modificazioni).


§ 3.2.40 - Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2. [1]

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.

(B.U. 12 marzo 1998, n. 23).

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, nonché con i principi e le libertà sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

     2. A tal fine la Regione attua e sostiene iniziative volte ad assicurare:

     a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;

     b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

     c) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

     d) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio;

     e) il rientro nei paesi di provenienza;

     f) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

     g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la migliore convivenza tra loro.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea e le loro famiglie che risiedono o dimorano nel territorio regionale.

 

CAPO II

Strumenti di partecipazione

 

     Art. 3. (Composizione e costituzione della Consulta regionale degli immigrati).

     1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli immigrati.

     2. La Consulta è composta da:

     a) tre Consiglieri regionali di cui uno di minoranza;

     b) quattro rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

     c) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;

     d) il Dirigente del servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro o suo delegato;

     e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;

     f) un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale;

     g) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;

     h) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati in rappresentanza, uno della Conferenza dei rettori delle università degli studi, uno degli ERSU ed uno designato dalla sovrintendenza scolastica, sentiti i provveditori agli studi;

     i) un rappresentante per ogni questura presente sul territorio regionale;

     l) un solo rappresentante per ciascuna comunità nazionale di provenienza, eletto dalle relative Associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni di immigrati [2];

     l1) un rappresentante della Federazione e delle Associazioni multietniche, iscritte al Registro regionale delle Associazioni di immigrati [3];

     m) un rappresentante per ogni centro di servizi e di prima accoglienza istituiti sul territorio regionale;

     n) otto rappresentanti delle associazioni del volontariato, due per ogni provincia, designati dalle associazioni stesse.

     3. La Consulta regionale per gli immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

     4. La Giunta regionale, con apposito atto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti delle associazioni aventi diritto nonché le modalità di designazione da parte delle stesse dei rappresentanti previsti al punto n) del presente articolo.

     5. Il Presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2, le designazioni dei membri di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni e ne convoca la prima riunione.

     6. Alle designazioni dei Consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale.

     7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti, su designazione dei rispettivi organismi, con le stesse modalità di nomina.

 

     Art. 4. (Organi e funzionamento della Consulta).

     1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l).

     2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

     3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.

     4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

     5. La Consulta elegge il Comitato esecutivo che è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Consulta nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti. Almeno due dei cinque membri eletti dal Comitato esecutivo sono scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l).

     6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:

     a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;

     b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;

     c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

     d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

     7. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

     8. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

     9. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

     10. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Compiti della Consulta).

     1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri in ordine:

     a) alle iniziative ed agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio- sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;

     b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 6;

     c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'articolo 7;

     d) ad ogni altro argomento sottopostole dai competenti organi della Regione.

     2. La Consulta regionale degli immigrati, di concerto con gli enti locali interessati, formula proposte riguardanti:

     a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;

     b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli organismi comunitari, con gli enti locali, con le associazioni;

     c) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali sulla questione immigrazione;

     d) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli enti locali volti a garantire i diritti degli immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;

     e) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'articolo 8.

 

CAPO III

Compiti e funzioni della Regione

 

     Art. 6. (Programma triennale regionale degli interventi).

     1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 3, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il programma triennale degli interventi e delle attività.

     2. Nel programma sono indicati:

     a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento;

     b) i criteri per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge [4];

     c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali.

     3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

     a) interventi diretti della Regione;

     b) interventi degli enti locali.

     4. I Comuni, le Comunità montane e le Province presentano alla Regione i propri programmi di intervento e di attività, entro il 30 settembre di ogni triennio, per l'orientamento della formazione del programma triennale regionale.

     5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo, ai sensi del d.p.r. 31 marzo 1994: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome".

 

     Art. 7. (Piano annuale regionale degli interventi).

     1. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere della Consulta di cui all'articolo 3, approva il piano annuale degli interventi da finanziare ricompresi nel piano triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Conferenza sull'immigrazione).

     1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.

 

     Art. 9. (Registro regionale delle associazioni degli immigrati).

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

     2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all' articolo 3, comma 2, lettera l) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali per progetti a sostegno delle attività associative.

 

     Art. 10. (Integrazione, tutela culturale e interculturalità).

     1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati stranieri nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.

     2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con le autorità scolastiche, con gli enti locali e con le associazioni iscritte al registro:

     a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;

     b) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine, in particolare nella scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di insegnanti di lingua madre;

     c) iniziative e progetti di educazione interculturale nella scuola e nel territorio;

     d) corsi formativi rivolti principalmente agli insegnanti ed agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;

     e) iniziative sociali ricreative volte a promuovere l'espressione, la conoscenza e l'integrazione delle diverse culture ed a favorire un clima di reciproca comprensione per prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

 

     Art. 11. (Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale).

     1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi a tutti gli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'UE.

     2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini provenienti dai paesi non appartenenti alla UE.

 

     Art. 12. (Assistenza sanitaria).

     1. La Regione assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti.

     2. La tutela ed il controllo sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

     3. Le modalità di attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate dalla Regione in accordo con la normativa nazionale per i cittadini italiani.

     4. Le Aziende sanitarie e ospedaliere sono tenute a prevedere e comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità ed i percorsi previsti per l'accesso alle prestazioni.

     5. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute ad assumere tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

     6. La Regione promuove attività formative in ambito specifico per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

     7. La Regione promuove direttamente o attraverso le Aziende sanitarie ed ospedaliere, organismi nazionali e internazionali, associazioni di volontariato che operano in ambito specifico, seminari periodici di alto livello rivolti ai responsabili dei servizi sanitari.

 

     Art. 13. (Borse di studio per studenti universitari).

     1. La Regione concorre alla formazione di borse di studio per studenti residenti immigrati provenienti dai paesi non appartenenti alla UE che frequentano corsi nelle Università della regione. Il relativo fondo è corrisposto ai singoli ERSU della Regione.

 

     Art. 14. (Difensore civico).

     1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.

 

CAPO IV

Compiti e funzioni degli enti locali

 

     Art. 15. (Servizi socio-assistenziali).

     1. Gli immigrati e i loro familiari usufruiscono, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali dei Comuni e delle Comunità montane.

     2. Nell'ambito dei servizi sociali, i Comuni e le Comunità montane possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nei programmi di cui all'articolo 21.

     3. A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare agli enti di cui al comma 1, tiene conto dell'entità e della concentrazione della popolazione immigrata proveniente da paesi non appartenenti alla UE presente nei comuni della regione ed emana le relative direttive.

 

     Art. 16. (Centri di accoglienza e di servizi).

     1. I Comuni e le Comunità montane, con il concorso della Regione, promuovono ed incentivano l'istituzione di:

     a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di bisogno o disagio;

     b) centri servizi per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente; per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico; per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati;

     c) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo.

     2. Per la gestione dei centri di accoglienza ed i servizi, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi anche con le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 9, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

     3. Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE.

 

     Art. 17. (Assistenza scolastica).

     1. I Comuni e le Comunità montane, mediante il concorso della Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

     a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il concreto accesso dei minori stranieri ai servizi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e per assicurarne se del caso la gratuità;

     b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli immigrati meritevoli ed in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di specifiche borse di studio agli stessi riservate.

 

     Art. 18. (Mediatori culturali).

     1. I Comuni e le Comunità montane per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge possono avvalersi di immigrati esperti e qualificati.

 

     Art. 19. (Diritto all'abitazione).

     1. Sono estesi agli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

     2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli immigrati che hanno la propria famiglia nel paese d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.

     3. I Comuni e le Comunità montane sostengono e promuovono, con il concorso della Regione, il reperimento di alloggi idonei per gli immigrati mediante incentivi ed agevolazioni finanziarie, al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini immigrati, secondo la normativa vigente in materia.

     4. I Comuni e le Comunità montane promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazione di emergenza abitativa dei cittadini immigrati.

 

     Art. 20. (Protezione sociale).

     1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale.

     2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi.

 

     Art. 21. (Programmi per l'orientamento).

     1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni triennio, i propri programmi di intervento e di attività per l'orientamento della formazione del programma triennale.

     2. I programmi devono contenere:

     a) gli interventi che si intendono proporre direttamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2, e degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20;

     b) gli interventi che intendono proporre le associazioni degli immigrati ai sensi dell'articolo 9. comma 2, acquisiti ai piani dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province.

 

     Art. 22. (Presentazione dei progetti).

     1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, in relazione al piano annuale regionale degli interventi di cui all'articolo 7, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle associazioni degli immigrati ai sensi dell'articolo 21, lettera b).

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

     Art. 23. (Finanziamenti dei programmi).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della proiezione per l'anno 1998 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 4251102 del bilancio pluriennale 1997/1999; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese per gli interventi a favore degli immigrati", lire 750 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     5. Alla copertura delle spese previste all'articolo 12, comma 7, si provvede mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo relativo al fondo sanitario, spesa parte corrente, progetti speciali, per l'anno 1998 e successivi.

 

     Art. 24. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. In sede di prima attuazione, i programmi per l'orientamento, di cui all'articolo 21, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all'articolo 6 è presentato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio entro i successivi trenta giorni.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 3.

     3. Le associazioni di immigrati, già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, vengono di diritto iscritte al registro di cui all'articolo 9 della presente legge.

     4. Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1 gennaio 1998.

 

     Art. 25. (Abrogazioni e modificazioni).

     1. E' abrogata la l.r. 5 gennaio 1994, n. 3.

     2. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di immigrazione, disposte ai sensi della l.r. 3/1994.

     3. [5]


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 26 maggio 2009, n. 13.

[2] L'originaria lettera l) è stata sostituita dalle attuali lettere l) e l1) per effetto dell'art. 43 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[3] L'originaria lettera l) è stata sostituita dalle attuali lettere l) e l1) per effetto dell'art. 43 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[5] Comma abrogato dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2. Modificava l'art. 7 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.