§ 2.4.42 - L.R. 20 luglio 1991, n. 13.
Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:20/07/1991
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Contratti.
Art. 4.  Funzionario delegato.
Art. 5.  Comitati.
Art. 6.  Finalizzazione dei proventi.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 2.4.42 - L.R. 20 luglio 1991, n. 13. [1]

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione Lombardia.

(B.U. 25 luglio 1991, n. 30, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia può promuovere la partecipazione di soggetti pubblici o privati alla realizzazione di iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione stessa.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. Su conforme deliberazione della giunta regionale, nell'ambito delle iniziative culturali e di informazione della regione Lombardia, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare, a seguito di trattativa privata, con soggetti pubblici e privati, contratti di partecipazione finanziaria alla spesa per l'effettuazione delle citate iniziative [2].

     2. La giunta regionale può promuovere, mediante adeguate forme di pubblicità, il concorso concorrenziale tra i soggetti pubblici e privati alle iniziative di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 3. Contratti.

     1. I contratti di partecipazione finanziaria determinano le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi alle iniziative regionali a cui si riferiscono, a fronte di versamento alla regione di un corrispettivo monetario o della fornitura di servizi ovvero di beni.

     2. Le modalità di cui al precedente primo comma non devono comunque essere tali da minimizzare il ruolo della regione, o da confondere la posizione della regione stessa con iniziative promozionali dei soggetti pubblici o privati sottoscriventi i contratti di partecipazione finanziaria.

     3. Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa culturale o di informazione e comunque non lesivi della dignità istituzionale della regione e dell'iniziativa medesima.

 

     Art. 4. Funzionario delegato.

     1. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, fatta eccezione per le iniziative gestite dai comitati di cui al successivo articolo 5, nei limiti delle entità della partecipazione finanziaria, la giunta regionale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria regionale affidate a dipendenti regionali, inquadrati in una qualifica dirigenziale, che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi della l.r. 10 novembre 1979, n. 57 «Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa».

     2. Il funzionario delegato, nell'ambito dell'apertura di credito di cui al precedente primo comma, è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 10 milioni, al netto degli oneri fiscali per ogni singola fornitura di beni o servizi.

     3. A tal fine il funzionario delegato deve operare con le procedure stabilite dalle leggi vigenti in materia di trattativa privata e di fornitura di beni e servizi.

     4. I limiti di cui al precedente secondo comma sono adeguabili annualmente con deliberazione della giunta regionale, in relazione all'andamento del costo della vita.

 

     Art. 5. Comitati.

     1. Per la gestione dei contratti di partecipazione la giunta regionale ha facoltà di istituire, in accordo con terzi e nelle forme previste dalla legge, appositi comitati dotati di propria partita Iva.

     2. La giunta regionale, con l'atto di cui al precedente comma, nomina i funzionari regionali membri di ciascun comitato e tra questi il rappresentante del comitato e il segretario responsabile.

     3. Per ciascuna iniziativa di loro competenza, i comitati presentano alla giunta per l'approvazione il bilancio di previsione con l'indicazione della data entro cui si prevede che l'iniziativa sia conclusa. Entro 60 giorni dalla effettiva conclusione della iniziativa stessa, i comitati presentano altresì alla giunta regionale per l'approvazione il rendiconto.

 

     Art. 6. Finalizzazione dei proventi.

     1. I proventi derivanti dai contratti di partecipazione finanziaria, di cui al precedente articolo 2, affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1.

     2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

     2. bis Gli impegni di spesa possono essere assunti previo accertamento della relativa somma in entrata sul capitolo di cui al comma 1 [3].

     3. Nell'ipotesi in cui siano stati costituiti i comitati di cui al precedente articolo 4, i proventi derivanti dai contratti di partecipazione affluiscono direttamente ai comitati stessi.

     4. Agli stessi comitati la giunta regionale può altresì assegnare contributi ai sensi della vigente normativa regionale.

     5. I fondi gestiti dai comitati e che all'atto della presentazione dei rendiconti non risultano utilizzati affluiscono al capitolo di entrata di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

 

     - al titolo 3, categoria 5. è istituito per memoria il capitolo 3.5.3031 «Proventi derivanti dai contratti di partecipazione finanziaria con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative culturali, promozionali e di informazione».

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

 

     - all'ambito 1, settore 2. obiettivo 8, parte 1 è istituito per memoria il capitolo 1.2.8.1.3032 «Utilizzo dei proventi derivanti dai contratti di partecipazione finanziaria con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative culturali, promozionali e di informazione».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.