§ 2.3.55 - L.R. 10 agosto 2004, n. 16.
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:10/08/2004
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Protocolli d'intesa)
Art. 3.  (Programmazione degli interventi)
Art. 4.  (Tipologia degli interventi)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Norma transitoria)


§ 2.3.55 - L.R. 10 agosto 2004, n. 16. [1]

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.

(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2003 n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Costituzione.

     2. Le attività di cui al comma 1 integrano l'attività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio minorile.

     2 bis. Sono considerate assimilabili alle attività di cui al comma 1 le iniziative d’ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell’incontro interculturale [2].

 

     Art. 2. (Protocolli d'intesa)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d’intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

     a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;

     b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della Costituzione.

Nei protocolli d’intesa sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, dai suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

     2. La Regione sostiene, in particolare, tramite i protocolli di intesa di cui al comma 1, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell’integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile.

     3. Nei protocolli di intesa la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali), stabilisce i criteri con i quali Regione ed Enti locali liguri possono concedere ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 della l. 206/2003.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi)

     1. Le parrocchie, gli Istituti religiosi cattolici e gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della Costituzione, che svolgono la loro attività nel territorio regionale, presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti concernenti le attività di cui all’articolo 1. Le domande relative agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 bis, devono essere presentate da Organismi unitari a carattere regionale [3].

     2. La Regione dichiara ammissibili i progetti di cui al comma 1 che possiedano i seguenti requisiti:

     a) conformità al protocollo di intesa stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 1;

     b) svolgimento di tale attività da parte del soggetto richiedente da almeno tre anni.

     3. Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione redige una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;

     b) partecipazione alle attività di soggetti portatori di handicap e/o con situazioni di forte disagio;

     c) fasce di età coinvolta;

     d) situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;

     e) ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.

     4. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all’articolo 2, stabilisce le modalità di concessione dei contributi. La graduatoria viene pubblicata entro il 30 settembre di ogni anno [4].

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria, la Giunta regionale si avvale di apposita struttura interna.

 

     Art. 4. (Tipologia degli interventi)

     1. I finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono destinati a:

     a) contributi per spese di gestione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per beneficiario;

     b) contributi in conto capitale nella misura massima dell’ottanta per cento fino ad un importo di euro 150.000,00 per beneficiario per l’acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Norma transitoria)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato al 31 ottobre 2004 e il termine di cui all'articolo 3, comma 4 è fissato al 30 novembre 2004.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 54 della stessa L.R. 6/2009.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2008, n. 18.

[3] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2008, n. 18.

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.