§ 2.2.44 - L.R. 1 giugno 1999, n. 17.
Costituzione Società regionale di sviluppo.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:01/06/1999
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Partecipazione della Regione).
Art. 3.  (Oggetto sociale).
Art. 4.  (Atto costitutivo e statuto della società).
Art. 5.  (Atti esecutivi necessari alla partecipazione regionale).
Art. 6.  (Trasferimento di risorse alla società).
Art. 7.  (Programmazione e rendicontazione delle attività).
Art. 8.  (Funzioni riservate alla Regione).
Art. 9.  (Personale).
Art. 10.  (Gestione fondi esistenti).
Art. 10 bis.  (Liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a.).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 12.  (Abrogazione di norme).


§ 2.2.44 - L.R. 1 giugno 1999, n. 17.

Costituzione Società regionale di sviluppo.

(B.U. 10 giugno 1999, n. 61).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata Sviluppo Marche SpA (SVIM SpA) per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale [1].

     [2. Alla società partecipano, in qualità di soci fondatori, la Regione, il Consorzio interuniversitario MIT (Marche Innovation Training) e l'Unione regionale delle camere di commercio. Possono essere ammessi in qualità di soci altri soggetti pubblici o privati ed in particolare le associazioni di categoria.] [2]

     3. La società ha sede in Ancona.

 

     Art. 2. (Partecipazione della Regione).

     1. [La Regione assume e mantiene nella SVIM SpA una partecipazione pari al 100 per cento del capitale sociale. A riguardo la Regione esercita il diritto di opzione in tutti i casi di aumento del capitale sociale ed esercita sulla società, oltre all'attività di direzione e coordinamento ai sensi del codice civile, un controllo analogo a quello relativo alle proprie strutture organizzative] [3].

     2. La partecipazione della Regione alla stipula dell'atto costitutivo della società ed ai successivi adempimenti fino alla pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto, è subordinata:

     a) [alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, avente la natura e la disciplina giuridica di cui all'articolo 2328 del codice civile e all'articolo 1 della presente legge, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] [4];

     b) [alla sottoscrizione delle azioni mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino, tra l'altro, il nome e cognome, il domicilio o la sede dei sottoscrittori, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione] [5];

     c) alla durata della società fino al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

     2 bis. Nell'esercizio della propria attività la SVIM S.p.A. si avvale delle strutture organizzative della Giunta regionale e in particolare del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale [6].

 

          Art. 3. (Oggetto sociale). [7]

1. Nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta regionale, la SVIM S.p.A. concorre a promuovere e a compiere tutte le attività e i servizi strumentali che istituzionalmente competono all'amministrazione regionale e che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

2. [L'oggetto sociale include in particolare:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, nazionali o regionali;

b) la progettazione e, ove necessario, la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese tendenti a favorirne la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, purché in relazione ad attività che, per indotto, possono risultare utili allo sviluppo del territorio regionale;

c) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

d) la gestione delle partecipazioni acquisite ai sensi della presente legge o la gestione, su incarico della Giunta regionale, delle partecipazioni della Regione in società o enti che perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico delle Marche;

e) previa autorizzazione della Giunta regionale, la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

f) lo svolgimento di ulteriori servizi a favore della Regione, tra cui:

1) l'attivazione di ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita e al consolidamento finanziario delle imprese marchigiane;

2) l'esercizio di attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transazionale;

3) la promozione di azioni congiunte e coordinate di finanza di progetto;

g) su incarico della Giunta regionale, la gestione:

1) di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali o a interventi straordinari e dei servizi connessi;

2) dell'istruttoria e delle risorse per la concessione di contributi comunque denominati alle imprese, a valere su finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato o della Regione] [8].

3. Qualora determinino la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, le attività previste nei commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 4. (Atto costitutivo e statuto della società). [9]

     [1. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire l'autonomia degli organi. Essi devono determinare, tra l'altro: l'oggetto della società, conforme a quanto contenuto nell'articolo 3; la composizione e le competenze dei suoi organi; i criteri in base ai quali è ammessa la partecipazione, in qualità di soci, di altri soggetti pubblici o privati; i diritti spettanti ai soci fondatori e agli altri soci; le procedure di modificazione.] [10]

     2. L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere che:

     a) la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale, il quale può essere scelto anche tra i dirigenti regionali e conserva, per la durata dell’incarico, il trattamento economico complessivo percepito in relazione all’incarico dirigenziale [11];

     b) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale. La proposta di candidatura del Presidente del collegio sindacale è riservata alla minoranza. [12]

     [3. Le nomine regionali devono essere effettuate tenendo conto della rappresentanza delle minoranze.] [13]

     4. L'atto costitutivo e (o statuto devono prevedere, inoltre, che:

     a) il capitale sociale iniziale non sia superiore a lire 2 miliardi;

     b) ogni azione dà diritto ad un voto nonché ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni in attuazione di norme di legge;

     c) le azioni, finché non sono interamente liberate, sono nominative. Le azioni interamente liberate, salvo diversa indicazione di legge, possono essere al portatore, ma dietro richiesta del possessore sono convertite in titoli nominativi. Le spese inerenti alla conversione dei titoli al portatore in nominativi, e viceversa, sono a carico dei richiedenti;

     d) la società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'amministratore unico fissa le modalità di collocamento e di estinzione; [14]

     e) il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le modalità dei versamenti sono determinate dall'amministratore unico; [15]

     f) la società non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, ai sensi di quanto stabilito nella presente lettera, può eccedere la decima parte del capitale sociale. Tali limitazioni non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 2357 bis del codice civile;

     g) l'amministratore unico non può disporre delle azioni acquistate a norma della lettera f), se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale ne stabilisce le modalità; [16]

     h) in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie;

     i) l'assemblea ordinaria delibera sui bilanci e sulle relazioni presentate dall'amministratore unico e dai sindaci e stabilisce il dividendo; [17]

     l) l'assemblea ordinaria determina il compenso da accordare all'amministratore unico ed ai sindaci e delibera sulla loro responsabilità; [18]

     m) l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni e integrazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'aumento o riduzione del capitale sociale; autorizza l'eventuale emissione di obbligazioni;

     n) l'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente della Regione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

     o) dagli utili risultanti dal bilancio venga dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo è devoluto agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I dividendi non riscossi sono prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

     p) l’esercizio sociale coincide con l’anno solare [19].

     q) [il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale] [20].

 

     Art. 5. (Atti esecutivi necessari alla partecipazione regionale).

     1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, in presenza delle condizioni stabilite dalla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla SVIM SpA. [21]

 

     Art. 6. (Trasferimento di risorse alla società).

     1. La Giunta regionale, in seguito alla costituzione della Società sviluppo Marche, provvede a trasferirle i finanziamenti stabiliti dalla presente legge [22].

 

     Art. 7. (Programmazione e rendicontazione delle attività). [23]

     1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la SVIM S.p.A. presenta alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo con il relativo piano delle risorse umane e finanziarie, in attuazione di quanto previsto nella programmazione regionale.

     2. La Giunta regionale approva il programma di cui al comma 1, anche apportando eventuali modifiche, entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere della competente commissione assembleare.

     3. Il programma approvato può essere integrato o variato in corso d'anno con le modalità di cui ai commi 1 e 2 ovvero d'iniziativa della Giunta regionale, sentito l'amministratore unico.

     4. Gli interventi di competenza regionale che possono essere progettati o attuati dalla SVIM S.p.A. sono esclusivamente quelli individuati nel programma. L'affidamento dei singoli interventi è disposto con deliberazione della Giunta regionale, che contiene il relativo schema di convenzione.

     5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SVIM S.p.A. trasmette alla Giunta regionale una relazione sulle risorse utilizzate e sull'attività svolta, ai fini del controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità della stessa.

     6. La relazione di cui al comma 5 è trasmessa entro lo stesso termine anche alla competente commissione assembleare.

 

     Art. 8. (Funzioni riservate alla Regione).

     1. Gli organi della Regione provvedono, attraverso il personale dipendente ed avvalendosi del personale di cui all'articolo 9, allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive:

     a) ricerca, aggiornamento ed innovazione tecnologica;

     b) animazione economica sui programmi comunitari;

     c) servizi reali alle imprese e politica della qualità;

     d) assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese;

     e) assistenza nelle vertenze sindacali ed aziendali.

 

     Art. 9. (Personale).

     1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 8, il personale in servizio presso la Società finanziaria regionale SpA alla data del 31 dicembre 1997, è inquadrato nel ruolo del personale regionale mediante procedura selettiva riservata per esami, per un numero di posti e qualifiche rilevate vacanti nella dotazione organica regionale, come risulta nella tabella A, allegata alla presente legge.

     2. Alle procedure selettive riservate verrà ammesso il personale di cui al comma 1, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso dall'esterno alla qualifica (VI, VII e VIII) nel rispetto della tabella B, allegata alla presente legge, di equiparazione tra la qualifica posseduta nella Società di provenienza e le qualifiche regionali.

     3. I bandi definiscono per ciascuna qualifica il numero dei posti, i requisiti di ammissione, la prova di selezione scritta ed orale, le relative materie di esame e quant'altro attiene lo svolgimento della selezione.

     4. A seguito dell'inquadramento nel ruolo regionale al personale spetta il trattamento economico iniziale della qualifica di appartenenza.

     4 bis. Il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi per l'espletamento delle funzioni di SVIM S.p.A. è effettuato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa statale [24].

 

     Art. 10. (Gestione fondi esistenti).

     1. La Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. arl succede alla Finanziaria regionale Marche SpA nella gestione dei fondi residui della l.r. 1 agosto 1989, n. 20 rifinanziata dalla l.r. 16 giugno 1992, n. 25, articolo 1, e dalla l.r. 3 gennaio 1994, n. 1 e dei fondi residui della l.r. 25/1992, articolo 2 [25].

     2. La destinazione e l'utilizzazione dei suddetti fondi sono stabilite con delibera di Giunta regionale su proposta della Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. arl da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e saranno riferite ad operazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede operativa nella regione Marche [26].

     3. Per la copertura delle spese di gestione dei fondi di cui al comma 1 viene riconosciuto alla Società regionale di garanzia un contributo pari al 4 per cento dei fondi disponibili e pari al 2 per cento dei fondi già impegnati dalla Finanziaria regionale Marche [27].

 

          Art. 10 bis. (Liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a.). [28]

     1. La liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cessa alla data del 31 dicembre 2004. Entro i successivi quindici giorni il liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione.

     2. Le partecipazioni della Finanziaria regionale Marche s.p.a. sono trasferite alla SVIM alla data del 31 dicembre 2004.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 2 la Regione succede alla Società Finanziaria regionale Marche s.p.a. alla data del 31 dicembre 2004 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti con la liquidazione o non trasferiti ad altro soggetto.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la costituzione della SVIM SpA è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 4.000 milioni di cui lire 1.800 milioni per la sottoscrizione delle azioni della società, lire 1.000 milioni per le spese di costituzione, di selezione e assunzione del personale, di avviamento della società, e lire 1.200 milioni per l'acquisizione delle partecipazioni azionarie che si renderanno necessarie.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede:

     a) per la somma di lire 1.000 milioni mediante impiego, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;

     b) per la somma di lire 3.000 milioni, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1999, accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) "Quota regionale per la costituzione della SVIM SpA", lire 1.800 milioni;

     b) "Spese per l'operatività della SVIM Spa", lire 1.000 milioni;

     c) "Spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie", lire 1.200 milioni.

     4. Il costo relativo all'onere del personale di cui all'articolo 9 è fronteggiato per l'anno 1999 con le disponibilità recate dal capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     5. Per gli anni successivi l'entità delle spese relative alla sottoscrizione di quote di capitale ed al conferimento, per le attività di cui all'articolo 3, saranno determinate con appositi articoli della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25 aprile 1980, n. 25.

     6. [I ricavi attinenti alla cessione delle quote di partecipazione ed i correlativi impieghi sono imputati ai capitoli di entrata e di spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire per tali finalità] [29].

     7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 12. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate, con effetto dalla conclusione della procedura di liquidazione della Finanziaria regionale Marche SpA, le leggi regionali: 21 novembre 1974, n. 42; 11 marzo 1977, n. 8; 8 giugno 1981, n. 12; 16 luglio 1991, n. 17.

     2. Sono altresì abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali: 25 ottobre 1983, n. 33; 26 maggio 1986, n. 12; 1 settembre 1988, n. 37; 26 aprile 1990, n. 32; 31 luglio 1991, n. 25; 16 gennaio 1992, n. 4; 2 marzo 1992, n. 15; 9 febbraio 1993, n. 8; 27 dicembre 1993, n. 35; 3 aprile 1995, n. 30.

 

 

 

Tabella A

Posti del piano di potenziamento biennali riservati

 

Area "Attività produttive extra-agricole"

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N. 1 Posto figura professionale 8.05   "Funzionario in materie

                                        contabili, economiche e

                                        finanziarie"

N. 1 Posto figura professionale 7.01   "Istruttore direttivo

                                        amministrativo"

N. 3 Posti figura professionale 6.01   "Istruttore

                                        amministrativo"

------------------------------------------------------------------

Area "Programmazione"

------------------------------------------------------------------

N. 1 Posto figura professionale 8.05   "Funzionario in materie

                                        contabili, economiche e

                                        finanziarie"

N. 1 Posto figura professionale 7.03   "Istruttore direttivo in

                                        materie economiche e

                                        contabili"

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Tabella B

 

CCNL BANCARI                     CCNL REGIONALI

Articoli 14-17

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3 Area professionale

1° livello (impiegato di 1^)     VI qualifica funzionale

2° livello (capo reparto)        VI qualifica funzionale

3° livello (vice capo ufficio)   VII qualifica funzionale

4° livello (capo ufficio)        VII qualifica funzionale

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4 Area professionale

1° livello quadro                VIII qualifica funzionale

2° livello quadro superiore      VIII qualifica funzionale

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[1] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2011, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[3] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14, ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[4] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[5] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2011, n. 13.

[7] Articolo già sostituito dall’art. 2 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33, dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11, modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 2011, n. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[10] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[11] Lettera modificata dall’art. 12 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25, già sostituita dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33 e così ulteriormente sostituita dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[13] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[14] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[15] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[16] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[17] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[18] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 12 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[20] Lettera inserita dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33 e abrogata dall'art 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[21] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

[22] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[23] Articolo modificato dall’art. 19 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19, dall’art. 5 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 33, dall'art. 27 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14, già sostituito dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37, ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[24] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 luglio 2011, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[26] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[27] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[28] Articolo aggiunto dall’art. 28 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[29] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.