Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.5 musei, biblioteche e beni culturali |
Data: | 09/06/1997 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'art. 1 della l.r. n. 35/95). |
Art. 2. (Modifica all'art. 2 della l.r. n. 35/95). |
Art. 3. (Modifica all'art. 3 della l.r. n. 35/95). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Procedura d'urgenza). |
§ 2.5.28 - L.R. 9 giugno 1997, n. 20. [1]
Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali».
(B.U. 13 giugno 1997, n. 24 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Modifica all'art. 1 della l.r. n. 35/95). [2]
Art. 2. (Modifica all'art. 2 della l.r. n. 35/95). [3]
Art. 3. (Modifica all'art. 3 della l.r. n. 35/95). [4]
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. In relazione a quanto disposto con i precedenti articoli, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
- la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3971 è così modificata: «Contributi per la partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» ai sensi dell'art. 1, lett. a);
- la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3972 è così modificata: «Contributi per l'acquisto di attrezzature, risorse strumentali in favore di musei, biblioteche, archivi anche multimediali e di istituzioni culturali nonché per la ristrutturazione e il restauro di beni culturali di valore storico ed artistico anche contemporaneo» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2.
Art. 5. (Procedura d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Sostituisce l'art. 1 della
[3] Sostituisce l'art. 2, comma 1, della
[4] Sostituisce l'art. 3, comma 1, della