Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 06/04/1995 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione). |
Art. 2. (Nomine e designazioni di competenza degli organi regionali e delegate alle province). |
Art. 3. (Registro regionale degli incarichi). |
Art. 4. (Presentazione delle candidature). |
Art. 5. (Requisiti professionali). |
Art. 6. (Cause di esclusione). |
Art. 7. (Incompatibilità - Conflitto d'interessi e divieto di cumulo). |
Art. 8. (Comitato tecnico di valutazione). |
Art. 9. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella A). |
Art. 10. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella B). |
Art. 11. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella C). |
Art. 12. (Proroga degli incarichi - Regime degli atti). |
Art. 13. (Funzioni sostitutive). |
Art. 14. (Nomine e designazioni di competenza della giunta e del presidente della giunta regionale). |
Art. 15. (Nomine e designazioni di competenza provinciale). |
Art. 16. (Obblighi derivanti dalla nomina e designazione). |
Art. 17. (Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo). |
Art. 18. (Revoca e decadenza dall'incarico). |
Art. 19. (Sospensione dall'incarico). |
Art. 20. (Sostituzione). |
Art. 21. (Pubblicazione annuale dei dati relativi alle nomine e alle designazioni effettuate). |
Art. 22. (Norma finale). |
Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali). |
Art. 24. (Abrogazioni). |
Art. 25. (Norma finanziaria). |
§ 1.8.7 - L.R. 6 aprile 1995, n. 14. [1]
Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione.
(B.U. 10 aprile 1995, n. 15 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della regione in base a leggi e regolamenti, statuti o convenzioni, per incarichi in enti e aziende dipendenti e società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati esterni alla regione.
2. La regione provvede alle nomine e designazioni di cui al precedente comma secondo modalità atte a garantire il riequilibrio della presenza di uomini e donne negli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni connesse a:
a) la titolarità di uffici o di cariche, ivi comprese quelle di rilevanza statutaria; nel caso sia prevista la titolarità della carica di consigliere regionale, il Consiglio provvede a norma dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 69 del Regolamento interno;
b) motivate specifiche esigenze politico-amministrative, per cui la rappresentanza della Regione è affidata, con deliberazione della Giunta regionale, al suo Presidente o ad un assessore, in ragione dell'incarico ricoperto;
c) l'esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro [2].
3 bis. Alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) del comma 3, provvedono motivatamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale [3].
3 ter. Alla cessazione, per qualsiasi causa dalle cariche o dagli uffici, o dalla funzione ricoperta presso l'amministrazione regionale di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3, consegue la decadenza del soggetto nominato o designato dall'incarico ricoperto presso l'ente od organismo esterno alla Regione; gli organi regionali competenti provvedono alla sostituzione entro 45 giorni dal verificarsi della causa di cessazione [4].
3 quater. Le nomine e designazioni di cui ai commi 3 e 3 bis, nonché le cessazioni dalle cariche e dagli uffici di cui al comma 3 ter sono comunicate al Consiglio regionale [5].
Art. 2. (Nomine e designazioni di competenza degli organi regionali e delegate alle province).
1. Spettano al consiglio regionale le nomine e designazioni per gli incarichi di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, concernenti:
a) incarichi presso enti od organismi che operano in stretta connessione con l'indirizzo politico-amministrativo della giunta regionale (tab. A);
b) incarichi il cui svolgimento comporta la presenza di rappresentanti della minoranza consiliare in funzione di controllo o di garanzia della dialettica politica (tab. B);
c) incarichi presso enti ed organismi nei quali, per il grado di autonomia loro connaturato, è opportuna una rappresentanza istituzionale della regione, eletta a maggioranza qualificata (tab. C).
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [6] la giunta regionale predispone e trasmette al consiglio regionale l'elenco completo delle nomine e designazioni di competenza regionale relative agli incarichi non compresi nelle tabelle di cui al comma 1, con l'indicazione delle norme che li prevedono e delle relative date di scadenza.
3. Ferme restando le nomine e designazioni attribuite alla giunta regionale o al suo presidente da leggi e regolamenti, entro i 60 giorni successivi alla acquisizione dell'elenco di cui al comma 2, il consiglio regionale individua le nomine o designazioni relative ad incarichi non compresi nelle tabelle di cui al comma 1, riservate alla giunta stessa o al suo presidente e attribuisce, in attuazione dell'art. 3 della
Art. 3. (Registro regionale degli incarichi).
1. Presso il consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge, articolato in due sezioni concernenti, rispettivamente, gli incarichi di competenza degli organi regionali e gli incarichi attribuiti alle province.
2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.
3. Nel registro devono comunque essere indicati:
a) gli incarichi e il riferimento alla norma che li prevede;
b) il riferimento alla norma in base alla quale si è provveduto alla nomina o designazione, ove diversa da quella di cui alla lett. a);
c) l'organo della regione o della provincia che ha provveduto, nonché l'eventuale soggetto che ha provveduto in via sostitutiva;
d) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione;
e) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
f) nome e cognome, data e luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto gli incarichi, corredati dall'indicazione degli incarichi diversi svolti nei 5 anni anteriori alla nomina e designazione, desunti dal curriculum e dalla documentazione di cui alla lett. c) del comma 6 [7] dell'art. 4;
g) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.
4. Dal registro sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il registro è trasmesso a tutti i comuni della Lombardia che ne garantiscono la libera consultazione ai cittadini.
6. Al fine dell'aggiornamento del registro i provvedimenti di nomina o designazione disposti dagli organi regionali vengono trasmessi entro dieci giorni dalla loro emanazione al dirigente consiliare cui è demandata la tenuta del registro; entro lo stesso termine le province provvedono alla trasmissione dei dati concernenti le nomine o designazioni loro attribuite.
7. Il registro è aggiornato almeno con cadenza mensile.
Art. 4. (Presentazione delle candidature).
1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia [8].
2. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma precedente titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i sessi.
3. Le proposte di candidatura per gli incarichi di cui all'allegata tabella A sono presentate al presidente della giunta regionale; quelle relative agli incarichi di cui alle tabelle B e C sono presentate al presidente del consiglio regionale.
4. Al fine di favorire la presentazione delle candidature la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, adottano idonee iniziative per la pubblicizzazione dei relativi incarichi e delle procedure previste dalla presente legge.
5. La proposta di candidatura deve essere presentata perentoriamente entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione e deve specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione ad ogni specifico incarico.
6. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:
a) i dati anagrafici completi e la residenza;
b) il titolo di studio;
c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la regione e gli enti da essa dipendenti;
e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6;
f bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, la documentazione attestante l’iscrizione nel registro dei revisori contabili [9].
7. Qualora la documentazione di cui al comma 6 sia incompleta è consentito integrarla fino al quarantesimo giorno anteriore alla scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.
8. Sono dichiarate inammissibili dal presidente del consiglio regionale o dal presidente della giunta, per quanto di rispettiva competenza, le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 6.
9. Qualora per le nomine e designazioni di cui alle tabelle B e C non siano state presentate candidature, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a formularle allegando la documentazione di cui al comma 6.
9 bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché dell'art. 5, e dell'art. 8, comma 2, lett. a), non si applicano alle candidature di consiglieri regionali [10].
Art. 5. (Requisiti professionali).
1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b) esperienza almeno triennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Per le donne viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, I'assenza' obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno;
b bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, l’iscrizione nel registro dei revisori contabili [11].
2. Le cariche pubbliche di presidente o assessore regionale o provinciale e di sindaco o assessore di comune superiore a 15.000 abitanti sono equiparate all'esperienza professionale di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Le cariche pubbliche di sindaco, presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1.
Art. 6. (Cause di esclusione).
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:
a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
b1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel
b2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
c) si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
Art. 7. (Incompatibilità - Conflitto d'interessi e divieto di cumulo).
1. Salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo [12];
b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d) gli avvocati e procuratori dello Stato;
e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla durata del rapporto al lavoro, escluse le nomine o designazioni di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) [13].
2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili od amministrativi pendenti nei confronti della regione o dell'ente interessato alla nomina.
3. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.
4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; la nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di cui all'art. 16, comma 1.
7. In deroga a quanto previsto dal comma precedente è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti.
Art. 8. (Comitato tecnico di valutazione).
1. All'inizio della legislatura è costituito un comitato tecnico, composto da cinque membri, per la valutazione dei titoli concernenti le nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.
2. Il comitato tecnico di valutazione:
a) esprime parere motivato sulle candidature presentate ai sensi dell'art. 4, limitatamente al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, entro i 30 giorni anteriori alla scadenza dell'incarico, così come indicato nel registro di cui all'art. 3;
b) predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulla attività posta in essere e la trasmette al consiglio e alla giunta regionale.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti [14].
3. Ai fini della scelta dei componenti il comitato, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla propria elezione provvede alla formazione di un elenco, da comunicarsi ai consiglieri regionali, di quindici cittadini scelti tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche o tecniche, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'esercizio di attività di livello scientifico-universitario, ovvero di amministratore o dirigente di imprese o enti pubblici e privati di rilevanza nazionale o internazionale, ovvero nell'esercizio delle professioni liberali. L'elenco deve comprendere la presenza di almeno cinque donne.
4. Il presidente del consiglio regionale provvede al sorteggio dei componenti il comitato nella prima seduta del consiglio regionale successiva alla formazione dell'elenco. Le modalità del sorteggio devono garantire la presenza nel comitato di entrambi i sessi e comunque di almeno una donna.
5. Il comitato viene convocato dal presidente del consiglio regionale ed è presieduto dal componente più anziano di età.
6. Nell'elenco di cui al comma 3, non possono essere inclusi coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei due anni precedenti a quello in cui avviene la formazione dell'elenco, incarichi di vertice nei partiti o in movimenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale nonché coloro i quali nello stesso periodo hanno ricoperto cariche elettive, anche di secondo grado, o che hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata dalla presente legge.
7. I membri che hanno già fatto parte del comitato non possono essere designati né nominati nei comitati successivi.
8. Il comitato è rinnovato all'inizio di ogni legislatura; rimane in carica fino alla costituzione del nuovo comitato e comunque non oltre 90 giorni dall'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale [15].
9. In caso di dimissioni o di altre cause che ne impediscano il funzionamento il comitato viene integrato o rinnovato con le stesse modalità che ne regolano la nomina utilizzando lo stesso elenco di cui al comma 3.
10. Ai componenti del comitato spetta una indennità di presenza dell'importo di L. 200.000 a seduta, per non più di una seduta al giorno.
11. Ai componenti del comitato che non risiedono nel capoluogo della regione per la partecipazione alle sedute spetta il rimborso a pié di lista delle spese di alloggio e di viaggio o dell'indennità chilometrica nelle misure stabilite per i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale apicale per una distanza non eccedente i limiti territoriali della regione.
Art. 9. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella A).
1. La giunta regionale presenta al consiglio regionale le proposte di nomina e designazione di cui all'allegata tabella A almeno 15 giorni prima della scadenza del termine entro cui deve provvedersi alle nomine e designazioni medesime.
2. Le proposte sono accompagnate da una motivata relazione della giunta regionale e dalla documentazione di cui all'art. 4, comma 6, nonché dal parere del comitato tecnico di valutazione che deve essere reso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alle nomine o designazioni.
3. Il consiglio regionale procede alle nomine o designazioni proposte dalla giunta regionale con separate votazioni a scrutinio palese per ciascun organismo interessato, garantendo almeno l'elezione di un rappresentante delle minoranze.
4. Nel caso in cui la giunta regionale non presenti le proposte di propria competenza entro il termine di cui al comma 1, il presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, formula, nell'ambito delle candidature pervenute al presidente della giunta regionale e acquisito il parere del comitato tecnico di valutazione le proposte di nomina in sostituzione della giunta stessa e le sottopone al consiglio regionale, che procede a norma del comma 3.
Art. 10. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella B).
1. Alle nomine e designazioni di cui alla tabella B provvede il consiglio regionale secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Le candidature presentate al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 4, corredate dal parere del comitato tecnico di valutazione, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno 15 giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 9 [16], l'ufficio di presidenza provvede alla formulazione delle candidature entro i 30 giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alla nomina o designazione e le trasmette al comitato tecnico di valutazione, che esprime il proprio parere entro i successivi 10 giorni.
4. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. E' comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti [17].
Art. 11. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella C).
1. Alle nomine e designazioni di cui alla tabella C provvede il consiglio regionale con elezione a maggioranza dei tre quinti dei votanti.
2. Alle nomine e designazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3.
Art. 12. (Proroga degli incarichi - Regime degli atti).
1. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.
1bis. Alla cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere regionale consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; gli organi regionali competenti provvedono alla sostituzione entro 45 giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica [18].
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del
Art. 13. (Funzioni sostitutive). [19]
1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'art. 12, comma 1, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, il Presidente della Giunta provvede:
a) alla nomina di un commissario per gli enti dipendenti dalla Regione che dura in carica per un periodo non superiore a 90 giorni durante il quale vengono riavviate le procedure di cui alla presente legge;
b) alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) qualora nei cinque giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per il commissariamento il Consiglio non si sia espresso, provvede alla nomina il Presidente della Giunta regionale.
3. Negli altri casi, compresi i collegi dei revisori dei conti, provvede il Presidente del Consiglio entro il termine di cui al comma 1.
4. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 4, fermo restando l'acquisizione del parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8.
5. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate per le nomine o designazioni di competenza della Regione in organismi di nuova costituzione nel caso in cui gli organi competenti non si esprimano nei termini generali di legge.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono adottate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con la Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni che istituiscono l'organismo.
Art. 14. (Nomine e designazioni di competenza della giunta e del presidente della giunta regionale).
1. La giunta ed il presidente della giunta regionale, 30 giorni prima della scadenza del termine entro cui devono provvedere alle nomine e designazioni di propria competenza, formulano le relative candidature e le trasmettono al comitato tecnico di valutazione.
2. Nei quindici giorni successivi il comitato tecnico di valutazione esprime sulle candidature di cui al comma 1 il parere di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), che viene portato a conoscenza del consiglio regionale.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la giunta regionale ed il suo presidente provvedono in via definitiva.
4. Le candidature di cui al presente articolo devono essere in ogni caso corredate della documentazione di cui all'art. 4, commi 5 e 6.
Art. 15. (Nomine e designazioni di competenza provinciale).
1. Le province provvedono alle nomine e designazioni loro attribuite ai sensi della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Le province osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 18 e 19 e, in quanto compatibili con i propri ordinamenti, gli artt. 16 e 17.
Art. 16. (Obblighi derivanti dalla nomina e designazione).
1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dall'organo che vi ha provveduto immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al presidente di detto organo la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 6;
b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7, comma 1;
c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;
d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali.
2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.
3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.
4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6.
5. Il nominato è tenuto a trasmettere annualmente copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
6. Le dichiarazioni di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 devono inoltre essere presentate entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico.
Art. 17. (Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo).
1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla regione, annualmente, o quando ne siano altrimenti richiesti, sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio regionale o della giunta regionale una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia.
2. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati dalla regione negli enti di cui alla tabella A) sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli enti, a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentare la regione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina o alla designazione può revocarla.
Art. 18. (Revoca e decadenza dall'incarico).
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della
2. E' revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b).
3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 6, comma 1, lett. c) decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4. L'organo che ha effettuato la nomina o designazione, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi precedenti è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.
5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lett. d) ed e) e al comma 4 dell'art. 16 possono essere accertate in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comportano la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione.
Art. 19. (Sospensione dall'incarico).
1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della
2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'art. 20, comma 1, per la durata della sospensione stessa.
Art. 20. (Sostituzione).
1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di 60 giorni nel rispetto delle procedure di cui alla presente legge, tenuto conto del parere del comitato tecnico di valutazione e ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.
2 bis. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale [20].
Art. 21. (Pubblicazione annuale dei dati relativi alle nomine e alle designazioni effettuate).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione estratto del registro di cui all'art. 3 con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 16, comma 1, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dagli organi regionali e dalla provincia nell'anno precedente.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono pubblicati, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui all'art. 16, comma 5.
3. Restano ferme le disposizioni della
Art. 22. (Norma finale).
1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo consiglio regionale [21].
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.
Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali).
1. La prima costituzione del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla costituzione del comitato tecnico di valutazione si applicano le disposizioni della
3. Fino all'assunzione dei provvedimenti del consiglio regionale di cui all'art. 2, comma 3, alle nomine e designazioni per incarichi in scadenza si applicano le disposizioni della l.r. n. 2/79 e resta ferma la competenza della giunta regionale e del presidente della giunta regionale per le nomine e designazioni in applicazione delle leggi vigenti.
4. In caso di nomine e designazioni attribuite alla regione da leggi nazionali intervenute successivamente al termine di cui all'art. 2, comma 3, l'organo o l'ente competente ad effettuarle è individuato con deliberazione del consiglio regionale secondo i criteri di cui all'art. 2; con deliberazione del consiglio regionale possono essere altresì modificate e integrate le tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
5. Ogni nuova legge regionale che preveda nomine o designazioni deve indicare l'organo regionale o l'ente competente ad effettuarle.
Art. 24. (Abrogazioni).
1. E' abrogata la
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) art. 1, comma 1, lett. b);
b) (Omissis) [22];
c) art. 8, comma 1, l'espressione «lett. b)».
Art. 25. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 si fa fronte mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate all'apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale [23].
TABELLA A |
------------------------------------------------------------------ |
ENTE ORGANO |
------------------------------------------------------------------ |
Ministero della sanità Consiglio sanitario nazionale |
Ministero per l'ambiente Sezione regionale albo |
regionale delle imprese |
esercenti servizi di |
smaltimento di rifiuti |
Ministero dei lavori pubblici Comitato per l'edilizia |
residenziale |
Ministero dell'industria, Comitato interministeriale |
commercio e artigianato per le piccole e medie |
imprese |
Ministero beni culturali e Comitato regionale per i beni |
ambientali culturali |
Ministero beni culturali e Commissioni provinciali per |
ambientali la tutela delle bellezze |
naturali |
Ministero beni culturali e Conferenza regionale per i |
ambientali beni culturali e ambientali |
[Istituto autonomo case popolari Consiglio di amministrazione |
di Milano] [24] |
[Istituto autonomo case popolari Consiglio di amministrazione |
di Brescia] [25] |
ALER (Aziende Lombarde per |
l'Edilizia Residenziale [26] |
Ferrovie Nord Milano S.p.A. Consiglio di amministrazione |
Federfidi Lombardia S.C.R.L. Consiglio di amministrazione |
Finlombarda S.p.A. Consiglio di amministrazione |
Campione d'Italia iniziative Consiglio di amministrazione |
S.p.A. |
Lombardia Informatica S.p.A. Consiglio di amministrazione |
Lombardia Risorse S.p.A. Consiglio di amministrazione |
Centro lombardo sviluppo Consiglio di amministrazione |
tecnologico |
Ente teatrale italiano Consiglio di amministrazione |
c/o ministero turismo e |
spettacolo |
Fondazione Bagatti Valsecchi Consiglio di amministrazione |
Fondazione famiglia Conte Pietro Consiglio di amministrazione |
Douglas Scotti di Fombio figlio |
di Guglielmo |
Cassa per il Credito Artigiano Comitato tecnico |
della Lombardia |
Ente autonomo fiera campionaria Consiglio generale |
internazionale di Milano |
Università degli studi di Pavia Consiglio di amministrazione |
Università degli studi di Milano Consiglio di amministrazione |
Università degli studi di Brescia Consiglio di amministrazione |
Politecnico di Milano Consiglio di amministrazione |
Università degli studi di Bergamo Consiglio di amministrazione |
Azienda regionale delle foreste Presidente |
Istituto zooprofilattico Consiglio di amministrazione |
sperimentale della Lombardia e |
dell'Emilia Romagna |
Istituto zooprofilattico Comitato di controllo |
sperimentale della Lombardia e |
dell'Emilia Romagna |
|
Istituto lattiero caseario di Consiglio di amministrazione |
Mantova |
Centro regionale per l'incremento Consiglio di amministrazione |
della vitivinicoltura, |
frutticoltura e cerealicoltura |
Centro regionale incremento Consiglio di amministrazione |
ippico |
Ente regionale di sviluppo Consiglio di amministrazione |
agricolo della Lombardia |
Ente regionale di sviluppo Presidente |
agricolo della Lombardia |
Istituzioni agrarie raggruppate Consiglio di amministrazione |
Centro lombardo per l'incremento Consiglio di amministrazione |
della floro-orto-frutticoltura |
scuola di Minoprio |
Azienda regionale per i porti Consiglio di amministrazione |
fluviali di Cremona e Mantova |
Azienda regionale per i porti Presidente |
fluviali di Cremona e Mantova |
Azienda speciale camera di Consiglio di amministrazione |
commercio di Pavia - Pavia Form - |
Centro di formazione, |
informazione ricerca e servizi |
Centro regionale incremento Presidente |
ippico |
Associazioni consorzi vini Consiglio direttivo |
lombardi D.O.C. |
Centro regionale per gli Consiglio di amministrazione |
emoderivati della regione |
Lombardia |
Ministero dell'industria, Comitato di gestione del |
commercio e artigianato fondo di finanziamento al |
commercio |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA B |
------------------------------------------------------------------ |
ENTE ORGANO |
------------------------------------------------------------------ |
Libero istituto universitario Consiglio di amministrazione |
Carlo Cattaneo |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'università degli studi di |
Bergamo |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'università degli studi di |
Brescia |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'università cattolica del |
Sacro Cuore |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'istituto universitario |
lingue moderne (IULM) |
|
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'università Bocconi di Milano |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'università degli studi di |
Milano |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'università degli studi di |
Pavia |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario del |
politecnico di Milano |
Istituto per il diritto allo Consiglio di amministrazione |
studio universitario |
dell'istituto superiore di |
educazione fisica (ISEF) |
Istituto regionale di ricerca Consiglio di amministrazione |
Istituto regionale lombardo di Consiglio di amministrazione |
formazione per l'amministrazione |
pubblica |
Regione Lombardia Comitato regionale per il |
servizio radiotelevisivo |
Associazione tessile di Como Consiglio direttivo |
Camera di commercio, industria, Commissione regionale albo |
agricoltura e artigianato degli imprenditori agricoli |
[Parco nazionale dello Stelvio] [Consiglio direttivo] [27] |
[Parco nazionale dello Stelvio] [Comitato di gestione] [28] |
Fondazione Luigi Clerici per la Consiglio di amministrazione |
formazione professionale e |
culturale dei lavoratori |
Fondazione Lombardia per Consiglio di amministrazione |
l'ambiente |
Fondazione delle Stelline Consiglio di amministrazione |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA C |
------------------------------------------------------------------ |
ENTE ORGANO |
------------------------------------------------------------------ |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Sondrio provinciale |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Milano provinciale |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Varese provinciale |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Pavia provinciale |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Mantova provinciale |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Cremona provinciale |
Provveditorato agli studi di Como Consiglio scolastico |
provinciale |
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Brescia provinciale |
|
Provveditorato agli studi di Consiglio scolastico |
Bergamo provinciale |
Associazione «Centro teatrale Assemblea |
bresciano» |
I pomeriggi musicali di Milano Collegio dei revisori dei |
conti |
Ente autonomo piccolo teatro Consiglio di amministrazione |
della città di Milano |
Ente autonomo piccolo teatro Collegio dei revisori dei |
della città di Milano conti |
Museo nazionale della scienza e Consiglio di amministrazione |
della tecnica «Leonardo da Vinci» |
Istituto regionale di ricerca, Consiglio direttivo |
sperimentazione e aggiornamento |
educativi |
Istituto regionale di ricerca, Collegio dei revisori dei |
sperimentazione e aggiornamento conti |
educativi |
Istituto regionale di ricerca Collegio dei revisori dei |
conti |
Istituto regionale lombardo di Collegio dei revisori dei |
formazione per l'amministrazione conti |
pubblica |
Istituto regionale lombardo di Comitato scientifico |
formazione per l'amministrazione |
pubblica |
Fondazione delle Stelline Collegio dei revisori dei |
conti |
Fondazione Bagatti Valsecchi Collegio dei revisori dei |
conti |
Fondazione biblioteca archivio Collegio dei revisori |
Micheletti |
Lombardia Risorse S.p.A. Collegio sindacale |
Ferrovie Nord Milano S.p.A. Collegio sindacale |
Centro lombardo sviluppo Collegio sindacale |
tecnologico |
Campione d'Italia iniziative Collegio sindacale |
S.p.A. |
Finlombarda S.p.A. Collegio sindacale |
Lombardia Informatica S.p.A. Collegio sindacale |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'università degli studi di |
Milano |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'università Bocconi di Milano |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'università cattolica del |
Sacro Cuore |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'università degli studi di |
Pavia |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'università degli studi di |
Bergamo |
|
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'università agli studi di |
Brescia |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario del conti |
politecnico di Milano |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'istituto superiore di |
educazione fisica (ISEF) della |
regione Lombardia |
Istituto per il diritto allo Collegio dei revisori dei |
studio universitario conti |
dell'istituto universitario |
lingue moderne (IULM) |
Istituto lattiero caseario di Comitato tecnico-scientifico |
Mantova |
Istituto lattiero caseario di Collegio dei revisori dei |
Mantova conti |
Ente regionale di sviluppo Collegio dei revisori dei |
agricolo della Lombardia conti |
Centro regionale per l'incremento Collegio dei revisori dei |
della vitivinicoltura, conti |
frutticoltura e cerealicoltura |
Azienda regionale delle foreste Collegio dei revisori dei |
conti |
Centro regionale incremento Collegio dei revisori dei |
ippico conti |
Centro lombardo per l'incremento Collegio dei revisori |
della floro-orto-frutticoltura |
scuola di Minoprio |
Istituto zooprofilattico Comitato tecnico scientifico |
sperimentale della Lombardia e |
dell'Emilia Romagna |
Centro regionale per gli Collegio dei revisori dei |
emoderivati della regione conti |
Lombardia |
Azienda regionale per i porti Collegio dei revisori dei |
fluviali di Cremona e Mantova conti |
Ministero della difesa Comitato misto paritetico per |
la regolamentazione delle |
servitù militari |
Ministero del lavoro e della Commissioni circoscrizionali |
previdenza sociale per l'impiego |
Ministero del lavoro e della Commissione regionale per |
previdenza sociale l'impiego |
Ministero del lavoro e della Commissione regionale per il |
previdenza sociale lavoro a domicilio |
Ministero delle finanze Comitato tributario regionale |
Ministero delle poste e Commissione per il rilascio |
telecomunicazioni delle concessioni del sistema |
radiotelevisivo |
Ente autonomo fiera campionaria Collegio dei revisori dei |
internazionale di Milano conti |
Tribunale di Lodi Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Busto Arsizio Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Bergamo Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Milano Consiglio di aiuto sociale |
|
Tribunale di Lecco Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Voghera Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Vigevano Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Monza Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Crema Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Mantova Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Varese Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Sondrio Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Pavia Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Como Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Cremona Consiglio di aiuto sociale |
Tribunale di Brescia Consiglio di aiuto sociale |
Istituto nazionale della Comitato regionale per la |
previdenza sociale - INPS Lombardia |
Ente scuola assistenti educatori Collegio dei revisori |
[Parco nazionale dello Stelvio] [Collegio dei revisori] [29] |
Ente autonomo teatro alla Scala Consiglio di amministrazione |
di Milano |
I pomeriggi musicali di Milano Consiglio direttivo |
Centro bresciano Consiglio di gestione |
dell'antifascismo e della |
resistenza |
Cassa di risparmio delle province Commissione centrale di |
lombarde beneficienza |
Consiglio dei ministri Commissione statale di |
controllo |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Abrogata dall'art. 23 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[6] Si veda il 2° comma, art. 2, della
[7] Vedi errata corrige in B.U. 29 maggio 1995, n. 22.
[8] Comma così modificato dall'art. 5 della
[9] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[11] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[12] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[13] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[14] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[16] Vedi errata corrige in B.U. 29 maggio 1995, n. 22.
[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[19] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[20] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[22] Lettera dall'art. 5 della
[23] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[24] Voce abrogata dall'art. 24 della
[25] Voce abrogata dall'art. 24 della
[26] Voce inserita dall'art. 24 della
[27] Voce abrogata dall'art. 21 della
[28] Voce abrogata dall'art. 21 della
[29] Voce abrogata dall'art. 21 della