§ 1.10.45 - L.R. 7 luglio 1997, n. 30.
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:07/07/1997
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. E' distaccata dal comune di Arluno, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione [...]
Art. 2.      1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale [...]
Art. 3.      1. Le amministrazioni comunali di Arluno e di Santo Stefano Ticino provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori
Art. 4. 
Art. 5.      1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunità montane in [...]


§ 1.10.45 - L.R. 7 luglio 1997, n. 30. [1]

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano.

(B.U. 11 luglio 1997, n. 28 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     1. E' distaccata dal comune di Arluno, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

 

     Art. 2.

     1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno sede i comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della l.r. 28/92.

 

     Art. 3.

     1. Le amministrazioni comunali di Arluno e di Santo Stefano Ticino provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

 

     Art. 4. [2]

     1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del direttore generale competente, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 28/92.

 

     Art. 5.

     1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.

[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.