§ 3.4.2 - L.R. 29 aprile 1980, n. 44.
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:29/04/1980
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Inibizioni.
Art. 3.  Permesso di ricerca.
Art. 4.  Istanze.
Art. 5.  Efficacia ed ambito.
Art. 6.  Concorso di istanze.
Art. 7.  Procedura di assentimento.
Art. 8.  Informazioni.
Art. 9.  Canone.
Art. 10.  Trasferimenti.
Art. 11.  Decadenza.
Art. 12.  Accesso ai fondi.
Art. 13.  Revoca.
Art. 14.  Requisiti.
Art. 15.  Assentimento della concessione.
Art. 16.  Preferenza del ricercatore.
Art. 17.  Spese di istruttoria.
Art. 18.  Accesso ai fondi.
Art. 19.  Premio ed indennità di ricerca.
Art. 20.  Ipoteche.
Art. 21.  Pertinenze ed impianti.
Art. 22.  Canone di concessione.
Art. 23.  Permanenza dell’esercizio.
Art. 24.  Cambio di titolarità.
Art. 25.  Successione al concessionario.
Art. 26.  Espropriazione.
Art. 27.  Risarcimento del danno.
Art. 28.  Pubblica utilità.
Art. 29.  Perdita di efficacia.
Art. 30.  Scadenza del termine.
Art. 31.  Riconsegna.
Art. 32.  Nuovo conferimento.
Art. 33.  Corrispettivo d’uso.
Art. 34.  Ipoteche.
Art. 35.  Custodia del bene.
Art. 36.  Rinuncia.
Art. 37.  Decadenza.
Art. 38.  Fallimento.
Art. 39.  Pubblicità.
Art. 40.  Nuova concessione.
Art. 41.  Revoca.
Art. 42.  Unicità del bacino.
Art. 43.  Contratti di somministrazione.
Art. 44.  Informazioni.
Art. 45.  Pubblicazione.
Art. 46.  Trasmissioni al ministero della sanità.
Art. 47.  Autorizzazioni di esercizio.
Art. 48.  Etichette.
Art. 49.  Denominazione dell’acqua.
Art. 50.  Contenitori.
Art. 51.  Comunicazioni.
Art. 52.  Analisi.
Art. 53.  Stabilimenti ed andamento stagionale.
Art. 54.  Vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali e termali.
Art. 55.  Sanzioni.
Art. 56.  Procedure.
Art. 57.  Conferme.
Art. 58.  Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 59.  Deposito di autorizzzazioni e etichette.
Art. 60.  Abrogazione.


§ 3.4.2 - L.R. 29 aprile 1980, n. 44. [1]

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.

(B.U. 30 aprile 1980, n. 18, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

1. La presente legge disciplina l’utilizzo delle acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idrominerali regionali e valorizzarne l’utilizzazione.

 

     Art. 2. Inibizioni.

1. Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali risultino dannose ricerche di acque minerali e termali, la regione può vietare tale attività.

2. Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

 

     Art. 3. Permesso di ricerca.

1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.

2. Il permesso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all’importanza della ricerca da svolgere.

3. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un’acqua avente per origine una polla sorgiva o un giacimento sotterraneo, proveniente da una sorgente captata da una o più emergenze naturali o perforate;

b) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali e termali, dal punto di vista dell’alimentazione e della potenzialità.

Detto studio deve prevedere un rilevamento geologico strutturale in adeguata scala, con rilevamento pedologico della vegetazione e deve prevedere altresì le ubicazioni, le caratteristiche e l’uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;

d) la delimitazione dell’area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica) in riferimento anche all’approvvigionamento idrico delle popolazioni.

 

     Art. 4. Istanze.

1. Alla domanda, da indirizzarsi alla giunta regionale, deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:

1) l’indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) la superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera c) del precedente articolo 3) e le persone e gli istituti che saranno incaricati di detto studio, nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica. Lo studio suddetto deve essere redatto da un tecnico specifico della materia;

3) le previsioni generali di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento. 2. Prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società all’istanza devono essere allegati: copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

 

     Art. 5. Efficacia ed ambito.

1. Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, di massima, per un’area non eccedente i trecento ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.

2. Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

3. La domanda di proroga deve essere presentata alla giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio dell’ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

4. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

5. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente.

 

     Art. 6. Concorso di istanze.

1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e risultino presentate nelle more dell’istruttoria e, in ogni caso, non oltre un mese dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori di ricerca.

2. Salvo il giudizio sull’idoneità di cui al precedente articolo 3, costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione dell’istanza.

3. In ogni caso è data preferenza alle domande presentate nei termini di cui al primo comma, dagli enti locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.

 

     Art. 7. Procedura di assentimento.

1. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato dal dirigente della competente struttura regionale, sentiti il comune o i comuni interessati per territorio e la comunità montana per quanto di propria competenza.

2. Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione al distretto minerario interessato per territorio.

3. Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori; con eguale procedimento è approvata la parte del programma presentata successivamente ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

4. Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del dirigente della competente struttura regionale, il quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante.

5. Trascorso tale termine senza che il dirigente della competente struttura regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

 

     Art. 8. Informazioni.

1. Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla giunta regionale dell’avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

2. Un dipendente, designato dal dirigente della competente struttura regionale, assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell’accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

3. Fino all’emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge, nonché dal dispositivo del provvedimento di attribuzione del permesso di ricerca.

 

     Art. 9. Canone.

1. Il ricercatore deve corrispondere alle province un diritto di concessione proporzionale annuo di lire 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso.

 

     Art. 10. Trasferimenti.

1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione del direttore generale competente.

2. Non è ammessa, istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui al precedente articolo 4.

3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.

4. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

 

     Art. 11. Decadenza.

1. Il dirigente della competente struttura regionale pronuncia la decadenza dal permesso:

1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso è stato rilasciato;

2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi salvo il caso di forza maggiore;

3) quando, malgrado diffida e decorsi dieci giorni dalla stessa, non è stato pagato il diritto proporzionale indicato al precedente articolo 9;

4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente articolo 10;

5) quando sia stato fatto commercio delle acque captate;

6) quando siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica. 2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all’interessato il quale ha dieci giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare le proprie controdeduzioni.

3. In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi o indennità verso la regione.

 

     Art. 12. Accesso ai fondi.

1. I detentori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca fermi i divieti contenuti nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 .

2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

3. Il proprietario dei terreni soggetti alla ricerca ha facoltà di esigere che, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del permesso di ricerca, il ricercatore depositi una cauzione presso la tesoreria regionale.

4. Quando le parti non si siano accordate sull’entità della cauzione, il dirigente della competente struttura regionale stabilisce d’ufficio l’ammontare della cauzione medesima.

5. A deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

6. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore è di competenza dell’autorità giudiziaria.

 

     Art. 13. Revoca.

1. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.

2. Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

3. Le controversie relative al rimborso sono di competenza dell’autorità giudiziaria.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

Capo I

Della coltivazione

 

     Art. 14. Requisiti.

1. Chiunque, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici, intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali deve ottenere un’apposita concessione regionale.

2. I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

3. I comuni e gli altri enti territoriali titolari di concessioni possono istituire rapporti di subconcessione secondo le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali.

4. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all’entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore ad anni trenta.

5. Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a) programma generale di coltivazione;

b) programma di coltivazione del primo biennio;

c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo idrologico e litologico comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché nei dati relativi alle perforazioni ed alle eventuali campagne geognostiche eseguite;

d) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;

e) l’insieme di tutti gli atti e documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui all’articolo 47 della presente legge secondo le procedure previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dal D.M. 20 gennaio 1927, dal D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni, e dal D.M. 22 giugno 1977, n. 1643;

f) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, limitatamente alle imprese private. 6. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché il certificato del tribunale, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

 

     Art. 15. Assentimento della concessione.

1. La concessione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentiti il comune o i comuni interessati, la comunità montana e la commissione consiliare per le rispettive competenze.
2. Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica.

3. Il provvedimento di concessione contiene:

a) l’indicazione del concessionario e il suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l’estensione della concessione e la sua delimitazione;

d) l’indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini del successivo articolo 22;

e) l’ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del successivo articolo 16;

f) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

g) l’approvazione del programma generale di coltivazione;

h) l’approvazione del programma di coltivazione del primo biennio;

i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente designato dal dirigente della competente struttura regionale, la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;

l) l’obbligo di procedere all’esecuzione delle analisi complete batteriologiche e chimico-fisiche secondo i termini stabiliti dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643, nonché l’obbligo di effettuare comunque ogni anno, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo. Ai relativi prelievi assisterà un dipendente designato dal dirigente della competente struttura regionale. Copia della certificazione delle suddette analisi dovrà essere, a cura del concessionario, inviata all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali;

m) l’eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

n) le prescrizioni in caso di impiego dell’acqua minerale o termale, per usi di carattere non prettamente terapeutici o igienico-speciali;

o) l’obbligo di installazione possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile sulla condotta d’adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché l’installazione in posizione idonea nell’ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e massima. 4. Le rilevazioni sopraddette dovranno essere registrate a cura della direzione tecnica degli stabilimenti idrominerali: in detta registrazione saranno riportati anche i dati relativi al prelevamento dei campioni, alla dimostrazione delle conservazioni delle caratteristiche igieniche e della composizione, messe in evidenza nell’analisi completa che servì di base alla concessione ed all’autorizzazione d’esercizio.

5. Per quanto concerne il punto g) del presente articolo, devono essere indicati i lavori di strutturazione dell’attività i lavori per lo sviluppo aziendale fino alla commercializzazione del prodotto o alla sua utilizzazione. Nel programma deve inoltre essere indicata la spesa prevista, i mezzi di copertura e i risultati preventivati.

6. Entro l’ultimo trimestre di validità del programma del primo biennio e successivamente, entro l’ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato alla giunta regionale il programma dei lavori per l’anno successivo, unitamente ad una relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno trascorso.

7. La giunta regionale può, entro tre mesi, dalla comunicazione, sentito il concessionario, disporre varianti al programma.

8. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

9. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l’obbligo di comunicare alla giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali, nonché le varianti relative allo statuto sociale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

10. Al provvedimento saranno uniti la planimetria alla scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.

 

     Art. 16. Preferenza del ricercatore.

1. Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.

2. È accordata altresì, la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata, in relazione all’ammontare del capitale sociale, purché detta società possegga i requisiti di cui al precedente articolo 14.

3. Il ricercatore qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all’importanza della scoperta ed un’indennità in ragione delle opere utilizzabili.

4. Il premio e l’indennità sono determinati nell’atto di concessione.

5. Ogni controversia relativa è di competenza dell’autorità giudiziaria.

 

     Art. 17. Spese di istruttoria.

1. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle istanze di concessione sono a carico del richiedente.

 

     Art. 18. Accesso ai fondi.

1. I detentori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all’apposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni, secondo le norme di cui al precedente articolo 12.

 

     Art. 19. Premio ed indennità di ricerca.

1. Quando la concessione non sia stata accordata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, provare alla giunta regionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la tesoreria regionale.

2. L’inadempimento dell’obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dalla giunta regionale.

 

Capo II

Dell’esercizio della concessione

 

     Art. 20. Ipoteche.

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

2. L’iscrizione di ipoteche è subordinata all’autorizzazione della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 21. Pertinenze ed impianti.

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.

2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

 

     Art. 22. Canone di concessione. [2]

1. Il concessionario deve corrispondere alle province un diritto di concessione proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:

a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;

b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;

c) di lire 25.000, con un minimo di lire 300.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito.

2. Il canone annuo è adeguato ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’Istat e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente l’adeguamento. La direzione regionale competente ne dà notizia mediante apposito comunicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

2 bis. Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all’articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali. Le somme derivanti dall’introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell’attività produttiva.

3. [Abrogato].

4. Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere ai comuni e alle province, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento

5. Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di ricerca e da imbottigliamento, di cui all'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

6. [Abrogato].

7. Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere

 

     Art. 23. Permanenza dell’esercizio.

1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell’attività o il suo svolgimento parziale.

2. Il concessionario risponde di fronte alla regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante il periodo di sospensione dell’attività.

3. Non costituisce motivo di decadenza la sospensione della attività dovuta a cause di forza maggiore, comunque da comunicarsi da parte del titolare alla giunta regionale, e, relativamente, alle terme il periodo di chiusura stagionale secondo quanto stabilito nell’autorizzazione o nell’accertamento di cui agli articoli 47 e 53 della presente legge.

 

     Art. 24. Cambio di titolarità.

1. Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale competente.

2. È nullo ogni atto di trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato.

3. Indipendentemente dalla nullità suddetta, la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione osservate le norme di cui al successivo articolo 37.

 

     Art. 25. Successione al concessionario.

1. Nel caso di morte del concessionario il titolo è trasferito all’erede che ne faccia domanda entro sei mesi dalla apertura della successione purché sia in possesso dei prescritti requisiti di cui al precedente articolo 14.

2. Quando succedono più eredi il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall’apertura della successione, si siano costituiti in società secondo uno dei tipi prescritti dal codice civile.

3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata.

4. In tal caso si applicano le norme relative alla rinuncia.

5. La presente disposizione si applica anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

 

     Art. 26. Espropriazione.

1. L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

2. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla giunta regionale.

3. Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

4. L’aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell’atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.

 

     Art. 27. Risarcimento del danno.

1. Il concessionario è tenuto a risarcire il danno derivante dall’esercizio dell’attività estrattiva.

2. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui al precedente articolo 12.

 

     Art. 28. Pubblica utilità.

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il deposito, il trasporto e l’utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell’energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell’attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e articolo 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.

2. In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide il dirigente della competente struttura regionale.

3. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate al primo comma, su richiesta del titolare, è fatta dal dirigente della competente struttura regionale quando le stesse si trovino fuori dal perimetro della concessione.

4. Su richiesta del concessionario il dirigente della competente struttura regionale può ordinare l’occupazione d’urgenza determinando le indennità e disponendone il deposito.

 

Capo III

Cessazione della concessione

 

     Art. 29. Perdita di efficacia.

1. La concessione perde efficacia:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza;

d) per revoca.

 

     Art. 30. Scadenza del termine.

1. La concessione è rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazione ed abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

2. Il rinnovo può essere richiesto tra il quinto ed il secondo anno antecedente la scadenza.

3. Il rinnovo è disposto con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 31. Riconsegna.

1. Se la concessione non è rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all’amministrazione regionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

 

     Art. 32. Nuovo conferimento.

1. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall’uno all’altro concessionario deve farsi con l’intervento di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale.

2. In caso di disaccordo delle parti, la giunta regionale, su proposta del dirigente della competente struttura regionale, determina l’ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.

3. La somma deve essere depositata presso la tesoreria regionale.

4. Contro tale liquidazione gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria.

 

     Art. 33. Corrispettivo d’uso.

1. Il corrispettivo per l’uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

2. Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

 

     Art. 34. Ipoteche.

1. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso.

2. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla regione o al nuovo concessionario.

 

     Art. 35. Custodia del bene.

1. Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.

2. L’incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

 

     Art. 36. Rinuncia.

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall’immutare lo stato del bene.

3. Un funzionario dell’assessorato regionale competente per materia verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

4. Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.

5. In caso di inosservanza ne ordina l’esecuzione d’ufficio a spese del concessionario.

6. Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.

7. Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta fosse accettata, i beni costituenti già pertinenze, rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

 

     Art. 37. Decadenza.

1. La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 24 e 43 della presente legge;

c) se gli siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica;

d) subisca la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . 2. La decadenza dalla concessione è pronunciata secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 11 previa contestazione dei motivi al concessionario, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 38. Fallimento.

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell’articolo 17 della legge fallimentare al presidente della giunta regionale.

2. Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l’assistenza di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell’articolo 31 della legge fallimentare.

3. Dopo il decreto previsto dall’articolo 97 della legge fallimentare il giudice delegato, con l’assistenza del curatore e di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale, procede alla formazione del bando d’asta della concessione.

4. L’aggiudicazione subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell’atto di concessione e nella presente legge sempreché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.

 

     Art. 39. Pubblicità.

1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

2. Dalla data dei predetti provvedimenti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell’atto di concessione.

 

     Art. 40. Nuova concessione.

1. Dopo l’accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.

2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all’esercizio dell’attività.

3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell’attività estrattiva, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell’articolo 32 della presente legge.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di esso siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l’obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell’interesse dei terzi.

5. Entro un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all’asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma precedente.

6. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla regione.

7. Si applica all’aggiudicatario la disposizione contenuta nell’ultimo comma del precedente articolo 26.

8. Trascorso l’anno suddetto, nessun’altra azione è proponibile sulla concessione e la giunta regionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

9. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all’asta il bene rimane libero di ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

 

     Art. 41. Revoca.

1. La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

2. Essa è disposta con provvedimento della giunta regionale, che determina la misura dell’indennità dovuta al concessionario, sentita la commissione consiliare competente.

3. Le controversie relative all’indennità sono di competenza dell’autorità giudiziaria.

 

Capo IV

Della gestione unica di concessioni di acque minerali e termali

 

     Art. 42. Unicità del bacino.

1. Nel caso di concessioni di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il dirigente della competente struttura regionale può prescrivere in ogni momento ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, tenendo conto dell’alimentazione e potenzialità del bacino e dei limiti delle medesime, allo scopo di evitare danni alla sicurezza ed al buon governo dello stesso bacino.

2. In caso di inottemperanza il dirigente della competente struttura regionale nomina per i compiti di cui al precedente comma il preposto alla direzione unica il quale procede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, nonché al riparto delle spese.

3. Le controversie relative al riparto delle spese sono di competenza dell’autorità giudiziaria.

 

     Art. 43. Contratti di somministrazione.

1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

2. In tal caso la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme di cui al precedente articolo 37.

 

Capo V

Dati statistici e notizie periodiche

 

     Art. 44. Informazioni.

1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all’articolo 15 della presente legge, attenendosi alle istruzioni impartite dall’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.

2. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

3. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all’autorità di pubblica sicurezza la necessaria assistenza.

4. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell’articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

 

     Art. 45. Pubblicazione.

1. Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni interi e consecutivi all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione.

2. Per le istanze di concessione la pubblicazione avverrà previo avviso sul foglio annunci legali della provincia.

3. Quando le aree per le quali è stata presentata istanza di permesso di ricerca o di concessione interessano più comuni, la comunicazione per la pubblicazione agli albi pretorii è simultanea.

 

Titolo IV

AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA E L’ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEGLI STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI

 

     Art. 46. Trasmissioni al ministero della sanità.

1. Successivamente alla presentazione della domanda di concessione di cui all’articolo 14 della presente legge, la regione esperita la procedura amministrativa – prima di emettere il provvedimento di concessione – trasmetterà la documentazione al ministero della sanità, per l’atto di riconoscimento dell’acqua minerale, ai sensi dell’articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

2. L’atto di concessione sarà quindi rilasciato e notificato contemporaneamente alle autorizzazioni di cui all’articolo 51 della presente legge.

 

     Art. 47. Autorizzazioni di esercizio.

1. L’utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell’acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall’articolo 14 lettera a) del R.D. 18 settembre 1919, n. 1924.

2. Agli effetti dell’articolo 61 e dell’articolo 27 lettera f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale:

a) l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali;

b) l’apertura e l’esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;

c) l’impiego dell’acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 ;

d) l’estrazione di sali dalle acque minerali. 3. Conformemente alla delibera del consiglio superiore della sanità del 16 ottobre 1939 non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali, previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

 

     Art. 48. Etichette.

1. Le etichette delle acque minerali dovranno essere approvate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 10 e 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dell’articolo 40 del D.M. 20 gennaio 1927 e dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643.

2. Sulle etichette stesse dovranno essere ripartiti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell’acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all’articolo 46 della presente legge.

3. Possono essere autorizzate etichette in deroga alle disposizioni vigenti, per confezioni destinate ai mercati esteri, e, che non possono essere commercializzate sul territorio nazionale.

 

     Art. 49. Denominazione dell’acqua.

1. La denominazione attribuita all’acqua ai sensi dell’articolo 14 della presente legge, dell’articolo 10 punto c) del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 si intende acquisita alla sorgente, anche nei casi di cui agli articoli 24, 25, 32, 38 e 40 della presente legge.

2. Il diritto all’utilizzazione esclusiva di tale denominazione comporta altresì la facoltà riservata di impiegare la denominazione stessa nei casi di cui all’articolo 3 del D.P.R. 15 maggio 1958, n. 719 .

3. L’eventuale modifica, di cui al secondo comma dell’articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.

 

     Art. 50. Contenitori.

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri e destinati al diretto consumo.

2. L’autorizzazione per il condizionamento dell’acqua minerale in contenitori diversi dal vetro, può avvenire solo dietro formale autorizzazione del ministero della sanità, all’impiego del contenitore stesso, ai sensi del D.M. 23 gennaio 1976.

 

     Art. 51. Comunicazioni.

1. Il provvedimento della giunta regionale relativo all’autorizzazione all’imbottigliamento o alle terme, sarà comunicato al ministero della sanità, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento.

2. Sul Bollettino Ufficiale della regione verrà data contestuale comunicazione del rilascio della concessione di cui all’articolo 15 e dell’autorizzazione di cui all’articolo 47 della presente legge.

 

     Art. 52. Analisi.

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge e del D.M. 22 giugno 1977, n. 1643 nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo da quei laboratori o istituti all’uopo autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi del D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni.

 

     Art. 53. Stabilimenti ed andamento stagionale.

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47 della presente legge è permanente.

2. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale, è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali all’uopo incaricati.

3. A tal fine il concessionario darà comunicazione alla regione almeno sessanta giorni prima della prevista apertura.

4. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell’attività, l’interessato può procedere ugualmente all’apertura dello stabilimento.

 

     Art. 54. Vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali e termali.

1. La vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alla giunta regionale ed alla sua dipendenza all’assessorato regionale competente per materia, assistito per i controlli igienico-sanitari dall’assessorato regionale alla sanità, secondo le norme di legge vigenti. (R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, R.D. 20 gennaio 1927, D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni).

 

Titolo V

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE - TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 55. Sanzioni.

1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali in assenza del permesso o in sua difformità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 8.000.000.

2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l’utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in sua difformitàè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 40.000.000.

3. In caso di omessa o tardiva dichiarazione nonché in caso di infedele o incompleta dichiarazione in ordine ai dati di cui al primo comma dell’articolo 44 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

4. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a trenta giorni o di manomissione della strumentazione di cui all’articolo 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 riferita ad ogni singolo strumento.

5. In caso di omessa o tardiva comunicazione, nonché in caso di infedele o incompleta comunicazione relativamente alle notizie di cui al primo comma dell’articolo 8 e ai commi quinto ed ottavo dell’articolo 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

6. In caso di omessa effettuazione delle analisi annuali di cui all’articolo 15 lettera l) della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

 

     Art. 56. Procedure.

1. Fermo il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, all’accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui all’articolo precedente provvedono altresì i funzionari regionali all’uopo incaricati dal dirigente della competente struttura regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.

2. Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono all’espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione, nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .

3. I soggetti di cui al primo e al secondo comma possono, ai fini di accertamento, accedere alle proprietà private e pubbliche per procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

4. Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime.

 

     Art. 57. Conferme.

1. I permessi di ricerca vigenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.

2. Le concessioni vigenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza.

 

     Art. 58. Installazione di apparecchiature di misura.

1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l’obbligo di presentare – entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge – all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui all’articolo 15 punto o) e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla approvazione da parte della giunta regionale, dei progetti medesimi.

 

     Art. 59. Deposito di autorizzzazioni e etichette.

1. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, tutte le aziende di acque minerali e termali dovranno trasmettere all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia dell’atto o degli atti di autorizzazione all’apertura di stabilimenti termali e di imbottigliamento in loro possesso, unitamente agli esemplari delle etichette in uso delle acque minerali in bottiglia.

2. Le aziende termali dovranno altresi indicare i mezzi di cure termali utilizzati negli stabilimenti da loro esercìti.

 

     Art. 60. Abrogazione.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 18 gennaio 1974, n. 5 e nelle altre leggi comunque incompatibili con le presenti norme.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[2] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 10 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8.