§ 1.4.66 - L.R. 25 marzo 1996, n. 15.
Norme sull'assunzione agli impieghi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:25/03/1996
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Programma delle assunzioni).
Art. 3.  (Procedure per l'accesso agli impieghi regionali).
Art. 4.  (Bando di concorso).
Art. 5.  (Presentazione delle domande di ammissione).
Art. 6.  (Calendario delle prove).
Art. 7.  (Costituzione delle commissioni esaminatrici)
Art. 8.  (Commissione giudicatrice per l'accesso alle altre qualifiche funzionali).
Art. 9.  (Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi).
Art. 10.  (Incompatibilità).
Art. 11.  (Formazione della graduatoria).
Art. 12.  (Approvazione delle graduatorie e assunzione degli idonei risultati vincitori).
Art. 13.  (Utilizzazione delle graduatorie).
Art. 14.  (Compensi).
Art. 15.  (Selezione).
Art. 16.  (Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato).
Art. 17.  (Abrogazione di norme).
Art. 18.  (Norma transitoria).
Art. 19.  (Norma di rinvio).
Art. 20.  (Norma finanziaria).


§ 1.4.66 - L.R. 25 marzo 1996, n. 15.

Norme sull'assunzione agli impieghi regionali.

(B.U. 10 aprile 1996, n. 8).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica alla Regione Liguria, agli Enti strumentali, vigilati e comunque dipendenti.

 

     Art. 2. (Programma delle assunzioni).[1]

     1. Su proposta del Direttore generale competente in materia di personale, la Giunta regionale dispone la programmazione di fabbisogno del personale prevista dalla vigente normativa.

 

     Art. 3. (Procedure per l'accesso agli impieghi regionali).

     1. Le assunzioni di personale delle prime quattro qualifiche funzionali hanno luogo con selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità avviati dal competente Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

     2. Le assunzioni di personale dalla quinta all'ottava qualifica funzionale avvengono mediante concorso pubblico ovvero mediante corso- concorso secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 comma 5 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali).

     3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

 

CAPO II

CONCORSI

 

     Art. 4. (Bando di concorso).

     1. I concorsi sono indetti con provvedimento del dirigente responsabile della struttura competente in materia di accesso all'impiego regionale mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     2. Il dirigente di cui al comma 1 dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e ne dà comunicazione agli interessati.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande di ammissione). [2]

     1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al dirigente di cui all'articolo 4 comma 1 entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

     Art. 6. (Calendario delle prove).

     1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

 

     Art. 7. (Costituzione delle commissioni esaminatrici) [3]

     1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure selettive sono nominate dal Direttore generale competente in materia di personale.

     2. Le Commissioni esaminatrici per l’accesso alla dirigenza ed alla categoria D sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: magistrati in attività o quiescenza, docenti universitari esperti in materie attinenti al concorso, esperti degli ordini professionali iscritti agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali, dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni anche in quiescenza a tempo indeterminato e a tempo determinato, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti a quelle previste dal bando di concorso [4].

     3. Le Commissioni esaminatrici per l’accesso alle categorie A, B e C sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso o selezione, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni anche in quiescenza, dipendenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni di categoria non inferiore a quella messa a concorso.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C o D.

     5. Se l’assenza o l’impedimento, anche giustificati, di un componente della Commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalità di nomina previste ai commi 2 e 3.

     6. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.

     7. Le Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato ai sensi dei commi precedenti.

     8. Alle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggregati fino ad un massimo di tre componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per specifiche materie.

     9. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici di concorso e, se nominati, devono dimettersi, coloro che risultano incompatibili in base alla normativa vigente.

 

     Art. 8. (Commissione giudicatrice per l'accesso alle altre qualifiche funzionali). [5]

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi). [6]

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Incompatibilità). [7]

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Formazione della graduatoria).

     1. I concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire al dirigente di cui all'articolo 4 comma 1, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta del superamento della prova, i documenti attestanti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza e il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia in possesso o ne possa disporre facendone richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni.

 

     Art. 12. (Approvazione delle graduatorie e assunzione degli idonei risultati vincitori). [8]

     1. Le graduatorie degli idonei sono approvate dal Dirigente Generale competente in materia di personale, che dispone altresì l'assunzione degli idonei risultati vincitori, e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

     Art. 13. (Utilizzazione delle graduatorie).

     1. Il dirigente di cui all'articolo 4 comma 1 dispone l'assunzione degli idonei in caso di utilizzazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 4 comma 12 della l.r. 32/1987.

 

     Art. 14. (Compensi).

     1. Al Presidente, ai Componenti ed al Segretario delle Commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla sorveglianza sono corrisposti i compensi determinati in applicazione dell'articolo 41 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 18 del d.P.R. 487/1994 e successivi provvedimenti attuativi.

 

CAPO III

ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI

CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

 

     Art. 15. (Selezione).

     1. Le selezioni per le assunzioni di cui all'articolo 3 comma 1 sono indette dal dirigente di cui all'articolo 4 comma 1 mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinati il tipo e le modalità delle prove da esperire nonché i punteggi minimi per conseguire l'idoneità da parte dei candidati interni. Con successivo provvedimento è costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 8.

     3. Per la copertura dei posti riservati ai dipendenti in servizio hanno diritto a partecipare alla selezione i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 8 della legge regionale 32/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

     4. Nel caso in cui fra i partecipanti avviati alla selezione tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego gli idonei alla prova selettiva siano inferiori al numero dei posti relativi alla selezione pubblica, si procede con le modalità di cui al d.P.R. 487/1994 fino alla concorrenza dei posti da ricoprire.

     5. La Commissione giudicatrice predispone un elenco nominativo degli idonei ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 487/1994. Hanno titolo ad essere assunti secondo l'ordine di avviamento i candidati che abbiano superato le prove di selezione con la valutazione di idoneità.

     6. Per i candidati interni la Commissione predispone una graduatoria di merito secondo la quale si procede alla nomina dei vincitori.

     6 bis. (Omissis) [9].

 

     Art. 16. (Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato).

     1. Per le assunzioni di personale a tempo determinato delle prime sei qualifiche, il dirigente di cui all'articolo 4 comma 1 inoltra alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego apposita richiesta di avviamento di personale.

     2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere la prova selettiva che si conclude con il solo giudizio di idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito.

     3. (Omissis) [10].

     4. Hanno diritto all'assunzione, secondo l'ordine di avviamento, i candidati che abbiano superato la prova di selezione [11].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 17. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate la legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77 (norme procedurali per l'assunzione agli impieghi), la legge regionale 26 maggio 1993, n. 21 (modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77 "Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali") e la legge regionale 25 luglio 1994, n. 38 (ulteriori modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77 "Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali").

     2. E' altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 18. (Norma transitoria).

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la normativa statale in materia ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 novembre 2001, n. 40.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44.

[3] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[8] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44, e successivamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 1998, n. 25.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[10] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44.