Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 cooperazione |
Data: | 07/08/1986 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Istituzione della Consulta regionale della Cooperazione. |
Art. 3. Attribuzioni della Consulta. |
Art. 4. Comitato tecnico consultivo. |
Art. 5. Studi e ricerche. |
Art. 6. Attività di assistenza e promozione. |
Art. 7. Interventi regionali. |
Art. 8. Destinatari degli interventi compresi nel piano. |
Art. 9. Criteri d'attuazione degli interventi. |
Art. 10. Controlli regionali. |
Art. 11. Norma transitoria. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Abrogazione. |
Art. 14. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.10.1 - L.R. 7 agosto 1986, n. 32. [1]
Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali.
(B.U. 12 agosto 1986, n. 32, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Finalità.
1. La regione, ispirandosi ai principi fissati dagli artt. 3 e 4 del proprio Statuto e in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, favorisce la presenza e lo sviluppo della cooperazione con riguardo alle materie di competenza propria o delegate con particolare riferimento alla salvaguardia e all'incremento dei livelli occupazionali.
2. A tal fine la regione, in sintonia con le iniziative nazionali in materia, attua progetti ed attività volti alla crescita, al consolidamento e alla conoscenza della cooperazione in Lombardia.
Titolo I
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Art. 2. Istituzione della Consulta regionale della Cooperazione.
1. La Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della
2. La Consulta è presieduta dal presidente della Giunta o da un assessore delegato ed è composta da:
a) 9 rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo designati dai rispettivi organismi regionali;
b) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale designati dai rispettivi organi regionali;
c) 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro e della massima occupazione designato dal dirigente dello stesso;
d) 1 rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Lombardia.
3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alla Consulta rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche e di amministrazioni pubbliche.
4. La designazioni di cui sopra ai punti a), b), c), d) devono pervenire al presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge; entro i 30 giorni successivi il presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla nomina della Consulta.
5. La funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio politica del Lavoro.
6. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.
Art. 3. Attribuzioni della Consulta.
1. La Consulta regionale della Cooperazione esprime pareri sugli argomenti che vengono ad essa sottoposti dalla Giunta regionale ed in particolare in ordine:
a) alla programmazione ed al coordinamento operativo degli interventi regionali per lo sviluppo della cooperazione;
b) ai progetti regionali di leggi e regolamenti in materia di cooperazione;
c) a proposte di provvedimenti, studi e ricerche in materia di cooperazione.
2. La Consulta può, inoltre, proporre iniziative e provvedimenti volti ad individuare le possibilità di azione e di presenza del movimento cooperativo nel quadro dello sviluppo economico e sociale della regione.
Art. 4. Comitato tecnico consultivo. [2]
1. La Giunta costituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive e ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.
Art. 5. Studi e ricerche.
1. La Giunta regionale predispone, sentita la Consulta regionale della Cooperazione, iniziative ed interventi volti alla conoscenza delle problematiche della cooperazione.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente la Giunta regionale concede in via prioritaria contributi ad Università ed istituti specializzati.
3. L'entità dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 5% degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 6. Attività di assistenza e promozione.
1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della Cooperazione, concede contributi agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo per attività di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione, nonché per la predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi.
2. La Giunta definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della documentazione che attesta la realizzazione dei progetti precedentemente finanziati e l’effettiva destinazione dei contributi assegnati [3].
3. [4].
4. L'entità dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Titolo II
SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE IN CAMPO ECONOMICO
Art. 7. Interventi regionali.
1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione stanzia risorse per l'attivazione ed il mantenimento di un fondo di garanzia e di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito e concede contributi alle cooperative destinatarie degli interventi compresi nel piano regionale [5].
2. I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con benefici derivanti da altre leggi statali o regionali.
Art. 8. Destinatari degli interventi compresi nel piano.
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal precedente art. 7 le cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) devono ispirarsi ai principi di mutualità di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della Cooperazione, essere soggette alla vigilanza del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
b) devono contribuire a salvaguardare ed incrementare i livelli occupazionali favorendo in particolare possibilità di impiego per giovani inoccupati, lavoratori disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari o in disoccupazione speciale e lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o comunque cessate;
c) devono avere come oggetto del proprio scopo sociale attività di produzione di beni e/o prestazioni di servizi socialmente utili o di servizi alle imprese.
2. (Omissis) [6].
Art. 9. Criteri d'attuazione degli interventi.
1. [7]
2. La Giunta regionale determina, previo parere obbligatorio della Consulta regionale della cooperazione, i tempi, le modalità di richiesta ed i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 7 [8].
3. [9]
4. [10]
5. [11]
Titolo III
NORME GENERALI
Art. 10. Controlli regionali. [12]
1. La giunta regionale tramite il direttore generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. Nel periodo di esecuzione dei progetti il direttore generale competente può effettuare verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazione di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
3. Il direttore generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca, anche parziale, dei benefici in caso di inadempienze delle cooperative o se i contributi non sono utilizzati conformemente alle finalità previste nella deliberazione della giunta regionale di concessione dei contributi.
Art. 11. Norma transitoria. [13]
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la concessine di contributi:
a) di L. 120 milioni per l'anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 5;
b) di L. 250 milioni per l'anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 6;
c) di L. 450 milioni per l'anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 7, 1° comma, lett. b);
d) di L. 380 milioni per l'anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 7, 1° comma, lett. c);
e) di L. 2.300 milioni per il 1986 in capitale, per le finalità previste dal precedente art. 7, 1° comma, lett. a).
2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente 1° comma, lettera a), b), c), d), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della
3. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente 1° comma, lettera a), c), d), e), di complessive L. 3.250 milioni trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/1988, tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi» alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 5.2.1.2. «Fondo per il finanziamento di nuove o maggiori spese in conto capitale».
4. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente 1° comma, lettera b) trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/1988, tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», alla Parte I «Spese per l'adempimento delle funzioni normali», attività 3.1.4.1. «Consulta della cooperazione» per L. 250 milioni.
5. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 3.500 milioni per l'anno 1986, previsto dal precedente 1° comma, si provvede, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L. 3.250 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo» e della dotazione finanziaria di competenza per L. 250 milioni del capitolo 1.3.1.4.1.904 «Spesa per la concessione di contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute nel settore cooperativo» iscritti nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 1986.
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1° comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: «Promozione e qualificazione della cooperazione»;
b) alla Parte I, ambito 3, settore 1, finalità 4, attività 3, sono istituiti i capitoli:
b1) 1.3.1.4.3.2045 «Contributi a favore di Università ed istituti specializzati per la predisposizione di studi e ricerche relative alle problematiche della cooperazione» con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 120 milioni;
b2) 1.3.1.4.3.1990 «Contributi ad imprese cooperative per assistenza stagionale ed amministrativa e per servizi di consulenza» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 380 milioni;
b3) 1.3.1.4.3.1989 «Contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute per attività di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;
c) alla Parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 4, progetto 3 sono istituiti i capitoli:
c1) 2.3.1.4.3.1991 «Contributi ad imprese cooperative per spese di avviamento ed impianto» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 450 milioni;
c2) 2.3.1.4.3.1992 «Contributi in capitale ad imprese cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di L. 2.300 milioni e di L. 2.050 milioni.
7. Agli oneri derivanti per il funzionamento della Consulta regionale della cooperazione e del Comitato tecnico consultivo di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, si provvede per l'anno 1986 e successivi mediante utilizzo di somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi.
Art. 13. Abrogazione.
1. La
Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 13 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 11 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 11 della
[4] Comma abrogato dall’art. 11 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 104, della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma abrogato dall'art. 2, comma 103, della
[8] Per l'anno 1994 il termine di cui al presente comma per la presentazione delle richieste di contributo è stabilito alla data del 30 giugno, come disposto dall'art. 2 della
[9] Comma abrogato dall'art. 2, comma 103, della
[10] Comma abrogato dall'art. 2, comma 103, della
[11] Comma abrogato dall'art. 2, comma 103, della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 103, della