§ 5.2.45 - L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano).
Art. 2.  (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
Art. 3.  (Accelerazione della spesa regionale).
Art. 4.  (Modifiche alla legislazione regionale).
Art. 5.  (Modifica della legge 23 luglio 1996, n. 17 «Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia»).
Art. 6.  (Abrogazione delle leggi regionali i cui effetti sono esauriti).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.45 - L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U. 30 gennaio 1998, n. 4 - 1 suppl. ord.).

 

Titolo 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. (Addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano, istituita dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» come disciplinata dagli artt. da 9 a 16, del capo II del d.lgs. 21 dicembre 1990 n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», e successive modificazioni, è fissata in lire 35 al metro cubo.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle sottoindicate tariffe, come previste dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, per le quali, con decorrenza 1 gennaio 1998, l'aliquota risulta così determinata:

     - tariffa T1: L. 10 al metro cubo, usi domestici cottura cibi e produzione di acqua calda;

     - tariffa T2: lire 30 al metro cubo, uso riscaldamento individuale fino a 250 mc/annui.

     3. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica», convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, per il gas metano usato come combustibile per gli impieghi delle imprese industriali, artigiane e agricole si applica l'aliquota vigente di L. 10 al metro cubo.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle utenze situate nei comuni del territorio lombardo appartenenti alla zona climatica «F», come definita dall'art. 2 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» e successive modificazioni e integrazioni, e individuati nella tabella in allegato A al medesimo d.P.R. n. 412/93, come modificata e integrata con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 412/93. Per tali utenze la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano, di cui all'art. 9 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, risulta determinata in L. 10 al metro cubo.

     5. Le rate di acconto mensili, di cui all'art. 26, comma 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, devono essere determinate tenendo conto dei quantitativi dei consumi di gas del corrispondente periodo dell'anno precedente per ciascuna delle tariffe di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. A tali consumi deve essere applicata la corrispondente aliquota come fissata dalla legge regionale. Eventuali conguagli possono essere effettuati secondo le modalità previste dal medesimo art. 26, comma 8, del d.lgs. 504/95, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 398/90, e successive modificazioni, le verifiche contabili della dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 669/96, convertito, con modificazioni nella legge n. 30/97, e i riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti impianti di erogazione del gas metano, sono condotti dagli organi statali preposti, con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 504/95. Degli esiti dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano constatate irregolarità, viene data comunicazione alla competente struttura tributaria della regione Lombardia, per i provvedimenti di competenza.

     7. Le violazioni previste agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 398/90 possono, altresì, essere constatate d'ufficio dal dirigente della competente struttura tributaria della regione Lombardia, qualora le stesse siano riscontrabili dalla documentazione pervenuta. Contestualmente alla notifica al trasgressore, copia dei relativi provvedimenti sarà trasmessa all'ufficio tecnico di finanza, competente territorialmente.

     8. La notifica dei provvedimenti emessi dal dirigente della competente struttura tributaria della regione Lombardia, in conseguenza di violazioni alle disposizioni della presente legge regionale e alle disposizioni del d.lgs. 398/90, sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 12 della l.r. 8 settembre 1997, n. 35 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/99 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali».

     9. La dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. n. 669/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/97, deve essere presentata su apposito modulo predisposto e approvato con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione. Alla stessa deve essere allegata copia della dichiarazione inoltrata al competente ufficio tecnico di finanza, per la liquidazione della corrispondente imposta erariale di consumo, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 398/90, al fine di consentire i dovuti riscontri.

     10. I soggetti obbligati devono presentare, alla competente struttura tributaria della regione Lombardia, la dichiarazione annuale di cui al comma 9, riferita a ciascun conto contabile attribuito dall'ufficio tecnico di finanza competente territorialmente. Diverse modalità possono essere stabilite con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione.

     11. Il versamento di quanto dovuto a titolo di addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano e della prevista imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, deve essere effettuato mediante singoli versamenti riferiti a ciascuna dichiarazione di consumo di cui ai commi 9 e 10, riportando, nello spazio riservato alla causale, il periodo d'imposta cui si riferisce. Diverse modalità possono essere stabilite con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione.

     12. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1997, n. 96 «Norme in materia di circolazione monetaria» e della circolare del Ministero del tesoro 9 giugno 1997, n. 46, i versamenti effettuati devono essere arrotondati a dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che essi terminino con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque.

     13. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 398/90 e dell'art. 55 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», e successive modificazioni e integrazioni, la regione emette quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali di cui al capo II del medesimo d.lgs. 398/90. Onde consentire agli organi statali competenti i riscontri di cui al comma 6, nelle quietanze dovranno essere contenuti gli estremi anagrafici del versante, la data di effettuazione del versamento e il periodo d'imposta cui il versamento si riferisce, secondo quanto indicato dal versante nello spazio riservato alla causale.

     14. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori devono adeguare la cauzione secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 398/90 e dall'art. 26, comma 7, del d.lgs. 504/95, e successive modificazioni e integrazioni.

     15. Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 398/90, e successive modificazioni.

 

Titolo 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

 

     Art. 2. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).

     1. Per il triennio 1998/2000 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2, lett. b), della l.r. n. 34/78.

     2. Le quote a carico dell'esercizio 1998 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.

     3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78, come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.

     4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 1999 e 2000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1998/2000.

     5. Sono autorizzate per il triennio 1998/2000 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative secondo gli importi e per i capitoli di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2, lett. c), della l.r. 34/78.

     6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2, lett. d), della l.r. 34/78.

 

     Art. 3. (Accelerazione della spesa regionale).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. A decorrere dal rendiconto per il 1997 sono abrogati il comma 2 dell'art. 77 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37 «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento», e il comma 4 dell'art. 70 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. [4].

     6. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al cofinanziamento regionale di programmi comunitari, non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Limitatamente alle spese impegnate al 31 dicembre 1997 e per le quali alla scadenza di tale esercizio la liquidazione risulti non effettuata per inadempimenti e ritardi del soggetto beneficiario che non possono dare luogo immediatamente a pronunciamenti di revoca o di decadenza, a cura delle competenti direzioni generali si provvede a quanto segue:

     a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dall'inizio dell'esercizio di ogni anno successivo è notificato al soggetto beneficiario un avviso con il quale viene assegnato il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'avviso per effettuare gli adempimenti che danno titolo alla liquidazione della spesa;

     b) le somme che alla scadenza del predetto termine di 90 giorni risultino non liquidabili per mancato adempimento da parte del soggetto beneficiario di quanto previsto alla precedente lett. a) sono revocate con decreto del competente direttore generale o del dirigente delegato da notificarsi al soggetto interessato.

     8. Le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 7 sono riutilizzate secondo le vigenti norme di contabilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti sulle correlative entrate.

 

Titolo 3

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

     Art. 4. (Modifiche alla legislazione regionale).

     1. In applicazione di quanto previsto, in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza, dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», le seguenti espressioni: «giunta regionale», «presidente della giunta regionale», «assessore delegato» ed altre consimili contenute nelle disposizioni delle leggi regionali vigenti, così come individuate nell'allegata tabella D, sono sostituite dalle seguenti espressioni: «direttore generale competente», «dirigente competente».

     2. Alla l.r. n. 16/96, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [5];

     b) [6].

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 bis della l.r. 16/96, introdotto dal comma 2, lett. a), della presente legge, si provvede con l'impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.11.1.342 «Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

     4. [7].

     5. [8].

     6. [9].

     7. [10].

     8. [11].

     9. [12].

     10. [13].

     11. [14].

     12. [15].

     13. [16].

     14. L'art. 36, comma 4, punto C4 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», come modificato dalla l.r. 10 gennaio 1995, n. 2, va interpretato nel senso che danno luogo a valutazione nei limiti di punteggio e di tempo ivi contemplati:

     a) le funzioni dirigenziali espletate, anche in posizione di comando, da personale inquadrato in qualifiche o livelli dirigenziali negli enti di provenienza;

     b) le funzioni formalmente attribuite di direzione o di responsabilità di strutture organizzative previste dagli ordinamenti degli enti di provenienza.

     15. [Alla l.r. 8 maggio 1990, n. 33 «Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [17];

     b) [18]] [19].

     16. Alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [20];

     b) [21].

     17. Agli oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 8 della l.r. 14/93 introdotto dal comma 16, lett. b) della presente legge, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione sul capitolo 1.3.1.2.3681 la cui descrizione è così modificata «Anticipazioni e finanziamenti delle spese relative agli interventi oggetto degli accordi di programma» e sul capitolo 1.3.1.1.4548 «Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi agli interventi oggetto di accordi di programma».

     18. Alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [22].

     b) - e) [23].

     19. [24]

     20. [25].

     21. [26].

     22. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della l.r. 44/80 come modificato dal comma 21, lettera c) della presente legge si provvede con il capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 3.1.254 la cui descrizione è così modificata: «Proventi derivanti da diritti proporzionali di ricerca, di concessione di coltivazione di acque minerali e termali nonché di utilizzo di giacimenti di acque minerali».

     23. [27].

     24. [28].

     25. [29].

     26. [30].

     [27. Alla l.r. 11 agosto 1973, n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale» sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis)] [31]

     28. [32].

     29. [33].

     30. [34].

     31. [35].

     32. [36].

     33. [37].

     34. [38].

     35. [Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) [39];

     b) [40]]. [41]

     36. [42].

     37. [43].

     38. [44].

     39. [45].

     40. [46].

     41. [47].

     42. [48].

     43. [49].

     44. [50].

     45. [51].

     46. [Alla l.r. 29 aprile 1995 n. 35 «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali», sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [52];

     b) - c) [53];

     d) la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3971 istituito con l'art. 4 come modificata dall'art. 4 della l.r. 20/97 è così ulteriormente modificata «Contributi per lo sviluppo di Sistemi integrati di beni e servizi culturali»; la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3973 istituito con l'art. 4 è così modificata «Spese per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali»] [54].

     47. [55].

     48. [56].

     49. Alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50 «Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [57];

     b) [58];

     c) [59];

     d) la descrizione del capitolo 1.3.3.1.1570, istituito dall'art. 11, è così modificata: «Spese per l'adesione e la partecipazione della regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale».

     50. [60].

     51. [61].

     52. Alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento», come modificata dalla l.r. 30 dicembre 1985, n. 86, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) - d) [62];

     e) [63];

     f) [64].

 

     Art. 5. (Modifica della legge 23 luglio 1996, n. 17 «Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia»). [65]

 

Titolo 4

ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 6. (Abrogazione delle leggi regionali i cui effetti sono esauriti).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     L.r. 11 agosto 1972, n. 26 «Calendario per l'esercizio venatorio 1972 nella regione Lombardia».

     L.r. 11 agosto 1972, n. 27 «Regolamento per l'esercizio della caccia in Lombardia - anno 1972».

     L.r. 16 gennaio 1973, n. 4 «Erogazione di contributi per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica».

     L.r. 2 marzo 1973, n. 19 «Modifica e integrazione della l.r. 2 marzo 1973, n. 18 su: "Sviluppo dell'elettrificazione agricola"»

     L.r. 12 marzo 1973, n. 20 «Rifinanziamento della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1».

     L.r. 13 agosto 1973, n. 33 «Integrazione e rifinanziamento della l.r 2 settembre 1972 n. 30 "Interventi della regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria"».

     L.r. 2 dicembre 1973, n. 55 «Calendario per l'esercizio venatorio nella regione Lombardia».

     L.r. 2 dicembre 1973, n. 56 «Norme per l'esercizio venatorio nella regione Lombardia».

     L.r. 10 gennaio 1974, n. 3 «Rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17, per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice».

     L.r. 18 gennaio 1974, n. 4 «Integrazione finanziaria delle ll.rr. n. 1 del 2 gennaio 1973 e n. 20 del 12 marzo 1973 sui miglioramenti fondiari in agricoltura».

     L.r. 6 maggio 1974, n. 27 «Modifica ed integrazione del I comma dell'art. 5 della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1».

     L.r. 16 maggio 1974, n. 28 «Integrazione finanziaria della l.r. n. 47 del 19 novembre 1973 concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura».

     L.r. 16 maggio 1974, n. 29 «Rifinanziamento della l.r. 19 gennaio 1973, n. 8 concernente attuazione di iniziative zootecniche».

     L.r. 23 giugno 1974, n. 30 «Rifinanziamento delle ll.rr. 2 settembre 1972, n. 30 e 13 agosto 1973, n. 33 concernenti il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria».

     L.r. 12 luglio 1974 n. 37 «Finanziamento della quota regionale integrativa del fondo regionale per la montagna per l'anno 1974».

     L.r. 12 luglio 1974, n. 38 «Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento ed integrazione della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura».

     L.r. 12 agosto 1974, n. 44 «Modifica e rifinanziamento per l'anno 1974 della l.r. 19 novembre 1973, n. 47, concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura».

     L.r. 2 settembre 1974, n. 51 «Rifinanziamento e modifiche alla l.r. 4 settembre 1973 n. 40, concernente l'incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia».

     L.r. 10 gennaio 1975, n. 2 «Integrazione finanziaria della l.r. 12 luglio 1974, n. 41 "Attuazione della l. 18 aprile 1974, n. 118 concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia"».

     L.r. 15 gennaio 1975, n. 7 «Modifica ed attuazione della l.r. 2 novembre 1974, n. 62 "Interventi in favore della zootecnia - Programma biennale 1974/75"».

     L.r. 24 gennaio 1975, n. 15 «Modifiche alla l.r. 23 giugno 1974, n. 31 di rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17 sulla proprietà diretto- coltivatrice».

     L.r. 24 gennaio 1975, n. 20 «Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17 sulla proprietà diretto- coltivatrice».

     L.r. 27 gennaio 1975, n. 26 «Rifinanziamento della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 e modifica della l.r. 12 luglio 1974, n. 38 sui miglioramenti fondiari in agricoltura».

     L.r. 10 marzo 1975, n. 32 «Erogazione diretta, a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla l.r. 4 settembre 1973, n. 40 - Modifiche all'art. 9 (Ricettività e infrastrutture turistiche)».

     L.r. 24 marzo 1975, n. 35 «Interventi sanitari per il miglioramento qualitativo del latte».

     L.r. 11 aprile 1975, n. 46 «Rifinanziamento per l'anno 1975 delle ll.rr. 4 settembre 1973, n. 40 e 21 gennaio 1975, n. 9 concernenti la "Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche e lo sviluppo delle attrezzature sportive"».

     L.r. 20 aprile 1975, n. 54 «Quota regionale del fondo per la montagna per l'anno 1975»

     L.r. 12 maggio 1975, n. 68 «Calendario e disciplina per l'esercizio della caccia nella regione Lombardia per la stagione venatoria 1975-76».

     L.r. 13 maggio 1975, n. 72 «Interventi per manifestazioni ed iniziative per la promozione del turismo sociale in Lombardia».

     L.r. 9 giugno 1975, n. 75 «Rifinanziamento per l'esercizio 1975 di provvedimenti legislativi regionali relativi ad interventi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'assistenza e dei lavori pubblici».

     L.r. 11 giugno 1975, n. 79 «Rifinanziamento della l.r. 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della l. 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia».

     L.r. 12 giugno 1975, n. 87 «Rifinanziamento delle ll.rr. 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura e 19 novembre 1973, n. 47, sulla concessione di crediti di conduzione in agricoltura».

     L.r. 12 gennaio 1976, n. 2 «Modifiche ed integrazioni di provvedimenti legislativi regionali in materia di miglioramenti fondiari (l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni) di credito di conduzione in agricoltura (l.r. 19 novembre 1973, n. 47, modificata dalla l.r. 12 agosto 1974, n. 44) e di interventi a favore della zootecnia (l.r. 15 gennaio 1975, n. 7)».

     L.r. 21 gennaio 1976 n. 3 «Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi 1972 e 1973, per il finanziamento di spese di investimento - Modifica delle leggi regionali 11 aprile 1975, n. 46, 21 aprile 1975, n. 58, 22 aprile 1975, n. 62 e 11 giugno 1975, n. 76 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1975».

     L.r. 3 maggio 1976, n. 12 «Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia - Erogazione sotto forma di contributi rateali diretti delle provvidenze previste dagli artt. 2 e 3 della l.r. 4 settembre 1973, n. 40».

     L.r. 18 giugno 1976, n. 17 «Norme di attuazione della l. 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione e incentivazione delle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico Criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione».

     L.r. 4 agosto 1976, n. 22 «Calendario e disciplina per l'esercizio della caccia nella regione Lombardia per la stagione venatoria 1976-77».

     L.r. 26 aprile 1977, n. 19 «Determinazione termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi in capitale di cui alla l.r. 9 settembre 1974, n. 61, a seguito del rifinanziamento operato con la l.r. 10 maggio 1976, n. 13».

     L.r. 21 giugno 1977, n. 29 «Modifiche alla l.r. 21 giugno 1977, n. 28, recante norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio».

     L.r. 26 luglio 1977, n. 32 «Integrazione alla l.r. 24 gennaio 1975, n. 19 concernente "Intervento regionale per anticipare le provvidenze della l. 25 maggio 1970, n. 364 e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina"».

     L.r. 2 agosto 1977, n. 34 «Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 ai sensi dell'art. 79 della l.r. 19 novembre 1976, n. 51, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE nn. 159, 160, 461/1972 e 268/1975 (I provvedimento)».

     L.r. 19 luglio 1978, n. 45 «Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l'anno 1978».

     L.r. 28 agosto 1978, n. 52 «Norma integrativa alla l.r. 19 luglio 1978, n. 45 "Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l'anno 1978"».

     L.r. 5 settembre 1978, n. 58 «Norme sulla soppressione dei consorzi tutela pesca operanti nell'ambito della regione Lombardia».

     L.r. 6 gennaio 1979, n. 8 «Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile».

     L.r. 22 marzo 1979, n. 25 «Determinazione termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 9 settembre 1974, n. 61, a seguito del rifinanziamento operato con l.r. 5 settembre 1978, n. 57».

     L.r. 29 novembre 1979, n. 67 «Contributo all'unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la rilevazione della rete distributiva in Lombardia».

     L.r. 5 dicembre 1979, n. 72 «Adempimenti finanziari per assicurare continuità all'attività degli enti operanti nel settore agricolo trasferiti alla regione con d.l. 18 agosto 1978,

n. 481, convertito, con modificazioni in l. 21 ottobre 1978, n. 641».

     L.r. 5 dicembre 1979, n. 73 «Modifica alla tabella A allegata alla l.r. 31 luglio 1978, n. 47».

     L.r. 11 febbraio 1980, n. 16 «Modifica del secondo comma, dell'art. 30 della l.r. 21 luglio 1979, n. 36, relativa al rifinanziamento ed alle modifiche di leggi regionali».

     L.r. 7 agosto 1981, n. 44 «Rifinanziamento della l.r. 19 novembre 1973, n. 47 in materia di credito di esercizio a favore di imprese agricole».

     L.r. 3 ottobre 1981 n. 63 «Rifinanziamento di ll.rr. nel settore agricolo in attuazione della l. 1 luglio 1977, n. 403».

     L.r. 18 maggio 1983, n. 40 «Approvazione dell'accordo tra le regioni e le province autonome del Nord Italia per la costituzione del consorzio per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) in base a quanto previsto dal reg. CEE n. 270/1979».

     L.r. 25 maggio 1983, n. 43 «Modifiche alla l.r. 3 febbraio 1983, n. 8 interventi regionali nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle ll. 1 luglio 1977, n. 463 e 27 dicembre 1977, n. 984».

     L.r. 14 dicembre 1983, n. 102 «Integrazioni e modifiche della l.r. 24 gennaio 1975, n. 17 "Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e successive modificazioni».

     L.r. 7 giugno 1985, n. 71 «Indennità agli amministratori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo».

     L.r. 5 dicembre 1986, n. 61 «Anticipazione finanziaria per conto del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per consentire l'adozione da parte della regione di misure a titolo di pronto intervento, ai sensi dell'art. 1 della l. 15 ottobre 1981, n. 590, nelle zone colpite dalle calamità naturali verificatesi nel mese di agosto del 1986».

     L.r. 10 dicembre 1986, n. 62 «Interventi finanziari a favore dell'agricoltura e degli allevamenti di animali minori nelle zone della Lombardia colpite da calamità».

     L.r. 31 gennaio 1987, n. 6 «Estensione della fideiussione regionale di cui all'art. 5 della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 ai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 l. 13 maggio 1985, n. 198».

     L.r. 19 giugno 1989, n. 22 «Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi della l.r. n. 47/73 e successive modificazioni».

     L.r. 27 ottobre 1989, n. 60 «Interventi della regione Lombardia a sostegno della promozione dei Campionati mondiali di calcio 1990».

     L.r. 13 febbraio 1990, n. 11 «Integrazione dell'art. 4 della l.r. 15 settembre 1989, n. 55».

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

TABELLE A - C

(Omissis)

 

 

TABELLA D

 

Modifiche alla vigente legislazione in materia di competenza degli Organi di Governo e della Dirigenza

 

Tipo

n.

Anno

Titolo

Articolo e comma

L.R.

33

1972

Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali [66].

art. 3 comma 2

L.R.

6

1973 [67]

Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.

art. 5

L.R.

39

1974

Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

art. 18 comma 3

L.R.

5

1975

Disciplina dell’assistenza ospedaliera.

art. 13 comma 1

art. 13 comma 3

art. 17 comma 6

L.R.

9

1975

Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive [68].

 

L.R.

64

1975

Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro-loco.

art. 5 comma 2

L.R.

8

1976

Legge forestale regionale [69].

art. 11 comma 1

art. 15 comma 1

art. 16 comma 2

L.R.

54

1976

Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.

art. 4 comma 4

L.R.

58

1977

Interventi della regione Lombardia in campo teatrale.

art. 6 comma 4

L.R.

32

1978

Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell’antifascismo e della resistenza.

art. 4 comma 3

L.R.

34

1978

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione.

art. 64 comma 1 [70]

L.R.

62

1978

Riconoscimento dell’istituto lattiero-caseario di Mantova.

art. 7 comma 1

L.R.

75

1978

Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale.

art. 6 comma 3

L.R.

57

1979

Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa.

art. 13

art. 14

art. 20

art. 22

art. 23 [71]

L.R.

38

1980

Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo.

art. 6 comma 3

L.R.

44

1980

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.

art. 8 comma 2

art. 15 comma 3 lett. i)

art. 15 comma 3 lett. l)

art. 32 comma 1

art. 38 comma 2

art. 38 comma 3

L.R.

45

1980

Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.

art. 5 comma 1

art. 5 comma 10

art. 10 comma 4

L.R.

79

1980

Disciplina per l’apertura e l’esercizio dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche scopo diagnostico.

art. 3 comma 3

art. 12 comma 1

art. 13 comma 2

art. 15

art. 16 comma 1

L.R.

89

1980

Finanziamento delle pro-loco iscritte all’albo regionale.

art. 3 comma 3

L.R.

97

1980

Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia.

art. 14

L.R.

62

1981

Istituzione del centro regionale incremento ippico.

art. 10 comma 1

L.R.

64

1981

Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

art. 9 comma 3

L.R.

66

1981

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria dell’attività sportiva.

art. 5 comma 3

art. 5 comma 5

art. 6 comma 4

art. 9 comma 1

art. 13 comma 6

L.R.

72

1981

Abrogazioni e modifiche della L.R. 7 marzo 1981 n. 13, nonché modalità per l’estinzione e il trasferimento di IPAB ai sensi della L. 17 luglio 1890 n. 6972.

art. 2 comma 7

L.R.

20

1982

Contributi di gestione ai consorzi volontari provinciali per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e/o controllata e garantita.

art. 1 comma 2

L.R.

25

1982

Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria.

art. 11 comma 1

art. 18 comma 6

art. 35 comma 1

L.R.

39

1982

Interventi in materia di viabilità minore.

art. 4 comma 1

L.R.

44

1982

Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione.

art. 5 comma 1

L.R.

61

1982

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.

art. 7 comma 1

L.R.

70

1983

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

art. 8 comma 5

art. 8 comma 7

L.R.

95

1983

Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari e prodotti affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate.

art. 2 comma 1

L.R.

37

1984

Contributo annuale della regione Lombardia all’Istituto per la Scienza dell’amministrazione pubblica.

art. 2

L.R.

59

1984

Riordino dei consorzi di bonifica [72].

 

L.R.

29

1985

Contributo annuale della regione Lombardia all’istituto Lombardo per la storia del Movimento di Liberazione.

art. 2

L.R.

36

1985

Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia [73] .

 

L.R.

48

1985

Contributi regionali alla fondazione Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticultura “Scuola di Minoprio”.

art. 2 comma 1

L.R.

81

1985

Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.

art. 26 comma 2

L.R.

1

1986

Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della regione Lombardia.

art. 55 comma 5

art. 79 comma 4

art. 79 comma 5

L.R.

6

1986

Istituzione del Centro Regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e ceralicoltura.

art. 10 comma 1

L.R.

17

1986

Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione degli interventi regionali di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po.

art. 1 comma 3

L.R.

42

1986

Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia.

art. 3 comma 1

L.R.

47

1986

Promozione dei servizi di sviluppo agricolo.

art. 9 comma 1

L.R.

65

1986

Disciplina dell’attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico.

art. 3 comma 2

L.R.

24

1988

Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi [74].

 

L.R.

38

1988

Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.

art. 7 comma 4

L.R.

51

1988

Organizzazione, programmazione e esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza.

art. 12 comma 1

art. 12 comma 4

art. 13 comma 2

art. 13 comma 3

L.R.

24

1989

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati. [75]

art. 7 comma 1

art. 7 comma 2 lett. e)

art. 7 comma 3

art. 8 comma 2

art. 9 comma 4 lett. b)

art. 12 comma 2

art. 12 comma 13

art. 15 comma 5

L.R.

44

1989

Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto.

art. 7 comma 4

L.R.

64

1989

Contributo annuale della regione Lombardia al Centro di previdenza e difesa sociale.

art. 1 comma 2

L.R.

73

1989

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo.

art. 6 comma 2

art. 27 comma 7

art. 31 comma 13

L.R.

20

1990

Delega a province, comuni e loro consorzi, delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale.

art. 1 comma 3

L.R.

21

1990

Norme per la depubblicizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

art. 1

art. 3 comma 3

art. 4 comma 1

L.R.

41

1990

Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

art. 7 comma 3

L.R.

53

1990

Contributi straordinari in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle merci e delle persone.

art. 6 comma 6

L.R.

6

1991

Miglioramento dell’efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale.

art. 7 comma 4

L.R.

9

1991

Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale.

art. 5 comma 3

L.R.

29

1991

Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della L.R. 7 marzo 1991 n. 6.

art. 10 comma 1

art. 10 comma 2

L.R.

16

1992

Istituzione e funzione della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

art. 10 comma 3

L.R.

16

1993

Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Disciplina delle cooperative sociali [76].

 

L.R.

22

1993

Legge regionale sul volontariato.

art. 4 comma 4

art. 4 comma 6

L.R.

26

1993

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria.

art. 3 comma 2

art. 6 comma 1

art. 6 comma 3

art. 7 comma 1

art. 10 comma 3

art. 22 comma 2

art. 27 comma 10

art. 28 comma 6

L.R.

45

1993

Interventi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale di persone in servizio di linea.

art. 1 comma 1

L.R.

28

1994

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

art. 4 comma 3

L.R.

29

1994

Ordinamento della professione di guida alpina [77].

 

L.R.

33

1994

Norme per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario [78].

art. 37 comma 4

art. 38 comma 2

art. 38 comma 3

L.R.

42

1994

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università.

art. 4 comma 1

L.R.

20

1995

Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.

art. 12 comma 2 lett. a)

art. 12 comma 4

L.R.

13

1998

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

art. 1 [79]

 


[1] Modifica l'art. 49 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[2] Modifica l'art. 59 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[3] Modifica l'art. 71 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[4] Modifica la rubrica dell'art. 70, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[5] Lettera abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Aggiunge l'art. 5 bis alla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[6] Lettera abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Modifica l'art. 37 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[7] Modifica l'art. 15 della L.R. 16 settembre 1996, n. 27.

[8] Modifica l'art. 3 della L.R. 16 settembre 1996, n. 29.

[9] Modifica l'art. 7 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[10] Modifica gli artt. 3, 4, 11, 17, e 20 della L.R. 19 maggio 1997, n. 14.

[11] Modifica l'art. 5 della L.R. 7 luglio 1997, n. 26.

[12] Modifica l'art. 5 della L.R. 7 luglio 1997, n. 27.

[13] Modifica l'art. 4 della L.R. 7 luglio 1997, n. 28.

[14] Modifica l'art. 4 della L.R. 7 luglio 1997, n. 29.

[15] Modifica l'art. 4 della L.R. 7 luglio 1997, n. 30.

[16] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25. Modifica gli artt. 1 e 25 della L.R. 6 aprile 1995, n. 14.

[17] Modifica l'art. 1 della L.R. 8 maggio 1990, n. 33.

[18] Abroga l'allegato A alla L.R. 8 maggio 1990, n. 33.

[19] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[20] Modifica l'art. 2 della L.R. 15 maggio 1993, n. 14.

[21] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 15 maggio 1993, n. 14.

[22] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[23] Modificano gli artt. 12 e 14 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[24] Modifica gli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 31.

[25] Modifica l'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[26] Modifica gli artt. 2, 10, 22, 24, 36 e 49 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44.

[27] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21. Sostituiva l'art. 10 della L.R. 7 agosto 1986, n. 32.

[28] Modifica gli artt. 12 e 43 della L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[29] Modifica l'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.

[30] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21. Modificava l'art. 15 della L.R. 1 giugno 1993, n. 16.

[31] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2004, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. n. 8/2004.

[32] Modifica l'art. 9 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.

[33] Modifica l'art. 8 della L.R. 4 luglio 1988, n. 38.

[34] Modifica l'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

[35] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Modifica l'art. 5 della L.R. 20 giugno 1975, n. 97.

[36] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1.

[37] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1. Modifica l'art. 8 della L.R. 16 settembre 1996, n. 28.

[38] Modifica gli artt. 11 e 13 della L.R. 7 giugno 1980, n. 79.

[39] Modifica l'art. 58 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

[40] Aggiunge l'art. 60 bis alla L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

[41] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[42] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista. Modifica l'art. 3 della L.R. 6 giugno 1980, n. 70.

[43] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21. Modifica l'art. 7 della L.R. 8 novembre 1977, n. 58.

[44] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21. Modifica l'art. 7 della L.R. 18 dicembre 1978 n. 75.

[45] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21. Modifica l'art. 7 della L.R. 11 aprile 1980, n. 38.

[46] Modifica l'art. 1 della L.R. 27 novembre 1989, n. 64.

[47] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25. Modifica l'art. 2 della L.R. 20 luglio 1991, n. 13.

[48] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21. Sostituisce l'art. 1 della L.R. 5 novembre 1993, n. 32.

[49] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21. Sostituisce l'art. 2 della L.R. 9 aprile 1994, n. 10.

[50] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21. Modifica l'art. 5 della L.R. 20 agosto 1994, n. 23.

[51] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1. Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 novembre 1994, n. 28.

[52] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 29 aprile 1995 n. 35.

[53] Modificano gli artt. 2 e 3 della L.R. 29 aprile 1995 n. 35.

[54] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[55] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

[56] Modifica gli artt. 4, 5, 6, e 7 della L.R. 14 aprile 1997, n. 10.

[57] Sostituisce il titolo della L.R. 12 settembre 1986, n. 50.

[58] Modifica l'art. 1 della L.R. 12 settembre 1986, n. 50.

[59] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 12 settembre 1986, n. 50.

[60] Modifica l'art. 2 della L.R. 13 luglio 1984, n. 36.

[61] Sostituisce gli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53.

[62] Sostituiscono gli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 23.

[63] Abroga gli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 28 aprile 1984, n. 23.

[64] Modifica il comma 1, art. 8, L.R. 28 aprile 1984, n. 23.

[65] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3. Aggiunge l'art. 7 bis alla L.R. 23 luglio 1996, n. 17.

[66] Riferimento abrogato dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[67] Riferimento eliminato dall'art. 34 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[68] Riferimento abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26.

[69] Riferimento abrogato dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[70] Riferimento aggiunto dall’art. 5 della L.R. 14 agosto 1998, n. 16.

[71] Riferimento aggiunto dall’art. 5 della L.R. 14 agosto 1998, n. 16.

[72] Riferimento abrogato dall’art. 23 della L.R. 16 giugno 2003, n. 7.

[73] Riferimento abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26.

[74] Riferimento abrogato dall’art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21.

[75] Riferimento abrogato dall’art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[76] Riferimento abrogato dall’art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21.

[77] Riferimento abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26.

[78] Riferimento abrogato dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[79] Riferimento aggiunto dall’art. 4 della L.R. 27 novembre 1998, n. 25.