Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 16/04/1987 |
Numero: | 183 |
Sommario |
Art. 1. (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) |
Art. 2. (Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica) |
Art. 3. (Bilancio e programmazione comunitari) |
Art. 4. (Comitato consultivo) |
Art. 5. (Fondo di rotazione) |
Art. 6. (Erogazioni del fondo) |
Art. 7. (Informazione finanziaria) |
Art. 8. (Regolamento del fondo di rotazione). |
Art. 9. (Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome) |
Art. 10. (Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome) |
Art. 11. (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari) |
Art. 12. (Attuazione legislativa di atti normativi comunitari) |
Art. 13. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) |
Art. 14. (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive) |
Art. 15. (Delega legislativa) |
Art. 16. (Principi e criteri direttivi della delega legislativa) |
Art. 17. (Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità) |
Art. 18. (Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente) |
Art. 19. (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie) |
Art. 20. (Adeguamenti tecnici) |
Art. 21. (Misure di intervento finanziario) |
Art. 22. (Abrogazione di norme) |
§ 23.5.4 - Legge 16 aprile 1987, n. 183.
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
(G.U. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.)
Titolo I
ORGANI DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Art. 1. (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)
1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2. (Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica)
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tale comitato sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro [1].
Art. 3. (Bilancio e programmazione comunitari)
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.
Art. 4. (Comitato consultivo) [2]
[1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame.
2. Il comitato consultivo ha compiti di:
a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;
b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1.]
Art. 5. (Fondo di rotazione)
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del
Art. 6. (Erogazioni del fondo)
1. Il fondo di rotazione di cui all'art. 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'art. 2 del
Art. 7. (Informazione finanziaria)
1. Il fondo di rotazione, di cui all'art. 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.
Art. 8. (Regolamento del fondo di rotazione).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'art. 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata la
4. E' destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.
Titolo II
ATTI NORMATIVI COMUNITARI ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 9. (Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome) [3]
Art. 10. (Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome) [4]
Art. 11. (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari) [5]
[1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.]
Art. 12. (Attuazione legislativa di atti normativi comunitari) [6]
Art. 13. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) [7]
Titolo III
CONFERIMENTO DI FORZA DI LEGGE A DIRETTIVE.DELEGA LEGISLATIVA. ADEGUAMENTI TECNICI
Art. 14. (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)
1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1.
Art. 15. (Delega legislativa)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi "B" e "C" allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Art. 16. (Principi e criteri direttivi della delega legislativa)
1. I decreti delegati di cui all'art. 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'art. 6 del
c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli artt. 34 e 35 della
Art. 17. (Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità)
1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvederà:
1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;
2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;
3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;
4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;
b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.
Art. 18. (Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente)
1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.
Art. 19. (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie) [8]
[1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. [Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del tesoro] [9].
3. [Al relativo onere si farà fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 37 - per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica stessa] [10].
Art. 20. (Adeguamenti tecnici) [11]
[1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.]
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 21. (Misure di intervento finanziario)
1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5.
Art. 22. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Allegato Elenco A (Art. 14, comma 1)
79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la
82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica la
82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la
83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua al progresso tecnico la
83/575 Direttiva del Consiglio del 26 dicembre 1983 che modifica la
83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della
84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione.
84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici.
84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controlli di questi ultimi.
84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.
84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili.
84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.
84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.
84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
[84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria] [12].
84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
85/210 Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.
85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la
85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la
85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la
85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la
85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la
85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la
86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della
86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la
86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".
86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica la
86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli.
86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri.
86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri.
86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al progresso tecnico della
86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernenti la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Allegato Elenco B AGRICOLTURA E SANITA' (Art. 15, comma 1)
71/118 Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
74/63 Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
77/99 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
77/101 Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
79/372 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 che modifica la
79/373 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
79/797 Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che modifica l'allegato della
80/213 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la
80/214 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
80/215 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.
80/216 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la
80/502 Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
80/509 Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della
80/510 Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della
80/511 Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi.
80/695 Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che modifica l'allegato della
80/879 Direttiva della Commissione del 3 settembre 1980 relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
80/1100 Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la
82/475 Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
82/937 Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che modifica l'allegato della
82/957 Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che modifica l'allegato della
83/87 Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica la terza direttiva che modifica l'allegato della
83/201 Direttiva della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.
83/417 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.
84/319 Direttiva della Commissione del 7 giugno 1984 che modifica gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
84/335 Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica la
84/642 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la
84/644 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la
85/157 Quarantottesima direttiva della Commissione del 6 febbraio 1985 che modifica gli allegati della
85/312 Quarantanovesima direttiva della Commissione del 31 maggio 1985 che modifica gli allegati della
85/320 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la
85/321 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la
85/323 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la
85/324 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la
85/325 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la
85/326 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la
85/327 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
85/328 Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
85/342 Cinquantesima direttiva della Commissione del 24 giugno 1985 che modifica gli allegati della
85/429 Direttiva della Commissione dell'8 luglio 1985 che modifica gli allegati della
85/509 Seconda direttiva della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica l'allegato della
86/113 Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
86/174 Direttiva della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame.
86/534 Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, la
86/403 Direttiva della Commissione del 28 luglio 1986 che modifica gli allegati della
Allegato Elenco C SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA E TUTELA DEL CONSUMATORE (Art. 15, comma 1)
78/631 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
80/778 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
80/779 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.
81/187 Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1981 che modifica la
82/501 Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
82/884 Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
83/478 Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della
84/291 Direttiva della Commissione del 18 aprile 1984 che adegua la
84/360 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.
85/203 Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.
85/374 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
85/467 Direttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 recante sesta modifica (PCB/PCT) della
85/610 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della
86/280 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[4] Articolo modificato dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[9] Comma abrogato dall'art. 26 della
[10] Comma abrogato dall'art. 26 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[12] Parole soppresse dall'art. 20 della