Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 07/07/1997 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' distaccata dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Arconate, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione [...] |
Art. 2. 1. E' distaccata dal comune di Arconate, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione [...] |
Art. 3. 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali, di cui agli artt. 1 e 2, saranno regolati dalla provincia di Milano, ai sensi e per [...] |
Art. 4. 1. Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e di Arconate provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Alle spese previste dall'art. 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1-3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunità montane in [...] |
§ 1.10.41 - L.R. 7 luglio 1997, n. 26. [1]
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano.
(B.U. 11 luglio 1997, n. 28 - S.O. n. 1).
1. E' distaccata dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Arconate, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge.
1. E' distaccata dal comune di Arconate, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge.
1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali, di cui agli artt. 1 e 2, saranno regolati dalla provincia di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti della
1. Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e di Arconate provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.
1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvederà con un decreto del direttore generale competente, ai sensi dell'art. 14 della
1. Alle spese previste dall'art. 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1-3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, che presenta la necessaria disponibilità.
[1] Legge abrogata dall'art. 24 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della